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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 4545 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Napoli al viale Gramsci n. Parte_1 CodiceFiscale_1
19 presso l'avv. Valerio Minucci, (C.F. ) da cui è rappresentato e difeso in virtù di CodiceFiscale_2
procura alle liti rilasciata a margine della citazione di primo grado.
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e quale impresa territorialmente Controparte_1
designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Chiatamone n. 63 presso l'avv. Gennaro Famiglietti (C.F. C.F._3
) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per notar
[...] Persona_1
di Treviso del 18.12.2014.
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE DELLO IACONO “Il difensore dell'appellante impugna estensivamente Pt_1
ogni ex adverso dedotto e prodotto e conclude come da atto di appello, le cui conclusioni si abbiano qui per
integralmente ripetute e trascritte. Chiede assegnarsi la causa in decisione”.
pagina 1 di 16 PER L'APPELLATA : “la n.q. di F.G.V.S., ut supra Controparte_1 Controparte_2
difesa, domiciliata e rappresentata, con la presente si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e
risposta in appello, nonché a tutte le deduzioni, eccezioni e verbali di causa, impugnando e contestando tutto
quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito. Si insiste, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni ivi
rese e si chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex lege 134/2012, oltre la nullità dello stesso ex art.
164 c.p.c., nonché l'improcedibilità ed infondatezza dello stesso, con la totale conferma della sentenza di primo
grado, con condanna dell'appellante alle spese di lite con attribuzione. In via meramente subordinata e nella
denegata ipotesi di accoglimento del gravame si chiede di contenere la domanda nei limiti del provato con
compensazione delle spese di lite tra le parti. Si impugnano e contestano le avverse conclusioni poiché infondate
in fatto e diritto e si chiede che la causa sia rimessa in decisione”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 29.12.2014 ha riferito che alle ore 17,00 circa del Parte_1
giorno 24.12.2013 aveva quasi ultimato l'attraversamento di via Giordano Bruno in Napoli quando veniva investito da un motociclo che, anziché fermarsi per prestargli soccorso, proseguiva nella marcia non consentendo la rilevazione del suo numero di targa e l'identificazione del suo conducente.
Ciò premesso l'istante, deducendo di aver subito nell'occorso gravi lesioni guarite con postumi permanenti dopo un lungo periodo di inabilità, ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli la Controparte_1
, in qualità di impresa territorialmente designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
[...]
per le Vittime della Strada, formulando le seguenti richieste: “affermare la responsabilità del conducente del
motociclo rimasto non identificato e, per l'effetto, sentir condannare essa , nella qualità, al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni alla persona patiti e patendi dall'attore, quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i danni patrimoniali, non patrimoniali, biologici, sia sotto il profilo statico che sotto il profilo
dinamico, alla vita di relazione, esistenziali, eccetera (in breve: nulla di escluso od eccettuato), danni tutti da
liquidare con la relativa condanna, nello stesso giudizio, per equivalente pecuniario giusto e congruo, previa
rivalutazione monetaria e con gli interessi come per legge”.
L'impresa designata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda contestando l'esistenza dei presupposti normativamente richiesti per porre l'onere del risarcimento a carico del di Garanzia. CP_3
La causa, espletata prova testimoniale e disposta c.t.u. medico-legale in persona dell'attore, è stata pagina 2 di 16 decisa con sentenza pubblicata il 20.09.2019 e non notificata che ha rigettato la domanda ed ha condannato l'istante al rimborso delle spese processuali avversarie ponendo definitivamente a suo carico il costo della c.t.u.
Detta sentenza, per quanto di interesse, è stata così motivata:
“Passando all'esame, nel merito, della domanda occorre premettere che il danneggiato il quale
promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul Parte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha l'onere sia di provare
che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo o natante, sia che
questo è rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ. sent. n. 15367 del 13.07.2011).
La giurisprudenza è costante nel ribadire che, in caso di sinistro stradale causato da veicolo non
identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, di per sé
sola considerata, a supportare una statuizione di rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti
dell'impresa designata dal (cfr. Cass. civ. sent. n. 9939 del Parte_2
18.06.2012; Cass. civ. sent. n. 23434 del 04.11.2014; Cass. civ. ord. n. 27541 del 30.12.2016; Cass. civ. sent. n.
3019 del 17.02.2016).
Se, peraltro, l'omessa denuncia circostanziata o la mancata tempestiva indicazione dei testimoni oculari
dell'accaduto non può ergersi a condizione per ritenere non assolto l'onere di diligenza minima
nell'identificazione del veicolo investitore, comunque tale circostanza può e deve essere apprezzata, unitamente
alle altre prove acquisite, perché potrebbe costituire indizio del fatto che il sinistro non si sia effettivamente
avverato giacché le deposizioni di testimoni indicati per la prima volta solo nel processo civile, ma non
tempestivamente indicati in sede di indagini, sebbene già identificati dal danneggiato, potrebbero essere ritenute
inattendibili (cfr. Cass. civ. sent. n. 9939 del 18.06.2012; Cass. civ. sent. n. 23434 del 04.11.2014; Cass. civ.
sent. n. 3019 del 17.02.2016).
L'omessa o non circostanziata denunzia all'Autorità Giudiziaria del sinistro cagionato da un veicolo
non identificato - strumentale solo all'attivazione dell'azione penale - non preclude, pertanto, di per sé sola
considerata, alla vittima di chiedere il risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia ma si tratta
di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente
valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione.
Ciò posto, nel caso in esame l'attore non ha né allegato, né provato di avere sporto denuncia penale
pagina 3 di 16 dell'accaduto mentre nel verbale di P.S. dell'Ospedale “Loreto Nuovo” n. 58520 del 24.12.2013, ove l'attore
giunse alle 17:47 del 24.12.2013, viene indicato “politrauma della strada da investimento” ma non vi è alcuna
indicazione circa il fatto che l'incidente venne causato da un veicolo rimasto non identificato, facendosi
generico riferimento ad un “incidente stradale con lesioni” precisandosi, quanto alle circostanze dichiarate,
“investito da un motorino”. L'attore, come si evince sempre dalla lettura del verbale di pronto soccorso, vi
giunse “vigile, orientato nel tempo e nello spazio, collaborante”, sicché nulla gli impediva di riferire della
omissione di soccorso da parte dell'investitore.
La circostanza che il veicolo investitore fosse un veicolo non identificato, quindi, è stata per la prima
volta allegata con la lettera di messa in mora stragiudiziale datata 11.09.2014, di circa nove mesi successiva
all'incidente, nella quale, quanto alle modalità di sua verificazione, viene indicato: “nelle ore e località indicate
in epigrafe [24/12/2013 alle ore 17:00 circa sulla Via Giordano Bruno in Napoli], il sig. Parte_1
, pedone della strada, aveva quasi ultimato l'attraversamento della strada, allorquando veniva investito
[...]
da un motociclo il cui conducente, immediatamente dopo l'investimento, proseguiva la marcia senza dar modo
di rilevare il numero di targa”.
I testimoni escussi, e , hanno entrambi dichiarato di essere amici Testimone_1 Testimone_2
dell'attore e che avevano fissato un appuntamento con lui quando lo videro attraversare la strada ed essere
investito sicché, essendo persone ben note all'attore, costui ben avrebbe potuto indicarne i nominativi nella
lettera di messa in mora stragiudiziale o in un eventuale atto di denuncia-querela.
I testimoni, inoltre, hanno aggiunto dati significativi in ordine allo svolgimento dei fatti (quali
l'attraversamento sulle strisce pedonali da parte dell'attore e l'intervento di forze dell'ordine sul luogo
dell'incidente) ai quali alcun riferimento era stato fatto nelle lettere di messa in mora stragiudiziale.
“Costituisce, invece, dato di comune esperienza il fatto che “quante volte sia possibile, la vittima (o
altri per lei) presenta una denuncia il più possibile circostanziata delle modalità produttive del danno ad opera
di un veicolo non identificato e degli elementi utili a tentarne l'identificazione. Se non lo abbia fatto, tanto può
assumere rilievo ai fini della valutazione da parte del giudice del merito che, nella ragionevole discrezionalità
di valutazione delle complessive risultanze processuali che gli è riservata, ben può rigettare anche solo per
questo la domanda (cfr. Cass. civ. sent. n. 7270 del 11.05.2012).
Il non aver indicato i testimoni negli atti stragiudiziali, così come il non aver indicato con precisione
pagina 4 di 16 circostanze di dettaglio, significative nella determinazione delle responsabilità del veicolo investitore, quali
l'attraversamento sulle strisce pedonali o l'intervento sul posto delle forze dell'ordine, quindi, rende
scarsamente affidabili le deposizioni testimoniali acquisite.
Poco plausibile, inoltre, è la circostanza che i testimoni, pur avendo entrambi dichiarato di aver
assistito all'arrivo di forze dell'ordine sul posto (vigili urbani o polizia), non abbiano interloquito con le stesse
affermandosi testimoni oculari dell'accaduto, lasciando che a parlare fossero non precisati parenti e familiari
dell'attore intervenuti sul posto. Sarebbe stato infatti maggiormente verosimile che i testimoni, essendo amici
del pedone investito e data la gravità delle lesioni da costui subite, si fossero subito qualificati come testimoni
oculari dell'investimento alle autorità intervenute, fornendo maggiori dettagli sull'accaduto, al fine di agevolare
le ricerche del veicolo investitore. L'intervento di autorità sul posto, inoltre, neppure è stato provato in via
documentale.
Va a ciò aggiunto che vi sono discrasie fra quanto sinteticamente allegato negli atti stragiudiziali e
riportato nel certificato di primo soccorso e quanto riferito dai testimoni. Nella documentazione versata in atti,
infatti, il veicolo investitore viene indicato quale “motorino” o “ciclomotore”, mentre entrambi i testimoni
hanno riferito che ad investire l'attore sarebbe stata una motocicletta, descritta dal testimone come Tes_1
una “moto di grossa cilindrata”.
