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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 27-2-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 21-1-2025, in data 3-4-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12035/2022 Ruolo Generale Lavoro
T R A
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dagli Avv.ti Vincenzo Vitagliano (c.f. ), Anna Barretta C.F._2
(c.f. ) ed Angela Barretta (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 365 Ricorrente
E
P. IVA/C.F. , in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
Dr.ssa (c.f.: ), rapp.ta e difesa, giusta procura in atti dagli Controparte_2 C.F._5
Avv.ti Francesco Gentile (c.f. ) e Danilo Battinelli (c.f. C.F._6 C.F._7 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Porzio n.4
Convenuta
OGGETTO: AZIONE DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE E DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 4-7-2022 parte ricorrente ha convenuto in giudizio la Controparte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità e della qualità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato, e comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, condannare la al pagamento in favore del ricorrente della complessiva Controparte_1 somma di € 47.314,94 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore”. Ha rappresentato di aver lavorato sin dagli anni 90 presso il complesso aziendale denominato
" sito in Napoli al Viale Kennedy, dapprima alle dipendenze della e dal 2003 CP_1 CP_3 alle dipendenze della che detta società nel 2011 venne dichiarata fallita dal Controparte_4
Tribunale di Napoli che dispose la prosecuzione delle relative attività fino a quando, nel gennaio del 2013, il parco giochi chiuse con collocamento in cassa integrazione di tutti i dipendenti;
che questi ultimi venivano poi licenziati dal fallimento in data 22-4-2015 a seguito di procedura ex artt. 4 e 24
Legge 223\91; che, a seguito della chiusura del parco e del licenziamento degli oltre 50 addetti, e precisamente in data 12-10-2015, la cui il Tribunale di Napoli aveva affidato Controparte_1 la gestione del parco, sottoscriveva un'intesa presso il con la quale si impegnava Controparte_5
a riaprire il parco e riassumere i lavoratori licenziati in data 22-4-2015; che in data 30-05-2018, in prossimità dell'apertura del parco dopo i lavori di ristrutturazione, veniva sottoscritto ulteriore verbale di accordo sindacale che disciplinava l'assunzione dei lavoratori del cosiddetto bacino storico di e che tale accordo prevedeva che l'assunzione dei dipendenti sarebbe avvenuta da parte CP_1 della società Eden Service entro il 22-6-2018, con inquadramento unico nel VII livello CCNL Pubblici Esercizi per 12 mesi;
che in data 12-6-2018 la ricorrente veniva assunta alle dipendenze della
1 s.r.l. Eden Service alle condizioni previste nell'accordo del 30-05-2018, ovvero a tempo pieno con inquadramento unico nel VII livello e riconoscimento della qualifica di addetto generico alle attività del parco;
che in data 7-5-2019 la s.r.l. Eden Service veniva fusa per incorporazione nella CP_1 ed il rapporto di lavoro della ricorrente proseguiva alle medesime condizioni alle
[...] dipendenze di tale società, fino al licenziamento intimato a seguito di procedura ex art. 1 comma 40
Legge 92\2012 avviata con comunicazione del 11-3-2022, conclusa con mancato accordo del 22-4- 2022 e confermato con lettera del 4-5-2022; che nel corso del rapporto di lavoro la ricorrente aveva svolto sia mansioni di cassiera che mansioni di addetta alle attrazioni con inquadramento full time nel VII livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, che manteneva fino alla data del licenziamento sebbene l'accordo sindacale prevedesse che detto inquadramento dovesse essere mantenuto solo per una prima fase di 12 mesi, livello settimo del tutto inadeguato sia per le mansioni di cassiera che per quelle di addetta alle attrazioni, meritevoli del IV livello del CCNL Pubblici Esercizi;
ha altresì dichiarato di essere stata sospesa in cassa integrazione Covid- 19 dall'11-3-2020 al 6-6-2020 e dal 13-
10-2020 e fino al 31-12-2021; e, infine, che nei periodi di ripresa, dal 6-6-2020 al 13-10-2021 e dal gennaio 2022 alla cessazione del rapporto di lavoro aveva svolto esclusivamente mansioni di addetta alle attrazioni anche in considerazione del fatto che a giugno 2021 il servizio casse era stato esternalizzato. Esponeva di aver svolto la propria attività lavorativa per sei giorni a settimana dalle ore 16:00 alle 24:00, ovvero dalle 17:00 alle 01:00; lamentava di aver percepito a titolo di 13ma e 14 mensilità le somme riportate nelle allegate buste paga e nei conteggi ma di non aver percepito i ratei di 13ma dell'anno 2022 né i ratei di 14ma spettanti da luglio 2021 alla cessazione del rapporto;
lamentava, ancora, di non aver fruito di riduzioni dell'orario di lavoro per permessi ed ex festività. Infine, rilevava di non aver percepito la somma spettante a titolo di trattamento di fine rapporto. Dedotta l'illegittimità della collocazione in cassa integrazione senza rotazione, l'applicabilità al rapporto della contrattazione collettiva di categoria, e l'inquadramento della ricorrente nel IV livello retributivo, in relazione alla tipologia delle mansioni svolte, rassegnava le conclusioni esposte. In data 10-03-2023 si costituiva chiedendo: “in via preliminare, accertare e Controparte_1 dichiarare che l'accordo collettivo aziendale del 30-05-2018 è opponibile alla ricorrente con conseguente inammissibilità della domanda di accertamento del superiore inquadramento contrattuale e di condanna al pagamento delle connesse differenze retributive;
sempre in via preliminare, dichiarare la improponibilità e/o inammissibilità della domanda formulata in ricorso per intervenuta conciliazione in sede sindacale;
nel merito, rigettare tutte le domande formulate in ricorso in quanto assolutamente infondate sia in fatto quanto in diritto e comunque non provate;
condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori costituiti anticipatari”. La società convenuta, nel resistente alla domanda ha dedotto: 1) che un'intesa gestionale, raggiunta dalla società datrice con le OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative (Filcams-CGIL, UilCom-UIL e Fisascat-CISL), aveva regolamentato, sin dall'instaurazione dei rapporti di lavoro con tutti i dipendenti (maggio-giugno 2018), i profili di inquadramento ed i correlati trattamenti retributivi;
2) la conseguente l'infondatezza della richiesta di inquadramento nel 4 livello del CCNL;
3) che la ricorrente aveva sempre svolto mansioni di cassiera e solo occasionalmente quelle di addetta alle attrazioni del parco;
tant'è che, proprio questa sua adibizione aveva sorretto il giustificato motivo oggettivo di licenziamento (nel marzo 2022), giusta l'avvenuta esternalizzazione di tale servizio;
4) che soltanto sporadicamente ed occasionalmente, per circa due mesi, da gennaio a marzo 2022 la aveva svolto mansioni di addetta alle giostre che consisteva nell'accoglienza della clientela, Pt_1 nell'obliterare i biglietti e nell'azionare la giostra attraverso l'utilizzo di un apposito pulsante che per l'esternalizzazione del servizio di cassa non vi era stata possibilità di ricollocazione e di rotazione. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
Verificata, senza esito positivo, la possibilità di una soluzione transattiva della lite, espletata la prova testimoniale sulle circostanze ritenute ammissibili, invitato il procuratore di parte ricorrente a depositare conteggi aggiornati, fissata udienza di discussione per il 27-2-2025, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione di parte ricorrente con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate
2 alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini segnati dalla seguente motivazione. Oggetto del presente accertamento è la verifica della coerenza dell'inquadramento riconosciuto dalla resistente durante tutto il rapporto lavorativo (VII) rispetto alle mansioni concretamente svolte dalla
. La ricorrente ha chiesto la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive, Pt_1 anche in relazione ad ulteriori titoli (tra cui il lavoro prestato oltre l'orario ordinario e il TFR).
È pacifico che la ricorrente in data 12-6-2018 sia stata assunta alle dipendenze della s.r.l. Eden
Service, la quale in data 7-5-2019 è stata fusa per incorporazione nella con Controparte_1 conservazione dell'anzianità pregressa e riconoscimento del livello VII del CCNL pubblici esercizi. Relativamente ai periodi di svolgimento della prestazione lavorativa negli anni 2020, 2021 e 2022, si osserva che la ricorrente ha dedotto di avere fruito della cassa integrazione Covid-19 con sospensione a zero ore in due diversi periodi ovvero dal 11-3-2020 al 6-6-2020 in cui effettivamente tutte le attività del sono state ininterrottamente sospese, nonché dal 3-10-2020 al gennaio 2022, data in cui CP_6 l'attività del è ripresa e la ricorrente ha svolto esclusivamente mansioni di addetta alle CP_6 attrazioni, anche in considerazione del fatto che a giugno 2021 il servizio casse veniva esternalizzato.
In relazione al preteso inquadramento nel IV livello, parte ricorrente ha asserito di avere svolto mansioni proprie della categoria, cui appartengono i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e tra queste l'addetto alla consolle ovvero - altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Diversamente, nel VII livello sono ricomprese mansioni meramente esecutiva di pulizia e fatica.
Ha lamentato, a tal proposito, di non aver percepito le differenze retributive derivanti dal preteso superiore inquadramento.
