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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 2175/24 R.G.
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guercio Giovanni giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata all'atto di citazione
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
in sede Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: rettificazione anagrafica di sesso.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 21/2/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato al P.M. presso questo Tribunale in data 18/10/24
ha adito questo Tribunale sostenendo di avere manifestato fin Parte_1 dalla sua infanzia una propria natura psicologica e comportamentale tipicamente di un uomo pur essendo un individuo di sesso biologico femminile, e ciò le ha comportato sofferenza e problemi nell'integrazione sociale in ragione del contrasto tra la propria soggettiva identità sessuale maschile e la sua esteriorità. Tale proprio vissuto si è tra l'altro estrinsecato nell'avere scelto per sé il nome d'elezione “Valerio”, col quale è ormai da tempo conosciuta e identificata nei suoi vari contesti sociali. Il tutto ha trovato riscontro nell'attenta osservazione clinica effettuata su di lei da parte di esperti del MIT di Bologna. L'analisi psico-sessuale svolta da tali esperti fin dagli anni 2021 e 2022, e poi conclusasi in data 7/6/24,
1 ha accertato la sua condizione di portatrice di disforia di genere ( doc. 3, produzioni documentali dell'attrice ). La ha invero iniziato ad assumere a Pt_1 far data dal 7/2/23 una “terapia ormonale di affermazione di genere” su prescrizione - e sotto il successivo controllo - di una endocrinologa ( doc. 4, ibidem ), ed in seguito a ciò il suo aspetto esteriore maschile si è accentuato ( cfr. la già cit. relazione psico-sessuale finale del 7/6/24 ). Essa attrice intende dunque porre fine alla predetta frustrante sua condizione, chiedendo l'autorizzazione ad effettuare un intervento chirurgico per il cambio del suo sesso nonché l'emanazione dell'ordine di rettificazione del suo sesso da femminile a maschile e del suo nome da “ ” a Pt_1
“Valerio”. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, ritenuta preliminarmente la propria competenza, respinta ogni contraria eccezione e difesa: -stante lo stato di avanzata virilizzazione raggiunto dall'attrice, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome ” con quello di “VALERIO”; -autorizzare a sottoporsi a trattamento Pt_1 Parte_1 medicochirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili”.
Il P.M. in sede non ha depositato scritti difensivi né è comparso all'udienza del
21/2/25 e il G.I. ha accertato la ritualità della notifica nei suoi confronti, ciò che
è sufficiente per integrare il presupposto normativo della partecipazione del P.M. al presente giudizio ( art. 31, co. 3, D.Lgs. 150 dell'1/9/11 ).
Alla predetta prima udienza ha tra l'altro confermato anche Parte_1 personalmente le predette domande giudiziali come approdo conclusivo del suo convinto e ponderato percorso verso l'obiettivo del mutamento del suo sesso da femminile a maschile: il difensore dell'attrice ha quindi precisato le conclusioni richiamando quelle della citazione, e ha rinunciato all'assegnazione del termine per il deposito della comparsa conclusionale. Il G.I. ha pertanto rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda giudiziale dell'attrice di rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso è fondata.
Va rilevata in via preliminare la competenza territoriale di questo Tribunale
( questione soggetta a verifica d'ufficio, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile in ragione della partecipazione del P.M. al presente giudizio ), posto che l'attrice è residente in [...]( FR ) e dunque in un luogo ricompreso nel circondario di questo Tribunale ( art. 31 cit., co. 2, D.Lgs. cit. ).
2 Ancora in via preliminare va rilevata la sussistenza del presupposto processuale di cui al già cit. art. 31, co. 3, posto che l'attrice ha ribadito in udienza di essere tuttora di stato libero ( lo risulta documentalmente fino al 13/9/24, dì del certificato anagrafico in atti: doc. 1 ) e di non avere figli: siffatte circostanze di fatto, in difetto di contrarie risultanze probatorie, vanno ritenute provate.
