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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/07/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. Civ. Nr. 230/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 230/2025 r.g.a.c., avente ad oggetto: “regolamentazione dei rapporti genitori-figli nati fuori dal matrimonio” , e vertente TRA (C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Zagarese, elettivamente domiciliata come in atti Ricorrente E
, (C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Corina, elettivamente domiciliato come in atti Resistente NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO in sede Interventore necessario CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 20.05.2025. La causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza la concessione dei termini di legge stante l'intervenuto accordo. Il p.m. ad oggi non ha fatto pervenire nessun parere. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso depositato l'11.02.2025 la ricorrente ha adito il Tribunale al fine di disciplinare la regolamentazione delle condizioni personali e patrimoniali inerenti al figlio nato il Per_1
28.04.2023 dalla relazione, iniziata nel 2021 e ormai conclusasi, con il resistente. Ha concluso chiedendo: di disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre con il quale abiterà; di regolamentare il diritto di visita del padre ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, compreso quello di stabilire l'abitazione della madre e del minore nel Comune di Corigliano – Rossano, a.u. Corigliano alla Via Tramontana n. 31, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU;
di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per il
1 figlio minore di euro 400,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative a spese mediche, scolastiche, ricreative, abbigliamento e di istruzione. A tal fine ha dedotto: che dalla nascita del bambino, il resistente ha manifestato sempre maggiore ostilità nei confronti della famiglia di origine della ricorrente, così incrinando il rapporto di convivenza avviato proprio in virtù dell'arrivo del figlio;
di aver scelto quale domicilio della convivenza more uxorio, un'abitazione sita nell'area urbana di Corigliano in Via della Tramontana;
che la convivenza si è resa sempre più difficoltosa anche e soprattutto a causa dei gravissimi episodi di violenza fisica da lei subiti, anche in presenza del minore, da parte del;
che tali episodi sono iniziati dal febbraio 2024; di essere CP_1 stata più volte costretta al fine di salvaguardare l'incolumità propria e quella del piccolo , a Per_1 chiudersi a chiave nella stanza da letto;
che in alcune più gravi occasioni è stato necessario scappare con il bambino presso la casa dei suoi genitori al fine di permettere al di rinsavire;
che il CP_1 resistente è arrivato perfino a sputarla in faccia;
che lo stesso ha sempre manifestato un palese disinteresse per il figlio, del quale non si è mai preso cura, delegando alla madre ogni e qualsiasi adempimento, anche di carattere strettamente materiale, relativo alla crescita ed all'educazione del bambino;
di non riuscire, in alcun modo, ad instaurare alcun dialogo con il resistente anche per quanto riguarda le decisioni da assumere nei confronti del minore. È stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 20.05.2025, con contestuale richiesta ai sensi dell'art. 473 bis.42, comma 5, c.p.c. al P.M. in sede di depositare informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti a carico del resistente. La Procura, con informativa del 24.02.2025, ha rappresentato la pendenza, a carico del , di un procedimento CP_1 penale per i reati previsti e puniti dagli articoli 572, 582 e 612 c.p., in cui risulta persona offesa specificando che il procedimento si trovava in fase di indagini preliminari con Parte_2 atti coperti da segreto istruttorio. In data 18.04.2025 si è costituito il resistente contestando le avverse deduzioni. Più precisamente, ha dedotto: che tutti gli assunti della ricorrente sono frutto di illazioni e di inopportuni tentativi di allontanare il minore dal padre;
di aver, al contrario, sempre dimostrato, e non solo nei confronti del figlio, affetto e senso di accudimento;
di non aver mai posto in essere condotte violente nei confronti della ricorrente;
che, per contro, è stata proprio la ad usare violenza finanche Parte_1 nei confronti della suocera;