Il verbale di accordo sindacale del 30-05-2018, stipulato in prossimità dell'apertura del parco dopo i lavori di ristrutturazione, ha disciplinato nello specifico l'assunzione dei lavoratori del cosiddetto bacino storico di e ha stabilito che l'assunzione dei dipendenti sarebbe avvenuta da parte CP_1 della società Eden Service entro il 22-6-2018 con inquadramento unico nel VII livello CCNL Pubblici Esercizi per 24 mesi;
è stata inserita la precisazione che, dopo un periodo di 18 mesi, vi sarebbe stata conferma ed obbligo delle parti di procedere ad una proroga di 12 mesi dell'inquadramento disposto, oltre i 24 iniziali, laddove le condizioni di break-even del parco giochi e dell'intera struttura non avessero consentito la caducazione delle deroghe.
È evidente che la previsione della durata dell'inquadramento previsto su base concordata nel VII livello ha dato luogo, per i 24 mesi decorrenti dall'assunzione, all'applicazione nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti nella procedura del medesimo inquadramento, a prescindere dal tipo di mansioni svolte. Il richiamo di tale accordo e delle clausole e pattuizioni ivi contenute nel contratto di assunzione della ricorrente, evincibile dalla documentazione prodotta, fa sì che di esso la ricorrente abbia avuto piena ed adeguata contezza e ne abbia accettato i termini. Deve rammentarsi che, come detto, al punto 7. del citato accordo, le parti si sono obbligate alla proroga delle predette condizioni derogatori, per un periodo non inferiore a 12 mesi “oltre ai 24” già oggetto dell'accordo, se al 18° mese di assunzione le condizioni di break-even del parco giochi e dell'intera struttura non avessero consentito la caducazione delle regole di cui al precedente punto 5. del medesimo accordo. Si legge infine al punto 9 dell'accordo che si sta esaminando, che al termine del periodo oggetto di deroga i lavoratori avrebbero riacquisito il livello contrattuale e retribuzione corrispondenti alle effettive mansioni svolte (cfr documentazione in atti). La portata dell'accordo consente, in primo luogo, di ritenere infondata la tesi sostenuta nel ricorso, secondo cui, in virtù dell'accordo sindacale, finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali, la ricorrente avrebbe dovuto riacquisire l'inquadramento nel 4° livello già dopo 12 mesi dall'assunzione; siffatta affermazione è confutata dalle clausole dell'accordo medesimo, con cui le parti – e quindi anche i rappresentanti sindacali dei lavoratori interessati – hanno d'intesa fissato un
3 margine di tempo pari a 24 mesi più un altro periodo non inferiore a 12 mesi per la verifica del break- even, accettando, in caso negativo, l'automatismo della proroga, senza necessità di ulteriori incontri e consultazioni (“…le Parti fin da ora confermano e si obbligano…”). È evidente, d'altro canto, decorso il termine di 24 mesi e prima ancora della sua scadenza, sarebbe stato onere della società allegare e provare la permanenza delle condizioni derogatorie previste nell'accordo del 2018 e/o allegare e comprovare la realizzazione della proroga di 12 mesi;
invece, essa si è limitata a versare in atti un successivo accordo del 28-11-2022, inapplicabile alla ricorrente perché intervenuto a rapporto di lavoro ormai cessato essendo stato adottato il licenziamento in data
13 marzo 2022. Pertanto, congelato il periodo dal 12 giugno 2018 al 11 giugno 2020, in cui alcuna doglianza in ordine all'inquadramento è meritevole di esame, anche in caso di inadeguatezza dell'inquadramento nel VII livello, è invece possibile dal 12 giugno 2020 dare ingresso alla valutazione della corrispondenza dell'inquadramento nel VII livello mantenuto dalla società rispetto alle mansioni espletate.
Alla luce delle dichiarazioni rese dai testi e dalla sostanziale incontestata adibizione della ricorrente dapprima alle casse e poi alle attrazioni, seppur per un limitato periodo, risulta correttamente rivendicato da parte attrice l'inquadramento nel IV livello (pur limitatamente al periodo 12 giugno 2020 / 11-3-2022); in detto livello di inquadramento, infatti, sono inseriti i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e tra queste l'addetto alla consolle ovvero - altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione, che appaiono confacenti alle attività pacificamente a lei attribuite. Mansioni che, come risulta dal contenuto delle dichiarazioni testimoniali, la ha svolto continuativamente Pt_1 dapprima quale addetta alle casse e, successivamente, per un breve periodo, quale addetta alle attrazioni. Pertanto, dal 12 giugno del 2020 la ricorrente ha diritto all'inquadramento nel IV livello e alla percezione delle differenze retributive in quanto retribuita con riguardo al VII livello.
In ordine al diritto alle differenze retributive in ragione del diritto alla corresponsione alla retribuzione corrispondente al maggiore inquadramento, deve osservarsi che risulta in modo incontestato che la ricorrente è stata sospesa in Cassa integrazione guadagni a zero ore nei periodi dal 11-3-2020 al 6-6-
2020 e, per ciò che qui rileva, dal 13-10-2020 al 31-12-2021, per essere poi nuovamente utilizzata al lavoro dal 1-1-2022 alla data del licenziamento.
