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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 20/05/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA UC
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 20/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1192/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev.” e vertente fra
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Stefano Salimbene, come da mandato versato in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Mario Farina, come da procura versata in atti;
resistente
E
Controparte_2
( ), in persona del
[...] P.IVA_2
legale rapp.te, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Mazzarella, come da procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 26/07/2017 Parte_1 proponeva ricorso avverso estratti di ruolo relativi a 5 cartelle di pagamento ivi dettagliatamente indicate e che vedevano come ente impositore l , CP_3
ovvero le cartelle contrassegnate dai nn° 10020040049121681000,
100020140008230312000, 10020150002062064000 e
10020170004570707000.
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di cartelle mai notificate ed in ogni caso di crediti prescritti. Chiedeva di conseguenza che il Tribunale di
Vallo della NI (in funzione di giudice del lavoro) accertasse e dichiarasse la nullità per omessa notifica delle cartelle di pagamento e l'inesistenza dei crediti in questione per intervenuta prescrizione, chiedendo inoltre la sospensione esecutiva dei titoli che veniva concessa inaudita altera parte in uno al provvedimento di fissazione di udienza con provvedimento del
28/07/2017.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l' e la CP_4 Controparte_2
quest'ultima, oltre a richiedere il
[...]
rigetto della domanda, svolgeva domanda riconvenzionale in subordine.
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Preliminarmente si dichiara la decadenza della resistente
[...]
Controparte_2
in ordine alla domanda riconvenzionale. Letto l'articolo
[...]
Pag. 2 di 7 nuovo decreto per la fissazione dell'udienza”, e rilevata la mancata formulazione di tale specifica istanza, si rileva l'intervenuta decadenza.
2.2 Giova premettere che il a preso le mosse dagli estratti di ruolo Pt_1
in atti, estratti riguardanti le cartelle di cui in premessa.
Orbene, il giudicante condivide al riguardo la recente sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione (n. 26283/2022) secondo cui: 1) <In tema di
riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova
applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata
o invalidamente notificata>>; 2) <sono manifestamente infondate le
questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione>>
3) <In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis,
del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui
l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela
giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione>>; 4) << la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia
della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al
processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di
Pag. 3 di 7 documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora
occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio>>.
In definitiva, in assenza di prova circa l'interesse richiesto dalla normativa sopravvenuta ed in applicazione del principio di diritto su indicato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di detta condizione dell'azione.
2.3 Anche in virtù del cd. “principio della ragione più liquida”, resta assorbita ogni altra questione, e tanto non senza evidenziare che: 1) la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine a detta norma;
2) il tenore letterale della disposizione applicata non sembra consentire l'impugnazione dell'estratto di ruolo al solo fine di far valere la prescrizione verificatasi dopo la notificazione del titolo (d'altro canto, a parte i casi codificati in cui sussiste l'interesse ad agire in giudizio, non appare configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo allorché nessuna iniziativa, esecutiva o prodromica all'esecuzione, sia stata avviata dall'agente della riscossione ovvero dall'ente impositore); 3) nessun interesse, in concreto meritevole di tutela e diverso da quello “codificato”, è stato nella specie dedotto per cui non può in alcun modo ipotizzarsi un eventuale ed attuale deficit di tutela giurisdizionale).
D'altro canto, non sembra condivisibile l'opinione secondo cui le limitazioni di cui all'articolo 12, comma 4 bis - secondo periodo, del dpr n. 602/73 non si applicherebbero nell'ipotesi della prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, nel caso di specie negata in ricorso
{detta tesi sembra muovere dal tenore letterale della norma [“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili
Pag. 4 di 7 di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la
partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”]}. Ed invero, seguendo tale interpretazione, si finirebbe (in ogni caso) con l'applicazione sic et simpliciter del primo periodo di detto comma [il quale prevede, in via generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo] e la conseguente applicazione del principio secondo cui
“L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la
cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di
obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione”. (Cass. 7353/2022); principio questo di certo attuale anche in relazione normativa sopravvenuta, la quale peraltro codifica, restringendola, l'area dell'interesse ad agire.