che la ricorrente non può fissare la propria dimora presso l'abitazione precedentemente condivisa con il in quanto di proprietà dei “suoceri” della ricorrente, i quali CP_1 non intendono consentire ancora che la stessa ne possa fruire. Tanto premesso, il resistente ha chiesto: che il minore, affidato in forma condivisa a entrambi i genitori, viva stabilmente presso la madre, in altro domicilio che non sia quello fino ad ora condiviso, in via Tramontana, 31 a Corigliano Rossano, con diritto di visita del padre regolamentato secondo le modalità indicate in comparsa di costituzione e risposta;
di porre a sua carico un assegno per il mantenimento del figlio non superiore € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come per legge;
di disporre altresì l'attribuzione dell'assegno unico al 50% tra le parti;
che eventuali variazioni del recapito telefonico della madre, necessario a contattare il minore, saranno comunicate tempestivamente, cosi come eventuali cambi di residenza della madre, avverranno solo dietro consenso del padre. Con nota dell'11.04.2025 la difesa della ricorrente ha dato atto che la stessa ha rimesso la denuncia querela precedentemente sporta verso il resistente. All'udienza del 20.05.2025, la difesa della ricorrente ha confermato che in merito alla denuncia querela è intervenuta rimessione e archiviazione del procedimento penale. Successivamente, le parti, presenti personalmente, unitamente ai loro difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo: “ - affido condiviso del minore con collocamento presso la madre;
- quanto al diritto di visita
2 del padre si dispone che: fino ai tre anni di età del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, salvo diverso accordo tra le parti, tre pomeriggi a settimana per tre ore, in giorni da concordare tra le parti tenuto conto degli impegni del minore e degli impegni lavorativi dei genitori;
due fine settimana al mese nella giornata del sabato e della domenica, sempre per tre ore, tenuto conto degli impegni del minore e degli impegni lavorativi dei genitori;
tali orari e giorni, con le medesime modalità dovranno essere seguiti e rispettati anche nel periodo estivo, nel mese di luglio
o agosto, tenuto conto delle esigenze del minore e degli impegni lavorativi dei genitori;
ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelus; il tutto senza permanenza notturna presso il padre fino ai tre anni del minore;
a partire dai quattro anni del minore: salvo diverso accordo tra le parti il padre potrà vedere e tenere con sé il minore tre pomeriggi a settimana dal termine dell'attività scolastica fino alle ore 19:30; a fine settimana alternati dal sabato ore 15.00, ovvero, in periodo scolastico, dall'uscita di scuola fino alla domenica sera ore 20.00; nel periodo di vacanza estiva per 10 giorni consecutivi, nel mese di luglio o nel mese di agosto, da concordare con il genitore affidatario entro il 31 maggio di ogni anno;
nei periodi di vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio ad anni alterni;
per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
- il sig. si obbliga a versare entro il 20 CP_1 di ogni mese, alla sig.ra la somma di euro 250,00 mensili per il mantenimento del figlio Parte_1 minore, somma da versare su carta PostePay o su conto intestato alla la quale comunicherà i dati al Parte_1
tale importo è rivalutabile secondo indici ISTAT;
- le spese straordinarie da sostenere per il minore CP_1 vanno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, spese individuate come da linee guida del CNF;
- la sig.ra si impegna – entro il 15 giugno 2025 - a ritirare gli effetti personali propri e del Parte_1 minore nonché il proprio mobilio dalla ex casa familiare;
- le parti concordano che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla . Parte_1
La causa, quindi, visto l'accordo raggiunto, è stata rimessa in decisione al Collegio senza termini. Come anticipato, le parti hanno chiesto a questo Tribunale di disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne secondo l'accordo indicato nel verbale di udienza del 20.05.2025, che qui si intende interamente richiamato e trascritto. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti, come sopra richiamate, ritenendole conformi alla legge e all'interesse del minore. Le spese di lite sono interamente compensate stante l'accordo intervenuto tra le parti e tenuto conto dell'esito e della natura della controversia.
