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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/06/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 568/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 568 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_1
appellanti rappresentati e difesi da , nella persona del legale Parte_3
rappresentante avv. Nicola Del Negro contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Gentile
e contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Buonafede
1
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 378/2024 del Tribunale di PA emessa in data 09.02.2024 e depositata in data 14.02.2024.
Conclusioni di e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis …accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
378/2024 emessa dal Tribunale di PA, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Maria Antonia
Maiolino, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5251/2023, depositata in cancelleria in data
14/02/2024, notificata il 27 febbraio 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: -“Accertare e dichiarare la carenza dei requisiti e delle ragioni per la dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti della ricorrente della cessione del contratto di Controparte_1
vendita con patto di riservato dominio del 29/03/2007 (Rep. n. 70380, Racc. n. 23544
Notaio dott. di PA), attuata con l'atto di Cessione di contratto con Persona_1
riservato dominio stipulato il 24/09/2019 a rogito del Notaio Dott. di Roma CP_3
(Rep. n. 1020, Racc. 720), dal sig. , alla società Parte_1 Parte_2
con il consenso del venditore, e per l'effetto; -rigettare la
[...] CP_2 domanda di revocatoria dell'atto di cessione Cessione di contratto con riservato dominio stipulato il 24/09/2019 Notaio di Roma -Rep. n. 1020, Racc. 720, tra il sig. CP_3 Pt_1
e la società , richiesta dalla ricorrente in
[...] Parte_2
quanto inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto e in diritto;
-dichiarare la validità dell'atto di cessione Cessione di contratto con riservato dominio stipulato il
24/09/2019 Notaio di Roma -Rep. n. 1020, Racc. 720, tra il sig. e la CP_3 Parte_1
società - condannare la Parte_2 [...]
(P.Iva ), in persona del legale Parte_4 P.IVA_2 rappresentante p.t. con sede legale in Napoli alla via Santa Brigida n. 39, ai sensi dell'art.
96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
2 come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di CP_1
NEL MERITO
I. Rigettarsi l'appello proposto, con integrale conferma della sentenza Trib. PA
378/2024, resa del giudizio n. 5251/2024 R.G., pubblicata il 14/02/2024.
II. Rigettarsi la domanda di risarcimento, ex art. 96 c.p.c.
IN VIA SUBORDINATA
III. Si ripropongono le conclusioni già rassegnate in primo grado:
“accertarsi e dichiararsi l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., nei confronti dell'esponente della cessione del Parte_4
contratto di vendita con patto di riservato dominio del 29/03/2007 (Rep. n. 70380, Racc. n.
23544 Notaio dott. di PA), attuata con l'atto di Cessione di contratto Persona_1
con riservato dominio stipulato il 24/09/2019 a rogito del Notaio Dott. di CP_3
Roma (Rep. n. 1020, Racc. 720), dal sig. , nato a Santa Giustina in [...]_1
(PD) il 10 luglio 1957 (C.F. ), residente a [...]in Colle, CodiceFiscale_2
in Via Santo Stefano 38/A, alla società , con sede Parte_2
in Santa Giustina in Colle (PD), via San Francesco n. 19/A, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di PA , con il consenso del P.IVA_4 venditore, l' Controparte_4
con sede legale in Roma viale Liegi n. 26, istituito e regolato dal
[...]
D.P.R. 31 marzo 2001 n.200, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio
2001), codice fiscale partita IVA , ossia della cessione del P.IVA_5 P.IVA_3
contratto del 29/03/2007 avente ad oggetto la vendita di un fondo rustico con sovrastanti fabbricati rurali al servizio dello stesso, sito nel territorio del Comune di Comacchio (FE), esteso complessivi Ha 28.91.34 (ettari ventotto, are novantuno e centiare trentaquattro), così riportato in catasto di detto Comune:
CATASTO TERRENI
FOGLIO 62 con le particelle e superfici seguenti:
- particella 25, porz. AA, seminativo, Classe 4, Ha 00.30.10, R.D. Euro 13,15, R.A. Euro
12,44;
- particella 25, porz. AB, seminativo irriguo, Classe 1, Ha 00.20.00, R.D. Euro 29,80, R.A.
3 Euro 13,43;
- particella 25, porz. AC, orto, Ha 00.20.00, R.D. Euro 40,08, R.A. Euro 28,92;
- particella 26, porz. AA, seminativo irriguo, Classe 1, Ha 00.24.00, R.D. Euro 35,77, R.A.
Euro 16,11;
- particella 26, porz. AB, seminativo, Classe 4, Ha 00.13.50, R.D. Euro 5,90, R.A. Euro
5,58;
- particella 60, incolto produttivo, Classe U, Ha 00.15.10, R.D. Euro 0,31, R.A. Euro 0,16;
- particella 61, incolto produttivo, Classe U, Ha 00.33.05, R.D. Euro 0,68, R.A. Euro 0,34;
- particella 176 (ex 48 parte), orto, Classe U, Ha 20.40.32, R.D. Euro 4.089,03, R.A. Euro
2.950,46;
FOGLIO 64 con le particelle e superfici seguenti:
- particella 92, porz. AA, seminativo irriguo, Classe 1, Ha 00.30.00, R.D. Euro 44,71, R.A.
Euro 20,14;
- particella 92, porz. AB, seminativo, Classe 4, Ha 00.05.65, R.D. Euro 2,47, R.A. Euro
2,33;
- particella 114, incolto produttivo, Classe U, Ha 00.14.04, R.D. Euro 0,29, R.A. Euro
0,15;
- particella 314 (ex 226 parte), seminativo irriguo, Classe 1, Ha 00.00.06, R.D. Euro 0,08,
R.A. Euro 0,04;
- particella 315 (ex 254 parte), seminativo irriguo, Classe 1, Ha 6.26.89, R.D. Euro 938,91,
R.A. Euro 420,89;
Parte_5
62, particella 177, Strada Portorose snc, p.T, Cat. D/10, rendita Euro 240,00;
[...]
l'area su cui insiste il fabbricato e quella circostante è censita in catasto terreni quale area di ente urbano al foglio 62 particella 177 di Ha 00.00.28; FOGLIO 64, particella 313 (ex
226 parte e 254 parte) con i subalterni seguenti:
- sub. 1, Strada Portorose n.5/A, p.T, Cat. A/3, Classe 2, vani 5,5, superficie catastale mq.
104, rendita Euro 426,08 (annotata di ruralità);
- sub. 2, Strada Portorose 5/B, p.1, Cat. A/3, Classe 2, vani 6,5, superficie catastale mq.
110, rendita Euro 503,55 (annotata di ruralità);
- sub. 3, Strada Portorose snc, p.T, Cat. D/10, rendita Euro 906,00;
4 - sub. 4, Strada Portorose n.5/A, p.T, bene comune non censibile, senza reddito;
l'area su cui insistono i fabbricati e quella circostante è censita in catasto terreni quale area di ente urbano al foglio 64 particella 313 di ha 00.18.35 IN OGNI CASO IV. Competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse”.
Conclusioni di : CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previo ogni occorrendo accertamento e/o declaratoria, confermare, occorrendo, l'impugnata pronuncia nella parte in cui ha accertato che l' non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso da CP_2 [...]
nei confronti di e di Controparte_1 Parte_1 [...]
davanti al Tribunale di PA, confermando, altresì, la Parte_2
statuizione relativa alle spese di lite ed, in ogni caso, accogliere le conclusioni rassegnate dall' concludente nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Controparte_1
(d'ora in avanti per brevità conveniva in giudizio avanti il
[...] CP_1
Tribunale di PA e , assumendo Parte_1 Parte_2
di essere creditrice nei confronti del primo della somma di €680.890,97 in forza del decreto ingiuntivo n. 1224/2023 emesso dal Tribunale di PA, divenuto definitivamente esecutivo in data 13.07.2023 in mancanza di opposizione e chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto del 24.09.2019 con il quale Parte_1
aveva ceduto a la propria posizione contrattuale Parte_2
di acquirente con riferimento al contratto di compravendita con patto di riservato dominio sottoscritto in data 29.03.2007 con l' Controparte_2
(d'ora in avanti per brevità ), avente ad oggetto un fondo rustico con sovrastanti CP_2
fabbricati rurali in Comacchio (Fe).
Si costituivano e , i quali negavano Parte_1 Parte_2 la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., deducendo che versava Parte_1
in uno stato di insolvenza che non gli consentiva di adempiere al pagamento delle rate del prezzo pattuito, sei delle quali erano state corrisposte dalla società agricola, poi divenuta
5 cessionaria del contratto;
che tale cessione si era necessaria, in quanto l'impossibilità di adempiere l'obbligazione di pagamento del prezzo avrebbe determinato la restituzione del compendio immobiliare alla venditrice ed il trattenimento delle rate versate a titolo di indennizzo;
che in tal caso i beni oggetto di compravendita non sarebbero mai entrati nel patrimonio di , non costituendo per garanzia patrimoniale sulla Parte_1 CP_1
quale potersi soddisfare.
Si costituiva altresì , la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva CP_2
in ordine alla domanda revocatoria formulata dall'attrice, anche in considerazione del fatto che per effetto del pagamento integrale del prezzo Parte_2
aveva acquistato la proprietà del bene compravenduto.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di PA accoglieva il ricorso, dichiarando l'inefficacia nei confronti di dell'atto di cessione del contratto di CP_1
compravendita con patto di riservato dominio, e condannava e Parte_1 [...]
alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_2 CP_1
nonché quest'ultima alla rifusione delle spese di lite in favore di . CP_2
2. Avverso l'indicata pronuncia e Parte_1 Parte_2
hanno interposto tempestivo appello, affidato a quattro motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo si dolgono che il giudice di prime cure abbia affermato la sussistenza dell'eventus damni, ritenendo irrilevanti le conseguenze giuridiche derivanti dall'inadempimento del pagamento del prezzo che i ricorrenti avevano prospettato, in quanto in concreto non realizzatesi.
Essi deducono che al momento del compimento dell'atto dispositivo impugnato, Pt_1
non era ancora divenuto proprietario del bene, dovendo l'effetto reale, traslativo della
[...]
proprietà, ritenersi sospensivamente condizionato al pagamento dell'ultima rata del prezzo.
2.2 Con il secondo motivo di gravame sostengono che la cessione del 24.09.2019 non ha determinato alcuna diminuzione nel patrimonio del debitore.
6 2.3 Con il terzo motivo denunciano la contraddittorietà della motivazione, laddove da una parte il tribunale ha escluso la rilevanza delle ipotesi alternative prospettate dai resistenti rimaste in concreto inattuate, e, dall'altro, ha rilevato che l'idoneità pregiudizievole dell'atto soggetto a revocatoria deve essere valutata non in relazione al tempo dell'atto dispositivo, quanto piuttosto sulla base di una valutazione prognostica proiettata verso il futuro.
2.4 Con il quarto motivo censurano l'errore in cui è incorso il tribunale per aver ritenuto sussistente la scientia damni in capo a , sulla base del rilievo che questi, alla Parte_1
data della cessione aveva già versato dodici delle quindici rate previste, senza considerare che in realtà sei delle dodici rate erano state pagate dalla futura cessionaria del contratto, ovverosia . Parte_2
2.5 Gli appellanti inoltre chiedono la condanna di al risarcimento dei danni CP_1
per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
4. Si è costituita , la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata nella CP_2
parte in cui ha accertato che essa non riveste la qualità di litisconsorte necessaria.
5. I primi tre motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esecuzione coattiva del credito medesimo, potendo l'eventus damni consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, consistente nella dismissione di beni, ma anche in una variazione qualitativa di esso, conseguente anche nella conversione
7 del patrimonio in beni facilmente occultabili, con la conseguenza che, se grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n.
32835/2021; Cass. n. 16221/2019).
La tesi sostenuta dagli appellanti è che la cessione da parte di a favore di Parte_1
, con atto del 24.09.2019, del complesso unitario Parte_2
di diritti ed obblighi derivanti dal contratto di vendita con riserva di proprietà da lui stipulato, nella veste di acquirente, con in data 29.03.2007, non determinerebbe CP_2
alcun depauperamento del suo patrimonio e di conseguenza non cagionerebbe alcun pregiudizio alle ragioni dei suoi creditori, dal momento che all'atto della cessione del contratto egli non aveva ancora acquistato la proprietà del compendio immobiliare e non l'avrebbe acquistata neppure successivamente, perché la sua condizione di insolvenza non gli avrebbe consentito di pagare le tre restanti rate.
Tale assunto è privo di pregio.
La vendita con patto di riservato dominio è qualificabile, sul piano giuridico, come un contratto istantaneo ad effetti reali differiti, in cui il trasferimento della proprietà si realizza ex nunc col pagamento dell'ultima rata del prezzo, senza quindi la necessità di un nuovo atto traslativo, che è invece indispensabile in caso di preliminare.
Si tratta di una compravendita sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo, alla quale non si applica la regola generale della retroattività della condizione, sancita dall'art. 1360 c.c., la quale non opera tutte le volte che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto debbano essere riportati a un momento diverso da quello della conclusione del contratto(v. Cass. n. 3415 del 08/04/1999).
Il bene acquistato con patto di riservato dominio rientra anch'esso nel complesso dei rapporti giuridici economicamente valutabili facenti capo all'acquirente, rientrando tra gli elementi attivi del patrimonio.
La circostanza che, per la mancata completa esecuzione del contratto acquisitivo, il compendio immobiliare di cui si discute non fosse ancora entrato definitivamente nel patrimonio di non esclude che l'atto con cui questi ha ceduto la propria Parte_1
posizione contrattuale abbia depauperato il suo patrimonio, come peraltro ha avuto modo di
8 osservare la Suprema Corte di Cassazione penale nel suo massimo consesso con la pronuncia a Sezioni Unite n. 28910 del 28/02/2019, la quale ha affermato che integra il reato di bancarotta fraudolenta la risoluzione, nell'imminenza della dichiarazione di fallimento, di un contratto di compravendita con patto di riservato dominio, cui segua la consegna al venditore dei beni acquistati, rientrando anch'essi nella nozione e categoria di elementi attivi del patrimonio, in quanto tali suscettibili di essere oggetto delle condotte distrattive.
Tanto più nella fattispecie in esame, in cui la cessione del contratto è avvenuta a titolo gratuito ed al momento del compimento dell'atto dispositivo impugnato il corrispettivo pattuito per la vendita era stato quasi integralmente pagato, restando da versare solo tre delle quindici rate previste.
Si osserva peraltro che l'acquirente sotto condizione sospensiva ha una aspettativa giuridicamente tutelata alla conservazione degli effetti eventuali derivanti dalla fattispecie condizionale, tanto è vero che la legge prevede espressamente che il titolare del diritto sottoposto a condizione sospensiva può compiere atti conservativi e disporne in pendenza di questa, ma gli effetti sono subordinati all'avveramento della condizione (artt. 1356 e
1357 c.c.).
6. Il quarto motivo di gravame è infondato.
In primis va rilevato che non è stata fatta oggetto di alcuna censura la statuizione con cui il giudice di prime cure ha affermato che, essendo la cessione del contratto avvenuta a titolo gratuito in epoca successiva al sorgere del credito fatto valere da condizione CP_1 per l'esercizio dell'azione revocatoria, sotto il profilo soggettivo, è la mera consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie.
In secondo luogo si osserva che ha sempre riconosciuto di versare in una Parte_1
situazione di insolvenza al momento della cessione del contratto, il che è di per sé sufficiente a provare l'esistenza della scientia damni in capo allo stesso, a nulla rilevando che sei delle dodici rate sino a quel momento versate fossero state pagate dalla futura cessionaria.
9 7. Il rigetto dell'appello rende evidente l'infondatezza della domanda di condanna di l risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Tuttavia le spese vanno compensate nel rapporto tra gli appellanti e , non avendo i CP_2
primi mosso alcuna censura alla statuizione con cui il giudice di prime cure ha rilevato l'estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio di quest'ultima.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) respinge la domanda con cui gli appellanti hanno chiesto la condanna di al CP_1
risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere a le spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che si liquidano in €18.511,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) compensa le spese del presente grado di giudizio tra gli appellanti e;
CP_2
5) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 11.06.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 568 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_1
appellanti rappresentati e difesi da , nella persona del legale Parte_3
rappresentante avv. Nicola Del Negro contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Gentile
e contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Buonafede
1
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 378/2024 del Tribunale di PA emessa in data 09.02.2024 e depositata in data 14.02.2024.