Il testimone , inoltre, ha dichiarato che l'incidente si verificò alle ore 18:00 circa, ovvero in Tes_2
orario differente rispetto a quello reale, essendo l'attore giunto in ospedale, dopo l'incidente e dopo aver atteso
l'arrivo dell'autoambulanza, prima di tale ora. Quanto al luogo dell'incidente, ha affermato che l'attore
“iniziava l'attraversamento delle strisce pedonali dell'ultimo tratto della strada, quello della corsia
preferenziale, per raggiungermi” quando venne investito, mentre negli atti stragiudiziali si legge che stesse
completando l'attraversamento della strada.
Il testimone , dal canto suo, non ha fatto alcun riferimento alla presenza sul posto, al momento Tes_1
dell'investimento, dell'altro testimone escusso, anche lui amico dell'attore. Ha fatto riferimento, infatti, solo a
sé stesso quale testimone oculare dell'accaduto, aggiungendo, genericamente, che l'attore venne soccorso, oltre
che da lui, anche da “varie persone” “accorse” sul posto.
Il testimone , invece, ha affermato “insieme a me era presente ”, così Tes_2 Testimone_1
mostrando di conoscerlo e di ricordarne la presenza sul posto insieme a lui quando si svolsero i fatti.
pagina 5 di 16 Circa il luogo di precisa verificazione dell'incidente, il testimone ha genericamente riferito Tes_1
che si ebbe sulla via Giordano Bruno e che si trovava sul margine opposto della strada rispetto a quello ove si
trovava l'attore, senza precisare quale, mentre il solo testimone (che ha riferito circostanze di tempo non Tes_2
verosimili) ha indicato il punto preciso della strada in cui si ebbe l'incidente - ovvero nei pressi di un'edicola,
giunti quasi all'incrocio fra la Via G. Bruno e la Via Piedigrotta - aggiungendo che l'attore aveva iniziato
l'attraversamento nei pressi di tale edicola.
Le discrasie fra quanto affermato in atti e quanto riferito dai testimoni circa le modalità di verificazione
dell'incidente, nonché fra quanto da ciascuno dei due affermato;
i rapporti di amicizia con l'attore; la mancata
indicazione, negli atti stragiudiziali, del nominativo dei testimoni oculari dell'accaduto, così come di particolari
essenziali per la ricostruzione degli eventi, quindi, sono elementi, tutti, i quali, globalmente considerati, fanno
ritenere non attendibili le deposizioni testimoniali raccolte e, conseguentemente, non provato con adeguato
grado di certezza che l'incidente stradale per cui è causa sia stato effettivamente causato dal comportamento di
guida del conducente di un veicolo rimasto non identificato.
In conclusione, la domanda attrice deve essere rigettata. (…)”.
§§§§§§
Con atto notificato tramite PEC il 14.10.2019 e iscritto a ruolo il 22.10.2019 ha Parte_1
tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla integralmente accogliendo la domanda risarcitoria disattesa in prime cure con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
L'impresa designata, costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame concludendo in via principale per il rigetto dell'appello ed in subordine per l'accoglimento della domanda risarcitoria nei limiti del dovuto con compensazione delle spese processuali.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza successivamente sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note ex art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è
stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con il proposto appello lamenta l'ingiusto rigetto della domanda operato dal Parte_1
pagina 6 di 16 tribunale ritenendo erroneamente non provato il proprio investimento ad opera di un motoveicolo rimasto non identificato. Deduce in particolare l'appellante che il tribunale è incorso in vari errori nell'esaminare i documenti prodotti e le deposizioni testimoniali valorizzando, come indizi della non riferibilità delle lesioni patite ad un investimento da parte del conducente di un veicolo non identificato, una serie di elementi la cui valenza, a ben vedere, risulta nulla o per niente significativa.
§§§§§§
L'appello deve essere accolto poiché la rimeditazione delle risultanze istruttorie alla luce dello sviluppato motivo di gravame consente di ritenere senz'altro assolto l'onere probatorio da cui il era Parte_1
gravato. Seguendo l'ordine argomentativo contenuto nella sentenza, l'appellante ha invero correttamente evidenziato come il primo motivo ostativo all'accoglimento della domanda risarcitoria, o quanto meno destinato ad istillare un dubbio in ordine all'attendibilità dei testimoni, sia stato individuato dal giudicante nel fatto che l'attore, oltre a non aver denunciato il fatto all'autorità penale, non ha riferito al pronto soccorso ospedaliero dell'omissione di soccorso da parte del suo investitore (così a pagina 6 della sentenza impugnata).
L'assunto del tribunale è tuttavia frutto di un disattento esame del verbale di Pronto Soccorso e risulta,
perciò, errato. Dall'esame del suddetto verbale si evince, infatti, che il , trasportato in ospedale dal Parte_1
luogo dell'investimento con una ambulanza del 118, riferiva ai sanitari di essere stato “investito da un
motorino”, che l'incidente era ascrivibile a “responsabilità di terzi” e che vi era stata “omissione di soccorso”
(cfr. le due caselle barrate contenenti tali ultime due diciture). Sempre dal referto emerge, inoltre, che i sanitari,
stante l'omissione di soccorso, inviavano il verbale redatto all'Autorità Giudiziaria presentando alla stessa l'obbligatoria denuncia a cui veniva assegnato il numero 30308.
Quindi, riassumendo, dall'esame del verbale di Pronto Soccorso emerge che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, l'omissione di soccorso fu dichiarata ai sanitari e che il fatto, tramite il personale ospedaliero, fu anche denunciato all' la quale deve aver obbligatoriamente aperto un procedimento penale CP_4
dal momento che il reato di omissione di soccorso, previsto dall'art. 593 c.p., è procedibile d'ufficio
Detto procedimento, di cui non si conosce l'esito, con ogni verosimiglianza è stato archiviato per essere rimasto ignoto l'autore del reato dal momento che nessuna comunicazione ha ricevuto il il quale, Parte_1
come si vedrà in prosieguo, nessun contributo utile poteva fornire alle indagini.
Quanto si legge nella sentenza impugnata sia in merito al fatto che all'attore “nulla…impediva di riferire
pagina 7 di 16 della omissione di soccorso da parte dell'investitore” sia in ordine al fatto che “La circostanza che il veicolo
investitore fosse un veicolo non identificato, quindi, è stata per la prima volta allegata con la lettera di messa in
mora stragiudiziale datata 11.09.2014” è dunque frutto di una svista in cui è incorso il tribunale nell'esaminare il verbale di Pronto Soccorso.
Prosegue l'appellante correttamente evidenziando come a torto il tribunale abbia individuato quali indizi di non veridicità dell'avvenimento posto a base della pretesa risarcitoria il fatto che la richiesta di risarcimento è
stata inoltrata all'impresa designata a distanza di nove mesi dopo la verificazione del sinistro e senza indicare in essa i nomi dei testimoni oculari dell'incidente.
Entrambe le circostanze sono infatti prive di ogni valore indiziario dal momento che l'art. 148 del
Codice delle Assicurazioni, applicabile analogicamente anche ai sinistri a carico del Fondo di Garanzia, prevede che la richiesta di risarcimento per lesioni personali debba essere accompagnata da una “attestazione medica
comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti”.
Una richiesta troppo prematura sarebbe dunque risultata inutile perché, essendo priva della necessaria attestazione di guarigione con postumi, non avrebbe consentito il decorso dello “spatium deliberandi” concesso dal legislatore all'impresa assicurativa per esaminare il sinistro e formulare un'offerta risarcitoria.
Orbene, nel caso di specie risulta per tabulas che solo in data 05.09.2014 il è stato ritenuto Parte_1
“clinicamente stabilizzato con postumi da valutare in altra sede” dall'ambulatorio di ortopedia della
[...]
e che il successivo 11.09.2014, ossia appena sei giorni dopo, l'attore ha inviato la richiesta di Controparte_5
risarcimento all'impresa designata per la regione Campania alla trattazione e definizione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Nessuna anomalia può pertanto ravvisarsi nel fatto che la richiesta di risarcimento al Fondo non sia stata avanzata nell'immediatezza dell'investimento ma solo dopo che il leso ha conseguito il certificato di guarigione con postumi.
Lo stesso è a dirsi per quel che concerne la circostanza che nella richiesta di risarcimento non siano stati indicati i testimoni del fatto illecito. Nessuna norma impone, infatti, di indicare i testimoni nelle richieste di risarcimento per lesioni né una indicazione sarebbe stata di una qualche utilità pratica dal momento che l'impresa designata non ha formulato un'offerta risarcitoria, costituente lo scopo della richiesta, neppure dopo l'assunzione in corso di causa della prova testimoniale.
Qualora poi l'assicuratore avesse avuto interesse a sapere se vi erano dei testimoni oculari pagina 8 di 16 dell'investimento, o chiedere altre integrazioni alla richiesta di risarcimento, ben avrebbe potuto invitare il danneggiato a fornire tali indicazioni aggiuntive avvalendosi della facoltà in tal senso riconosciutagli dall'art. 148 co. 5 C.d.A. il cui mancato esercizio, come chiarito dalla Suprema Corte, vale a rendere proponibile l'azione diretta della vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 cit. (cfr. in termini Cass. n. 32919/2022).
Anche le considerazioni sulla cui base il tribunale ha negato credito ai testi escussi non possono, infine,
essere condivise come appare chiaramente dall'esame delle deposizioni rese e dalla loro comparazione.