Va qui, peraltro, osservato, in relazione alla data di cessazione del rapporto di lavoro, che la data non può essere individuata nel 22-4-2022, come preteso da parte ricorrente e indicato nei conteggi prodotti;
e, invero, il licenziamento intimato all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604 - come sostituito dal comma 40 dell'articolo 1 legge 92/2012 - produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, che, nel caso di specie, coincide pacificamente nel 11-3-2022.
Dunque, si ritiene che la ricorrente abbia diritto al pagamento delle differenze retributive in ragione delle mansioni svolte per il periodo dal 12 giugno 2020 al 12 ottobre 2020 e dal 1-1-2022 al 11-3-
2022. Per le differenze spettanti, possono utilizzarsi i conteggi da ultimo prodotti dalla ricorrente depurati da tutte le somme indicate e che trovano ragione in titoli non riconosciuti dal sottoscritto giudicante, per le ragioni esposte.
Competono, quindi, a titolo di differenze retributive per le mansioni svolte, le seguenti somme:
- in relazione al periodo giugno-dicembre 2020, calcolando come retribuzione dovuta quella di euro 1.527,69 a fronte di quella ricevuta di euro 1.252,09 percepita mensilmente: un credito pari ad euro 1.120,00;
- per il periodo dal 1-1-2022/11-3-2022, i crediti inadempiuti sono pari ad € 302,59 di gennaio
2022, euro 1.595,74 di febbraio 2022, ed euro 532,00 per gli 11 giorni di marzo 2022, per un credito pari ad euro 2.430,33.
Per un totale, a titolo di differenze retributive ordinarie, di complessivi euro 3.550,33. Risulta, altresì, fondato il capo di domanda con cui la lavoratrice ha chiesto la condanna della società al pagamento delle maggiorazioni per lavoro straordinario, per i periodi lavorativi in cui la prestazione
4 ha avuto regolare esecuzione. Ed infatti, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi è emersa confermata la puntuale deduzione dello svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente per sei giorni a settimana dalle ore 16:00 alle 24:00, ovvero dalle 17:00 alle 01:00 per un totale di 48 ore settimanali;
sul punto si leggano le dichiarazioni rese dalla teste che ha riferito di aver avuto diretta Tes_1 contezza della circostanza affermata, in quanto condivideva l'orario di lavoro con a ricorrente;
la circostanza che la teste odierna svolgesse un orario settimanale di 48 ore risulta accertata con la sentenza n. 880/2024 resa dalla dott.ssa Ada Bonfiglio in data 6-2-2024 in RG n. 11929/2022 nel giudizio dalla stessa introdotto. Tes_1
Ne risulta, a detto titolo, per i periodi in cui la prestazione ha avuto luogo, un credito da parte della ricorrente pari ad euro 1.979,42; spettano, inoltre, le seguenti somme, aventi titoli contrattuali o legale, sulla scorta dei conteggi prodotti redatti anche in considerazione del contenuto delle buste paga: a titolo di differenze per la 13ma mensilità compete la somma di euro 1.335,89; a titolo di differenze sulla 14ma mensilità, la somma di euro 1.476,68 (entrambe ricalcolate sulla base della cessazione del rapporto alla data del 11.03.2022); a titolo di differenze ferie, spetta la somma di euro
1.503,31;a titolo di differenze rol, la somma di euro 756,49; da ultimo, a titolo di trattamento di fine rapporto spetta il minore importo di euro 5.785,27 (considerando che per l'anno 2022 la quota di TFR maturata e comprensiva della rivalutazione, è pari ad euro 543,95 in ragione della cessazione del rapporto alla data dell'11.03.2022). In totale, spetta alla ricorrente il complessivo importo di euro 16.387,39 di cui euro 5.785,27 a titolo di TFR.
La società benché onerata di provare di avere correttamente retribuito la ricorrente nella misura risultata dovuta, non ha ottemperato a tale onere. Pertanto, essa va condannata al pagamento in favore della ricorrente dell'importo gia indicato di euro di 16.387,39, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo. Le spese, in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale del ricorso si compensano per la metà, sussistendo una reciproca soccombenza.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il dott. Francesco Armato, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 4-7-2022 3-5-2024 nell'interesse di ogni diversa istanza Parte_1 disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 16.387,39 (di cui euro 5.785,27
a titolo di TFR), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
2) compensa le spese di lite per la metà e condanna la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 1.520,00 oltre rimborso C.U., spese generali I.VA. e C.P.A., con distrazione in favore dei difensori anticipatari. Si comunichi.
Napoli, 3 aprile 2025
Il giudice Dr. Francesco Armato
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