P.Q.M
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. DISPONE che i rapporti tra i genitori e il figlio minore, come in atti generalizzati, sono disciplinati secondo le condizioni concordemente determinate dalle parti indicate in motivazione e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti;
3. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
4. MANDA la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 17.07.2025 La Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 230/2025 r.g.a.c., avente ad oggetto: “regolamentazione dei rapporti genitori-figli nati fuori dal matrimonio” , e vertente TRA (C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Zagarese, elettivamente domiciliata come in atti Ricorrente E
, (C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Corina, elettivamente domiciliato come in atti Resistente NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO in sede Interventore necessario CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 20.05.2025. La causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza la concessione dei termini di legge stante l'intervenuto accordo. Il p.m. ad oggi non ha fatto pervenire nessun parere. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso depositato l'11.02.2025 la ricorrente ha adito il Tribunale al fine di disciplinare la regolamentazione delle condizioni personali e patrimoniali inerenti al figlio nato il Per_1
28.04.2023 dalla relazione, iniziata nel 2021 e ormai conclusasi, con il resistente. Ha concluso chiedendo: di disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre con il quale abiterà; di regolamentare il diritto di visita del padre ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, compreso quello di stabilire l'abitazione della madre e del minore nel Comune di Corigliano – Rossano, a.u. Corigliano alla Via Tramontana n. 31, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU;
di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per il
1 figlio minore di euro 400,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative a spese mediche, scolastiche, ricreative, abbigliamento e di istruzione. A tal fine ha dedotto: che dalla nascita del bambino, il resistente ha manifestato sempre maggiore ostilità nei confronti della famiglia di origine della ricorrente, così incrinando il rapporto di convivenza avviato proprio in virtù dell'arrivo del figlio;
di aver scelto quale domicilio della convivenza more uxorio, un'abitazione sita nell'area urbana di Corigliano in Via della Tramontana;
che la convivenza si è resa sempre più difficoltosa anche e soprattutto a causa dei gravissimi episodi di violenza fisica da lei subiti, anche in presenza del minore, da parte del;
che tali episodi sono iniziati dal febbraio 2024; di essere CP_1 stata più volte costretta al fine di salvaguardare l'incolumità propria e quella del piccolo , a Per_1 chiudersi a chiave nella stanza da letto;
che in alcune più gravi occasioni è stato necessario scappare con il bambino presso la casa dei suoi genitori al fine di permettere al di rinsavire;
che il CP_1 resistente è arrivato perfino a sputarla in faccia;
che lo stesso ha sempre manifestato un palese disinteresse per il figlio, del quale non si è mai preso cura, delegando alla madre ogni e qualsiasi adempimento, anche di carattere strettamente materiale, relativo alla crescita ed all'educazione del bambino;
di non riuscire, in alcun modo, ad instaurare alcun dialogo con il resistente anche per quanto riguarda le decisioni da assumere nei confronti del minore. È stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 20.05.2025, con contestuale richiesta ai sensi dell'art. 473 bis.42, comma 5, c.p.c. al P.M. in sede di depositare informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti a carico del resistente. La Procura, con informativa del 24.02.2025, ha rappresentato la pendenza, a carico del , di un procedimento CP_1 penale per i reati previsti e puniti dagli articoli 572, 582 e 612 c.p., in cui risulta persona offesa specificando che il procedimento si trovava in fase di indagini preliminari con Parte_2 atti coperti da segreto istruttorio. In data 18.04.2025 si è costituito il resistente contestando le avverse deduzioni. Più precisamente, ha dedotto: che tutti gli assunti della ricorrente sono frutto di illazioni e di inopportuni tentativi di allontanare il minore dal padre;
di aver, al contrario, sempre dimostrato, e non solo nei confronti del figlio, affetto e senso di accudimento;
di non aver mai posto in essere condotte violente nei confronti della ricorrente;
che, per contro, è stata proprio la ad usare violenza finanche Parte_1 nei confronti della suocera;
