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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2025, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 13894/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05.12.2024
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Caterina Rossetti, presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Caterina Rossetti, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 30.09.2011 in Milano (anno 2011 - atto n. 1039, parte 1). In comunione legale dei beni.
Separati consensualmente con sentenza n. 353/2025 emessa dal Tribunale di Milano il 23.01.2025 e pubblicata il 29.01.2025
Con i seguenti figli:
Pagina 1 di 5 nata a [...] il [...], cittadinanza italiana. Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo così provvedere
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 30.09.2011; iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 1039, P 1, Anno 2011
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizion 1) la figlia minore è affidata a entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con Parte_3 permanenza equivalente presso entrambi i genitori. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
la residenza della minore rimane fissata presso l'abitazione della mamma in Milano, Via Bruno Maderna n. 2. 1.1) SALVO DIVERSO ACCORDO,
- la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore, in alternanza, una settimana - dal Parte_3 lunedì alla domenica - con possibilità, durante ciascun periodo, di incontrare e stare con l'altro genitore previo preavviso.
- Vacanze Natalizie - 7 giorni con ciascun genitore, dal 24/12 al 30/1 e dal 31/12 al 06/01 ad anni alterni. Si precisa che la minore trascorrerà la Vigilia di Natale con la mamma e il giorno di Natale con il padre indipendentemente dall'alternanza annuale.
- Vacanze Pasquali - 3 giorni con ciascun genitore comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua
o Pasquetta.
- Vacanze/Ponti scolastici - da concordare di anno in anno all'inizio dell'anno scolastico
- Vacanze estive - il padre trascorrerà con la figlia n. 4 settimane nel mese di luglio, mentre la madre trascorrerà con n. 4 settimane nel mese di agosto. Parte_3
2) La casa familiare sita a Milano, Via Bruno Maderna n. 2, in comproprietà fra i coniugi, resta assegnata alla SI.ra , unitamente agli arredi che la compongono. Parte_2
3) Il SI. verserà a alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia la somma di € 400,00, somma che sarà corrisposta, a mezzo bonifico bancario, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
4) Il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti
Pagina 2 di 5 sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) A titolo di contributo al mantenimento della SI.ra il SI. Parte_2 Pt_2 [...] verserà alla stessa la somma di € 100,00, somma che sarà corrisposta alla stessa, a Parte_1 mezzo bonifico bancario, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) il conto corrente cointestato n. 77201/1000/00012772 Intesa San Paolo verrà estinto e l'eventuale attivo ripartito al 50% fra i coniugi.
7) il SI. si impegna a trasferire alla figlia , entro un anno dal Parte_1 Parte_3 compimento della maggiore età della stessa, la nuda proprietà della propria quota, pari al 50%, dell'immobile sito in Via Mecenate 26/2, Milano, piano 1°, Estremi catastali: foglio 488, part. 77, sub 56, Cat. A/3, consistenza 5,50, rendita catastale 624,91, e, in forza del medesimo atto, a costituire contestualmente usufrutto vitalizio in favore della SI.ra sulla Parte_2 predetta quota di immobile.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473- bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Pagina 3 di 5 Con sentenza n. 353/2025, emessa il 23.01.2025 e pubblicata il 29.01.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni concordate sopra trascritte, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 30.09.2011 tra
[...]
; Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese.
Manda il Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 1 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 4 di 5 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05.12.2024
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Caterina Rossetti, presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Caterina Rossetti, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 30.09.2011 in Milano (anno 2011 - atto n. 1039, parte 1). In comunione legale dei beni.
Separati consensualmente con sentenza n. 353/2025 emessa dal Tribunale di Milano il 23.01.2025 e pubblicata il 29.01.2025
Con i seguenti figli:
Pagina 1 di 5 nata a [...] il [...], cittadinanza italiana. Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo così provvedere
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 30.09.2011; iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 1039, P 1, Anno 2011
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizion 1) la figlia minore è affidata a entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con Parte_3 permanenza equivalente presso entrambi i genitori. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
la residenza della minore rimane fissata presso l'abitazione della mamma in Milano, Via Bruno Maderna n. 2. 1.1) SALVO DIVERSO ACCORDO,
- la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore, in alternanza, una settimana - dal Parte_3 lunedì alla domenica - con possibilità, durante ciascun periodo, di incontrare e stare con l'altro genitore previo preavviso.
- Vacanze Natalizie - 7 giorni con ciascun genitore, dal 24/12 al 30/1 e dal 31/12 al 06/01 ad anni alterni. Si precisa che la minore trascorrerà la Vigilia di Natale con la mamma e il giorno di Natale con il padre indipendentemente dall'alternanza annuale.
- Vacanze Pasquali - 3 giorni con ciascun genitore comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua
o Pasquetta.
- Vacanze/Ponti scolastici - da concordare di anno in anno all'inizio dell'anno scolastico
- Vacanze estive - il padre trascorrerà con la figlia n. 4 settimane nel mese di luglio, mentre la madre trascorrerà con n. 4 settimane nel mese di agosto. Parte_3
2) La casa familiare sita a Milano, Via Bruno Maderna n. 2, in comproprietà fra i coniugi, resta assegnata alla SI.ra , unitamente agli arredi che la compongono. Parte_2
3) Il SI. verserà a alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia la somma di € 400,00, somma che sarà corrisposta, a mezzo bonifico bancario, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
4) Il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti
Pagina 2 di 5 sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) A titolo di contributo al mantenimento della SI.ra il SI. Parte_2 Pt_2 [...] verserà alla stessa la somma di € 100,00, somma che sarà corrisposta alla stessa, a Parte_1 mezzo bonifico bancario, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) il conto corrente cointestato n. 77201/1000/00012772 Intesa San Paolo verrà estinto e l'eventuale attivo ripartito al 50% fra i coniugi.
7) il SI. si impegna a trasferire alla figlia , entro un anno dal Parte_1 Parte_3 compimento della maggiore età della stessa, la nuda proprietà della propria quota, pari al 50%, dell'immobile sito in Via Mecenate 26/2, Milano, piano 1°, Estremi catastali: foglio 488, part. 77, sub 56, Cat. A/3, consistenza 5,50, rendita catastale 624,91, e, in forza del medesimo atto, a costituire contestualmente usufrutto vitalizio in favore della SI.ra sulla Parte_2 predetta quota di immobile.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473- bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Pagina 3 di 5 Con sentenza n. 353/2025, emessa il 23.01.2025 e pubblicata il 29.01.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni concordate sopra trascritte, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 30.09.2011 tra
[...]
; Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese.
Manda il Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 1 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 4 di 5 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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