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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 10505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10505 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
RGN. 13708 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Controparte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Nappi e M. Nappi
e ATAC spa in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to S. Rossetti
all'udienza del 21 ottobre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre spese, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente sotiene di aver svolto i compiti di ispettore aziendale sin dal 2007 e reclama il livello superiore, parametro 193 rispetto all'attuale 175, con ogni conseguenza giuridica ed economica.
Preliminarmente fondate (parzialmente) sono le eccezioni sulla inammissibilità delle domande per il periodo anteriore al 4.8.09 per conciliazione in sede protetta (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente) e anteriore di dieci anni (diritto all'inquadramento) e di cinque anni (diritto alle retribuzioni) al 23.5.23, primo atto di messa in mora (v. doc. 3 fascicolo parte resistente), essendosi in presenza di piena stabilità a fronte di un contratto a tempo indeterminato di una grande società svolgente un servizio pubblico interamente di proprietà del comune di Roma.
Nel merito il ricorso deve essere rigettato.
Invero, dall'esame congiunto dei documenti in atti e delle dichiarazioni dei testi (v. le deposizioni rese all'udienza del 28.1.25), è emerso che, certamente, il ricorrente ha fatto e fa parte del Nucleo Ispettivo ma: si lavora per lo più in coppia o in gruppo, della coppia – è quest'ultimo ad avere una maggiore CP_1 Per_1 esperienza (oltre che un livello superiore), le attività svolte dal ricorrente sono, tra quelle ispettive, quelle più semplici (v. ad es. docc. 15, 16 e 17 fascicolo parte ricorrente); la decisione di eseguire un'ispezione o una sua integrazione deriva da appositi uffici;
il filtro tra tali uffici e il ricorrente è il superiore che dà le CP_2 indicazioni di massima.
Pertanto, proprio, dal raffronto con le declaratorie sui parametri, i compiti del ricorrente rientrano pienamente in quell'autonomia operativa che richiede una capacità di contenuto significativo, parametro 175, senza raggiungere il livello del notevole contenuto, parametro 193 (v. doc. 18 fascicolo parte ricorrente).
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.). Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 21 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Controparte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Nappi e M. Nappi
e ATAC spa in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to S. Rossetti
all'udienza del 21 ottobre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre spese, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente sotiene di aver svolto i compiti di ispettore aziendale sin dal 2007 e reclama il livello superiore, parametro 193 rispetto all'attuale 175, con ogni conseguenza giuridica ed economica.
Preliminarmente fondate (parzialmente) sono le eccezioni sulla inammissibilità delle domande per il periodo anteriore al 4.8.09 per conciliazione in sede protetta (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente) e anteriore di dieci anni (diritto all'inquadramento) e di cinque anni (diritto alle retribuzioni) al 23.5.23, primo atto di messa in mora (v. doc. 3 fascicolo parte resistente), essendosi in presenza di piena stabilità a fronte di un contratto a tempo indeterminato di una grande società svolgente un servizio pubblico interamente di proprietà del comune di Roma.
Nel merito il ricorso deve essere rigettato.
Invero, dall'esame congiunto dei documenti in atti e delle dichiarazioni dei testi (v. le deposizioni rese all'udienza del 28.1.25), è emerso che, certamente, il ricorrente ha fatto e fa parte del Nucleo Ispettivo ma: si lavora per lo più in coppia o in gruppo, della coppia – è quest'ultimo ad avere una maggiore CP_1 Per_1 esperienza (oltre che un livello superiore), le attività svolte dal ricorrente sono, tra quelle ispettive, quelle più semplici (v. ad es. docc. 15, 16 e 17 fascicolo parte ricorrente); la decisione di eseguire un'ispezione o una sua integrazione deriva da appositi uffici;
il filtro tra tali uffici e il ricorrente è il superiore che dà le CP_2 indicazioni di massima.
Pertanto, proprio, dal raffronto con le declaratorie sui parametri, i compiti del ricorrente rientrano pienamente in quell'autonomia operativa che richiede una capacità di contenuto significativo, parametro 175, senza raggiungere il livello del notevole contenuto, parametro 193 (v. doc. 18 fascicolo parte ricorrente).
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.). Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 21 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro