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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/07/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò nel procedimento iscritto al n. 5076/2024 R.G. promosso da
, nata in [...]/SP, Brasile, in data 27/10/1988, codice fiscale Parte_1
, residente in SQN, 214, Brasília/DF, Brasile, rappresentata e difesa C.F._1 dall'avvocato Giovanni Bonato (C.F. ) presso il cui studio in Roma, via C.F._2
Colleferro n. 15 (CAP 00189), è domiciliata elettivamente,
RICORRENTE
Contro
, (c.f. ), in persona del tempore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che la ricorrente ( ) è Parte_1 cittadina italiana dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.”..” con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 30/04/2024 la ricorrente, cittadina brasiliana, ha domandato il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendente diretta del cittadino italiano Per_1
Pag. 1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea EP nato a [...], (provincia di Lucca) in data 30/07/1896 ed in Persona_2 seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (All. 2-3-4).
Con decreto del 3/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 18/07/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa ha depositato note di trattazione il 9/07/2025 unitamente a prova della notifica a parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 30/05/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il non si è costituito in giudizio se ne CP_1 dichiara la contumacia.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L.
n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la Pag. 2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto la ricorrente, vantante una discendenza diretta per linea maschile, ha dedotto di aver inviato la richiesta per via amministrativa al Consolato Generale d'Italia di Brasilia. A riprova ha prodotto il modulo di richiesta compilato e datato 28/12/2022, inviato a mezzo raccomandata alla suddetta
Autorità consolare, unitamente ad avviso dal quale si evince che, quantomeno al tempo del deposito del ricorso (2024), erano in convocazione i richiedenti inseriti nella lista di attea dell'anno 2015, (All.
12-14).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che la ricorrente, tenuto conto che l'art. 2
Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i in Sud America, in particolare quelli in Brasile Parte_2 ed Argentina, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite emigrava in Brasile dove Persona_3 in data 06/03/1919 contraeva matrimonio con nella città di San Paolo, (All. Persona_4
5). La coppia generava il figlio nato il [...] nella città di Capão Bonito Persona_5
Pag. 3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea (Brasile), il quale contraeva matrimonio con , in data 14/01/1955, nella città Persona_6 di Jundiaí, Brasile. In seguito al matrimonio la sposa passava a chiamarsi con il nome di
[...]
(All.6-7). Dall'unione coniugale di questi ultimi nasceva Persona_7 Persona_8 in data 17/03/1961, nella città di San Paolo (Brasile), dove in data 09/02/1985 ha contratto
[...] matrimonio con , (All. 8 e 9). Da questa unione coniugale è nata in data Persona_9
27/10/1988, nella città di San Paolo (Brasile), la ricorrente , la quale si è Parte_1 sposata con in data 17/08/2019, nella città di Brasília, Brasile, (All.10- Controparte_3
11).
La ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di cittadina italiana in quanto diretta discendente del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come Persona_3 risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (All..4), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912,ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio
[...]
che a sua volta, in mancanza di emergenze di segno contrario, è stato in grado di Persona_5 trasmetterla alla figlia madre della ricorrente. Persona_8
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione
Pag. 4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta della richiedente dal capostipite italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in Persona_3 epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Parte_2 crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale..
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara , nata il Parte_1
27/10/1988 a San Paolo/SP, Brasile, cittadina italiana jure sanguinis
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese.
Si comunichi,
Firenze, 21.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Pag. 5 di 5
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò nel procedimento iscritto al n. 5076/2024 R.G. promosso da
, nata in [...]/SP, Brasile, in data 27/10/1988, codice fiscale Parte_1
, residente in SQN, 214, Brasília/DF, Brasile, rappresentata e difesa C.F._1 dall'avvocato Giovanni Bonato (C.F. ) presso il cui studio in Roma, via C.F._2
Colleferro n. 15 (CAP 00189), è domiciliata elettivamente,
RICORRENTE
Contro
, (c.f. ), in persona del tempore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che la ricorrente ( ) è Parte_1 cittadina italiana dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.”..” con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 30/04/2024 la ricorrente, cittadina brasiliana, ha domandato il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendente diretta del cittadino italiano Per_1
Pag. 1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea EP nato a [...], (provincia di Lucca) in data 30/07/1896 ed in Persona_2 seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (All. 2-3-4).
Con decreto del 3/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 18/07/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa ha depositato note di trattazione il 9/07/2025 unitamente a prova della notifica a parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 30/05/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il non si è costituito in giudizio se ne CP_1 dichiara la contumacia.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L.
n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la Pag. 2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto la ricorrente, vantante una discendenza diretta per linea maschile, ha dedotto di aver inviato la richiesta per via amministrativa al Consolato Generale d'Italia di Brasilia. A riprova ha prodotto il modulo di richiesta compilato e datato 28/12/2022, inviato a mezzo raccomandata alla suddetta
Autorità consolare, unitamente ad avviso dal quale si evince che, quantomeno al tempo del deposito del ricorso (2024), erano in convocazione i richiedenti inseriti nella lista di attea dell'anno 2015, (All.
12-14).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che la ricorrente, tenuto conto che l'art. 2
Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i in Sud America, in particolare quelli in Brasile Parte_2 ed Argentina, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite emigrava in Brasile dove Persona_3 in data 06/03/1919 contraeva matrimonio con nella città di San Paolo, (All. Persona_4
5). La coppia generava il figlio nato il [...] nella città di Capão Bonito Persona_5
Pag. 3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea (Brasile), il quale contraeva matrimonio con , in data 14/01/1955, nella città Persona_6 di Jundiaí, Brasile. In seguito al matrimonio la sposa passava a chiamarsi con il nome di
[...]
(All.6-7). Dall'unione coniugale di questi ultimi nasceva Persona_7 Persona_8 in data 17/03/1961, nella città di San Paolo (Brasile), dove in data 09/02/1985 ha contratto
[...] matrimonio con , (All. 8 e 9). Da questa unione coniugale è nata in data Persona_9
27/10/1988, nella città di San Paolo (Brasile), la ricorrente , la quale si è Parte_1 sposata con in data 17/08/2019, nella città di Brasília, Brasile, (All.10- Controparte_3
11).
La ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di cittadina italiana in quanto diretta discendente del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come Persona_3 risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (All..4), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912,ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio
[...]
che a sua volta, in mancanza di emergenze di segno contrario, è stato in grado di Persona_5 trasmetterla alla figlia madre della ricorrente. Persona_8
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione
Pag. 4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta della richiedente dal capostipite italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in Persona_3 epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Parte_2 crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale..
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara , nata il Parte_1
27/10/1988 a San Paolo/SP, Brasile, cittadina italiana jure sanguinis
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese.
Si comunichi,
Firenze, 21.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
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