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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1406/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
RAGUSA ELISA CELESTE
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. BIANCHI SILVIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] dichiarare la separazione personale dei coniugi e - ordinare al CP_1 Parte_1
Comune di Solero (Al) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali. -OMOLOGARE le seguenti condizioni: 1) La figlia minore
1 Per_
viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali collaboreranno alla cura e
Per_ all'educazione della stessa. 2) manterrà la residenza con la madre presso la quale è collocata.
3) Il padre avrà la facoltà di vedere la propria figlia, quando possibile, previo preavviso e compatibilmente con le condizioni di salute e gli impegni scolastici della stessa e, comunque, potrà tenerla con sé due/tre giorni infrasettimanali con rientro alle ore 21,30 e a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera sino alle 21,30. 4) La minore trascorrerà ad anni alterni i giorni di
Natale, S.Stefano, Capodanno e Lunedì dell'Angelo con un genitore e della Vigilia di Natale e di
Pasqua con l'altro genitore sempre in base al principio dell'alternanza. Per ogni altra festività e/o ricorrenza (onomastici, compleanni, ponti scolastici ecc) i genitori si accorderanno di volta in volta con congruo preavviso in relazione alle esigenze concrete e impegnandosi ad assicurare la loro costante presenza, sia pure alternata, alla figlia minore. Sino al compimento del quinto anno di età il padre potrà tenere con sè la figlia per giorni 8 anche consecutivi durante le vacanze estive da comunicarsi alla madre entro il 30 maggio di ogni anno (anche in base agli impegni lavorativi); analoga facoltà (tenere la figlia minore con sé per 8 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive), spetta alla madre, con le stesse modalità di comunicazione all'altro genitore. A partire dal compimento del sesto anno di età il padre potrà tenere con sé la figlia per giorni 15 anche consecutivi durante le vacanze estive da comunicarsi alla madre entro il 30 maggio di ogni anno (anche in base agli impegni lavorativi); analoga facoltà (tenere la figlia con sé 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive) spetta alla madre, con le stesse modalità di comunicazione all'altro genitore. 5) Il padre si impegna a versare anticipatamente entro il 15 di ogni mese alla OR , la CP_1 somma di €300,00 (trecento) per dodici mesi all'anno a titolo di contributo al mantenimento della Per_ figlia minore , somma indicizzabile annualmente secondo gli indici Istat;
oltre al versamento, nella misura del 50% delle spese straordinarie relative alla minore come da Protocollo del Tribunale di Alessandria. 6) La madre percepirà integralmente l'assegno unico mensile per la minore. 7) I coniugi dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere avendo gli stessi già risolto ogni questione economica tra loro”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25 giugno 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 5 settembre 2021 in Solero (AL), optando in tale
Per_ sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione nasceva la figlia ad Alessandria (AL), in data 12 dicembre 2021.
Le parti rappresentavano che la minore risiede e vive con la madre, Sig.ra in Alessandria CP_1
(AL) via Volturno n. 12; che, a causa dei dissapori venutisi a creare comunemente decidevano di
2 porre termine alla loro convivenza matrimoniale e, pertanto, di procedere alla separazione.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Il Giudice Delegato, viste le note scritte e la documentazione prodotta, considerato che i genitori non chiarivano le modalità di sostentamento della minore, con ordinanza in data 30 ottobre 2024 fissava udienza con convocazione delle parti personalmente alla data del 5 dicembre 2024. All'udienza fissata la Sig.ra dichiarava “che lavora e prende circa euro 900 con gli extra;
abito presso CP_1 mia sorella;
per ora mia sorella mi ha detto che mi aiuta. Prendo tutto l'assegno unico per euro 233
e 50”; il Sig. dichiarava “che prende annualmente circa euro 30/40.000, pago ogni tre mesi Pt_1
800 circa, poi pago il 5 per cento sulle fatture. Vivo con mia madre quindi non pago affitto”. Si calcolava che quindi ci sono € 70.000,00 annui, mensilmente € 5.800,00 circa. Pertanto, il Giudice
Delegato invitava a ragionare su un aumento del contributo al mantenimento e disponeva la produzione degli estratti conto, rinviando l'udienza alla data del 26 febbraio 2025. All'udienza fissata le parti precisavano che i redditi del Sig. ariavano nel tempo e chiedevano, data la precarietà, Pt_1 di prevedere un mantenimento di € 400,00; il Giudice Delegato rilevava che il contributo appariva troppo esiguo e le parti insistevano nella loro richiesta.
Orbene, alla luce anche della documentazione in ultimo prodotta da padre lo stesso percepiva l'anno scorso euro 50.000 netti, per circa euro 4000 mensili, mentre la madre percepisce euro 900 mensili, oltre all'assegno unico (circa 240 euro) e vive presso la sorella aiutata dalla stessa. La previsione della corresponsione di soli euro 400 mensili – soluzione prospettata dalle parti - da parte del padre risulta decisamente contraria agli interessi della minore, in quanto decisamente esigua a fronte di entrate del padre mensili (mediamente) dieci volte superiori e considerate le molto esigue risorse della madre.
Pertanto, tale accordo non può essere recepito dal Collegio e la domanda va rigettata.