Nel merito le ampie, univoche e convergenti risultanze documentali in atti già sopra citate, provenienti da una rinomata struttura sanitaria convenzionata, rendono palese che la rettificazione anagrafica del sesso – da femminile a maschile – corrisponde all'interesse fisico e morale dell'attrice, e che nella specie ne sussistono tutti i presupposti di legge senza che debba procedersi ad alcuna ulteriore istruzione probatoria ( che sarebbe del tutto ultronea ). E' noto invero che è ormai consolidato, e condivisibile, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.”
( così Cass. 15138 del 20/7/15; cfr. anche la sentenza della Corte Costituzionale
221 del 5/11/15, di rigetto di questione di legittimità costituzionale e come tale non vincolante ma comunque costituente un autorevole precedente giurisprudenziale ).
Va sottolineato inoltre che dalle risultanze complessive e coordinate delle due citate relazioni psico-sessuale ed endocrinologica si desume altresì la compiutezza e serietà del percorso intrapreso da tempo dall'attrice per l'acquisizione della sua desiderata nuova identità di genere ( maschile ) rispetto a quella anagrafica attuale ( femminile ), peraltro da lei già spesa ormai da tempo con soddisfazione nelle sue relazioni sociali giusta quanto dall'attrice stessa convintamente dichiarato in udienza.
La domanda giudiziale dall'attrice ora in esame, in definitiva, va accolta.
Va invece dichiarata inammissibile per - sopravvenuto - difetto assoluto di giurisdizione l'ulteriore domanda giudiziale dell'attrice, inerente alla richiesta di
3 essere autorizzata all'effettuazione del trattamento chirurgico per l'adeguamento dei suoi attuali caratteri sessuali femminili a quelli maschili. Sul punto, invero, nel nostro ordinamento giuridico non v'è ( più ) alcuna norma giuridica che disciplini una siffatta autorizzazione giudiziale nelle ipotesi, qual è quella qui in esame, nelle quali sia stata accolta la domanda giudiziale di rettificazione di attribuzione di sesso, stante la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma che ciò prima prevedeva: “1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” ( così Corte Costituzionale n. 143 del 23/7/24 ). La domanda giudiziale in questione, in definitiva, è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione in quanto “manca nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio e [ se ] la domanda non risulta conoscibile, né in astratto, né in concreto, da alcun giudice” ( così
Cass. SS.UU. 15601 dell'1/6/23 sui presupposti per la configurabilità in generale del difetto assoluto di giurisdizione ): a ciò consegue, ovviamente, che Pt_1
- la quale verrà a denominarsi, dopo il passaggio in giudicato della
[...] presente sentenza, - già ha il diritto di sottoporsi al predetto Controparte_2 trattamento chirurgico in forza della presente sentenza di accoglimento della sua domanda di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso e senza che il
Tribunale debba - né possa - emanare alcuna autorizzazione in proposito.
Non v'è luogo a provvedere, infine, sulla regolamentazione delle spese del presente giudizio, in quanto nello stesso non v'è stata contrapposizione di parti private e quindi non è ipotizzabile neppure in tesi una questione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale proposta da con atto di Parte_1 citazione notificato al P.M. presso questo Tribunale in data 18/10/24, così provvede:
a) accoglie la domanda giudiziale dell'attrice di rettificazione di attribuzione di sesso di essa , nata a [...] il [...], nel senso di rettificarne il Parte_1
4 sesso femminile enunciato nel suo atto di nascita in sesso maschile, e per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN ( FR ) di effettuare tale rettificazione nel relativo registro, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, in relazione all'atto di nascita n. 159, Parte I, Serie A, dell'anno 2000 del Comune di AN, modificandone altresì il nome da “ ” in “Valerio”; Pt_1
b) manda alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN;
c) dichiara l'inammissibilità, per difetto assoluto di giurisdizione, della domanda dell'attrice di emanazione di autorizzazione a sottoporsi a trattamento chirurgico;
d) n.l.p. sulla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Frosinone, il 25/2/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
5
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 2175/24 R.G.
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guercio Giovanni giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata all'atto di citazione
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
in sede Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: rettificazione anagrafica di sesso.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 21/2/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato al P.M. presso questo Tribunale in data 18/10/24
ha adito questo Tribunale sostenendo di avere manifestato fin Parte_1 dalla sua infanzia una propria natura psicologica e comportamentale tipicamente di un uomo pur essendo un individuo di sesso biologico femminile, e ciò le ha comportato sofferenza e problemi nell'integrazione sociale in ragione del contrasto tra la propria soggettiva identità sessuale maschile e la sua esteriorità. Tale proprio vissuto si è tra l'altro estrinsecato nell'avere scelto per sé il nome d'elezione “Valerio”, col quale è ormai da tempo conosciuta e identificata nei suoi vari contesti sociali. Il tutto ha trovato riscontro nell'attenta osservazione clinica effettuata su di lei da parte di esperti del MIT di Bologna. L'analisi psico-sessuale svolta da tali esperti fin dagli anni 2021 e 2022, e poi conclusasi in data 7/6/24,
1 ha accertato la sua condizione di portatrice di disforia di genere ( doc. 3, produzioni documentali dell'attrice ). La ha invero iniziato ad assumere a Pt_1 far data dal 7/2/23 una “terapia ormonale di affermazione di genere” su prescrizione - e sotto il successivo controllo - di una endocrinologa ( doc. 4, ibidem ), ed in seguito a ciò il suo aspetto esteriore maschile si è accentuato ( cfr. la già cit. relazione psico-sessuale finale del 7/6/24 ). Essa attrice intende dunque porre fine alla predetta frustrante sua condizione, chiedendo l'autorizzazione ad effettuare un intervento chirurgico per il cambio del suo sesso nonché l'emanazione dell'ordine di rettificazione del suo sesso da femminile a maschile e del suo nome da “ ” a Pt_1
“Valerio”. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, ritenuta preliminarmente la propria competenza, respinta ogni contraria eccezione e difesa: -stante lo stato di avanzata virilizzazione raggiunto dall'attrice, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome ” con quello di “VALERIO”; -autorizzare a sottoporsi a trattamento Pt_1 Parte_1 medicochirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili”.
Il P.M. in sede non ha depositato scritti difensivi né è comparso all'udienza del
21/2/25 e il G.I. ha accertato la ritualità della notifica nei suoi confronti, ciò che
è sufficiente per integrare il presupposto normativo della partecipazione del P.M. al presente giudizio ( art. 31, co. 3, D.Lgs. 150 dell'1/9/11 ).
Alla predetta prima udienza ha tra l'altro confermato anche Parte_1 personalmente le predette domande giudiziali come approdo conclusivo del suo convinto e ponderato percorso verso l'obiettivo del mutamento del suo sesso da femminile a maschile: il difensore dell'attrice ha quindi precisato le conclusioni richiamando quelle della citazione, e ha rinunciato all'assegnazione del termine per il deposito della comparsa conclusionale. Il G.I. ha pertanto rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda giudiziale dell'attrice di rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso è fondata.
Va rilevata in via preliminare la competenza territoriale di questo Tribunale
( questione soggetta a verifica d'ufficio, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile in ragione della partecipazione del P.M. al presente giudizio ), posto che l'attrice è residente in [...]( FR ) e dunque in un luogo ricompreso nel circondario di questo Tribunale ( art. 31 cit., co. 2, D.Lgs. cit. ).
2 Ancora in via preliminare va rilevata la sussistenza del presupposto processuale di cui al già cit. art. 31, co. 3, posto che l'attrice ha ribadito in udienza di essere tuttora di stato libero ( lo risulta documentalmente fino al 13/9/24, dì del certificato anagrafico in atti: doc. 1 ) e di non avere figli: siffatte circostanze di fatto, in difetto di contrarie risultanze probatorie, vanno ritenute provate.
