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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/09/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. 65/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 65/2022 R. G., vertente tra nato a [...], il [...], c.f. , quale titolare della ditta Parte_1 C.F._1
“Hotel RO RE”, con sede in Lipari, via Maddalena, 96, elett.te domiciliato in Lipari, via prof. E. Carnevale, 63, presso lo studio dell'avv. Antonella Longo, del Foro di Barcellona P.G. - C.F.:
, fax 0909880701, pec: che C.F._2 Email_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine, -
appellante
e
) in persona del procuratore speciale Leg. Rapp.te pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
Dott. , giusta procura n. 13183/6905 di rep notaio in Milano Persona_1 Persona_2 in data 26/07/2016, rapp.ta e difesa per mandato in calce al presente atto di appello dall'Avv. Ignazio Cardillo (C.F. ) e dall'Avv. Giovanni Cardillo (C.F. ) C.F._3 C.F._4 dello Studio Legale Cardillo P.IVA , PEC Controparte_2 P.IVA_2
congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed elett.te dom.ta in Email_2
Messina presso lo Studio degli stessi, alla via Nicola Fabrizi n. 109
CONTUMACE CP_3
- appellatI
****************** Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona n. 1250/2021 pubbl. il 09/12/2021 (RG n. 20006/2010)
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“1) In via preliminare ritenere e dichiarare la piena ammissibilità dell'appello formulato con quest'atto dal signor n.q. di titolare dell'Hotel RO RE, per la riforma della Parte_1 sentenza n. 1250/21 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. – sez. Lipari e pure ammissibile, a norma dell'art. 348 bis cpc, la proposta impugnazione in quanto fondata e meritevole di essere accolta;
per l'effetto procedere alla integrale rivisitazione e riforma della sentenza stessa;
2) In via principale, ritenere e dichiarare la sentenza appellata viziata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per errore sui presupposti di fatto essenziali ai fini della decisione, per difetto di esame e carenza logica nella motivazione, nonché per contraddittorietà della motivazione e conseguentemente, in accoglimento del presente appello, riformarla integralmente;
3) E, per l'effetto, accogliere integralmente le conclusioni proposte dall'attore nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 1 ed in tutti i successivi atti e verbali di causa. Con condanna della convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
Per l'appellato:
1. In via preliminare ritenere e dichiarare inammissibile l'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c.
2. Subordinatamente e nel merito, ritenere e dichiarare inammissibile oltre che infondato l'appello, sia in fatto che in diritto, ed in particolare i motivi posti a sostegno dello stesso e le domande ivi formulate, per le ragioni espresse nel presente atto, rigettando l'appello con ogni e qualsivoglia statuizione;
3. Conseguentemente confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G.
– Sez. Lipari – ove è stata acclarata la carenza di legittimazione passiva di 4. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi del primo grado di giudizio, nonché di quelle del presente appello, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.01.2010, , titolare dell'hotel “RO RE”, Parte_1 premetteva di essere titolare dell'utenza telefonica , dotata di tre linee, e che nel 2008, la CP_1
, gli aveva proposto, tramite un proprio incaricato, , di sostituire il CP_1 Persona_3 preesistente e perfettamente funzionante impianto telefonico costituito da una centralina digitale di tipo “Andromeda”, con un nuovo impianto (Seltatel Mod. Sam 4 Office ), in quanto più economico, moderno ed efficiente.
Egli aveva accettato la proposta e in data 7/05/08 aveva sottoscritto con Teleleasing s.p.a. (partner commerciale di ) il contratto di locazione finanziaria n. 315008717840, avente ad CP_1 oggetto la concessione in leasing al della centrale telefonica Seltatel Mod. Sam Office 4, Pt_1 fornita dalla stessa , dietro corrispettivo di un canone di € 10.100,00 più IVA, suddiviso CP_1 in 24 rate bimestrali da € 493,89, da pagarsi assieme ai consumi telefonici ed inserite nelle bollette bimestrali della . CP_1
Ciò premesso, l'attore esponeva che, fin dal momento dell'installazione, il centralino aveva manifestato gravi difetti (mancata connessione con la linea per effettuare le chiamate;
interruzione della conversazione dopo poco tempo;
o blocco chiamate in entrata). Inoltre, l'impianto non consentiva di passare la linea da un telefono all'altro, non segnalava i numeri in entrata e soprattutto non consentiva di rilevare le chiamate effettuate dagli interni e i relativi costi, con conseguente impossibilità di addebitare i consumi ai clienti.
Precisava che, nonostante i suddetti difetti fossero stati tempestivamente segnalati al servizio clienti 191 con reclami del 16/07/08, 21/07/08 e 26/07/08, la non aveva provveduto a porre fine al CP_1 malfunzionamento. I disagi sarebbero proseguiti nel tempo, con danni alla parte attrice anche dopo il ripristino della linea telefonica ed esistenti anche al momento dell'introduzione del giudizio.
Si costituiva la convenuta , eccependo la propria carenza di legittimazione passiva derivante, CP_1
a suo dire, dal fatto che il contratto era stato stipulato tra il e la dall'obbligo di manutenzione Pt_1 del bene in consegna, posto a carico dell'utilizzatore dalle condizioni contrattuali.
A seguito di detta eccezione, parte attrice – su sua istanza - era autorizzata a chiamare in causa la in persona del legale rapp.te p. t. con sede in Piraino via Roma 2 (c.f.: ) che CP_3 P.IVA_3 però non si costituiva in giudizio.
La causa era istruita, mediante assunzione di prova per testi e CTU.
La sentenza di primo grado
Quindi, con la sentenza impugnata, le domande venivano rigettate.
Nella motivazione della sentenza si premette: che la parte attrice non aveva assolto all'obbligo, previsto dall'art. 12 del contratto, di stipulare con società di sua fiducia o eventualmente con il fornitore un contratto di manutenzione dei beni per l'intera durata della locazione finanziaria;
che il fornitore della centralina non era la convenuta , avendo affermato la stessa parte CP_1 attrice che “… il contratto stipulato dal sig. in data 7/05/08 è stato sottoscritto, nella Parte_1 qualità di fornitore, dal sig. per conto della “, motivo che aveva Persona_3 CP_4 determinato parte attrice a chiamarla in causa.
Ciò premesso, il giudice di primo grado dà atto che dagli esiti della CTU, non contestati dalle parti, è emerso che “… dai test di verifica in sede di operazioni peritali presso i luoghi oggetto di giudizio, si sono riscontrati i difetti dichiarati dalla parte attrice in atti…” , e tuttavia ritiene fondata la eccepita carenza di legittimazione passiva di , perché non fornitore della centralina de qua e perché CP_1
l'asserita interruzione di linea per “… ben 11 giorni …”, non risulta emersa dalla istruttoria svolta. Aggiunge che la segnalazione fatta per detta interruzione al n. 191, come detto in atti, contrasta con i test svolti dal CTU che si è rivolto al n. 187, il che fa presumere che la segnalazione non fosse stata eseguita al numero di assistenza giusto. In ogni caso – sempre secondo il primo giudice - non si coglie l'attinenza con detta segnalazione in quanto se si lamenta la mancanza di linea interna, detta mancanza è riferibile sempre al cattivo funzionamento della centralina e non della linea telefonica.
La sentenza rileva ancora che contrattualmente per l'utilizzatore è previsto l'obbligo “… di rivolgersi direttamente al fornitore per fare valere le garanzie da questi prestate …” (art. 4 delle condizioni generali di contratto di locazione) e che parte attrice si è rivolta erroneamente alla di cui va CP_1 accolta la eccepita carenza di legittimazione passiva.
Quanto ai danni, la sentenza rileva che, a parte la estraneità della , i fatti lamentati appaiono CP_1 riconducibili anche al mancato assolvimento degli obblighi contrattuali dell'attore. Un servizio di assistenza diretto avrebbe sicuramente assicurato oltre che un intervento più immediato anche una maggiore tempestività ed efficacia dell'intervento medesimo. Inoltre, se tutte le segnalazioni dei guasti sono state fatte alla e non al fornitore, appare evidente che dei disagi non si può fare CP_1 carico chi era all'oscuro dei medesimi. Infatti, nel caso di guasto o cattivo funzionamento della linea dovuta alle apparecchiature dell'impianto il gestore telefonico non risponde, essendo responsabile dei guasti alla linea telefonica, che nel caso di specie non appare essere avvenuto.
In definitiva, le domande di parte attrice sono state rigettate nei confronti della convenuta CP_1 per carenza di legittimazione passiva;
nei confronti della chiamata in causa per mancanza di prova sulla responsabilità della stessa.
Le spese sono state compensate tra la parte attrice e . Non luogo a provvedere nei CP_1 confronti della chiamata in causa vista la sua contumacia.
Le spese di CTU sono state poste in via definitiva a carico di parte attrice.
L'appello.
Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
Con il primo motivo, si duole per il fatto che il giudice abbia ritenuto che non sia il fornitore CP_1 del prodotto, malgrado detta società sia espressamente indicata quale fornitore nel contratto di leasing e anche come intestataria dell'ordine della centralina, effettuato presso la ditta produttrice e destinato all'hotel RO RE, nel rapporto di assistenza tecnica n. 00010063 e nella dichiarazione di conformità n- 00052/08 (progressivo annuale ), e, ancora, nel documento di trasporto della CP_1 casa produttrice e nel certificato di collaudo, sia indicata come “cliente” della casa produttrice (e quindi il fornitore della centralina destinata all'Hotel RO RE). L'appellante sostiene che, invece, la con la quale il ha avuto personalmente contatti anche nella fase delle CP_3 Pt_1 trattative, nella persona del signor , abbia firmato il contratto di leasing quale Persona_3 intermediaria, incaricata della circostanza che non esonera quest'ultima da CP_1 responsabilità, poiché gli effetti del contratto posto in essere dall'agente rappresentante si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato. Il ha chiamato in giudizio anche la Pt_1
quale agente e rappresentante, incaricata di , nella gestione della CP_3 Controparte_1 trattativa e nella stipulazione del contratto, ritenendo di farne valere la responsabilità concorrente e in solido (o comunque ciascuno per le rispettive competenze) con quella di dato il CP_1 CP_5 ruolo della nella persona di nelle trattative e nella presentazione al cliente CP_3 Persona_3 del prodotto rivelatosi difettoso e non idoneo (ved. domande formulate con le memorie ex art. 183 VI comma n. 1).
L'appellante aggiunge che la non ha mai contestato la propria qualità di fornitore, avendo CP_1 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva solo per attribuirla al produttore, e tuttavia l'utilizzatore (al pari dell'acquirente nell'ordinario contratto di vendita) non è tenuto a chiamare in giudizio il produttore (con il quale non ha alcun rapporto contrattuale), essendo il proprio fornitore tenuto alla garanzia per i vizi del prodotto e potendo semmai quest'ultimo agire in regresso nei confronti del produttore.
Nessun fondamento ha poi l'affermazione di , fatta propria dal Giudice in sentenza, CP_1 secondo cui il difetto di legittimazione o comunque la mancanza di responsabilità della società convenuta deriverebbero dalla mancata stipulazione di un contratto di manutenzione della centralina. I vizi fatti valere dal signor sono stati riscontrati subito dopo l'acquisto. Si tratta di difetti Pt_1 originari che nulla hanno a che vedere con la manutenzione dei beni. Il peraltro ha provveduto Pt_1 alla manutenzione e all'assistenza a propria cura e spese, senza riuscire ad eliminare le problematiche che fin dall'inizio si sono manifestate e che, a distanza di anni dai fatti di causa, sono state riscontrate dal CTU.
Con il secondo motivo, deduce che erroneamente è stata rigettata la richiesta risarcitoria per l'interruzione della linea telefonica nel periodo compreso tra il 4/08/08 ed il 12/08/08 (tra l'altro mai negata da ), giacché i testimoni hanno confermato i capitoli ammessi dal giudice sulle CP_1 circostanze aventi ad oggetto l'interruzione della linea telefonica in piena stagione turistica, il disagio subito dagli operatori dell'hotel e dagli ospiti, le lamentele avanzate dai clienti per il disservizio, la cessazione delle prenotazioni a causa dell'isolamento telefonico proprio nel periodo di maggiore afflusso turistico, i numerosi reclami al servizio clienti rimasti privi di esito. Inoltre, l'interruzione del servizio telefonico trova riscontro nelle lettere di lamentela degli ospiti dell'albergo, prodotte in atti.
Con il terzo motivo, deduce che – contrariamente a quanto affermato in sentenza - il CTU non ha affatto utilizzato il 187 per l'assistenza alla centralina, ed è fatto notorio e incontestato (anche da parte della stessa convenuta) che il servizio 191 della sia dedicato alle linee CP_1 commerciali (c.d. business, ovvero titolari di partita iva, professionisti, ecc.), mentre il 187 sia dedicato alle linee private. Il si è quindi correttamente rivolto al servizio di assistenza 191 di Pt_1
per segnalare il guasto e i disservizi oggetto di causa. Controparte_1
Posti tali motivi, l'appellante ripropone le domande di risarcimento danni già avanzate in primo grado (sia pure con alcune limitazioni), richiamando le note conclusive depositate in data 22/11/16 e il verbale del 21/11/18 ed al riepilogo dei danni ivi allegato.
Nello specifico, l'appellante deduce di aver diritto:
• - alla restituzione del 50% del prezzo di acquisto della centralina, pari ad € 5.926,81 (11.856,63 : 2);
• - all'indennizzo di cui alle condizioni generali di contratto per n. 9 gg di interruzione del servizio telefonico, pari ad € 1389,15. Tale somma è stata ottenuta moltiplicando il 50% del canone, pari ad € 154,35 (€ 308,70:2) per 9 giorni;
• - al rimborso dei costi per i tentativi di riparazione sostenuti anche successivamente all'introduzione del giudizio, come specificato e documentato nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 1): € 750,00 + 2.880,00 + 540,00 +1650,00 + 150,00, il tutto oltre IVA al 20%, per un totale di € 7.164,00;
• - al risarcimento dei danni in via equitativa, nella misura indicata o in quella che verrà ritenuta di giustizia, per i disagi determinati dal difettoso funzionamento della linea, per il rallentamento dell'attività alberghiera, per la perdita derivante dall'impossibilità di addebito ai clienti dei costi delle chiamate effettuate dalle camere;
• - al risarcimento in via equitativa per il mancato guadagno e per lo sviamento della clientela, nonché per il danno all'immagine dell'attività alberghiera. Pur non potendosi con esattezza determinare la perdita subita, bisognerà considerare, anche ai fini della quantificazione in via equitativa, che Agosto è l'unico mese in cui tutti gli esercizi alberghieri a Lipari lavorano a pieno regime, come dimostrato anche dalle schede relative agli anni precedenti e che l'interruzione del servizio telefonico ha impedito sia le prenotazioni immediate sia quelle relative ai giorni successivi, incidendo sulle prenotazioni dell'intero mese ed anche del mese successivo;
che ad Agosto 2008, sono rimaste libere n. 77 camere, dal costo di € 120,00 ciascuna, con una perdita di € 9.240,00; che rispetto all'Agosto dell'anno precedente vi è stata una differenza di fatturato (che comprende non solo il costo delle camere ma anche i servizi accessori) pari ad € 18.000,00;
• - al risarcimento dei danni in via equitativa per la scorrettezza nelle trattative precontrattuali, per l'induzione da parte dei rappresentanti della alla sostituzione di una centralina funzionante CP_1 con altra presentata come di qualità superiore e con maggiori prestazioni ed invece rivelatasi di tecnologia meno avanzata (oltre che difettosa).
Si è costituita la , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità, per inosservanza delle CP_1 prescrizioni stabilite dall'art. 342 c.p.c.
Sempre in via preliminare, eccepisce che non sono stati impugnati i capi relativi alle spese legali e alle spese di CTU e pertanto tali statuizioni della sentenza devono considerarsi passati in giudicato.
Nel merito, chiede il rigetto dell'appello, osservando: che correttamente è stata esclusa la propria legittimazione passiva, non essendo fornitore, e non essedo intervenuta nel rapporto intercorso tra l'Hotel RO RE (utilizzatore) e la CP_3
fornitore dell'impianto dato in locazione finanziaria dalla Teleleasing;
[...]
che il rapporto tra l'Hotel e riguardava solo la linea telefonica, non la centralina, sicché CP_1 per tutti gli eventuali vizi inerenti a tale ultimo strumento non poteva rispondere la odierna appellata;
che l'obiezione della controparte, secondo cui avrebbe provveduto autonomamente al far manutenere e riparare la centralina, è priva di qualsiasi valore probatorio e costituisce grave inadempimento contrattuale, per violazione dell'art. 12 del contratto;
che tutte le domanda risarcitorie vanno rigettate, sia perché inerenti al presunto malfunzionamento della centralina, di cui non risponde , CP_1 sia per difetto di prova.
Il procedimento, dopo essere stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, veniva ulteriormente differito (a causa del collocamento in quiescenza del Consigliere relatore) al 6 maggio 2025, previa sostituzione del relatore.
In esito a detta ultima udienza, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti, la Corte, con ordinanza del 9 maggio 2025, tratteneva la causa in decisione, con i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione.
La camera di consiglio si è svolta il 9 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per presunta violazione dell'art. 342 c.p.c.
La Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017, ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato, nei limiti che saranno precisati nel prosieguo.
Non può condividersi la decisione di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto carente di legittimazione passiva la , in quanto responsabile del funzionamento della linea telefonica, e CP_1 non invece della centralina, strumentazione – quest'ultima - alla quale sono pacificamente riconducibili i vizi lamentati dal Pt_1
Il giudice di primo grado ha escluso che fosse il fornitore della centralina, malgrado la stessa CP_1 società, nelle proprie difese di primo grado, non avesse mai negato tale qualità e, soprattutto, quest'ultima risultasse documentalmente dagli atti prodotti da parte attrice.
Al riguardo, premesso che detta centralina venne acquistata dal tramite un contratto di Pt_1 locazione finanziaria, risulta da tale contratto (allegato da entrambe le parti), stipulato il 7 maggio 2008, che concedente era la TELELEASING s.p.a., fornitore la e utilizzatore l'Hotel CP_1
RO RE di . Parte_1
La circostanza evidenziata in sentenza, secondo cui il contratto – nella parte riservata al fornitore - venne sottoscritto da tale , per conto della non era stata eccepita da Per_3 CP_3
, che nella comparsa di risposta aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva CP_1 attribuendola non a in qualità di fornitore, bensì limitandosi ad affermare che il contratto CP_3 era stato stipulato “… tra la TELELEASING e parte attrice”, ossia tra concedente e utilizzatore, circostanza che, per quanto si dirà, non vale a escludere l'ammissibilità dell'azione risarcitoria diretta dell'utilizzatore nei confronti del fornitore.
Così come la stessa società non ha contestato l'assunto di controparte, secondo cui la CP_3 era un mero agente rappresentante della . CP_1
Comunque, che il fornitore del suddetto contratto di leasing finanziario sia da identificare nella emerge ulteriormente - come esattamente evidenziato nell'atto di appello - dal fatto che CP_1 essa “… è indicata come intestataria dell'ordine della centralina, effettuato presso la ditta produttrice e destinato all'hotel RO RE, nel rapporto di assistenza tecnica n. 00010063 e nella dichiarazione di conformità n- 00052/08 (progressivo annuale ), ove si dichiara che CP_1
“il prodotto è conforme alle norme ed alle specifiche tecniche di – capitolato per la CP_1 somministrazione in opera di prodotti /sistemi per clienti business” e che “la dichiarazione si riferisce all'ordine di n. 4200124382 - Ente territoriale Commitene Teleco Italia spa CP_1
- S2 piazza Affari 2 Milano –destinazione cliente via Maddalena 69 -Lipari “ Anche nel Pt_1 documento di trasporto della casa produttrice e nel certificato di collaudo, viene indicata come
“cliente” della casa produttrice (e quindi il fornitore della centralina destinata all'Hotel RO RE) la società (ved. all.ti 9 e 10 memoria ex art. 183 VI comma n. 2). Controparte_1
In nessuno di tali documenti è rinvenibile alcun riferimento alla per cui si deve CP_3 concludere che quest'ultima, che ha sottoscritto il contratto di leasing nella persona del sig. , Per_3 ha agito nella qualità di rappresentante della , indicata come fornitore nel medesimo CP_1 contratto, sicché gli effetti vincolanti del contratto ricadevano direttamente sul soggetto rappresentato.
La legittimazione passiva di non potrebbe essere esclusa sulla base dell'assunto sostenuto CP_1 nella comparsa di costituzione di primo grado (nella quale – si ripete – non vi era cenno alla presunta posizione di fornitore della ), secondo cui il contratto di leasing sarebbe stato stipulato tra CP_3 la Teleleasing e il Pt_1
Si ribadisce che, trattandosi di un contratto di locazione finanziaria, l'utilizzatore non ha l'onere di chiamare in giudizio il concedente, giacché “In tema di leasing finanziario, l'azione diretta dell'utilizzatore nei confronti del fornitore per l'accertamento della responsabilità per inadempimento di questi e dell'entità del risarcimento del danno subito derivatogli dall'inutilizzo del bene ricevuto prescinde dalla partecipazione al processo del concedente, rispetto al quale, anche se evocato in giudizio, non si determina alcuna necessità di integrazione del litisconsorzio, essendo l'utilizzatore terzo rispetto al contratto intercorso tra fornitore e concedente … (Sez. 3 - , Sentenza n. 9663 del 26/05/2020).
Né può dubitarsi che la , in quanto fornitore, debba rispondere degli eventuali vizi del CP_1 bene oggetto della locazione, tale responsabilità essendo esplicitamente sancita dalla clausola 4 delle condizioni del contratto, in piena conformità con quanto statuito dalle le SSUU della Cassazione, secondo cui "La giurisprudenza unanime (così come la dottrina) riconosce all'utilizzatore il diritto di agire verso il fornitore per il risarcimento del danno, nel quale sono tra l'altro compresi i canoni pagati al concedente in costanza di godimento del bene viziato. A tale ultimo riguardo la responsabilità risarcitoria può farsi risalire, in via generale, a quella da lesione del credito illecitamente commessa dal fornitore che è terzo rispetto al contratto di locazione. (SSUU 19785/2015).
Dunque, è da considerare legittimata passiva rispetto alla domanda risarcitoria promossa dal CP_1
giacché, contrariamente a quanto dalla stessa asserito, non rivestiva solo la posizione di Pt_1 gestore della linea telefonica, ma anche quella di fornitore della centralina.
Venendo, ora, al merito delle domande, va anzitutto evidenziato che, sebbene del tutto ignorate dalla sentenza di primo grado, le deposizioni dei testi escussi su istanza dell'attore hanno pienamente confermato i capitoli di prova riguardanti i vizi della centralina, che erano stati specificati nella memoria depositata dall'attore ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2, e che evidenziavano:
- vari difetti di funzionamento verificatisi già nei primi giorni di utilizzazione della centralina (difficoltà a prendere la linea ed effettuare le chiamate;
interruzione delle chiamate dopo pochi secondi;
blocco delle chiamate in entrata;
impossibilità di passare la linea da un telefono all'altro; mancata segnalazione dei numeri in entrata;
impossibilità di rilevare le chiamate effettuate dagli interni e i relativi costi, con conseguente impossibilità di addebitare i consumi ai clienti);
- le ripetute segnalazioni dei guasti da parte dell'hotel;
- la totale interruzione del funzionamento e quindi l'isolamento della linea dal 3 al 12 agosto 2008, e la mancata occupazione di molte camere in detto periodo;
- le proteste dei clienti;
- la circostanza che i problemi di funzionamento continuavano a verificarsi.
Dei testi escussi solo una è legata da rapporti familiari con il proprietario dell'albergo, in quanto figlia dello stesso, e comunque ben a conoscenza dei fatti perché dipendente della struttura, mentre gli altri sono dipendenti dell'hotel, la cui attendibilità non è stata messa in discussione dalla società convenuta.
In ogni caso, la veridicità delle circostanze riferite dai testi ha trovato conferma nelle risultanze dell'accertamento tecnico disposto in primo grado.
Al CTU veniva sottoposto il quesito di “Verificare che la centralina attualmente in dotazione dell'Hotel RO RE, di tipo Seltatel Mod. Sam Office 4, utilizza il sistema analogico e non quello digitale e che la stessa presenta ancora oggi i seguenti difetti: assenza del servizio di segnalazione del numero in entrata (servizio “chi è”), impossibilità di verificare e di stampare la specifica dei costi per telefonate da addebitare alle camere, impossibilità di accedere ai servizi automatici tramite i tasti del telefono, non funzionamento del collegamento tra la reception e i telefoni dei locali di servizio (bar, cucina, lavanderia), frequente interruzione del funzionamento del telefono posto operatore.
In esito agli accertamenti compiuti, il professionista incaricato ha concluso che “Dall'esito del sopralluogo presso il luogo oggetto di giudizio e dai test di verifica eseguiti dal C.T.U. in tale sede, si sono riscontrati i difetti lamentati in atti dalla parte attrice. Difatti, dalla chiamata effettuata dal telefonino del C.T.U. al numero del centralino 0909813248 dello stesso Hotel, risultava la segnalazione di solo chiamata urbana senza l'apparizione nel display del centralino del numero chi è. Stesso tipo di difetto è stato riscontrato effettuando una chiamata dall'interno della camera n. 111 dello stesso Hotel risultando, al centralino, la segnalazione di solo chiamata interna senza l'apparizione nel display del numero chi è. Relativamente al quesito sull'impossibilità di verificare la specifica dei costi per telefonate da addebitare alle camere, è stata fatta una prova sempre dal telefono dalla stessa camera chiamando un numero esterno qualsiasi;
dal display del centralino risultava check out costo: 0,00 a verifica che non è stata addebitata la chiamata effettuata dalla camera 111. Per quanto all'impossibilità di accedere ai servizi automatici tramite i tasti del telefono, il C.T.U. ha effettuato una chiamata al 187 risultando che il servizio non era abilitato. Per il quesito sulle frequenti interruzioni del funzionamento di uno dei telefoni posto operatore, questi è risultato funzionante all'atto del sopralluogo, anche se il sig. ha dichiarato che lo stesso è Parte_1 funzionante dopo il pagamento del servizio alla . Inoltre lo stesso sig. continua CP_1 Pt_1 dichiarando che ogni qual volta vi è assenza di energia elettrica la centralina si stacca e deve chiamare il Tecnico della Seltatel di Palermo per risolvere il guasto, pagando egli stesso il costo della riparazione. In conclusione, dai test di verifica in sede di operazioni peritali presso i luoghi oggetto di giudizio, si sono riscontrati i difetti dichiarati dalla parte attrice in atti. Per quanto riguarda l'ultimo quesito, all'atto del sopralluogo risultava funzionante solo perché il sig. Pt_1 aveva pagato precedentemente il servizio alla e questo pagamento avviene ogni qualvolta CP_1 lo stesso servizio posto operatore non funziona così come dichiarato dall'attore”.
Dunque, il CTU ha accertato sostanzialmente tutti i vizi lamentati dall'attore, che peraltro erano stati confermati dai testi escussi, le cui deposizioni ben possono essere utilizzate anche per comprovare il frequente non funzionamento del “posto operatore”, che il CTU riferisce essergli stato evidenziato dal ma da lui non direttamente constatato in quel momento. Pt_1
Né può dubitarsi che si tratti di vizi la cui responsabilità va attribuita al fornitore e non alla mancata stipula di un contratto di manutenzione da parte dell'utilizzatore della centralina, dovendo condividersi l'assunto di parte appellante, secondo cui il verificarsi quasi immediato dei vizi lamentati, a distanza di pochi giorni dall'installazione, dimostra che non si trattava di difetti ricollegabili a una mancata manutenzione, ma legati alla stessa costruzione del prodotto, evidentemente difettoso. D'altro canto non ha allegato – e tantomeno dimostrato – che quei difetti di CP_1 funzionamento non dipendessero da vizi di costruzione della strumentazione in parola, non avendo neppure depositato controdeduzione alla bozza inviata dal CTU, ma si è limitata a trincerarsi dietro la infondata eccezione di difetto di legittimazione e a insistere sul presunto inadempimento dell'utilizzatore, per mancata stipula di un contratto di manutenzione, che - come si è visto - non coglie nel segno.
Venendo, quindi, alla valutazione delle domande risarcitorie avanzate dall'odierno appellante, esse sono state precisate e limitate nell'atto di appello (dovendo intendersi rinunciate quelle non riproposte, quali la richiesta di sostituzione della centralina e quella di risarcimento dei danni alla salute), con cui si afferma di avere diritto alle seguenti voci, che verranno esaminate singolarmente:
• 1) restituzione del 50% del prezzo di acquisto della centralina, pari ad € 5.926,81 (11.856,63 : 2)
Al riguardo, tale domanda era stata proposta in primo grado quale conseguenza diretta della domanda di riduzione del prezzo, ex art. 1492 c.c., cui nell'atto di appello non si fa più riferimento ma che deve ritenersi costituisca il presupposto logico – giuridico da cui discende quella restitutoria, nella misura del 50% del prezzo.
La domanda è inammissibile, nei confronti della , in qualità di fornitore, alla luce CP_1 dell'insegnamento della già citata pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (SSUU 19785/2015), secondo cui “…deve escludersi pure che l'utilizzatore possa autonomamente esercitare contro il fornitore l'azione di riduzione del prezzo che, quale rimedio sinallagmatico, andrebbe a modificare i termini dello scambio nel rapporto tra concedente e fornitore.”
• 2) indennizzo di cui alle condizioni generali di contratto per n. 9 gg di interruzione del servizio telefonico, pari ad € 1389,15. Tale somma è stata ottenuta moltiplicando il 50% del canone, pari ad
€ 154,35 (€ 308,70:2) per 9 giorni.
Nelle condizioni generali di contratto non si rinviene alcuna clausola che riconosca tale indennizzo, peraltro non specificamente individuata dall'appellante.
