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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale volontaria giurisdizione sotto il numero d'ordine
4512/2024 R.G. V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Ornella Vanessa Parte_1 C.F._1
Romito
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Di Controparte_1 C.F._2
Ciaula
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 02.09.2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 07.05.1980 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 594, parte II, serie A, anno 1980; dalla loro unione nascevano, in Bari, le figlie: il 26.08.1983 e il 30.09.1980, entrambe Per_1 Per_2 economicamente indipendenti;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi, così come parzialmente modificate con nota del 27.11.2024; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo, così come parzialmente modificate con nota del 27.11.2024.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data
[...]
07.05.1980 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 594, parte II, serie A, anno 1980 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come parzialmente modificate con nota del 27.11.2024, nel procedimento iscritto al n. r.g. vg 4512/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 04.02.2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo