Versione
29 giugno 1954
29 giugno 1954
Art. 8.
Il personale appartenente al ruolo dei cassieri ha l'obbligo di residenza nel Comune ove ha sede l'Ufficio del registro cui e' addetto.
Il personale appartenente al ruolo dei cassieri ha l'obbligo di residenza nel Comune ove ha sede l'Ufficio del registro cui e' addetto.