Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 07/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1184/2022 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MONDADORI CHIARA contro
RAPPRESENTATA DA CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA CP_1
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. MAZZA MICHELE P.IVA_1
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Con atto di citazione 19 11 22 evocava in giudizio Parte_1 CP_1
RAPPRESENTATA DA CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, chiedendo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 362/2022 dell'8.11.2022, Rg.n.944/2022, notificato il 16.11.2022 opposto;
respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo telematico opposto per insussistenza di requisiti ex art. 648 c.p.c.; nel merito accertata e dichiarata la nullità parziale limitata alle sole clausole 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus datata 14.11.2008 per violazione della L. 287/1990 (il tutto in via di eccezione),
pagina 1 di 7
rappresentata da ED Credit GE S.p.A. (e cosi a ) per decorso
[...] Controparte_2
del termine di cui all'art. 1957 c.c. per tutti i motivi esposti in atti con liberazione del fideiussore
, e per l'effetto, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 362/2022 Parte_1
dell'8.11.2022, Rg.n.944/2022, notificato il 16.11.2022; in ogni caso revocarsi il decreto ingiuntivo n.
362/2022 dell'8.11.2022, Rg.n.944/2022, notificato il 16.11.2022 e dichiarare non dovute le somme pretese rappresentata da ED Credit GE S.p.A. (e cosi CP_1 [...]
) in persona del legale rappresentante pro tempore per decadenza o maturazione della CP_3
prescrizione e/o per tutti i motivi esposti in atti con liberazione del fideiussore Parte_1
; in via riconvenzionale ordinare a in persona del suo legale rapp.te
[...] Controparte_1
p.t., rappresentata da ED Credit GE S.p.A. in persona del suo legale rapp.te p.t. di cancellare l'iscrizione a sofferenza presso la Centrale Rischi del nominativo Parte_1
in quanto illegittima condannando di conseguenza in persona del
[...] Controparte_1
suo legale rapp.te p.t., rappresentata da ED Credit GE S.p.A. in persona del suo legale rapp.te p.t. a risarcire il sig. del danno subito da quantificarsi anche in Parte_1
via equitativa;
con vittoria di spese di lite, comprensivi di R.S.G. e accessori come per legge.
Si costituiva la convenuta, così concludendo:
Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: in via preliminare: concedere la provvisoria esecutività, nei confronti dell'opponente Parte_1
, del decreto ingiuntivo del Tribunale di Sondrio n. 362/2022 D.I., n. 944/2022 R.G.,
[...]
emesso in data 7 novembre 2022 e depositato in data 8 novembre 2022; nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione, dei diritti e delle domande avversarie per il periodo precedente il 19 dicembre 2012; nel merito: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
nel merito, in ogni caso: condannare l'opponente al pagamento degli importi indicati in decreto, oltre interessi come ivi specificati e spese del procedimento monitorio, o comunque al pagamento dell'importo, maggiore o minore, che risulterà dovuto all'esito dell'eventuale istruttoria.
Con il favore delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre IVA e accessori di legge.
pagina 2 di 7 Così incardinatosi il contraddittorio, concessa, con provvedimento 12 4 23, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita con acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 31 10 24, sulle conclusioni delle parti.
Per parte attrice opponente.
In via preliminare: - dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio per la procedura monitoria e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n.
362/2022 dell'8.11.2022 Rg.n. 944/2022 notificato il 16.11.2022; Nel merito: accertare e dichiarare la nullità delle clausole 2,6 e 8 della fideiussione omnibus datata 14.11.2008 (sottoscritta per FGF S.r.l. da ) per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della Legge n. 287 del Parte_1
1990, (il tutto in via d'eccezione) e per l'effetto accertarsi e dichiararsi la decadenza dall'azione e/o la prescrizione del diritto di in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata da ED Credit GE S.p.A. in persona del suo legale rapp.te pro-tempore
(e così a ) per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. per tutti i motivi Controparte_2
esposti in atti con liberazione del fideiussore , e, per l'effetto, disporsi la Parte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 362/2022 dell'8.11.2022, Rg.n. 944/2022, notificato il 16.11.2022; sempre nel merito revocarsi il decreto ingiuntivo n. 362/2022 dell'8.11.2022, Rg.n. 944/2022, notificato il
16.11.2022 e dichiarare non dovute le somme pretese da in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata da ED Credit GE S.p.A. in persona del suo legale rapp.te pro-tempore (e cosi da ) per decadenza o maturazione della Controparte_2
prescrizione e/o per tutti gli altri motivi esposti in atti con liberazione del fideiussore Parte_1
; revocarsi il decreto ingiuntivo n. 362/2022 dell'8.11.2022, Rg.n. 944/2022, notificato
[...]
