Articolo 8 della Legge 15 maggio 1954, n. 270
Articolo 7Articolo 9
Versione
29 giugno 1954
Art. 8.
Il personale appartenente al ruolo dei cassieri ha l'obbligo di residenza nel Comune ove ha sede l'Ufficio del registro cui e' addetto.
Entrata in vigore il 29 giugno 1954