Spese compensate stante il ricorso congiunto e la soccombenza di entrambi.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
visto l'art. 473 bis. 51 co. 4 c.p.c., rigetta la domanda.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 25 marzo 2025
3 Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1406/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
RAGUSA ELISA CELESTE
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. BIANCHI SILVIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] dichiarare la separazione personale dei coniugi e - ordinare al CP_1 Parte_1
Comune di Solero (Al) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali. -OMOLOGARE le seguenti condizioni: 1) La figlia minore
1 Per_
viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali collaboreranno alla cura e
Per_ all'educazione della stessa. 2) manterrà la residenza con la madre presso la quale è collocata.
3) Il padre avrà la facoltà di vedere la propria figlia, quando possibile, previo preavviso e compatibilmente con le condizioni di salute e gli impegni scolastici della stessa e, comunque, potrà tenerla con sé due/tre giorni infrasettimanali con rientro alle ore 21,30 e a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera sino alle 21,30. 4) La minore trascorrerà ad anni alterni i giorni di
Natale, S.Stefano, Capodanno e Lunedì dell'Angelo con un genitore e della Vigilia di Natale e di
Pasqua con l'altro genitore sempre in base al principio dell'alternanza. Per ogni altra festività e/o ricorrenza (onomastici, compleanni, ponti scolastici ecc) i genitori si accorderanno di volta in volta con congruo preavviso in relazione alle esigenze concrete e impegnandosi ad assicurare la loro costante presenza, sia pure alternata, alla figlia minore. Sino al compimento del quinto anno di età il padre potrà tenere con sè la figlia per giorni 8 anche consecutivi durante le vacanze estive da comunicarsi alla madre entro il 30 maggio di ogni anno (anche in base agli impegni lavorativi); analoga facoltà (tenere la figlia minore con sé per 8 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive), spetta alla madre, con le stesse modalità di comunicazione all'altro genitore. A partire dal compimento del sesto anno di età il padre potrà tenere con sé la figlia per giorni 15 anche consecutivi durante le vacanze estive da comunicarsi alla madre entro il 30 maggio di ogni anno (anche in base agli impegni lavorativi); analoga facoltà (tenere la figlia con sé 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive) spetta alla madre, con le stesse modalità di comunicazione all'altro genitore. 5) Il padre si impegna a versare anticipatamente entro il 15 di ogni mese alla OR , la CP_1 somma di €300,00 (trecento) per dodici mesi all'anno a titolo di contributo al mantenimento della Per_ figlia minore , somma indicizzabile annualmente secondo gli indici Istat;
oltre al versamento, nella misura del 50% delle spese straordinarie relative alla minore come da Protocollo del Tribunale di Alessandria. 6) La madre percepirà integralmente l'assegno unico mensile per la minore. 7) I coniugi dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere avendo gli stessi già risolto ogni questione economica tra loro”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25 giugno 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 5 settembre 2021 in Solero (AL), optando in tale
Per_ sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione nasceva la figlia ad Alessandria (AL), in data 12 dicembre 2021.
Le parti rappresentavano che la minore risiede e vive con la madre, Sig.ra in Alessandria CP_1
(AL) via Volturno n. 12; che, a causa dei dissapori venutisi a creare comunemente decidevano di
2 porre termine alla loro convivenza matrimoniale e, pertanto, di procedere alla separazione.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Il Giudice Delegato, viste le note scritte e la documentazione prodotta, considerato che i genitori non chiarivano le modalità di sostentamento della minore, con ordinanza in data 30 ottobre 2024 fissava udienza con convocazione delle parti personalmente alla data del 5 dicembre 2024. All'udienza fissata la Sig.ra dichiarava “che lavora e prende circa euro 900 con gli extra;
abito presso CP_1 mia sorella;
per ora mia sorella mi ha detto che mi aiuta. Prendo tutto l'assegno unico per euro 233
e 50”; il Sig. dichiarava “che prende annualmente circa euro 30/40.000, pago ogni tre mesi Pt_1
800 circa, poi pago il 5 per cento sulle fatture. Vivo con mia madre quindi non pago affitto”. Si calcolava che quindi ci sono € 70.000,00 annui, mensilmente € 5.800,00 circa. Pertanto, il Giudice
Delegato invitava a ragionare su un aumento del contributo al mantenimento e disponeva la produzione degli estratti conto, rinviando l'udienza alla data del 26 febbraio 2025. All'udienza fissata le parti precisavano che i redditi del Sig. ariavano nel tempo e chiedevano, data la precarietà, Pt_1 di prevedere un mantenimento di € 400,00; il Giudice Delegato rilevava che il contributo appariva troppo esiguo e le parti insistevano nella loro richiesta.
Orbene, alla luce anche della documentazione in ultimo prodotta da padre lo stesso percepiva l'anno scorso euro 50.000 netti, per circa euro 4000 mensili, mentre la madre percepisce euro 900 mensili, oltre all'assegno unico (circa 240 euro) e vive presso la sorella aiutata dalla stessa. La previsione della corresponsione di soli euro 400 mensili – soluzione prospettata dalle parti - da parte del padre risulta decisamente contraria agli interessi della minore, in quanto decisamente esigua a fronte di entrate del padre mensili (mediamente) dieci volte superiori e considerate le molto esigue risorse della madre.
Pertanto, tale accordo non può essere recepito dal Collegio e la domanda va rigettata.
Spese compensate stante il ricorso congiunto e la soccombenza di entrambi.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
visto l'art. 473 bis. 51 co. 4 c.p.c., rigetta la domanda.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 25 marzo 2025
3 Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
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