che la ricorrente non può fissare la propria dimora presso l'abitazione precedentemente condivisa con il in quanto di proprietà dei “suoceri” della ricorrente, i quali CP_1 non intendono consentire ancora che la stessa ne possa fruire. Tanto premesso, il resistente ha chiesto: che il minore, affidato in forma condivisa a entrambi i genitori, viva stabilmente presso la madre, in altro domicilio che non sia quello fino ad ora condiviso, in via Tramontana, 31 a Corigliano Rossano, con diritto di visita del padre regolamentato secondo le modalità indicate in comparsa di costituzione e risposta;
di porre a sua carico un assegno per il mantenimento del figlio non superiore € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come per legge;
di disporre altresì l'attribuzione dell'assegno unico al 50% tra le parti;
che eventuali variazioni del recapito telefonico della madre, necessario a contattare il minore, saranno comunicate tempestivamente, cosi come eventuali cambi di residenza della madre, avverranno solo dietro consenso del padre. Con nota dell'11.04.2025 la difesa della ricorrente ha dato atto che la stessa ha rimesso la denuncia querela precedentemente sporta verso il resistente. All'udienza del 20.05.2025, la difesa della ricorrente ha confermato che in merito alla denuncia querela è intervenuta rimessione e archiviazione del procedimento penale. Successivamente, le parti, presenti personalmente, unitamente ai loro difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo: “ - affido condiviso del minore con collocamento presso la madre;
- quanto al diritto di visita
2 del padre si dispone che: fino ai tre anni di età del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, salvo diverso accordo tra le parti, tre pomeriggi a settimana per tre ore, in giorni da concordare tra le parti tenuto conto degli impegni del minore e degli impegni lavorativi dei genitori;
due fine settimana al mese nella giornata del sabato e della domenica, sempre per tre ore, tenuto conto degli impegni del minore e degli impegni lavorativi dei genitori;
tali orari e giorni, con le medesime modalità dovranno essere seguiti e rispettati anche nel periodo estivo, nel mese di luglio
o agosto, tenuto conto delle esigenze del minore e degli impegni lavorativi dei genitori;
ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelus; il tutto senza permanenza notturna presso il padre fino ai tre anni del minore;
a partire dai quattro anni del minore: salvo diverso accordo tra le parti il padre potrà vedere e tenere con sé il minore tre pomeriggi a settimana dal termine dell'attività scolastica fino alle ore 19:30; a fine settimana alternati dal sabato ore 15.00, ovvero, in periodo scolastico, dall'uscita di scuola fino alla domenica sera ore 20.00; nel periodo di vacanza estiva per 10 giorni consecutivi, nel mese di luglio o nel mese di agosto, da concordare con il genitore affidatario entro il 31 maggio di ogni anno;
nei periodi di vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio ad anni alterni;
per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
- il sig. si obbliga a versare entro il 20 CP_1 di ogni mese, alla sig.ra la somma di euro 250,00 mensili per il mantenimento del figlio Parte_1 minore, somma da versare su carta PostePay o su conto intestato alla la quale comunicherà i dati al Parte_1
tale importo è rivalutabile secondo indici ISTAT;
- le spese straordinarie da sostenere per il minore CP_1 vanno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, spese individuate come da linee guida del CNF;
- la sig.ra si impegna – entro il 15 giugno 2025 - a ritirare gli effetti personali propri e del Parte_1 minore nonché il proprio mobilio dalla ex casa familiare;
- le parti concordano che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla . Parte_1
La causa, quindi, visto l'accordo raggiunto, è stata rimessa in decisione al Collegio senza termini. Come anticipato, le parti hanno chiesto a questo Tribunale di disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne secondo l'accordo indicato nel verbale di udienza del 20.05.2025, che qui si intende interamente richiamato e trascritto. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti, come sopra richiamate, ritenendole conformi alla legge e all'interesse del minore. Le spese di lite sono interamente compensate stante l'accordo intervenuto tra le parti e tenuto conto dell'esito e della natura della controversia.
P.Q.M
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. DISPONE che i rapporti tra i genitori e il figlio minore, come in atti generalizzati, sono disciplinati secondo le condizioni concordemente determinate dalle parti indicate in motivazione e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti;
3. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
4. MANDA la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 17.07.2025 La Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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