il 16.11.2022 e dichiarare non dovute le somme pretese da in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata da ED Credit GE S.p.A. in persona del suo legale rapp.te pro-tempore (e cosi da ) per estinzione della fideiussione Controparte_2
omnibus sottoscritta da il 14.11.2008 in favore di FGF S.r.l. società estinta Parte_1
il 15 dicembre 2017. in via riconvenzionale accertata e dichiarata la nullità e/o l'estinzione e/o la decadenza della fideiussione omnibus datata 14.11.2008 per i motivi tutti indicati in narrativa, ordinare a in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata da Controparte_1
ED Credit GE S.p.A. in persona del suo legale rapp.te pro-tempore di cancellare l'iscrizione a sofferenza presso la Centrale Rischi del nominativo in Parte_1
quanto illegittima condannando di conseguenza in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata da ED Credit GE S.p.A. in persona del suo pagina 3 di 7 legale rapp.te pro-tempore a risarcire all'opponente tutti i danni subiti e subendi in Parte_1
conseguenza diretta e/o indiretta dei fatti esposti in narrativa in particolare in ragione dell'erronea segnalazione alla centrale rischi patita per l'importo che sarà determinato in corso di causa anche in via equitativa oltre ad interessi dal dovuto al di del saldo ed al maggior danno di cui all'art. 1224 c.
2°; in ogni caso, con integrale rifusione delle spese e del compenso legale di lite per la soccombenza processuale.
Per parte convenuta opposta.
Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione, dei diritti e delle domande avversarie per il periodo precedente il 19 dicembre 2012; nel merito: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
nel merito, in ogni caso: condannare l'opponente al pagamento degli importi indicati in decreto, oltre interessi come ivi specificati e spese del procedimento monitorio, o comunque al pagamento dell'importo, maggiore o minore, che risulterà dovuto all'esito dell'eventuale istruttoria. Con il favore delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre IVA e accessori di legge.
L'opposizione non appare meritevole di accoglimento.
Con decreto ingiuntivo n. 362/2022 D.I., n. 944/2022 R.G., emesso in data 7 novembre 2022 veniva ingiunto alla debitrice , nonché ai suoi garanti Controparte_4 Parte_1
, , e , di pagare alla
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
ricorrente, odierna convenuta opposta, in via tra loro solidale, la somma di € 910.214,01, con interessi regolati al 3 dicembre 2021, oltre agli interessi ai tassi contrattuali dal 4 dicembre 2021 al saldo: €
344.263,52 quale saldo negativo del conto corrente n. 67313 del 15 giugno 2009 e del relativo contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria del 2 ottobre 2009; € 565.950,49 quale saldo negativo del conto corrente n. 87313 del 16 ottobre 2008 e del relativo contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria dell'11 novembre 2008, come documentalmente provato.
Il decreto è divenuto definitivamente esecutivo nei confronti della debitrice principale
[...]
, nonché degli altri garanti , e Controparte_4 Parte_2 Parte_3
, i quali non hanno proposto opposizione. Parte_4
Contro il decreto ha invece proposto , il quale risponde del debito in forza della Parte_1
garanzia rilasciata in data 14 novembre 2008 per l'importo di € 1.900.000,00. pagina 4 di 7 Va innanzi tutto osservato che parte convenuta opposta ha fornito idonea prova del credito vantato, producendo tutta la relativa documentazione: i due contratti di conto corrente ipotecari oggetto di causa, la fideiussione prestata da parte odierna opponente in data 14 11 2008, tutti gli estratti conto inviati dalla Banca.
I documenti in sé non sono oggetto di specifica contestazione.
In relazione alla eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adìto, si osserva che nei contratti sottoscritti versati in atti è prevista la competenza del Tribunale di Sondrio, che si ritiene fondata altresì sulla scorta del disposto di cui agli artt. 20 c.p.c., secondo cui “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il Giudice del luogo in cui (…) deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”, e 1182 comma 3° c.c., per il quale “l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva di è tardiva in quanto sollevata per CP_1
la prima volta nella comparsa conclusionale, pertanto inammissibile.
