Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 07/05/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1361/2024;
TRA
rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Davide Memma;
RICORRENTE/OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, per procura in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Sandra Tracanna;
RESISTENTE/OPPOSTA
E
in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del 25/10/2022, dall'avv. Raffaele Esposito. Per_1
RESISTENTE/OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 17/12/2024 il ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 032 2024 90021716 78 000, notificata il
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1) 032 2005 0017671503 000, notificata il 22.12.2005 e relativa a premi anno CP_2
2003 (€ 7.078,84; 2) 032 2011 0006516241 000, notificata il 09.12.2011 e relativa a premi anno 2010 (€ 1.519,83; 3) 032 2012 0003615937 000, notificata il CP_2
27.03.2012 e relativa a premi per gli anni 2003 e 2012 (€ 1.799,97); 4) 032 2013 CP_2
0000019143 000, notificata il 24.01.2013 e relativa a premi anni 2010, 2011 e CP_2
2012 (€ 2.074,30); 5) 032 2015 0003736677 000, notificata il 25.09.2015 e relativa a premi anni 2013, 2014 e 2015 (€ 4.985,51). CP_2
1.1. si costituiva in giudizio deducendo il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso.
1.2. L si costituiva in giudizio e deduceva l'infondatezza del ricorso, CP_2
chiedendone il rigetto.
1.3. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. In via preliminare, deve precisarsi che la legittimazione passiva nel presente giudizio, in cui si contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata, appartiene sia all'
[...]
, quale soggetto che ha compulsato la procedura esecutiva Controparte_1 mediante notifica dell'intimazione di pagamento e, dunque, parte del procedimento di esecuzione forzata, che all' , quale soggetto titolare del credito, la cui CP_2
insussistenza per intervenuta prescrizione viene dedotta a fondamento del ricorso.
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3. Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha posto a fondamento della propria opposizione l'eccezione di prescrizione dei crediti relativi a premi . CP_2
Tale eccezione deve ritenersi pienamente fondata alla luce delle considerazioni che seguono.
3.1. Deve in primo luogo rilevarsi come nella specie, ancorché non vi sia stata opposizione alle cartelle, trovi applicazione il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 335/95. Quest'ultima norma, ai commi 9 e 10, prevede:
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9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a ) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.
9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Deve, poi, considerarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri
Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine
3 concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”
(Cass. S.U. sent. n. 23397/2016; Cass. civ. ord. n. 11800/2018).
Si è, inoltre, ritenuto che "in tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del
04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo” (Cass. n. 14301 del 19/06/2009; Cass. n. 6117/2020).
3.2. Ebbene, nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, l'eccezione di prescrizione è sicuramente fondata con riferimento alla cartella esattoriale n. 032 2005
0017671503 000, notificata il 22.12.2005. Infatti, l'atto interruttivo della prescrizione, successivo alla notifica della cartella, è rappresentato dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 032 201390000232 78 000, avvenuta il 21/02/2013
(doc. 3 e 4 , quando il credito era già prescritto. Eventuali pagamenti eseguiti CP_1
dal ricorrente non hanno natura di atti interruttivi della prescrizione in quanto effettuati nel 2022 (doc. 10 Agenzia), quando il credito si era già prescritto.
3.3. Devono ritenersi prescritti anche i crediti di cui alle cartelle n. 032 2011
0006516241 000, notificata il 09.12.2011, 032 2012 0003615937 000, notificata il
27.03.2012 e 032 2013 0000019143 000, notificata il 24.01.2013.
3.4. Dopo la notifica della cartella esattoriale n. 032 2011 0006516241 000,
[...]
ha notificato, il 21/02/2013, l'intimazione di pagamento n. Controparte_3
032 2013 90000251 04 000, il 22/02/2017 (mediante pubblicazione sul sito della
Camera di Commercio di Chieti) l'intimazione di pagamento n. 032 2017 90006814 82
000, l'8/1/2019 l'intimazione di pagamento n. 032 2018 90026397 25 000 e il 6/6/2022
l'intimazione di pagamento n. 032 2022 90007543 75 000. Anche a voler riconoscere
4 efficacia interruttiva della prescrizione alla notificazione al familiare convivente dell'intimazione di pagamento il 21/02/2013, nonostante il mancato rispetto delle formalità prescritte dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/73, deve comunque ritenersi intervenuta la prescrizione in quanto la notifica dell'intimazione di pagamento effettuata nel febbraio 2017 con pec non è valida poiché la raccomandata informativa è stata spedita a Vasto, in via Incoronata n. 138, luogo nel quale il ricorrente non aveva più la residenza sin dal 2001 (doc. 1 ric.). D'altro canto, la raccomandata è stata restituita al mittente in quando il destinatario è risultato sconosciuto all'indirizzo di spedizione (doc.
4 . L'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600/73, prevede che la notificazione degli CP_1
avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria possa essere effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). La disposizione prevede poi: “se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società
InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico”. Nel caso di specie, la raccomandata non è stata mai recapitata, in quanto inviata ad un indirizzo in cui il ricorrente non aveva più la residenza da tempo, sicché deve escludersi che il ricorrente abbia avuto conoscenza della notificazione dell'atto interruttivo della prescrizione. La notificazione dell'intimazione di pagamento n. 032 2018 90026397 25 000 è avvenuta a gennaio 2019, quando si era già verificata la prescrizione, posto che l'ultimo valido atto interruttivo della prescrizione è, al più, costituito dalla notificazione dell'intimazione di pagamento nel febbraio 2013.
3.5. Dopo la notifica della cartella esattoriale n. 032 2012 0003615937 000,
[...]
ha notificato, il 14/02/2017 (mediante pubblicazione sul sito Controparte_3
5 della Camera di Commercio di Chieti) l'intimazione di pagamento n. 032 2017
90004511 11 000, l'8/1/2019 l'intimazione di pagamento n. 032 2018 90026397 25 000
e il 6/6/2022 l'intimazione di pagamento n. 032 2022 90007543 75 000. Ebbene, la notifica dell'intimazione di pagamento effettuata nel febbraio 2017 con pec non è valida poiché la raccomandata informativa è stata spedita a Vasto, in via Incoronata n. 138, luogo nel quale il ricorrente non aveva più la residenza sin dal 2001 (doc. 1 ric.). D'altro canto, la raccomandata è stata restituita al mittente in quando il destinatario è risultato sconosciuto all'indirizzo di spedizione (doc. 4 . A tale atto, dunque, non può CP_1
attribuirsi alcuna efficacia interruttiva della prescrizione, sicché al momento della notifica della successiva intimazione di pagamento n. 032 2018 90026397 25 000, avvenuta in data 08/01/2019, la prescrizione dei crediti, decorrente dal 27/03/2012 (data di notifica della cartella), si era già verificata.
3.6. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla cartella esattoriale n. 032
2013 0000019143 000, posto che, anche in questo caso, dopo la notifica della cartella sono state notificate il 22/02/2017 (mediante pubblicazione sul sito della Camera di
Commercio di Chieti) l'intimazione di pagamento n. 032 2017 90006814 82 000,
l'8/1/2019 l'intimazione di pagamento n. 032 2018 90026397 25 000 e il 6/6/2022
l'intimazione di pagamento n. 032 2022 90007543 75 000. Per le motivazioni già indicate ai punti 3.4. e 3.5., alla notifica a mezzo pec eseguita a febbraio 2017 non può attribuirsi alcuna efficacia interruttiva della prescrizione, sicché al momento della notifica della successiva intimazione di pagamento n. 032 2018 90026397 25 000, avvenuta in data 08/01/2019, la prescrizione dei crediti, decorrente dal 24/01/2013 (data di notifica della cartella), si era già verificata.
3.7. Quanto, infine, alla cartella n. 032 2015 0003736677 000, dopo la sua notifica,
ha notificato l'intimazione di pagamento n. 032 2017 Controparte_1
90006814 82 000, l'intimazione di pagamento n. 032 2018 90026397 25 000 e, il
6/6/2022, l'intimazione di pagamento n. 032 2022 90007543 75 000. Sulla inidoneità della notifica dell'intimazione del 2017 ad interrompere la prescrizione, si è già detto nei punti che precedono. Deve escludersi, inoltre, che la notifica dell'intimazione di pagamento n. 032 2018 90026397 25 000 sia atto idoneo ad interrompere la prescrizione. La notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito dell'atto
6 nella casa comunale e spedizione della raccomandata informativa. Come correttamente rilevato dalla parte ricorrente, tale notifica deve ritenersi nulla/inesistente in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata non risulta sottoscritto dall'agente postale.
ha depositato l'elenco delle raccomandate spedite il Controparte_1
21/01/2019 e la busta di restituzione del plico con l'annotazione di compiuta giacenza ma nessuno di tali documenti risulta sottoscritto dall'agente postale. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione
l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale” (Cass. civ., ord. n. 7586/2024; n. 9552/2021; n. 28861/2024; n. 17373/2020; n. 3409/1980).
Pertanto, non può attribuirsi alcuna efficacia interruttiva della prescrizione all'intimazione di pagamento n. 032 2018 90026397 25 000, sicché al momento della notifica della successiva intimazione di pagamento n. 032 2022 90007543 75 000, avvenuta in data 06/06/2022, la prescrizione dei crediti, decorrente dal 25/09/2015 (data di notifica della cartella), si era già verificata.
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4. L'opposizione va, dunque, accolta e va dichiarata la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle esattoriali n. 032 2005 0017671503 000, 032 2011 0006516241 000, 032 2012
0003615937 000, 032 2013 0000019143 000 e 032 2015 0003736677 000, per un complessivo importo di € 17.458,45.
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'
[...]
nella misura liquidata in dispositivo secondo le previsioni del D.M. Controparte_1
n. 55/14 (cause di previdenza-scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 -valore medio per ciascuna fase).
Nei confronti dell' le spese di lite vengono integralmente compensate, in quanto CP_2
l'unico soggetto cui è imputabile la prescrizione dei crediti è l' Controparte_3
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, definitivamente pronunciando, così provvede:
7 accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle esattoriali n. 032 2005 0017671503 000, 032 2011 0006516241 000, 032 2012
0003615937 000, 032 2013 0000019143 000 e 032 2015 0003736677 000; condanna al pagamento in favore del ricorrente delle Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 5.388,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Davide Memma, dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 07/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ilaria Prozzo
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