Il primo di tali testi, ossia , ha invero reso le seguenti dichiarazioni: “ADR: Conosco Testimone_1
l'attore già da prima del verificarsi del sinistro per cui è causa in quanto siamo amici, abitando nello stesso
quartiere; ADR: Ho assistito al sinistro per cui è causa in quanto il 24.12.2013, la vigilia di Natale, avevo
concordato un appuntamento con l'attore per scambiarci gli auguri;
ADR: L'attore stava raggiungendomi, alla
via Giordano Bruno, e stava attraversando la strada sulle strisce perdonali, tuttora esistenti;
ADR: Io ero sul
lato opposto della strada rispetto a quello da cui lui proveniva;
ADR: Vidi che una moto di grossa cilindrata che
sopraggiungeva a velocità sostenuta, lo colpiva all'altezza della schiena;
in particolare lo attingeva con la parte
destra del manubrio;
Io ho assistito con assoluta chiarezza all'evento; ADR: L'investimento è stato fulmineo;
il
mio amico è caduto a terra;
il conducente della moto, pur avendo inizialmente sbandato, è riuscito a recuperare
l' equilibrio scappando via in direzione piazza Sannazzaro;
Io pur avendo provato a fermarlo con uno scatto,
non ci sono riuscito e non sono riuscito a leggere il numero di targa;
ADR: Sono accorse a soccorrere il mio
amico varie persone;
l'attore era fortemente dolorante;
era cosciente, ma intontito;
l'urto è stato forte;
non
riusciva a respirare dal dolore alla schiena;
è accorsa l'autoambulanza e penso siano venuti i vigili;
ho visto
delle forze dell'ordine, non ricordo se fossero i vigili o la polizia;
io non mi sono avvicinato a loro;
credo che i
familiari abbiano parlato con le forze dell'ordine; quando è arrivata l'autoambulanza, dopo che erano arrivati i
familiari dell'attore che anche loro abitano in zona, sono andato via;
ADR: L'attore svolge attività di tubista
industriale; non (n.d.r.: so) se svolga ancora tale lavoro;
nel 2013 svolgeva tale lavoro;
lui all'epoca lavorava
fuori e proprio per questo avevamo deciso di vederci in occasione delle festività natalizie;
ADR: Ho deposto in
un'altra occasione dinanzi al Giudice di pace per un sinistro automobilistico occorso ad un mio amico;
si
trattava di un danno a cose;
ciò è accaduto più di tre anni fa”.
La deposizione del teste ha poi il seguente tenore: “Sono amico dell'attore Testimone_2 Pt_1
pagina 9 di 16 Ricordo che la vigilia di Natale dell'anno 2013 avevamo un appuntamento nel pomeriggio, Parte_1
intorno alle ore 18.00, a via Giordano Bruno. Io mi trovavo sul marciapiede in via Giordano Bruno e Pt_1
si trovava sul marciapiede opposto, all'altezza dell'edicola in prossimità dell'incrocio con via
[...]
Piedigrotta. ADR: iniziava l'attraversamento delle strisce pedonali dell'ultimo tratto della strada, Parte_1
quello della corsia preferenziale, per raggiungermi. A questo punto, sopraggiungeva un motoveicolo di colore
scuro dalla Riviera di Chiaia, investendo urtandolo alla schiena. Il motoveicolo andava via senza Parte_1
fermarsi. Non avevo modo di prendere il numero di targa, perché si allontanava a velocità sostenuta verso
Piazza Sannazzaro. ADR: in seguito all'urto, rovinava al suolo e lamentava dolori, non potendosi Parte_1
rialzare. A quel punto io ho avvertito i familiari di e sul luogo è intervenuta l'autoambulanza, ma Parte_1
non so chi l'abbia chiamata. Preciso che sono intervenute le autorità ma non ricordo se si trattasse di vigili
urbani o di polizia. ADR: è stato trasportato dall'autoambulanza all'ospedale Loreto Mare dove è Parte_1
stato ricoverato. Tanto ricordo perché nei giorni successivi mi sono recato lì a trovarlo. ADR: preciso che sul
luogo insieme a me era presente . ADR: è la prima volta che testimonio in un giudizio”. Testimone_1
Orbene, dall'esame di tali deposizioni testimoniali emerge che le stesse sono intrinsecamente coerenti,
univoche e non in contraddizione tra loro dovendosi escludere la fondatezza dei dubbi espressi dal tribunale in ordine alla loro genuinità.
Come prima notazione preliminare, va invero evidenziato che i testimoni non hanno fornito alcun elemento utile all'identificazione del pirata della strada o del veicolo da lui condotto, confermando il suo rapido allontanamento e l'impossibilità di rilevarne la targa, sicché del tutto indifferente per il buon fine delle indagini è
stata l'omessa indicazione del loro nominativo all'Autorità Giudiziaria.
Per lo stesso motivo non appare fondato il dubbio manifestato dal tribunale in ordine all'effettiva presenza dei testi sul luogo del sinistro, conseguente al fatto che essi non si sono “qualificati come testimoni
oculari dell'investimento alle autorità intervenute, fornendo maggiori dettagli sull'accaduto, al fine di agevolare
le ricerche del veicolo investitore”, in quanto tale mancata interlocuzione, oltre che per la ressa creatasi (il teste ha affermato: “Sono accorse a soccorrere il mio amico varie persone”), si giustifica alla luce del fatto Tes_1
che i testimoni non avevano dati salienti da poter riferire per facilitare le ricerche del responsabile.