In ogni caso, la garanzia contiene una clausola di pagamento a prima richiesta, onde il garante non può sollevare eccezioni attinenti al rapporto fondamentale;
la pubblicazione della cessione del credito nella Gazzetta Ufficiale ha costituito comunque valido mezzo di comunicazione al fine di rendere opponibile la cessione stessa.
Quanto alla eccepita nullità della clausola n. 6 del contratto di garanzia, che prevede la possibilità per la creditrice di derogare al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., si evidenzia che l'art. 7 della fideiussione prescrive che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio” e che “l'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà estesa al fideiussore”.
Onde tutte le eccezioni sollevate dal garante opponente sono inammissibili.
Sulla scorta della condivisa interpretazione fornita dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito, l'inserimento in una polizza fideiussoria di una clausola "a semplice richiesta" o "senza eccezioni" vale a trasformare la polizza in un contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione, con esclusione della pagina 5 di 7 facoltà di opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale garantito, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.
In ogni caso, anche nel caso di fideiussione omnibus, se il fideiussore si sia impegnato a pagare a semplice richiesta scritta quanto dovuto dal debitore principale, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1957 c.c., di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza del credito deve ritenersi soddisfatto con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, senza necessità di proporre entro lo stesso termine un'azione giudiziale.
Ne consegue che la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale alla debitrice principale, all'opponente e agli altri ai garanti nell'agosto 2021, al momento della scadenza dell'obbligazione principale, allorchè i conti sono stati estinti, in data 27 agosto 2021, costituisce idonea richiesta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c., indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale.
Si aggiunga che si concorda con quell'interpretazione a mente della quale è onere di parte attrice opponente dimostrare che nel novembre 2008, anno di sottoscrizione della fideiussione, le banche utilizzavano in via generalizzata lo schema ABI censurato dall'autorità antitrust.
Tale prova non è stata fornita da parte attrice, che ne era onerata.
Le clausole n. 2 (reviviscenza), 6 (deroga all'art. 1957 c.c.) e 8 (sopravvivenza), invero, non hanno un contenuto intrinsecamente illecito;
esse si pongono in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza, di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 287/1990, solo nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, come indicato nel dispositivo del provvedimento n. 55 del 2/5/2005 di Banca
d'Italia.
“E' onere di parte attrice dimostrare che nel medesimo periodo della sottoscrizione della fideiussione le banche utilizzavano in via generalizzata lo schema ABI censurato dall'autorità antitrust, in quanto l'accertamento di Banca d'Italia si basa su un'indagine a campione svolta tra le banche nel settembre 2004. Ne consegue che nessun accertamento sussiste circa un eventuale uso uniforme dello schema di garanzia successivo al 2004 e nel caso di specie la natura di prova privilegiata riconosciuta ai provvedimenti delle autorità indipendenti non può comportare una sua ultrattività temporale, proprio perché quel provvedimento si basa sulla effettiva esistenza di un comportamento conforme da parte delle banche, che non può presumersi persistente e che deve essere, invece, oggetto di prova positiva” (Tribunale di Milano, la n. 4162/2023, pubblicata in data
23/05/2023, nella causa rubricata al n. RG. 31944/2021).
pagina 6 di 7 Quanto alla eccezione sollevata da parte attrice opponente, per cui la creditrice non l'avrebbe informata circa l'andamento dei rapporti bancari della debitrice principale, seguitando a farle credito a sua insaputa, nella consapevolezza del peggioramento delle condizioni patrimoniali della correntista, si osserva che a mente del disposto di cui all'art 5 del contratto di garanzia spettava al fideiussore tenersi informato sulle condizioni patrimoniali del debitore e dello sviluppo dei rapporti con la Banca.
Ancora, parte opponente era ed è tuttora socio della debitrice principale, la e Controparte_4
pertanto si deve presumere che lo stesso fosse e sia a conoscenza delle sorti della stessa.
Quanto alla censura mossa da parte attrice opponente in relazione alla illegittimità della segnalazione del suo nominativo presso la Centrale rischi della Banca d'Italia, tale segnalazione non
è stata debitamente dimostrata, così come non è stato provato il danno derivatone.
La segnalazione sarebbe comunque legittima alla luce della entità della somma ingiunta, pari ad €
910.214,01, e del lasso di tempo lungo il quale si è protratto l'inadempimento.
L'opposizione viene pertanto respinta e le spese seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo in oggetto, condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite di parte opposta, liquidate in euro €
29.297,55 Oltre IVA, CPA e RA come per legge, come da nota depositata, oltre successive occorrende.
Sondrio, 7 2 25
Il Giudice
pagina 7 di 7