Nel merito le ampie, univoche e convergenti risultanze documentali in atti già sopra citate, provenienti da una rinomata struttura sanitaria convenzionata, rendono palese che la rettificazione anagrafica del sesso – da femminile a maschile – corrisponde all'interesse fisico e morale dell'attrice, e che nella specie ne sussistono tutti i presupposti di legge senza che debba procedersi ad alcuna ulteriore istruzione probatoria ( che sarebbe del tutto ultronea ). E' noto invero che è ormai consolidato, e condivisibile, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.”
( così Cass. 15138 del 20/7/15; cfr. anche la sentenza della Corte Costituzionale
221 del 5/11/15, di rigetto di questione di legittimità costituzionale e come tale non vincolante ma comunque costituente un autorevole precedente giurisprudenziale ).
Va sottolineato inoltre che dalle risultanze complessive e coordinate delle due citate relazioni psico-sessuale ed endocrinologica si desume altresì la compiutezza e serietà del percorso intrapreso da tempo dall'attrice per l'acquisizione della sua desiderata nuova identità di genere ( maschile ) rispetto a quella anagrafica attuale ( femminile ), peraltro da lei già spesa ormai da tempo con soddisfazione nelle sue relazioni sociali giusta quanto dall'attrice stessa convintamente dichiarato in udienza.
La domanda giudiziale dall'attrice ora in esame, in definitiva, va accolta.
Va invece dichiarata inammissibile per - sopravvenuto - difetto assoluto di giurisdizione l'ulteriore domanda giudiziale dell'attrice, inerente alla richiesta di
3 essere autorizzata all'effettuazione del trattamento chirurgico per l'adeguamento dei suoi attuali caratteri sessuali femminili a quelli maschili. Sul punto, invero, nel nostro ordinamento giuridico non v'è ( più ) alcuna norma giuridica che disciplini una siffatta autorizzazione giudiziale nelle ipotesi, qual è quella qui in esame, nelle quali sia stata accolta la domanda giudiziale di rettificazione di attribuzione di sesso, stante la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma che ciò prima prevedeva: “1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” ( così Corte Costituzionale n. 143 del 23/7/24 ). La domanda giudiziale in questione, in definitiva, è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione in quanto “manca nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio e [ se ] la domanda non risulta conoscibile, né in astratto, né in concreto, da alcun giudice” ( così
Cass. SS.UU. 15601 dell'1/6/23 sui presupposti per la configurabilità in generale del difetto assoluto di giurisdizione ): a ciò consegue, ovviamente, che Pt_1
- la quale verrà a denominarsi, dopo il passaggio in giudicato della
[...] presente sentenza, - già ha il diritto di sottoporsi al predetto Controparte_2 trattamento chirurgico in forza della presente sentenza di accoglimento della sua domanda di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso e senza che il
Tribunale debba - né possa - emanare alcuna autorizzazione in proposito.
Non v'è luogo a provvedere, infine, sulla regolamentazione delle spese del presente giudizio, in quanto nello stesso non v'è stata contrapposizione di parti private e quindi non è ipotizzabile neppure in tesi una questione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale proposta da con atto di Parte_1 citazione notificato al P.M. presso questo Tribunale in data 18/10/24, così provvede:
a) accoglie la domanda giudiziale dell'attrice di rettificazione di attribuzione di sesso di essa , nata a [...] il [...], nel senso di rettificarne il Parte_1
4 sesso femminile enunciato nel suo atto di nascita in sesso maschile, e per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN ( FR ) di effettuare tale rettificazione nel relativo registro, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, in relazione all'atto di nascita n. 159, Parte I, Serie A, dell'anno 2000 del Comune di AN, modificandone altresì il nome da “ ” in “Valerio”; Pt_1
b) manda alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN;
c) dichiara l'inammissibilità, per difetto assoluto di giurisdizione, della domanda dell'attrice di emanazione di autorizzazione a sottoporsi a trattamento chirurgico;
d) n.l.p. sulla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Frosinone, il 25/2/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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