Conclusioni di e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis …accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
378/2024 emessa dal Tribunale di PA, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Maria Antonia
Maiolino, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5251/2023, depositata in cancelleria in data
14/02/2024, notificata il 27 febbraio 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: -“Accertare e dichiarare la carenza dei requisiti e delle ragioni per la dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti della ricorrente della cessione del contratto di Controparte_1
vendita con patto di riservato dominio del 29/03/2007 (Rep. n. 70380, Racc. n. 23544
Notaio dott. di PA), attuata con l'atto di Cessione di contratto con Persona_1
riservato dominio stipulato il 24/09/2019 a rogito del Notaio Dott. di Roma CP_3
(Rep. n. 1020, Racc. 720), dal sig. , alla società Parte_1 Parte_2
con il consenso del venditore, e per l'effetto; -rigettare la
[...] CP_2 domanda di revocatoria dell'atto di cessione Cessione di contratto con riservato dominio stipulato il 24/09/2019 Notaio di Roma -Rep. n. 1020, Racc. 720, tra il sig. CP_3 Pt_1
e la società , richiesta dalla ricorrente in
[...] Parte_2
quanto inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto e in diritto;
-dichiarare la validità dell'atto di cessione Cessione di contratto con riservato dominio stipulato il
24/09/2019 Notaio di Roma -Rep. n. 1020, Racc. 720, tra il sig. e la CP_3 Parte_1
società - condannare la Parte_2 [...]
(P.Iva ), in persona del legale Parte_4 P.IVA_2 rappresentante p.t. con sede legale in Napoli alla via Santa Brigida n. 39, ai sensi dell'art.
96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
2 come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di CP_1
NEL MERITO
I. Rigettarsi l'appello proposto, con integrale conferma della sentenza Trib. PA
378/2024, resa del giudizio n. 5251/2024 R.G., pubblicata il 14/02/2024.
II. Rigettarsi la domanda di risarcimento, ex art. 96 c.p.c.
IN VIA SUBORDINATA
III. Si ripropongono le conclusioni già rassegnate in primo grado:
“accertarsi e dichiararsi l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., nei confronti dell'esponente della cessione del Parte_4
contratto di vendita con patto di riservato dominio del 29/03/2007 (Rep. n. 70380, Racc. n.
23544 Notaio dott. di PA), attuata con l'atto di Cessione di contratto Persona_1
con riservato dominio stipulato il 24/09/2019 a rogito del Notaio Dott. di CP_3
Roma (Rep. n. 1020, Racc. 720), dal sig. , nato a Santa Giustina in [...]_1
(PD) il 10 luglio 1957 (C.F. ), residente a [...]in Colle, CodiceFiscale_2
in Via Santo Stefano 38/A, alla società , con sede Parte_2
in Santa Giustina in Colle (PD), via San Francesco n. 19/A, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di PA , con il consenso del P.IVA_4 venditore, l' Controparte_4
con sede legale in Roma viale Liegi n. 26, istituito e regolato dal
[...]
D.P.R. 31 marzo 2001 n.200, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio
2001), codice fiscale partita IVA , ossia della cessione del P.IVA_5 P.IVA_3
contratto del 29/03/2007 avente ad oggetto la vendita di un fondo rustico con sovrastanti fabbricati rurali al servizio dello stesso, sito nel territorio del Comune di Comacchio (FE), esteso complessivi Ha 28.91.34 (ettari ventotto, are novantuno e centiare trentaquattro), così riportato in catasto di detto Comune:
CATASTO TERRENI
FOGLIO 62 con le particelle e superfici seguenti:
- particella 25, porz. AA, seminativo, Classe 4, Ha 00.30.10, R.D. Euro 13,15, R.A. Euro
12,44;
- particella 25, porz. AB, seminativo irriguo, Classe 1, Ha 00.20.00, R.D. Euro 29,80, R.A.