Neppure risulta prodotta in giudizio la carta dei servizi , dalla quale si faceva discendere CP_1 in primo grado il diritto a detta indennità.
Tale domanda è quindi infondata.
• 3) rimborso dei costi per i tentativi di riparazione sostenuti anche successivamente all'introduzione del giudizio, come specificato e documentato nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 1): € 750,00 + 2.880,00 + 540,00 +1650,00 + 150,00, il tutto oltre IVA al 20%, per un totale di € 7.164,00.
La domanda va accolta nel limite di € 3.420,00, importo corrispondente alla somma delle due fatture, rispettivamente del 2 aprile 2010 di € 540,00, e del 26 aprile 2010, di € 2.880,00, tempestivamente allegate alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., in relazione alle quali sono stati prodotti anche i documenti di trasporto, che lasciano presumere l'avvenuto pagamento delle fatture da parte dell'hotel, stante l'assenza di contestazioni specifiche da parte della società , che si è CP_1 limitata a ribadire che il non avrebbe assolto all'obbligo contrattuale di stipulare un contratto Pt_1 di manutenzione con il fornitore o con una ditta di sua fiducia, obiezione alla quale l'appellante ha correttamente replicato, evidenziando che i vizi erano riconducibili alla costruzione della centralina. Peraltro, la clausola 12 del contratto non imponeva che il contratto di manutenzione venisse stipulato con il fornitore, né la ha allegato l'inidoneità tecnica di quella cui il si è rivolto CP_1 Pt_1 per le riparazioni. • 4) al risarcimento dei danni in via equitativa, nella misura indicata o in quella che verrà ritenuta di giustizia, per i disagi determinati dal difettoso funzionamento della linea, per il rallentamento dell'attività alberghiera, per la perdita derivante dall'impossibilità di addebito ai clienti dei costi delle chiamate effettuate dalle camere.
Rinviando al punto successivo per quanto attiene alle perdite derivanti dal rallentamento dell'attività alberghiera, non può essere accolta la domanda risarcitoria avente ad oggetto la perdita derivante dall'impossibilità di addebito ai clienti dei costi delle chiamate effettuate dalle camere, poiché la stessa è stata formulata in modo del tutto generico, tale da non permettere alcuna quantificazione dell'eventuale perdita, neppure in via equitativa, in assenza di parametro di riferimento attendibili.
Gli stessi tabulati prodotti dal per dimostrare le differenze di introiti negli anni 2006, 2007 e Pt_1
2008 (quello interessato dall'interruzione del funzionamento della centralina), non recano indicazioni sufficienti per effettuare un confronto in merito agli introiti derivanti dalle chiamate dei clienti verso l'esterno, non essendo neppure chiarito se la voce “telefono” si riferisca all'addebito delle chiamate dalle camere: A tale voce, comunque, corrispondono cifre assai modeste, anche negli anni 2007 e
2009.
• 5) al risarcimento in via equitativa per il mancato guadagno e per lo sviamento della clientela, nonché per il danno all'immagine dell'attività alberghiera. Pur non potendosi con esattezza determinare la perdita subita, bisognerà considerare, anche ai fini della quantificazione in via equitativa, che Agosto è l'unico mese in cui tutti gli esercizi alberghieri a Lipari lavorano a pieno regime, come dimostrato anche dalle schede relative agli anni precedenti e che l'interruzione del servizio telefonico ha impedito sia le prenotazioni immediate sia quelle relative ai giorni successivi, incidendo sulle prenotazioni dell'intero mese ed anche del mese successivo;
che ad Agosto 2008, sono rimaste libere n. 77 camere, costo di € 120,00 ciascuna, con una perdita di € 9.240,00; che rispetto all'Agosto dell'anno precedente vi è stata una differenza di fatturato (che comprende non solo il costo delle camere ma anche i servizi accessori) pari ad € 18.000,00.
Tale domanda si compone di due voci:
- il danno all'immagine è allegato in forma generica, senza alcuna indicazione specifica circa l'effettivo pregiudizio subito dall'azienda alberghiera a causa del malfunzionamento della centralina telefonica, non potendo essere sufficiente, a tal fine, l'unica lettera di proteste di un ospite di lingua inglese prodotta in giudizio;
- il danno da lucro cessante, nella quale si sostanziano le ulteriori allegazioni, risulta adeguatamente documentato attraverso la produzione dei tre tabulati, rispettivamente relativi ai mesi di agosto del 2006, 2007 e 2008, intitolati “produzione progressivo”, in cui sono riportati gli incassi complessivi dell'hotel in quel mese, suddivisi secondo le diverse voci dei servizi offerti dalla struttura (pensione completa;
mezza pensione;
camera colazione;
appartamento; ristorante etc.), i quali riportano, quale ammontare complessivo degli incassi, rispettivamente € 134.025,72 per l'agosto 2006, € 130.255,46 per agosto 2007 ed € 116.890,70 per agosto 2008.
Tali documenti, sebbene presumibilmente di formazione unilaterale da parte della struttura alberghiera, non sono stati specificamente contestati dalla controparte ed evidenziano che nel mese di agosto vi fu un cospicuo calo degli incassi rispetto all'anno precedente (nel 2006 erano ancora maggiori) che può essere ragionevolmente attribuito all'indisponibilità di tutte le utenze telefoniche (dovuta all'interruzione del funzionamento della centralina) per ben 8 giorni nel mese di maggior afflusso in un hotel situato in una località con notoria vocazione turistica estiva. Sicché, considerato che su detto calo, pari a € 13.364,76, potrebbero avere influito anche altri fattori di oscillazione delle presenze di anno in anno (peraltro minima, tenuto conto che si tratta del mese notoriamente in cui le presenze dei turisti sono maggiori), si stima congruo ridurre tale somma, equitativamente, a € 12.000,00, da riconoscere a titolo di risarcimento dei danni da lucro cessante.
• 6) al risarcimento dei danni in via equitativa per la scorrettezza nelle trattative precontrattuali, per l'induzione da parte dei rappresentanti della alla sostituzione di una centralina CP_1 funzionante con altra presentata come di qualità superiore e con maggiori prestazioni ed invece rivelatasi di tecnologia meno avanzata (oltre che difettosa).
Tale domanda si riferisce a una presunta responsabilità della nella fase precontrattuale, CP_1 ai sensi dell'art. 1337 c.c., che risiederebbe nel fatto di avere presentato quella strumentazione, in fase di proposta di acquisto, come di qualità ed efficienza superiori rispetto a quella già posseduta dal mentre essa si sarebbe rivelata – a prescindere dai difetti poi accertati – “di tecnologia Pt_1 meno avanzata”.
La domanda è generica, poiché non specifica quali sarebbero le funzioni meno avanzate di cui disponeva la nuova centralina (l'appellante si limita ad affermare che essa sarebbe analogica, mentre quella precedente era digitale), e comunque infondata, dal momento che, al contrario, il CTU nominato, riferendosi alle caratteristiche strutturali e funzionali del tipo di centralina in questione (a prescindere, quindi, dai vizi riscontrati) , afferma che La centralina in dotazione dell'Hotel RO RE è di tipo SAMoffice della SELTATEL. Il sistema consente un utilizzo diffuso di tutte le funzionalità telefoniche più avanzate disponibili sul mercato ed è stato progettato per garantire un servizio di comunicazione ad alte prestazioni per qualsiasi tipologia di utente telefonico, sia VoIP che tradizionale.
In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto, quanto all'accertamento della legittimazione passiva della e alla condanna della stessa al risarcimento delle voci CP_1 risarcitorie sopra indicate, su cui, trattandosi di debito di valore, decorrono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, questi ultimi da far decorrere dal momento della liquidazione, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui In materia di inadempimento contrattuale, l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione. (Sez. 3 - , Sentenza n. 7948 del 20/04/2020).
Le spese della CTU di primo vanno invece poste interamente a carico della , che ha dato CP_1 causa alla necessità dell'accertamento tecnico.
Al riguardo, è appena il caso di precisare come, contrariamente a quanto si sostiene nella comparsa di costituzione dell'appellata, nessun giudicato si è formato sulla parte della pronuncia di primo grado relativa alle spese processuali, trattandosi di voci strettamente dipendenti dall'esito dell'accoglimento delle domande principali.
Va invece rigettata la domanda nei confronti della , la quale, avendo svolto esclusivamente CP_3 funzioni di rappresentate ai fini della stipula del contratto, non risponde dei vizi della cosa oggetto di locazione finanziaria. Tenuto conto dell'esito del giudizio, conclusosi con il riconoscimento della legittimazione passiva della e l'accoglimento di alcune delle domande risarcitorie proposte dal si stima CP_1 Pt_1 equo compensare per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio, restando a carico della i residui due terzi. CP_1
Tali spese si liquidano, per l'intero, come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe delle cause di valore compreso tra € 5.200,01 a € 26.000,00, con inclusione della fase di trattazione - istruttoria, svoltasi in primo grado e da riconoscere anche per il grado di appello, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, Ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Nulla è da liquidare in favore della , stante la sua contumacia in primo e secondo grado. CP_3
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale titolare della ditta “Hotel RO Parte_1
RE”, nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di CP_1 CP_3
Barcellona n. 1250/2021 pubbl. il 09/12/2021 RG n. 20006/2010, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, riconosce la legittimazione passiva di CP_1
[...]
2) condanna la l pagamento, in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento CP_1 dei danni, della complessiva somma di € 15.420,00 (di cui € 3.420,00 per rimborso spese di riparazione ed € 12.000,00 per lucro cessante), oltre rivalutazione dalla maturazione e interessi legali dalla liquidazione al soddisfo;
3) rigetta, nel resto, l'appello nei confronti di CP_1
4) dichiara compensate, per un terzo, le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per l'intero, per il primo grado, in € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado di l'appello in € 5.809,00 (di cui € 1134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, ponendo i residui due terzi a carico della
CP_1
5) pone interamente a carico di le spese della CTU di primo grado CP_1
6) rigetta l'appello nei confronti di nulla disponendo per le spese in favore di CP_3 quest'ultima.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
Il Presidente estensore
(dott. Massimo Gullino)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 65/2022 R. G., vertente tra nato a [...], il [...], c.f. , quale titolare della ditta Parte_1 C.F._1
“Hotel RO RE”, con sede in Lipari, via Maddalena, 96, elett.te domiciliato in Lipari, via prof. E. Carnevale, 63, presso lo studio dell'avv. Antonella Longo, del Foro di Barcellona P.G. - C.F.:
, fax 0909880701, pec: che C.F._2 Email_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine, -
appellante
e
) in persona del procuratore speciale Leg. Rapp.te pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
Dott. , giusta procura n. 13183/6905 di rep notaio in Milano Persona_1 Persona_2 in data 26/07/2016, rapp.ta e difesa per mandato in calce al presente atto di appello dall'Avv. Ignazio Cardillo (C.F. ) e dall'Avv. Giovanni Cardillo (C.F. ) C.F._3 C.F._4 dello Studio Legale Cardillo P.IVA , PEC Controparte_2 P.IVA_2
congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed elett.te dom.ta in Email_2
Messina presso lo Studio degli stessi, alla via Nicola Fabrizi n. 109
CONTUMACE CP_3
- appellatI
****************** Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona n. 1250/2021 pubbl. il 09/12/2021 (RG n. 20006/2010)
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“1) In via preliminare ritenere e dichiarare la piena ammissibilità dell'appello formulato con quest'atto dal signor n.q. di titolare dell'Hotel RO RE, per la riforma della Parte_1 sentenza n. 1250/21 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. – sez. Lipari e pure ammissibile, a norma dell'art. 348 bis cpc, la proposta impugnazione in quanto fondata e meritevole di essere accolta;
per l'effetto procedere alla integrale rivisitazione e riforma della sentenza stessa;
2) In via principale, ritenere e dichiarare la sentenza appellata viziata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per errore sui presupposti di fatto essenziali ai fini della decisione, per difetto di esame e carenza logica nella motivazione, nonché per contraddittorietà della motivazione e conseguentemente, in accoglimento del presente appello, riformarla integralmente;
3) E, per l'effetto, accogliere integralmente le conclusioni proposte dall'attore nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 1 ed in tutti i successivi atti e verbali di causa. Con condanna della convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
Per l'appellato:
1. In via preliminare ritenere e dichiarare inammissibile l'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c.
2. Subordinatamente e nel merito, ritenere e dichiarare inammissibile oltre che infondato l'appello, sia in fatto che in diritto, ed in particolare i motivi posti a sostegno dello stesso e le domande ivi formulate, per le ragioni espresse nel presente atto, rigettando l'appello con ogni e qualsivoglia statuizione;
3. Conseguentemente confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G.
– Sez. Lipari – ove è stata acclarata la carenza di legittimazione passiva di 4. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi del primo grado di giudizio, nonché di quelle del presente appello, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.01.2010, , titolare dell'hotel “RO RE”, Parte_1 premetteva di essere titolare dell'utenza telefonica , dotata di tre linee, e che nel 2008, la CP_1
, gli aveva proposto, tramite un proprio incaricato, , di sostituire il CP_1 Persona_3 preesistente e perfettamente funzionante impianto telefonico costituito da una centralina digitale di tipo “Andromeda”, con un nuovo impianto (Seltatel Mod. Sam 4 Office ), in quanto più economico, moderno ed efficiente.
Egli aveva accettato la proposta e in data 7/05/08 aveva sottoscritto con Teleleasing s.p.a. (partner commerciale di ) il contratto di locazione finanziaria n. 315008717840, avente ad CP_1 oggetto la concessione in leasing al della centrale telefonica Seltatel Mod. Sam Office 4, Pt_1 fornita dalla stessa , dietro corrispettivo di un canone di € 10.100,00 più IVA, suddiviso CP_1 in 24 rate bimestrali da € 493,89, da pagarsi assieme ai consumi telefonici ed inserite nelle bollette bimestrali della . CP_1
Ciò premesso, l'attore esponeva che, fin dal momento dell'installazione, il centralino aveva manifestato gravi difetti (mancata connessione con la linea per effettuare le chiamate;
interruzione della conversazione dopo poco tempo;
o blocco chiamate in entrata). Inoltre, l'impianto non consentiva di passare la linea da un telefono all'altro, non segnalava i numeri in entrata e soprattutto non consentiva di rilevare le chiamate effettuate dagli interni e i relativi costi, con conseguente impossibilità di addebitare i consumi ai clienti.
Precisava che, nonostante i suddetti difetti fossero stati tempestivamente segnalati al servizio clienti 191 con reclami del 16/07/08, 21/07/08 e 26/07/08, la non aveva provveduto a porre fine al CP_1 malfunzionamento. I disagi sarebbero proseguiti nel tempo, con danni alla parte attrice anche dopo il ripristino della linea telefonica ed esistenti anche al momento dell'introduzione del giudizio.
Si costituiva la convenuta , eccependo la propria carenza di legittimazione passiva derivante, CP_1
a suo dire, dal fatto che il contratto era stato stipulato tra il e la dall'obbligo di manutenzione Pt_1 del bene in consegna, posto a carico dell'utilizzatore dalle condizioni contrattuali.
A seguito di detta eccezione, parte attrice – su sua istanza - era autorizzata a chiamare in causa la in persona del legale rapp.te p. t. con sede in Piraino via Roma 2 (c.f.: ) che CP_3 P.IVA_3 però non si costituiva in giudizio.
La causa era istruita, mediante assunzione di prova per testi e CTU.
La sentenza di primo grado
Quindi, con la sentenza impugnata, le domande venivano rigettate.
Nella motivazione della sentenza si premette: che la parte attrice non aveva assolto all'obbligo, previsto dall'art. 12 del contratto, di stipulare con società di sua fiducia o eventualmente con il fornitore un contratto di manutenzione dei beni per l'intera durata della locazione finanziaria;
che il fornitore della centralina non era la convenuta , avendo affermato la stessa parte CP_1 attrice che “… il contratto stipulato dal sig. in data 7/05/08 è stato sottoscritto, nella Parte_1 qualità di fornitore, dal sig. per conto della “, motivo che aveva Persona_3 CP_4 determinato parte attrice a chiamarla in causa.
Ciò premesso, il giudice di primo grado dà atto che dagli esiti della CTU, non contestati dalle parti, è emerso che “… dai test di verifica in sede di operazioni peritali presso i luoghi oggetto di giudizio, si sono riscontrati i difetti dichiarati dalla parte attrice in atti…” , e tuttavia ritiene fondata la eccepita carenza di legittimazione passiva di , perché non fornitore della centralina de qua e perché CP_1
l'asserita interruzione di linea per “… ben 11 giorni …”, non risulta emersa dalla istruttoria svolta. Aggiunge che la segnalazione fatta per detta interruzione al n. 191, come detto in atti, contrasta con i test svolti dal CTU che si è rivolto al n. 187, il che fa presumere che la segnalazione non fosse stata eseguita al numero di assistenza giusto. In ogni caso – sempre secondo il primo giudice - non si coglie l'attinenza con detta segnalazione in quanto se si lamenta la mancanza di linea interna, detta mancanza è riferibile sempre al cattivo funzionamento della centralina e non della linea telefonica.
La sentenza rileva ancora che contrattualmente per l'utilizzatore è previsto l'obbligo “… di rivolgersi direttamente al fornitore per fare valere le garanzie da questi prestate …” (art. 4 delle condizioni generali di contratto di locazione) e che parte attrice si è rivolta erroneamente alla di cui va CP_1 accolta la eccepita carenza di legittimazione passiva.
Quanto ai danni, la sentenza rileva che, a parte la estraneità della , i fatti lamentati appaiono CP_1 riconducibili anche al mancato assolvimento degli obblighi contrattuali dell'attore. Un servizio di assistenza diretto avrebbe sicuramente assicurato oltre che un intervento più immediato anche una maggiore tempestività ed efficacia dell'intervento medesimo. Inoltre, se tutte le segnalazioni dei guasti sono state fatte alla e non al fornitore, appare evidente che dei disagi non si può fare CP_1 carico chi era all'oscuro dei medesimi. Infatti, nel caso di guasto o cattivo funzionamento della linea dovuta alle apparecchiature dell'impianto il gestore telefonico non risponde, essendo responsabile dei guasti alla linea telefonica, che nel caso di specie non appare essere avvenuto.
In definitiva, le domande di parte attrice sono state rigettate nei confronti della convenuta CP_1 per carenza di legittimazione passiva;
nei confronti della chiamata in causa per mancanza di prova sulla responsabilità della stessa.
Le spese sono state compensate tra la parte attrice e . Non luogo a provvedere nei CP_1 confronti della chiamata in causa vista la sua contumacia.
Le spese di CTU sono state poste in via definitiva a carico di parte attrice.
L'appello.
Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
Con il primo motivo, si duole per il fatto che il giudice abbia ritenuto che non sia il fornitore CP_1 del prodotto, malgrado detta società sia espressamente indicata quale fornitore nel contratto di leasing e anche come intestataria dell'ordine della centralina, effettuato presso la ditta produttrice e destinato all'hotel RO RE, nel rapporto di assistenza tecnica n. 00010063 e nella dichiarazione di conformità n- 00052/08 (progressivo annuale ), e, ancora, nel documento di trasporto della CP_1 casa produttrice e nel certificato di collaudo, sia indicata come “cliente” della casa produttrice (e quindi il fornitore della centralina destinata all'Hotel RO RE). L'appellante sostiene che, invece, la con la quale il ha avuto personalmente contatti anche nella fase delle CP_3 Pt_1 trattative, nella persona del signor , abbia firmato il contratto di leasing quale Persona_3 intermediaria, incaricata della circostanza che non esonera quest'ultima da CP_1 responsabilità, poiché gli effetti del contratto posto in essere dall'agente rappresentante si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato. Il ha chiamato in giudizio anche la Pt_1
quale agente e rappresentante, incaricata di , nella gestione della CP_3 Controparte_1 trattativa e nella stipulazione del contratto, ritenendo di farne valere la responsabilità concorrente e in solido (o comunque ciascuno per le rispettive competenze) con quella di dato il CP_1 CP_5 ruolo della nella persona di nelle trattative e nella presentazione al cliente CP_3 Persona_3 del prodotto rivelatosi difettoso e non idoneo (ved. domande formulate con le memorie ex art. 183 VI comma n. 1).