Allo stesso modo la circostanza che l'intervento sui luoghi di Forze dell'ordine non sia stato né
menzionato nella richiesta stragiudiziale di risarcimento né documentato attraverso la produzione del verbale pagina 10 di 16 dalle stesse redatto non è sintomo né dell'inattendibilità dei testi né della sua inesistenza dal momento che né
l'attore né l'impresa designata hanno dedotto di essersi recati sia presso i Vigili che presso la Stazione di Polizia
competente (i testi non hanno saputo indicare quale dei due intervenne sui luoghi) senza trovarne traccia. Pt_3
Evidenzia ancora il tribunale come entrambi i testi abbiano riferito che l'attore stava attraversando la strada sulle strisce pedonali mentre tale circostanza non è stata indicata nella richiesta di risarcimento e nell'atto di citazione dove, più genericamente, si afferma che l'investimento avvenne mentre il attraversava Parte_1
la strada senza indicare se ciò avveniva sulle strisce o meno.
Il fatto che entrambi i testi abbiano concordemente ricordato dei particolari non indicati nella citazione,
ma che tuttavia non contrastano con quanto in essa è riportato, non è tuttavia sintomatico della loro inattendibilità ma, al contrario, della genuinità dei testimoni stessi che, proprio perché hanno entrambi riferito le stesse circostanze, con ogni verosimiglianza hanno realmente assistito al sinistro di cui è Parte_1
stato vittima né può muoversi loro l'addebito di essere stati troppo precisi e dettagliati nella descrizione dell'accaduto.
Rileva ancora il tribunale che nella documentazione versata in atti il veicolo investitore risulta individuato come un “motorino” o “ciclomotore” mentre i testi (in realtà solo dal momento Testimone_1
che l'altro ha parlato genericamente di un motoveicolo) hanno riferito che a investire l'attore fu una “moto di
grossa cilindrata”. Anche tale rilievo non è corretto. In realtà tanto negli atti di causa quanto nella richiesta risarcitoria si parla sempre e solo di un “motociclo” che è un termine ampio con cui, in base agli artt. 52 e 53 del codice della strada, vengono individuati tutti i veicoli a due ruote di cilindrata superiore a 50 c.c. adibiti al trasporto di non più di due persone e, pertanto, anche le moto. L'unico documento in cui si fa menzione di un
“motorino” o “ciclomotore” (termine con cui il C.d.S. individua, invece, i veicoli a motore di cilindrata inferiore a 50 c.c. e con velocità massima limitata a 45 km/h) è invero il referto di pronto soccorso ma non si può
pretendere che in tale sede l'attore, appena colpito alle spalle dal motoveicolo, possa aver avuto chiara contezza della sua effettiva tipologia che gli sarà stata evidentemente indicata in un in un momento successivo dai testi.
Il Tribunale mette ancora in risalto che uno dei due testi, il sig. , ha riferito “avevamo un Tes_2
appuntamento nel pomeriggio, intorno alle ore 18.00, a via Giordano Bruno” mentre il sinistro si è verificato prima di quell'ora essendo il giunto al pronto soccorso alle 17,47. Anche tale circostanza, a ben Parte_1
vedere, è tuttavia sintomatica della piena attendibilità del teste il quale, riferendo di un appuntamento preso pagina 11 di 16 “intorno alle 18.00”, mostra di non ricordare perfettamente l'orario come è più che plausibile dato il tempo trascorso tra il giorno dell'investimento e quello della deposizione (circa quattro anni).
Sostiene ancora il tribunale che, mentre nella richiesta di risarcimento è scritto che l'investimento si verificava quando il aveva quasi ultimato l'attraversamento della strada, il teste sig. ha Parte_1 Tes_2
affermato che l'attore, quando fu investito, “iniziava l'attraversamento delle strisce pedonali dell'ultimo tratto
della strada, quello della corsia preferenziale, per raggiungermi”.
Ciò, come correttamente evidenziato dall'appellante, non costituisce affatto una contraddizione. Il teste ha infatti confermato che il aveva già attraversato metà carreggiata, quella destinata alla Tes_2 Parte_1
circolazione di tutti i veicoli, ed aveva impegnato il suo ultimo tratto, ossia la corsia preferenziale deputata alla circolazione dei mezzi pubblici, quando fu investito.
Nell'ultimo tentativo di rinvenire delle contraddizioni nelle testimonianze, il tribunale ha infine affermato che il teste non ha riferito della presenza sul posto dell'altro testimone ma, a ben vedere, il Tes_1
teste in questione non ha ricevuto domande sul punto dal giudice che ha raccolto la deposizione né tale circostanza faceva parte della capitolazione della prova ammessa e tanto meno l' ha negato la presenza Tes_1
dell'altro teste sul luogo dell'investimento.
Al teste , viceversa, è stato chiesto se si trovasse insieme ad altri al momento dell'investimento ed Tes_2
egli ha risposto: “ADR: preciso che sul luogo insieme a me era presente ”. Anche per quel Testimone_1
che concerne il luogo preciso di verificazione del sinistro, nessuna precisazione è stata poi chiesta al teste
, che pertanto si è limitato a riferire che l'investimento è avvenuto in via Giordano Bruno, mentre Tes_1
all'altro teste è stato chiesto di essere più preciso ed egli lo è stato indicando la presenza in loco di un'edicola.
In conclusione, le deposizioni testimoniali sono dunque concordi e univoche mentre le piccole diversità
(non contraddizioni) esistenti tra le stesse sono dovute sia alle differenti domande poste ai testi sia al fatto che essi hanno deposto dopo 4 anni dal fatto per cui ognuno ha riferito quanto ancora ricordava.
Come ultima notazione va infine considerato che, per quanto il tribunale non abbia creduto al verificarsi del fatto storico, la gravità delle lesioni (frattura vertebrale), la circostanza che il sia stato Parte_1
trasportato con un'ambulanza del 118 dal luogo dell'investimento al nosocomio e l'immediata denuncia dell'omissione di soccorso (di per sé idonea a far presumere il coinvolgimento nel sinistro di un motoveicolo non identificato), rendono del tutto verosimile che la lesione sia stata causata da un investimento ad opera di un pagina 12 di 16 pirata della strada.
§§§§§§
Per quanto concerne poi la responsabilità dell'evento, a prescindere dal fatto che al ricorrere di un investimento di pedone torna applicabile la presunzione di colpa sancita dal primo comma dell'art. 2054 c.c.,
l'espletata istruttoria ha fornito piena prova della colpa del motociclista non identificato il quale investì il Pt_1
mentre era intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali.
[...]
Nessun concorso di colpa può viceversa imputarsi all'appellante il quale si avvalse per l'attraversamento delle strisce, ottemperando in tal modo a quanto previsto dall'art. 190 C.d.S., e nulla poté fare per evitare di essere investito dal pirata della strada che, come riferito dai testi, procedeva ad elevata velocità quando urtò la schiena del pedone con il manubrio della moto.
L'appellante, attraverso le rese deposizioni testimoniali, ha inoltre provato che l'investitore, invece di fermarsi per soccorrerlo e per fornire le sue generalità, scappò via per cui né il pedone investito né gli astanti riuscirono ad annotare il numero di targa del mezzo. È pertanto è certamente applicabile l'art. 283 co. 1 lettera a)
del Codice delle Assicurazioni.
Può quindi procedersi alla determinazione del “quantum debeatur” avvalendosi della documentazione sanitaria in atti e delle risultanze della c.t.u. medico-legale sulla cui base è rimasto accertato che il , Parte_1
trentanovenne al momento del fatto, subì nel sinistro una frattura somatica della vertebra L1, con cedimento intra-canalare terzo superiore del muro vertebrale posteriore, trattata conservativamente con prescrizione di busto in posizione ortostatica, la quale è guarita con esiti permanenti del 10% dopo un periodo di invalidità
temporanea totale di 25 giorni seguito da un periodo di I.T.P. al 75% di giorni 30, di ulteriori 30 giorni al valore medio del 50% e di altri 30 giorni al 25%.
Va pertanto certamente risarcito il danno non patrimoniale sia sotto il profilo del danno biologico sia sotto il profilo del danno morale dal momento che il fatto lesivo costituisce astrattamente reato (lesioni colpose)
ed è intervenuto a ledere il diritto alla salute fruente di protezione costituzionale.
Per la liquidazione di tale posta di danno andranno poi applicate le tabelle redatte dal Tribunale di
Milano a cui la Cassazione ha riconosciuto un valore para-normativo in considerazione della loro attendibilità e correttezza nonché dell'ampia diffusione al livello nazionale che vale a garantire un principio cardine della liquidazione equitativa rappresentato dall'uguale trattamento di tutti i casi analoghi (cfr. così Cass. n.
pagina 13 di 16 14402/2011, Cass. n. 12408/2011 e Cass. n. 24473/2014).
Tali tabelle, aggiornate da ultimo nel 2024, riconoscono per un'invalidità del 10% subita da persona trentanovenne, un risarcimento del danno non patrimoniale di € 26.662,00 di cui € 21.160,00 a titolo di danno biologico ed € 5.502,00 per quanto concerne il danno morale correlato alle sofferenze, sia fisiche che psicologiche, verosimilmente patite in conseguenza delle lesioni.
La Cassazione ha infatti affermato che il pretium doloris costituisce una voce autonoma rispetto al danno biologico, traducendosi in una sofferenza interiore (insuscettibile di accertamento medico legale), la quale
è meritevole di un compenso aggiuntivo e per il cui riconoscimento il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo ben potendo costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice (così ad es.
cass. n. 25164/2020 e Cass. n. 9006/2022). Costituisce pertanto un corretto criterio logico-presuntivo volto all'accertamento del danno morale, quale autonoma componente del danno alla salute, quello fondato sulla massima di esperienza della corrispondenza, sulla base di una proporzionalità diretta, della gravità della lesione all'intensità della sofferenza soggettiva. Appare pertanto ragionevole il criterio di liquidazione previsto dalle tabelle del tribunale di Milano che prevedono, per tale posta di danno, una somma suscettibile di incremento in rapporto di proporzionalità diretta con la gravità della lesione.
L'importo di € 26.662,00 non è infine suscettibile di essere incrementata, in vista di una personalizzazione del risarcimento, in mancanza di allegazione e prova della sussistenza di particolari circostanze destinate a rendere le risultanze del calcolo tabellare inadeguate rispetto al caso concreto.
Sempre quale danno non patrimoniale, sia sotto il profilo del danno biologico sia sotto quello del danno morale, andrà poi risarcita al leso la menomazione della propria integrità psico-fisica durante il periodo di inabilità temporanea totale e parziale (così ad es. Cass. 7126/2021).
In riferimento a tale posta di danno le richiamate tabelle del Tribunale di Milano riconoscono per ogni giorno di invalidità temporanea totale la somma base di € 115,00. Muovendo da tale importo, compete dunque al leso la complessiva somma di € 8.050,00 di cui euro 2.875,00 per la I.T.T. (€ 115,00 x 25 gg), € 2.587,50 per la
I.T.P. al 75% (86,25 x 30 gg.), euro 1.725,00 per la I.T.P. al 50% (57,50 x 30 gg.) ed euro 862,50 per la I.T.P. al
25% (28,75 x 30 gg.).
A titolo di danno patrimoniale emergente va infine riconosciuta la somma di € 548,33 da riferire alle spese mediche sostenute in dipendenza del sinistro. Il c.t.u., esaminando gli esborsi documentati, ha infatti ritenuto che pagina 14 di 16 tale sia l'importo correlabile al sinistro stradale non prendendo in considerazione gli scontrini relativi all'acquisto di farmaci aspecifici, non pertinenti all'infortunio in oggetto, etc. Detto importo, stante l'evoluzione del fenomeno inflattivo successiva all'erogazione delle spese in parola, va attualizzato in € 659,09 (coefficiente
Istat applicato = 1,202).
Il non esiguo ammontare del credito risarcitorio, complessivamente pari a € 35.371,09, ed il notevole scarto temporale esistente tra la data dell'illecito e quella della liquidazione, lasciano infine ragionevolmente presumere che, se l'importo dovuto fosse stato corrisposto senza ritardo, esso non sarebbe stato destinato al consumo immediato bensì impiegato in modo fruttifero.
L'appellante ha dunque verosimilmente subito anche il cd. “danno da ritardo” che, in base all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni unite n. 1712/1995,
è ristorabile tramite il riconoscimento di interessi il cui tasso, passibile di determinazione equitativa, può nella fattispecie essere parametrato a quello legale.
Sempre alla stregua di tale pronunzia gli interessi, onde evitare di incorrere in una sovra-compensazione,
non possono tuttavia essere computati sulla somma attualmente dovuta occorrendo rifarsi al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo.
Nel caso di specie risultano perciò dovuti gli interessi al tasso legale da calcolare inizialmente sull'importo del risarcimento devalutato, in base agli indici Istat, alla data del 24.12.2013 e quindi, anno per anno sino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto. Dalla presente sentenza, che converte l'originario debito di valore in un debito di valuta, sono invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato da computare al tasso legale sino al saldo.
L'accoglimento dell'appello impone di regolamentare diversamente le spese processuali le quali, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione tariffario previsto in relazione al decisum dal D.M. 13.08.2022 n. 147 e distraendo l'importo liquidato in favore dell'avv. Valerio Minucci per dichiarato anticipo.
Tanto con la finale precisazione che, nell'importo liquidato per esborsi vivi, è ricompresa la spesa di €
300,00 sostenuta dall'appellante per la consulenza tecnica di parte la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica e, come tale, rientra tra le spese che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla pagina 15 di 16 ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (così, ex multis, Cass. civile n. 84/2013 e Cass. n. 3380/2015).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8265/2019 pubblicata il 20.09.2019, così
provvede:
1) Condanna la , in qualità di impresa territorialmente designata alla liquidazione dei danni Controparte_1
a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento in favore di Parte_1
della somma a titolo di risarcimento danni di € 35.371,09, oltre interessi legali da computare sulle somme, con la decorrenza e con le modalità indicate in motivazione.
2) Condanna la al rimborso delle spese del giudizio di primo grado sostenute da Controparte_1 [...]
che si liquidano in € 882,53 per esborsi vivi ed in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre Parte_1
rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Valerio Minucci dichiaratosi antistatario.
3) Condanna la al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute da Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 804,00 per esborsi vivi ed in 9991,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Valerio Minucci dichiaratosi antistatario.
4) Pone la spesa liquidata in primo grado per la redazione della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della . Controparte_1
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 13.02.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_6
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