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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 05/09/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 910/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 910/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 12.05.2025, congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] (Cod.Fisc. Parte_1 [...]
), residente in [...] ed C.F._1 elettivamente domiciliata in Pistoia, via Degli Armeni n. 3, presso lo studio dell'Avv. Umberto De Laugier che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
, nato ad [...] il 21 Parte_2 settembre 1956, (Cod.Fisc. ), residente a CodiceFiscale_2
Novara, Via Della Abbadia n. 8 ed elettivamente domiciliato in
Galliate (NO), Via Manzoni n. 1/a, presso lo studio dell'Avv.
Manuela Fusca che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 12.05.2025, e Parte_1
, esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Pistoia in data 21 settembre 2019, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano che da qualche tempo insorgevano tra loro forti dissapori, tali da aver comportato il venir meno della comunione materiale e spirituale su cui era fondata la loro unione, con la conseguente decisione condivisa di vivere separati ed il trasferimento del marito in altra abitazione.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
a) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
b) La moglie continuerà ad abitare nella ex casa familiare di sua esclusiva proprietà, assieme ai propri figli nati da una precedente unione, mentre il marito, come di fatto già avvenuto, andrà ad abitare altrove, trasferendo pertanto la propria residenza anagrafica, essendo venuto meno ogni suo interesse ad abitare la ex casa coniugale;
c) I coniugi sono economicamente autosufficienti, e pertanto rinunciano reciprocamente a chiedere qualsiasi contributo al mantenimento;
d) I coniugi concordano che, a titolo di rimborso del contributo economico dato dal marito per l'acquisto della ex casa coniugale, la signora versi al sig. la complessiva somma di € Pt_1 Pt_2
5.000,00 (cinquemila/00) suddivisa in cinque rate annuali di €
1.000,00 ciascuna, con decorrenza, quanto alla prima rata, al momento della firma del presente ricorso, e con uguali scadenze annuali per i quattro anni a seguire, versamenti da eseguire
2 mediante bonifici bancari al seguente IBAN, che il sig. Pt_2 dichiara fare capo ad un conto corrente a lui intestato: IT26G
02008 13805000004827439;
e) La sig.ra dichiara di sobbarcarsi interamente la rata del Pt_1 mutuo gravante sulla ex casa coniugale manlevando il sig. Pt_2
e tenendolo indenne da qualsiasi obbligazione in relazione all'acquisto del predetto immobile.
f) Fatto salvo quanto stabilito al punto che precede, i coniugi dichiarano di aver definito prima e fuori del presente atto ogni altra questione economica, sì da non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo. Resta inteso che il mancato pagamento, alle scadenze pattuite, anche di una sola rata concordata sub punto
d), farà decadere tale beneficio e legittimerà il sig. a Pt_2 chiedere la somma restante in un'unica soluzione.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 19.05.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a Pistoia il 5 marzo 1975 e , nato ad [...] Parte_2
Lombardo (BG) il 21 settembre 1956, che hanno contratto matrimonio in Pistoia in data 21 settembre 2019, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 112, P.
1, anno 2019);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 04.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 910/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 12.05.2025, congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] (Cod.Fisc. Parte_1 [...]
), residente in [...] ed C.F._1 elettivamente domiciliata in Pistoia, via Degli Armeni n. 3, presso lo studio dell'Avv. Umberto De Laugier che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
, nato ad [...] il 21 Parte_2 settembre 1956, (Cod.Fisc. ), residente a CodiceFiscale_2
Novara, Via Della Abbadia n. 8 ed elettivamente domiciliato in
Galliate (NO), Via Manzoni n. 1/a, presso lo studio dell'Avv.
Manuela Fusca che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 12.05.2025, e Parte_1
, esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Pistoia in data 21 settembre 2019, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano che da qualche tempo insorgevano tra loro forti dissapori, tali da aver comportato il venir meno della comunione materiale e spirituale su cui era fondata la loro unione, con la conseguente decisione condivisa di vivere separati ed il trasferimento del marito in altra abitazione.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
a) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
b) La moglie continuerà ad abitare nella ex casa familiare di sua esclusiva proprietà, assieme ai propri figli nati da una precedente unione, mentre il marito, come di fatto già avvenuto, andrà ad abitare altrove, trasferendo pertanto la propria residenza anagrafica, essendo venuto meno ogni suo interesse ad abitare la ex casa coniugale;
c) I coniugi sono economicamente autosufficienti, e pertanto rinunciano reciprocamente a chiedere qualsiasi contributo al mantenimento;
d) I coniugi concordano che, a titolo di rimborso del contributo economico dato dal marito per l'acquisto della ex casa coniugale, la signora versi al sig. la complessiva somma di € Pt_1 Pt_2
5.000,00 (cinquemila/00) suddivisa in cinque rate annuali di €
1.000,00 ciascuna, con decorrenza, quanto alla prima rata, al momento della firma del presente ricorso, e con uguali scadenze annuali per i quattro anni a seguire, versamenti da eseguire
2 mediante bonifici bancari al seguente IBAN, che il sig. Pt_2 dichiara fare capo ad un conto corrente a lui intestato: IT26G
02008 13805000004827439;
e) La sig.ra dichiara di sobbarcarsi interamente la rata del Pt_1 mutuo gravante sulla ex casa coniugale manlevando il sig. Pt_2
e tenendolo indenne da qualsiasi obbligazione in relazione all'acquisto del predetto immobile.
f) Fatto salvo quanto stabilito al punto che precede, i coniugi dichiarano di aver definito prima e fuori del presente atto ogni altra questione economica, sì da non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo. Resta inteso che il mancato pagamento, alle scadenze pattuite, anche di una sola rata concordata sub punto
d), farà decadere tale beneficio e legittimerà il sig. a Pt_2 chiedere la somma restante in un'unica soluzione.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 19.05.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a Pistoia il 5 marzo 1975 e , nato ad [...] Parte_2
Lombardo (BG) il 21 settembre 1956, che hanno contratto matrimonio in Pistoia in data 21 settembre 2019, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 112, P.
1, anno 2019);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 04.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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