Art. 22. Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale 1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 , e' aumentato dalle seguenti risorse annue, ulteriori rispetto a quelle utilizzate per gli incrementi di cui all'articolo 19 del presente decreto:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione:
per l'anno 2024: euro 74.308,20
per l'anno 2025: euro 61.609,30
a decorrere dall'anno 2026: euro 70.953,06
b) per la retribuzione di risultato:
per l'anno 2024: euro 105.483,60
per l'anno 2025: euro 126.332,96
a decorrere dall'anno 2026: euro 139.596,80
2. Restano ferme le altre disposizioni relative alla composizione del predetto fondo e all'utilizzo dello stesso.
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 :
«Art. 16 (Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale). - 1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 , e' aumentato dalle seguenti risorse annue, ulteriori rispetto a quelle utilizzate per gli incrementi di cui all'articolo 13 del presente decreto:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione:
per l'anno 2021: euro 20.564,50;
a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 51.654,96;
b) per la retribuzione di risultato:
per l'anno 2019: euro 721,42;
per l'anno 2020: euro 1.170,08;
per l'anno 2021: euro 63.383,32;
a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 111.889,52.
2. Gli importi afferenti agli anni 2019, 2020 e 2021 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti di livello non generale in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, i cui compensi affluiscono al fondo di cui al comma 1, al titolare dell'incarico e' corrisposta, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, una quota del compenso spettante in base alla vigente disciplina, da definirsi con accordo integrativo nazionale, in una misura ricompresa tra il cinquanta per cento e il sessantasei per cento dell'importo al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione. La quota residua dei compensi affluiti al predetto fondo e' destinata all'incremento della retribuzione di risultato.
4. In relazione all'espletamento di incarichi di reggenza conferiti con provvedimento formale dall'amministrazione, al dirigente di livello non generale che sostituisce il titolare e' attribuito, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, per il periodo di sostituzione, un importo di una misura ricompresa dal quindici per cento al venticinque per cento del valore economico della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, da definirsi col medesimo accordo integrativo nazionale di cui al comma 3, tenendo conto, in particolare, dell'ambito territoriale degli incarichi ricoperti.
5. Fino alla stipula del suddetto accordo integrativo continuano ad applicarsi le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 dell'accordo decentrato a livello nazionale della dirigenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 18 luglio 2007.».
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione:
per l'anno 2024: euro 74.308,20
per l'anno 2025: euro 61.609,30
a decorrere dall'anno 2026: euro 70.953,06
b) per la retribuzione di risultato:
per l'anno 2024: euro 105.483,60
per l'anno 2025: euro 126.332,96
a decorrere dall'anno 2026: euro 139.596,80
2. Restano ferme le altre disposizioni relative alla composizione del predetto fondo e all'utilizzo dello stesso.
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 :
«Art. 16 (Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale). - 1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 , e' aumentato dalle seguenti risorse annue, ulteriori rispetto a quelle utilizzate per gli incrementi di cui all'articolo 13 del presente decreto:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione:
per l'anno 2021: euro 20.564,50;
a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 51.654,96;
b) per la retribuzione di risultato:
per l'anno 2019: euro 721,42;
per l'anno 2020: euro 1.170,08;
per l'anno 2021: euro 63.383,32;
a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 111.889,52.
2. Gli importi afferenti agli anni 2019, 2020 e 2021 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti di livello non generale in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, i cui compensi affluiscono al fondo di cui al comma 1, al titolare dell'incarico e' corrisposta, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, una quota del compenso spettante in base alla vigente disciplina, da definirsi con accordo integrativo nazionale, in una misura ricompresa tra il cinquanta per cento e il sessantasei per cento dell'importo al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione. La quota residua dei compensi affluiti al predetto fondo e' destinata all'incremento della retribuzione di risultato.
4. In relazione all'espletamento di incarichi di reggenza conferiti con provvedimento formale dall'amministrazione, al dirigente di livello non generale che sostituisce il titolare e' attribuito, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, per il periodo di sostituzione, un importo di una misura ricompresa dal quindici per cento al venticinque per cento del valore economico della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, da definirsi col medesimo accordo integrativo nazionale di cui al comma 3, tenendo conto, in particolare, dell'ambito territoriale degli incarichi ricoperti.
5. Fino alla stipula del suddetto accordo integrativo continuano ad applicarsi le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 dell'accordo decentrato a livello nazionale della dirigenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 18 luglio 2007.».