2.4 In ogni caso l deposita intimazione di pagamento CP_4
10020169010767245/000 con relativa notifica nella quale veniva chiesto il pagamento, fra gli altri titoli, anche di alcune delle cartelle oggetto dell'odierno giudizio. A questo si aggiunge che alcuni crediti risultano attivati
Pag. 5 di 7 anche in procedura esecutiva presso terzi. Ebbene, in tal caso, è evidente che si configuri in capo al resistente, limitatamente ai titoli azionati, interesse ad agire, implicito nell'attivazione del credito stesso. Tali cartelle sono quelle identificate ai progressivi n° 10020150002062064000 e
10020040049121681000.
2.5 Ricollegandosi ai punti precedenti, è improcedibile l'opposizione in merito alla cartella recante il n° 10020150002062064000. Tale cartella è stata oggetto tanto di intimazione di pagamento quanto di procedura esecutiva presso terzi: ebbene, se la prescrizione del credito può essere fatta sempre valere in quanto relativa all'esistenza del credito, tanto non vale per la mancata notifica della cartella esattoriale.
La irregolarità della notifica della cartella può e deve essere fatta valere nei termini dalla notifica e, allora questa mancasse, nei termini di opposizione dell'atto esecutivo. Sul punto anche recente Cassazione (Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 32671 depositata il 16 dicembre 2024). Tanto non è avvenuto, e pertanto l'opposizione sul punto è tardiva.
2.6 In merito, invece, alla cartella recante il n° progressivo
10020040049121681000 si rileva che la notifica, documentata in atti, risale al
08/09/2004. Ebbene, la notifica successiva del titolo è avvenuta in epoca successiva non solo al quinquennio (applicabile al caso di specie), ma al decennio. Il credito posto, quindi, alla base di tale cartella è da dichiararsi prescritto.
2.7 Resta assorbita ogni ulteriore questione.
3.0 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della decisiva applicazione (nel caso di specie) di una normativa sopravvenuta, ed in ogni caso per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 il Tribunale di Vallo della NI, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti l e la Parte_1 CP_4 [...]
Controparte_2
così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso limitatamente alla cartella contraddistinta dal n°
progressivo 10020040049121681000, da ritenersi prescritta e pertanto nulla;
2) dichiara l'inammissibilità del ricorso per i restanti titoli opposti;
3) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale
[...]
per intervenuta Controparte_2
decadenza;
4) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Vallo della NI, 20/05/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
418 c.p.c. “il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di
cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA UC
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 20/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1192/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev.” e vertente fra
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Stefano Salimbene, come da mandato versato in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Mario Farina, come da procura versata in atti;
resistente
E
Controparte_2
( ), in persona del
[...] P.IVA_2
legale rapp.te, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Mazzarella, come da procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 26/07/2017 Parte_1 proponeva ricorso avverso estratti di ruolo relativi a 5 cartelle di pagamento ivi dettagliatamente indicate e che vedevano come ente impositore l , CP_3
ovvero le cartelle contrassegnate dai nn° 10020040049121681000,
100020140008230312000, 10020150002062064000 e
10020170004570707000.
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di cartelle mai notificate ed in ogni caso di crediti prescritti. Chiedeva di conseguenza che il Tribunale di
Vallo della NI (in funzione di giudice del lavoro) accertasse e dichiarasse la nullità per omessa notifica delle cartelle di pagamento e l'inesistenza dei crediti in questione per intervenuta prescrizione, chiedendo inoltre la sospensione esecutiva dei titoli che veniva concessa inaudita altera parte in uno al provvedimento di fissazione di udienza con provvedimento del
28/07/2017.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l' e la CP_4 Controparte_2
quest'ultima, oltre a richiedere il
[...]
rigetto della domanda, svolgeva domanda riconvenzionale in subordine.
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Preliminarmente si dichiara la decadenza della resistente
[...]
Controparte_2
in ordine alla domanda riconvenzionale. Letto l'articolo
[...]
Pag. 2 di 7 nuovo decreto per la fissazione dell'udienza”, e rilevata la mancata formulazione di tale specifica istanza, si rileva l'intervenuta decadenza.
2.2 Giova premettere che il a preso le mosse dagli estratti di ruolo Pt_1
in atti, estratti riguardanti le cartelle di cui in premessa.
Orbene, il giudicante condivide al riguardo la recente sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione (n. 26283/2022) secondo cui: 1) <In tema di
riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova
applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata
o invalidamente notificata>>; 2) <sono manifestamente infondate le
questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione>>
3) <In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis,
del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui
l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela
giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione>>; 4) << la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia
della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al
processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di
Pag. 3 di 7 documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora
occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio>>.