3 Euro 13,43;
- particella 25, porz. AC, orto, Ha 00.20.00, R.D. Euro 40,08, R.A. Euro 28,92;
- particella 26, porz. AA, seminativo irriguo, Classe 1, Ha 00.24.00, R.D. Euro 35,77, R.A.
Euro 16,11;
- particella 26, porz. AB, seminativo, Classe 4, Ha 00.13.50, R.D. Euro 5,90, R.A. Euro
5,58;
- particella 60, incolto produttivo, Classe U, Ha 00.15.10, R.D. Euro 0,31, R.A. Euro 0,16;
- particella 61, incolto produttivo, Classe U, Ha 00.33.05, R.D. Euro 0,68, R.A. Euro 0,34;
- particella 176 (ex 48 parte), orto, Classe U, Ha 20.40.32, R.D. Euro 4.089,03, R.A. Euro
2.950,46;
FOGLIO 64 con le particelle e superfici seguenti:
- particella 92, porz. AA, seminativo irriguo, Classe 1, Ha 00.30.00, R.D. Euro 44,71, R.A.
Euro 20,14;
- particella 92, porz. AB, seminativo, Classe 4, Ha 00.05.65, R.D. Euro 2,47, R.A. Euro
2,33;
- particella 114, incolto produttivo, Classe U, Ha 00.14.04, R.D. Euro 0,29, R.A. Euro
0,15;
- particella 314 (ex 226 parte), seminativo irriguo, Classe 1, Ha 00.00.06, R.D. Euro 0,08,
R.A. Euro 0,04;
- particella 315 (ex 254 parte), seminativo irriguo, Classe 1, Ha 6.26.89, R.D. Euro 938,91,
R.A. Euro 420,89;
Parte_5
62, particella 177, Strada Portorose snc, p.T, Cat. D/10, rendita Euro 240,00;
[...]
l'area su cui insiste il fabbricato e quella circostante è censita in catasto terreni quale area di ente urbano al foglio 62 particella 177 di Ha 00.00.28; FOGLIO 64, particella 313 (ex
226 parte e 254 parte) con i subalterni seguenti:
- sub. 1, Strada Portorose n.5/A, p.T, Cat. A/3, Classe 2, vani 5,5, superficie catastale mq.
104, rendita Euro 426,08 (annotata di ruralità);
- sub. 2, Strada Portorose 5/B, p.1, Cat. A/3, Classe 2, vani 6,5, superficie catastale mq.
110, rendita Euro 503,55 (annotata di ruralità);
- sub. 3, Strada Portorose snc, p.T, Cat. D/10, rendita Euro 906,00;
4 - sub. 4, Strada Portorose n.5/A, p.T, bene comune non censibile, senza reddito;
l'area su cui insistono i fabbricati e quella circostante è censita in catasto terreni quale area di ente urbano al foglio 64 particella 313 di ha 00.18.35 IN OGNI CASO IV. Competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse”.
Conclusioni di : CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previo ogni occorrendo accertamento e/o declaratoria, confermare, occorrendo, l'impugnata pronuncia nella parte in cui ha accertato che l' non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso da CP_2 [...]
nei confronti di e di Controparte_1 Parte_1 [...]
davanti al Tribunale di PA, confermando, altresì, la Parte_2
statuizione relativa alle spese di lite ed, in ogni caso, accogliere le conclusioni rassegnate dall' concludente nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Controparte_1
(d'ora in avanti per brevità conveniva in giudizio avanti il
[...] CP_1
Tribunale di PA e , assumendo Parte_1 Parte_2
di essere creditrice nei confronti del primo della somma di €680.890,97 in forza del decreto ingiuntivo n. 1224/2023 emesso dal Tribunale di PA, divenuto definitivamente esecutivo in data 13.07.2023 in mancanza di opposizione e chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto del 24.09.2019 con il quale Parte_1
aveva ceduto a la propria posizione contrattuale Parte_2
di acquirente con riferimento al contratto di compravendita con patto di riservato dominio sottoscritto in data 29.03.2007 con l' Controparte_2
(d'ora in avanti per brevità ), avente ad oggetto un fondo rustico con sovrastanti CP_2
fabbricati rurali in Comacchio (Fe).