L'appellante aggiunge che la non ha mai contestato la propria qualità di fornitore, avendo CP_1 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva solo per attribuirla al produttore, e tuttavia l'utilizzatore (al pari dell'acquirente nell'ordinario contratto di vendita) non è tenuto a chiamare in giudizio il produttore (con il quale non ha alcun rapporto contrattuale), essendo il proprio fornitore tenuto alla garanzia per i vizi del prodotto e potendo semmai quest'ultimo agire in regresso nei confronti del produttore.
Nessun fondamento ha poi l'affermazione di , fatta propria dal Giudice in sentenza, CP_1 secondo cui il difetto di legittimazione o comunque la mancanza di responsabilità della società convenuta deriverebbero dalla mancata stipulazione di un contratto di manutenzione della centralina. I vizi fatti valere dal signor sono stati riscontrati subito dopo l'acquisto. Si tratta di difetti Pt_1 originari che nulla hanno a che vedere con la manutenzione dei beni. Il peraltro ha provveduto Pt_1 alla manutenzione e all'assistenza a propria cura e spese, senza riuscire ad eliminare le problematiche che fin dall'inizio si sono manifestate e che, a distanza di anni dai fatti di causa, sono state riscontrate dal CTU.
Con il secondo motivo, deduce che erroneamente è stata rigettata la richiesta risarcitoria per l'interruzione della linea telefonica nel periodo compreso tra il 4/08/08 ed il 12/08/08 (tra l'altro mai negata da ), giacché i testimoni hanno confermato i capitoli ammessi dal giudice sulle CP_1 circostanze aventi ad oggetto l'interruzione della linea telefonica in piena stagione turistica, il disagio subito dagli operatori dell'hotel e dagli ospiti, le lamentele avanzate dai clienti per il disservizio, la cessazione delle prenotazioni a causa dell'isolamento telefonico proprio nel periodo di maggiore afflusso turistico, i numerosi reclami al servizio clienti rimasti privi di esito. Inoltre, l'interruzione del servizio telefonico trova riscontro nelle lettere di lamentela degli ospiti dell'albergo, prodotte in atti.
Con il terzo motivo, deduce che – contrariamente a quanto affermato in sentenza - il CTU non ha affatto utilizzato il 187 per l'assistenza alla centralina, ed è fatto notorio e incontestato (anche da parte della stessa convenuta) che il servizio 191 della sia dedicato alle linee CP_1 commerciali (c.d. business, ovvero titolari di partita iva, professionisti, ecc.), mentre il 187 sia dedicato alle linee private. Il si è quindi correttamente rivolto al servizio di assistenza 191 di Pt_1
per segnalare il guasto e i disservizi oggetto di causa. Controparte_1
Posti tali motivi, l'appellante ripropone le domande di risarcimento danni già avanzate in primo grado (sia pure con alcune limitazioni), richiamando le note conclusive depositate in data 22/11/16 e il verbale del 21/11/18 ed al riepilogo dei danni ivi allegato.
Nello specifico, l'appellante deduce di aver diritto:
• - alla restituzione del 50% del prezzo di acquisto della centralina, pari ad € 5.926,81 (11.856,63 : 2);
• - all'indennizzo di cui alle condizioni generali di contratto per n. 9 gg di interruzione del servizio telefonico, pari ad € 1389,15. Tale somma è stata ottenuta moltiplicando il 50% del canone, pari ad € 154,35 (€ 308,70:2) per 9 giorni;
• - al rimborso dei costi per i tentativi di riparazione sostenuti anche successivamente all'introduzione del giudizio, come specificato e documentato nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 1): € 750,00 + 2.880,00 + 540,00 +1650,00 + 150,00, il tutto oltre IVA al 20%, per un totale di € 7.164,00;
• - al risarcimento dei danni in via equitativa, nella misura indicata o in quella che verrà ritenuta di giustizia, per i disagi determinati dal difettoso funzionamento della linea, per il rallentamento dell'attività alberghiera, per la perdita derivante dall'impossibilità di addebito ai clienti dei costi delle chiamate effettuate dalle camere;
• - al risarcimento in via equitativa per il mancato guadagno e per lo sviamento della clientela, nonché per il danno all'immagine dell'attività alberghiera. Pur non potendosi con esattezza determinare la perdita subita, bisognerà considerare, anche ai fini della quantificazione in via equitativa, che Agosto è l'unico mese in cui tutti gli esercizi alberghieri a Lipari lavorano a pieno regime, come dimostrato anche dalle schede relative agli anni precedenti e che l'interruzione del servizio telefonico ha impedito sia le prenotazioni immediate sia quelle relative ai giorni successivi, incidendo sulle prenotazioni dell'intero mese ed anche del mese successivo;
che ad Agosto 2008, sono rimaste libere n. 77 camere, dal costo di € 120,00 ciascuna, con una perdita di € 9.240,00; che rispetto all'Agosto dell'anno precedente vi è stata una differenza di fatturato (che comprende non solo il costo delle camere ma anche i servizi accessori) pari ad € 18.000,00;
• - al risarcimento dei danni in via equitativa per la scorrettezza nelle trattative precontrattuali, per l'induzione da parte dei rappresentanti della alla sostituzione di una centralina funzionante CP_1 con altra presentata come di qualità superiore e con maggiori prestazioni ed invece rivelatasi di tecnologia meno avanzata (oltre che difettosa).
Si è costituita la , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità, per inosservanza delle CP_1 prescrizioni stabilite dall'art. 342 c.p.c.
Sempre in via preliminare, eccepisce che non sono stati impugnati i capi relativi alle spese legali e alle spese di CTU e pertanto tali statuizioni della sentenza devono considerarsi passati in giudicato.
Nel merito, chiede il rigetto dell'appello, osservando: che correttamente è stata esclusa la propria legittimazione passiva, non essendo fornitore, e non essedo intervenuta nel rapporto intercorso tra l'Hotel RO RE (utilizzatore) e la CP_3
fornitore dell'impianto dato in locazione finanziaria dalla Teleleasing;
[...]
che il rapporto tra l'Hotel e riguardava solo la linea telefonica, non la centralina, sicché CP_1 per tutti gli eventuali vizi inerenti a tale ultimo strumento non poteva rispondere la odierna appellata;
che l'obiezione della controparte, secondo cui avrebbe provveduto autonomamente al far manutenere e riparare la centralina, è priva di qualsiasi valore probatorio e costituisce grave inadempimento contrattuale, per violazione dell'art. 12 del contratto;
che tutte le domanda risarcitorie vanno rigettate, sia perché inerenti al presunto malfunzionamento della centralina, di cui non risponde , CP_1 sia per difetto di prova.
Il procedimento, dopo essere stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, veniva ulteriormente differito (a causa del collocamento in quiescenza del Consigliere relatore) al 6 maggio 2025, previa sostituzione del relatore.
In esito a detta ultima udienza, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti, la Corte, con ordinanza del 9 maggio 2025, tratteneva la causa in decisione, con i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione.
La camera di consiglio si è svolta il 9 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per presunta violazione dell'art. 342 c.p.c.
La Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017, ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato, nei limiti che saranno precisati nel prosieguo.
Non può condividersi la decisione di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto carente di legittimazione passiva la , in quanto responsabile del funzionamento della linea telefonica, e CP_1 non invece della centralina, strumentazione – quest'ultima - alla quale sono pacificamente riconducibili i vizi lamentati dal Pt_1
Il giudice di primo grado ha escluso che fosse il fornitore della centralina, malgrado la stessa CP_1 società, nelle proprie difese di primo grado, non avesse mai negato tale qualità e, soprattutto, quest'ultima risultasse documentalmente dagli atti prodotti da parte attrice.
Al riguardo, premesso che detta centralina venne acquistata dal tramite un contratto di Pt_1 locazione finanziaria, risulta da tale contratto (allegato da entrambe le parti), stipulato il 7 maggio 2008, che concedente era la TELELEASING s.p.a., fornitore la e utilizzatore l'Hotel CP_1
RO RE di . Parte_1
La circostanza evidenziata in sentenza, secondo cui il contratto – nella parte riservata al fornitore - venne sottoscritto da tale , per conto della non era stata eccepita da Per_3 CP_3
, che nella comparsa di risposta aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva CP_1 attribuendola non a in qualità di fornitore, bensì limitandosi ad affermare che il contratto CP_3 era stato stipulato “… tra la TELELEASING e parte attrice”, ossia tra concedente e utilizzatore, circostanza che, per quanto si dirà, non vale a escludere l'ammissibilità dell'azione risarcitoria diretta dell'utilizzatore nei confronti del fornitore.
Così come la stessa società non ha contestato l'assunto di controparte, secondo cui la CP_3 era un mero agente rappresentante della . CP_1
Comunque, che il fornitore del suddetto contratto di leasing finanziario sia da identificare nella emerge ulteriormente - come esattamente evidenziato nell'atto di appello - dal fatto che CP_1 essa “… è indicata come intestataria dell'ordine della centralina, effettuato presso la ditta produttrice e destinato all'hotel RO RE, nel rapporto di assistenza tecnica n. 00010063 e nella dichiarazione di conformità n- 00052/08 (progressivo annuale ), ove si dichiara che CP_1
“il prodotto è conforme alle norme ed alle specifiche tecniche di – capitolato per la CP_1 somministrazione in opera di prodotti /sistemi per clienti business” e che “la dichiarazione si riferisce all'ordine di n. 4200124382 - Ente territoriale Commitene Teleco Italia spa CP_1
- S2 piazza Affari 2 Milano –destinazione cliente via Maddalena 69 -Lipari “ Anche nel Pt_1 documento di trasporto della casa produttrice e nel certificato di collaudo, viene indicata come
“cliente” della casa produttrice (e quindi il fornitore della centralina destinata all'Hotel RO RE) la società (ved. all.ti 9 e 10 memoria ex art. 183 VI comma n. 2). Controparte_1
In nessuno di tali documenti è rinvenibile alcun riferimento alla per cui si deve CP_3 concludere che quest'ultima, che ha sottoscritto il contratto di leasing nella persona del sig. , Per_3 ha agito nella qualità di rappresentante della , indicata come fornitore nel medesimo CP_1 contratto, sicché gli effetti vincolanti del contratto ricadevano direttamente sul soggetto rappresentato.
La legittimazione passiva di non potrebbe essere esclusa sulla base dell'assunto sostenuto CP_1 nella comparsa di costituzione di primo grado (nella quale – si ripete – non vi era cenno alla presunta posizione di fornitore della ), secondo cui il contratto di leasing sarebbe stato stipulato tra CP_3 la Teleleasing e il Pt_1
Si ribadisce che, trattandosi di un contratto di locazione finanziaria, l'utilizzatore non ha l'onere di chiamare in giudizio il concedente, giacché “In tema di leasing finanziario, l'azione diretta dell'utilizzatore nei confronti del fornitore per l'accertamento della responsabilità per inadempimento di questi e dell'entità del risarcimento del danno subito derivatogli dall'inutilizzo del bene ricevuto prescinde dalla partecipazione al processo del concedente, rispetto al quale, anche se evocato in giudizio, non si determina alcuna necessità di integrazione del litisconsorzio, essendo l'utilizzatore terzo rispetto al contratto intercorso tra fornitore e concedente … (Sez. 3 - , Sentenza n. 9663 del 26/05/2020).
Né può dubitarsi che la , in quanto fornitore, debba rispondere degli eventuali vizi del CP_1 bene oggetto della locazione, tale responsabilità essendo esplicitamente sancita dalla clausola 4 delle condizioni del contratto, in piena conformità con quanto statuito dalle le SSUU della Cassazione, secondo cui "La giurisprudenza unanime (così come la dottrina) riconosce all'utilizzatore il diritto di agire verso il fornitore per il risarcimento del danno, nel quale sono tra l'altro compresi i canoni pagati al concedente in costanza di godimento del bene viziato. A tale ultimo riguardo la responsabilità risarcitoria può farsi risalire, in via generale, a quella da lesione del credito illecitamente commessa dal fornitore che è terzo rispetto al contratto di locazione. (SSUU 19785/2015).
Dunque, è da considerare legittimata passiva rispetto alla domanda risarcitoria promossa dal CP_1
giacché, contrariamente a quanto dalla stessa asserito, non rivestiva solo la posizione di Pt_1 gestore della linea telefonica, ma anche quella di fornitore della centralina.
Venendo, ora, al merito delle domande, va anzitutto evidenziato che, sebbene del tutto ignorate dalla sentenza di primo grado, le deposizioni dei testi escussi su istanza dell'attore hanno pienamente confermato i capitoli di prova riguardanti i vizi della centralina, che erano stati specificati nella memoria depositata dall'attore ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2, e che evidenziavano:
- vari difetti di funzionamento verificatisi già nei primi giorni di utilizzazione della centralina (difficoltà a prendere la linea ed effettuare le chiamate;
interruzione delle chiamate dopo pochi secondi;
blocco delle chiamate in entrata;
impossibilità di passare la linea da un telefono all'altro; mancata segnalazione dei numeri in entrata;
impossibilità di rilevare le chiamate effettuate dagli interni e i relativi costi, con conseguente impossibilità di addebitare i consumi ai clienti);
- le ripetute segnalazioni dei guasti da parte dell'hotel;
- la totale interruzione del funzionamento e quindi l'isolamento della linea dal 3 al 12 agosto 2008, e la mancata occupazione di molte camere in detto periodo;
- le proteste dei clienti;
- la circostanza che i problemi di funzionamento continuavano a verificarsi.
Dei testi escussi solo una è legata da rapporti familiari con il proprietario dell'albergo, in quanto figlia dello stesso, e comunque ben a conoscenza dei fatti perché dipendente della struttura, mentre gli altri sono dipendenti dell'hotel, la cui attendibilità non è stata messa in discussione dalla società convenuta.
In ogni caso, la veridicità delle circostanze riferite dai testi ha trovato conferma nelle risultanze dell'accertamento tecnico disposto in primo grado.
Al CTU veniva sottoposto il quesito di “Verificare che la centralina attualmente in dotazione dell'Hotel RO RE, di tipo Seltatel Mod. Sam Office 4, utilizza il sistema analogico e non quello digitale e che la stessa presenta ancora oggi i seguenti difetti: assenza del servizio di segnalazione del numero in entrata (servizio “chi è”), impossibilità di verificare e di stampare la specifica dei costi per telefonate da addebitare alle camere, impossibilità di accedere ai servizi automatici tramite i tasti del telefono, non funzionamento del collegamento tra la reception e i telefoni dei locali di servizio (bar, cucina, lavanderia), frequente interruzione del funzionamento del telefono posto operatore.
In esito agli accertamenti compiuti, il professionista incaricato ha concluso che “Dall'esito del sopralluogo presso il luogo oggetto di giudizio e dai test di verifica eseguiti dal C.T.U. in tale sede, si sono riscontrati i difetti lamentati in atti dalla parte attrice. Difatti, dalla chiamata effettuata dal telefonino del C.T.U. al numero del centralino 0909813248 dello stesso Hotel, risultava la segnalazione di solo chiamata urbana senza l'apparizione nel display del centralino del numero chi è. Stesso tipo di difetto è stato riscontrato effettuando una chiamata dall'interno della camera n. 111 dello stesso Hotel risultando, al centralino, la segnalazione di solo chiamata interna senza l'apparizione nel display del numero chi è. Relativamente al quesito sull'impossibilità di verificare la specifica dei costi per telefonate da addebitare alle camere, è stata fatta una prova sempre dal telefono dalla stessa camera chiamando un numero esterno qualsiasi;
dal display del centralino risultava check out costo: 0,00 a verifica che non è stata addebitata la chiamata effettuata dalla camera 111. Per quanto all'impossibilità di accedere ai servizi automatici tramite i tasti del telefono, il C.T.U. ha effettuato una chiamata al 187 risultando che il servizio non era abilitato. Per il quesito sulle frequenti interruzioni del funzionamento di uno dei telefoni posto operatore, questi è risultato funzionante all'atto del sopralluogo, anche se il sig. ha dichiarato che lo stesso è Parte_1 funzionante dopo il pagamento del servizio alla . Inoltre lo stesso sig. continua CP_1 Pt_1 dichiarando che ogni qual volta vi è assenza di energia elettrica la centralina si stacca e deve chiamare il Tecnico della Seltatel di Palermo per risolvere il guasto, pagando egli stesso il costo della riparazione. In conclusione, dai test di verifica in sede di operazioni peritali presso i luoghi oggetto di giudizio, si sono riscontrati i difetti dichiarati dalla parte attrice in atti. Per quanto riguarda l'ultimo quesito, all'atto del sopralluogo risultava funzionante solo perché il sig. Pt_1 aveva pagato precedentemente il servizio alla e questo pagamento avviene ogni qualvolta CP_1 lo stesso servizio posto operatore non funziona così come dichiarato dall'attore”.
Dunque, il CTU ha accertato sostanzialmente tutti i vizi lamentati dall'attore, che peraltro erano stati confermati dai testi escussi, le cui deposizioni ben possono essere utilizzate anche per comprovare il frequente non funzionamento del “posto operatore”, che il CTU riferisce essergli stato evidenziato dal ma da lui non direttamente constatato in quel momento. Pt_1
Né può dubitarsi che si tratti di vizi la cui responsabilità va attribuita al fornitore e non alla mancata stipula di un contratto di manutenzione da parte dell'utilizzatore della centralina, dovendo condividersi l'assunto di parte appellante, secondo cui il verificarsi quasi immediato dei vizi lamentati, a distanza di pochi giorni dall'installazione, dimostra che non si trattava di difetti ricollegabili a una mancata manutenzione, ma legati alla stessa costruzione del prodotto, evidentemente difettoso. D'altro canto non ha allegato – e tantomeno dimostrato – che quei difetti di CP_1 funzionamento non dipendessero da vizi di costruzione della strumentazione in parola, non avendo neppure depositato controdeduzione alla bozza inviata dal CTU, ma si è limitata a trincerarsi dietro la infondata eccezione di difetto di legittimazione e a insistere sul presunto inadempimento dell'utilizzatore, per mancata stipula di un contratto di manutenzione, che - come si è visto - non coglie nel segno.
Venendo, quindi, alla valutazione delle domande risarcitorie avanzate dall'odierno appellante, esse sono state precisate e limitate nell'atto di appello (dovendo intendersi rinunciate quelle non riproposte, quali la richiesta di sostituzione della centralina e quella di risarcimento dei danni alla salute), con cui si afferma di avere diritto alle seguenti voci, che verranno esaminate singolarmente:
• 1) restituzione del 50% del prezzo di acquisto della centralina, pari ad € 5.926,81 (11.856,63 : 2)
Al riguardo, tale domanda era stata proposta in primo grado quale conseguenza diretta della domanda di riduzione del prezzo, ex art. 1492 c.c., cui nell'atto di appello non si fa più riferimento ma che deve ritenersi costituisca il presupposto logico – giuridico da cui discende quella restitutoria, nella misura del 50% del prezzo.
La domanda è inammissibile, nei confronti della , in qualità di fornitore, alla luce CP_1 dell'insegnamento della già citata pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (SSUU 19785/2015), secondo cui “…deve escludersi pure che l'utilizzatore possa autonomamente esercitare contro il fornitore l'azione di riduzione del prezzo che, quale rimedio sinallagmatico, andrebbe a modificare i termini dello scambio nel rapporto tra concedente e fornitore.”
• 2) indennizzo di cui alle condizioni generali di contratto per n. 9 gg di interruzione del servizio telefonico, pari ad € 1389,15. Tale somma è stata ottenuta moltiplicando il 50% del canone, pari ad
€ 154,35 (€ 308,70:2) per 9 giorni.
Nelle condizioni generali di contratto non si rinviene alcuna clausola che riconosca tale indennizzo, peraltro non specificamente individuata dall'appellante.