In definitiva, in assenza di prova circa l'interesse richiesto dalla normativa sopravvenuta ed in applicazione del principio di diritto su indicato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di detta condizione dell'azione.
2.3 Anche in virtù del cd. “principio della ragione più liquida”, resta assorbita ogni altra questione, e tanto non senza evidenziare che: 1) la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine a detta norma;
2) il tenore letterale della disposizione applicata non sembra consentire l'impugnazione dell'estratto di ruolo al solo fine di far valere la prescrizione verificatasi dopo la notificazione del titolo (d'altro canto, a parte i casi codificati in cui sussiste l'interesse ad agire in giudizio, non appare configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo allorché nessuna iniziativa, esecutiva o prodromica all'esecuzione, sia stata avviata dall'agente della riscossione ovvero dall'ente impositore); 3) nessun interesse, in concreto meritevole di tutela e diverso da quello “codificato”, è stato nella specie dedotto per cui non può in alcun modo ipotizzarsi un eventuale ed attuale deficit di tutela giurisdizionale).
D'altro canto, non sembra condivisibile l'opinione secondo cui le limitazioni di cui all'articolo 12, comma 4 bis - secondo periodo, del dpr n. 602/73 non si applicherebbero nell'ipotesi della prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, nel caso di specie negata in ricorso
{detta tesi sembra muovere dal tenore letterale della norma [“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili
Pag. 4 di 7 di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la
partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”]}. Ed invero, seguendo tale interpretazione, si finirebbe (in ogni caso) con l'applicazione sic et simpliciter del primo periodo di detto comma [il quale prevede, in via generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo] e la conseguente applicazione del principio secondo cui
“L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la
cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di
obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione”. (Cass. 7353/2022); principio questo di certo attuale anche in relazione normativa sopravvenuta, la quale peraltro codifica, restringendola, l'area dell'interesse ad agire.
2.4 In ogni caso l deposita intimazione di pagamento CP_4
10020169010767245/000 con relativa notifica nella quale veniva chiesto il pagamento, fra gli altri titoli, anche di alcune delle cartelle oggetto dell'odierno giudizio. A questo si aggiunge che alcuni crediti risultano attivati
Pag. 5 di 7 anche in procedura esecutiva presso terzi. Ebbene, in tal caso, è evidente che si configuri in capo al resistente, limitatamente ai titoli azionati, interesse ad agire, implicito nell'attivazione del credito stesso. Tali cartelle sono quelle identificate ai progressivi n° 10020150002062064000 e
10020040049121681000.
2.5 Ricollegandosi ai punti precedenti, è improcedibile l'opposizione in merito alla cartella recante il n° 10020150002062064000. Tale cartella è stata oggetto tanto di intimazione di pagamento quanto di procedura esecutiva presso terzi: ebbene, se la prescrizione del credito può essere fatta sempre valere in quanto relativa all'esistenza del credito, tanto non vale per la mancata notifica della cartella esattoriale.
La irregolarità della notifica della cartella può e deve essere fatta valere nei termini dalla notifica e, allora questa mancasse, nei termini di opposizione dell'atto esecutivo. Sul punto anche recente Cassazione (Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 32671 depositata il 16 dicembre 2024). Tanto non è avvenuto, e pertanto l'opposizione sul punto è tardiva.
2.6 In merito, invece, alla cartella recante il n° progressivo
10020040049121681000 si rileva che la notifica, documentata in atti, risale al
08/09/2004. Ebbene, la notifica successiva del titolo è avvenuta in epoca successiva non solo al quinquennio (applicabile al caso di specie), ma al decennio. Il credito posto, quindi, alla base di tale cartella è da dichiararsi prescritto.
2.7 Resta assorbita ogni ulteriore questione.
3.0 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della decisiva applicazione (nel caso di specie) di una normativa sopravvenuta, ed in ogni caso per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 il Tribunale di Vallo della NI, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti l e la Parte_1 CP_4 [...]
Controparte_2
così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso limitatamente alla cartella contraddistinta dal n°
progressivo 10020040049121681000, da ritenersi prescritta e pertanto nulla;
2) dichiara l'inammissibilità del ricorso per i restanti titoli opposti;
3) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale
[...]
per intervenuta Controparte_2
decadenza;
4) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Vallo della NI, 20/05/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
418 c.p.c. “il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di
cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un