Si costituivano e , i quali negavano Parte_1 Parte_2 la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., deducendo che versava Parte_1
in uno stato di insolvenza che non gli consentiva di adempiere al pagamento delle rate del prezzo pattuito, sei delle quali erano state corrisposte dalla società agricola, poi divenuta
5 cessionaria del contratto;
che tale cessione si era necessaria, in quanto l'impossibilità di adempiere l'obbligazione di pagamento del prezzo avrebbe determinato la restituzione del compendio immobiliare alla venditrice ed il trattenimento delle rate versate a titolo di indennizzo;
che in tal caso i beni oggetto di compravendita non sarebbero mai entrati nel patrimonio di , non costituendo per garanzia patrimoniale sulla Parte_1 CP_1
quale potersi soddisfare.
Si costituiva altresì , la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva CP_2
in ordine alla domanda revocatoria formulata dall'attrice, anche in considerazione del fatto che per effetto del pagamento integrale del prezzo Parte_2
aveva acquistato la proprietà del bene compravenduto.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di PA accoglieva il ricorso, dichiarando l'inefficacia nei confronti di dell'atto di cessione del contratto di CP_1
compravendita con patto di riservato dominio, e condannava e Parte_1 [...]
alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_2 CP_1
nonché quest'ultima alla rifusione delle spese di lite in favore di . CP_2
2. Avverso l'indicata pronuncia e Parte_1 Parte_2
hanno interposto tempestivo appello, affidato a quattro motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo si dolgono che il giudice di prime cure abbia affermato la sussistenza dell'eventus damni, ritenendo irrilevanti le conseguenze giuridiche derivanti dall'inadempimento del pagamento del prezzo che i ricorrenti avevano prospettato, in quanto in concreto non realizzatesi.
Essi deducono che al momento del compimento dell'atto dispositivo impugnato, Pt_1
non era ancora divenuto proprietario del bene, dovendo l'effetto reale, traslativo della
[...]
proprietà, ritenersi sospensivamente condizionato al pagamento dell'ultima rata del prezzo.
2.2 Con il secondo motivo di gravame sostengono che la cessione del 24.09.2019 non ha determinato alcuna diminuzione nel patrimonio del debitore.
6 2.3 Con il terzo motivo denunciano la contraddittorietà della motivazione, laddove da una parte il tribunale ha escluso la rilevanza delle ipotesi alternative prospettate dai resistenti rimaste in concreto inattuate, e, dall'altro, ha rilevato che l'idoneità pregiudizievole dell'atto soggetto a revocatoria deve essere valutata non in relazione al tempo dell'atto dispositivo, quanto piuttosto sulla base di una valutazione prognostica proiettata verso il futuro.
2.4 Con il quarto motivo censurano l'errore in cui è incorso il tribunale per aver ritenuto sussistente la scientia damni in capo a , sulla base del rilievo che questi, alla Parte_1
data della cessione aveva già versato dodici delle quindici rate previste, senza considerare che in realtà sei delle dodici rate erano state pagate dalla futura cessionaria del contratto, ovverosia . Parte_2
2.5 Gli appellanti inoltre chiedono la condanna di al risarcimento dei danni CP_1
per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
4. Si è costituita , la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata nella CP_2
parte in cui ha accertato che essa non riveste la qualità di litisconsorte necessaria.
5. I primi tre motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esecuzione coattiva del credito medesimo, potendo l'eventus damni consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, consistente nella dismissione di beni, ma anche in una variazione qualitativa di esso, conseguente anche nella conversione
7 del patrimonio in beni facilmente occultabili, con la conseguenza che, se grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n.
32835/2021; Cass. n. 16221/2019).
La tesi sostenuta dagli appellanti è che la cessione da parte di a favore di Parte_1
, con atto del 24.09.2019, del complesso unitario Parte_2
di diritti ed obblighi derivanti dal contratto di vendita con riserva di proprietà da lui stipulato, nella veste di acquirente, con in data 29.03.2007, non determinerebbe CP_2
alcun depauperamento del suo patrimonio e di conseguenza non cagionerebbe alcun pregiudizio alle ragioni dei suoi creditori, dal momento che all'atto della cessione del contratto egli non aveva ancora acquistato la proprietà del compendio immobiliare e non l'avrebbe acquistata neppure successivamente, perché la sua condizione di insolvenza non gli avrebbe consentito di pagare le tre restanti rate.
Tale assunto è privo di pregio.
La vendita con patto di riservato dominio è qualificabile, sul piano giuridico, come un contratto istantaneo ad effetti reali differiti, in cui il trasferimento della proprietà si realizza ex nunc col pagamento dell'ultima rata del prezzo, senza quindi la necessità di un nuovo atto traslativo, che è invece indispensabile in caso di preliminare.
Si tratta di una compravendita sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo, alla quale non si applica la regola generale della retroattività della condizione, sancita dall'art. 1360 c.c., la quale non opera tutte le volte che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto debbano essere riportati a un momento diverso da quello della conclusione del contratto(v. Cass. n. 3415 del 08/04/1999).
Il bene acquistato con patto di riservato dominio rientra anch'esso nel complesso dei rapporti giuridici economicamente valutabili facenti capo all'acquirente, rientrando tra gli elementi attivi del patrimonio.
La circostanza che, per la mancata completa esecuzione del contratto acquisitivo, il compendio immobiliare di cui si discute non fosse ancora entrato definitivamente nel patrimonio di non esclude che l'atto con cui questi ha ceduto la propria Parte_1
posizione contrattuale abbia depauperato il suo patrimonio, come peraltro ha avuto modo di
8 osservare la Suprema Corte di Cassazione penale nel suo massimo consesso con la pronuncia a Sezioni Unite n. 28910 del 28/02/2019, la quale ha affermato che integra il reato di bancarotta fraudolenta la risoluzione, nell'imminenza della dichiarazione di fallimento, di un contratto di compravendita con patto di riservato dominio, cui segua la consegna al venditore dei beni acquistati, rientrando anch'essi nella nozione e categoria di elementi attivi del patrimonio, in quanto tali suscettibili di essere oggetto delle condotte distrattive.
Tanto più nella fattispecie in esame, in cui la cessione del contratto è avvenuta a titolo gratuito ed al momento del compimento dell'atto dispositivo impugnato il corrispettivo pattuito per la vendita era stato quasi integralmente pagato, restando da versare solo tre delle quindici rate previste.
Si osserva peraltro che l'acquirente sotto condizione sospensiva ha una aspettativa giuridicamente tutelata alla conservazione degli effetti eventuali derivanti dalla fattispecie condizionale, tanto è vero che la legge prevede espressamente che il titolare del diritto sottoposto a condizione sospensiva può compiere atti conservativi e disporne in pendenza di questa, ma gli effetti sono subordinati all'avveramento della condizione (artt. 1356 e
1357 c.c.).
6. Il quarto motivo di gravame è infondato.
In primis va rilevato che non è stata fatta oggetto di alcuna censura la statuizione con cui il giudice di prime cure ha affermato che, essendo la cessione del contratto avvenuta a titolo gratuito in epoca successiva al sorgere del credito fatto valere da condizione CP_1 per l'esercizio dell'azione revocatoria, sotto il profilo soggettivo, è la mera consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie.
In secondo luogo si osserva che ha sempre riconosciuto di versare in una Parte_1
situazione di insolvenza al momento della cessione del contratto, il che è di per sé sufficiente a provare l'esistenza della scientia damni in capo allo stesso, a nulla rilevando che sei delle dodici rate sino a quel momento versate fossero state pagate dalla futura cessionaria.
9 7. Il rigetto dell'appello rende evidente l'infondatezza della domanda di condanna di l risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Tuttavia le spese vanno compensate nel rapporto tra gli appellanti e , non avendo i CP_2
primi mosso alcuna censura alla statuizione con cui il giudice di prime cure ha rilevato l'estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio di quest'ultima.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) respinge la domanda con cui gli appellanti hanno chiesto la condanna di al CP_1
risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere a le spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che si liquidano in €18.511,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) compensa le spese del presente grado di giudizio tra gli appellanti e;
CP_2
5) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 11.06.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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