Neppure risulta prodotta in giudizio la carta dei servizi , dalla quale si faceva discendere CP_1 in primo grado il diritto a detta indennità.
Tale domanda è quindi infondata.
• 3) rimborso dei costi per i tentativi di riparazione sostenuti anche successivamente all'introduzione del giudizio, come specificato e documentato nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 1): € 750,00 + 2.880,00 + 540,00 +1650,00 + 150,00, il tutto oltre IVA al 20%, per un totale di € 7.164,00.
La domanda va accolta nel limite di € 3.420,00, importo corrispondente alla somma delle due fatture, rispettivamente del 2 aprile 2010 di € 540,00, e del 26 aprile 2010, di € 2.880,00, tempestivamente allegate alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., in relazione alle quali sono stati prodotti anche i documenti di trasporto, che lasciano presumere l'avvenuto pagamento delle fatture da parte dell'hotel, stante l'assenza di contestazioni specifiche da parte della società , che si è CP_1 limitata a ribadire che il non avrebbe assolto all'obbligo contrattuale di stipulare un contratto Pt_1 di manutenzione con il fornitore o con una ditta di sua fiducia, obiezione alla quale l'appellante ha correttamente replicato, evidenziando che i vizi erano riconducibili alla costruzione della centralina. Peraltro, la clausola 12 del contratto non imponeva che il contratto di manutenzione venisse stipulato con il fornitore, né la ha allegato l'inidoneità tecnica di quella cui il si è rivolto CP_1 Pt_1 per le riparazioni. • 4) al risarcimento dei danni in via equitativa, nella misura indicata o in quella che verrà ritenuta di giustizia, per i disagi determinati dal difettoso funzionamento della linea, per il rallentamento dell'attività alberghiera, per la perdita derivante dall'impossibilità di addebito ai clienti dei costi delle chiamate effettuate dalle camere.
Rinviando al punto successivo per quanto attiene alle perdite derivanti dal rallentamento dell'attività alberghiera, non può essere accolta la domanda risarcitoria avente ad oggetto la perdita derivante dall'impossibilità di addebito ai clienti dei costi delle chiamate effettuate dalle camere, poiché la stessa è stata formulata in modo del tutto generico, tale da non permettere alcuna quantificazione dell'eventuale perdita, neppure in via equitativa, in assenza di parametro di riferimento attendibili.
Gli stessi tabulati prodotti dal per dimostrare le differenze di introiti negli anni 2006, 2007 e Pt_1
2008 (quello interessato dall'interruzione del funzionamento della centralina), non recano indicazioni sufficienti per effettuare un confronto in merito agli introiti derivanti dalle chiamate dei clienti verso l'esterno, non essendo neppure chiarito se la voce “telefono” si riferisca all'addebito delle chiamate dalle camere: A tale voce, comunque, corrispondono cifre assai modeste, anche negli anni 2007 e
2009.
• 5) al risarcimento in via equitativa per il mancato guadagno e per lo sviamento della clientela, nonché per il danno all'immagine dell'attività alberghiera. Pur non potendosi con esattezza determinare la perdita subita, bisognerà considerare, anche ai fini della quantificazione in via equitativa, che Agosto è l'unico mese in cui tutti gli esercizi alberghieri a Lipari lavorano a pieno regime, come dimostrato anche dalle schede relative agli anni precedenti e che l'interruzione del servizio telefonico ha impedito sia le prenotazioni immediate sia quelle relative ai giorni successivi, incidendo sulle prenotazioni dell'intero mese ed anche del mese successivo;
che ad Agosto 2008, sono rimaste libere n. 77 camere, costo di € 120,00 ciascuna, con una perdita di € 9.240,00; che rispetto all'Agosto dell'anno precedente vi è stata una differenza di fatturato (che comprende non solo il costo delle camere ma anche i servizi accessori) pari ad € 18.000,00.
Tale domanda si compone di due voci:
- il danno all'immagine è allegato in forma generica, senza alcuna indicazione specifica circa l'effettivo pregiudizio subito dall'azienda alberghiera a causa del malfunzionamento della centralina telefonica, non potendo essere sufficiente, a tal fine, l'unica lettera di proteste di un ospite di lingua inglese prodotta in giudizio;
- il danno da lucro cessante, nella quale si sostanziano le ulteriori allegazioni, risulta adeguatamente documentato attraverso la produzione dei tre tabulati, rispettivamente relativi ai mesi di agosto del 2006, 2007 e 2008, intitolati “produzione progressivo”, in cui sono riportati gli incassi complessivi dell'hotel in quel mese, suddivisi secondo le diverse voci dei servizi offerti dalla struttura (pensione completa;
mezza pensione;
camera colazione;
appartamento; ristorante etc.), i quali riportano, quale ammontare complessivo degli incassi, rispettivamente € 134.025,72 per l'agosto 2006, € 130.255,46 per agosto 2007 ed € 116.890,70 per agosto 2008.
Tali documenti, sebbene presumibilmente di formazione unilaterale da parte della struttura alberghiera, non sono stati specificamente contestati dalla controparte ed evidenziano che nel mese di agosto vi fu un cospicuo calo degli incassi rispetto all'anno precedente (nel 2006 erano ancora maggiori) che può essere ragionevolmente attribuito all'indisponibilità di tutte le utenze telefoniche (dovuta all'interruzione del funzionamento della centralina) per ben 8 giorni nel mese di maggior afflusso in un hotel situato in una località con notoria vocazione turistica estiva. Sicché, considerato che su detto calo, pari a € 13.364,76, potrebbero avere influito anche altri fattori di oscillazione delle presenze di anno in anno (peraltro minima, tenuto conto che si tratta del mese notoriamente in cui le presenze dei turisti sono maggiori), si stima congruo ridurre tale somma, equitativamente, a € 12.000,00, da riconoscere a titolo di risarcimento dei danni da lucro cessante.
• 6) al risarcimento dei danni in via equitativa per la scorrettezza nelle trattative precontrattuali, per l'induzione da parte dei rappresentanti della alla sostituzione di una centralina CP_1 funzionante con altra presentata come di qualità superiore e con maggiori prestazioni ed invece rivelatasi di tecnologia meno avanzata (oltre che difettosa).
Tale domanda si riferisce a una presunta responsabilità della nella fase precontrattuale, CP_1 ai sensi dell'art. 1337 c.c., che risiederebbe nel fatto di avere presentato quella strumentazione, in fase di proposta di acquisto, come di qualità ed efficienza superiori rispetto a quella già posseduta dal mentre essa si sarebbe rivelata – a prescindere dai difetti poi accertati – “di tecnologia Pt_1 meno avanzata”.
La domanda è generica, poiché non specifica quali sarebbero le funzioni meno avanzate di cui disponeva la nuova centralina (l'appellante si limita ad affermare che essa sarebbe analogica, mentre quella precedente era digitale), e comunque infondata, dal momento che, al contrario, il CTU nominato, riferendosi alle caratteristiche strutturali e funzionali del tipo di centralina in questione (a prescindere, quindi, dai vizi riscontrati) , afferma che La centralina in dotazione dell'Hotel RO RE è di tipo SAMoffice della SELTATEL. Il sistema consente un utilizzo diffuso di tutte le funzionalità telefoniche più avanzate disponibili sul mercato ed è stato progettato per garantire un servizio di comunicazione ad alte prestazioni per qualsiasi tipologia di utente telefonico, sia VoIP che tradizionale.
In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto, quanto all'accertamento della legittimazione passiva della e alla condanna della stessa al risarcimento delle voci CP_1 risarcitorie sopra indicate, su cui, trattandosi di debito di valore, decorrono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, questi ultimi da far decorrere dal momento della liquidazione, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui In materia di inadempimento contrattuale, l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione. (Sez. 3 - , Sentenza n. 7948 del 20/04/2020).
Le spese della CTU di primo vanno invece poste interamente a carico della , che ha dato CP_1 causa alla necessità dell'accertamento tecnico.
Al riguardo, è appena il caso di precisare come, contrariamente a quanto si sostiene nella comparsa di costituzione dell'appellata, nessun giudicato si è formato sulla parte della pronuncia di primo grado relativa alle spese processuali, trattandosi di voci strettamente dipendenti dall'esito dell'accoglimento delle domande principali.
Va invece rigettata la domanda nei confronti della , la quale, avendo svolto esclusivamente CP_3 funzioni di rappresentate ai fini della stipula del contratto, non risponde dei vizi della cosa oggetto di locazione finanziaria. Tenuto conto dell'esito del giudizio, conclusosi con il riconoscimento della legittimazione passiva della e l'accoglimento di alcune delle domande risarcitorie proposte dal si stima CP_1 Pt_1 equo compensare per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio, restando a carico della i residui due terzi. CP_1
Tali spese si liquidano, per l'intero, come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe delle cause di valore compreso tra € 5.200,01 a € 26.000,00, con inclusione della fase di trattazione - istruttoria, svoltasi in primo grado e da riconoscere anche per il grado di appello, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, Ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Nulla è da liquidare in favore della , stante la sua contumacia in primo e secondo grado. CP_3
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale titolare della ditta “Hotel RO Parte_1
RE”, nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di CP_1 CP_3
Barcellona n. 1250/2021 pubbl. il 09/12/2021 RG n. 20006/2010, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, riconosce la legittimazione passiva di CP_1
[...]
2) condanna la l pagamento, in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento CP_1 dei danni, della complessiva somma di € 15.420,00 (di cui € 3.420,00 per rimborso spese di riparazione ed € 12.000,00 per lucro cessante), oltre rivalutazione dalla maturazione e interessi legali dalla liquidazione al soddisfo;
3) rigetta, nel resto, l'appello nei confronti di CP_1
4) dichiara compensate, per un terzo, le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per l'intero, per il primo grado, in € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado di l'appello in € 5.809,00 (di cui € 1134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, ponendo i residui due terzi a carico della
CP_1
5) pone interamente a carico di le spese della CTU di primo grado CP_1
6) rigetta l'appello nei confronti di nulla disponendo per le spese in favore di CP_3 quest'ultima.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
Il Presidente estensore
(dott. Massimo Gullino)