TRIB
Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5182 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, C.F. , con l'Avv. SPERANDIO Parte_1 C.F._1
ROBERTO, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, C.F. con l'Avv. GENTILE CP_1 C.F._2
ELISABETTA, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.2.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Assegnare la casa familiare sita in Tivoli, Via Alto Adige 9, alla sig.ra che resterà a vivere con i due figli minori, mentre il marito se ne è CP_1 già allontanato, asportando i beni strettamente personali;
2) Affidare congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori, con potere disgiunto per le questioni di ordinaria gestione;
3) Disporre che il Sig. Genga versi come contributo al mantenimento dei due figli minori la somma mensile di euro 550,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT entro il 27 del mese sul conto corrente intestato alla moglie oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie individuate 2 secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Tivoli che si intende qui richiamato;
occorre precisare che, in considerazione dell'interlocuzione e risultante accordo tra le parti, rientrano integralmente nelle spese ordinarie incluse nel mantenimento anche quelle riguardanti la mensa scolastica dei figli e quelle per l'eventuale retribuzione di servizi di babysitting alla quale la madre volesse ricorrere laddove, per esigenze lavorative e non, non possa occuparsi dei figli minori;
si stabilisce, inoltre, che l'importo dell'assegno unico sia suddiviso al 50% tra i due genitori. I coniugi continueranno a corrispondere le rate del mutuo ipotecario sulla casa familiare nella misura del 50% ciascuno;
4) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sè i figli secondo il seguente calendario:
a) nella settimana in cui i figli trascorreranno il week-end con la madre, il padre li terrà il mercoledì ed il venerdì, in entrambi i casi il padre preleverà
i figli da scuola e nella giornata di mercoledì e li riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 21:00 già cenati;
mentre il venerdì, i figli pernotteranno dal padre che li riporterà dalla madre entro le h. 10:00 del sabato successivo. La settimana in cui i figli trascorreranno il fine settimana con il padre, quest'ultimo li terrà il mercoledì (regolato come sopra), mentre nelle giornate del sabato e domenica, la madre li porterà dal padre il sabato alle h. 10:00 solo ed esclusivamente fino a quando il rimarrà residente Pt_1 nel comune di Tivoli e, dopo il pernottamento a casa del padre, questi riaccompagnerà i figli dalla madre la domenica entro le h. 21:00;
b) durante le ferie estive, il padre terrà con sé i figli due settimane anche non consecutive del mese di agosto, tale periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 31 di maggio di ogni anno. Tenuto conto della lunga chiusura estiva delle scuole, il padre terrà con sé i minori anche la seconda settimana di giugno e la prima di luglio, mentre i bambini trascorreranno con la madre, anche presso la casa estiva dei nonni materni, la terza e la quarta settimana di giugno nonchè la seconda di luglio. È chiaro che durante i periodi estivi concordati tra le parti è sospeso il diritto di visita dell'altro genitore nel periodo infrasettimanale,e nei fine settimana nel caso in cui il padre tenga i figli per due settimane consecutive, fermo restando i fine settimana alterni. Il sig. sarà libero di scegliere il luogo ed il trattamento delle ferie che Pt_1 dovrà comunque essere comunicato alla madre, che potranno essere godute in toto o in parte anche presso la sua residenza abituale e con l'eventuale aiuto della nonna paterna. Entro lo stesso termine del 31 maggio i coniugi potranno concordare, se del caso, la possibilità di iscrivere i figli ad un campo scuola estivo con spese a carico di entrambi al 50%;
c) durante le festività natalizie, ad anni alterni, un genitore starà con i figli il
24 dicembre (nel caso del padre, i figli verranno prelevati alle h. 18:00 e pernotteranno presso di lui, che li riporterà a casa della madre il 25, alle h.
11:00), il 31 dicembre ed il 1 gennaio (nel caso del padre, questi preleverà i figli il 31 alle h. 11:00 e, dopo il pernottamento, li riporterà dalla madre, il
1 gennaio alle h. 21:00). L'altro genitore starà con i figli il 25 e 26 dicembre 3
(nel caso del padre, questi li preleverà il 25 alle h. 11:00 e, dopo il pernottamento, li riporterà dalla madre il 26 alle h. 21:00), il 5 e 6 gennaio
(nel caso del padre, questi li preleverà il 5 alle h. 11:00 e, dopo il pernottamento, li riporterà dalla madre il 6 gennaio alle h. 11:00). Durante le festività Pasquali, ad anni alterni, un genitore terrà con sé i figli il giorno di Pasqua e l'altro il giorno di Pasquetta;
d) nelle giornate corrispondenti ai compleanni dei figli: ad anni alterni, il 25 Per_ aprile, compleanno di , pranzo di entrambi i figli con un genitore che li riaccompagnerà entro le 17:30 e cena con l'altro. Il 30 ottobre, compleanno di , ad anni alterni, i figli saranno con un genitore il pomeriggio e con Per_2
l'altro a cena (nel caso del padre, questi preleverà i figli all'uscita di scuola e li terrà fino alle h. 19:00, riportandoli a casa della madre. L'anno successivo, la signora preleverà i figli all'uscita di scuola e CP_1 li porterà, alle h. 19:30 a casa del sig. con il quale Parte_1 pernotteranno. Il sig. riporterà i figli direttamente a scuola la Parte_1 mattina seguente);
5) i ricorrenti prestano sin da ora il consenso per il rinnovo dei passaporti e altri documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli.” All'udienza del 28.2.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole (art 473-bis.4 c.p.c.).
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5182/2024 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi , C.F. Parte_1
, e C.F. C.F._1 CP_1
C.F._2
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, trascritte in motivazione;
4
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 7.3.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5182 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, C.F. , con l'Avv. SPERANDIO Parte_1 C.F._1
ROBERTO, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, C.F. con l'Avv. GENTILE CP_1 C.F._2
ELISABETTA, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.2.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Assegnare la casa familiare sita in Tivoli, Via Alto Adige 9, alla sig.ra che resterà a vivere con i due figli minori, mentre il marito se ne è CP_1 già allontanato, asportando i beni strettamente personali;
2) Affidare congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori, con potere disgiunto per le questioni di ordinaria gestione;
3) Disporre che il Sig. Genga versi come contributo al mantenimento dei due figli minori la somma mensile di euro 550,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT entro il 27 del mese sul conto corrente intestato alla moglie oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie individuate 2 secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Tivoli che si intende qui richiamato;
occorre precisare che, in considerazione dell'interlocuzione e risultante accordo tra le parti, rientrano integralmente nelle spese ordinarie incluse nel mantenimento anche quelle riguardanti la mensa scolastica dei figli e quelle per l'eventuale retribuzione di servizi di babysitting alla quale la madre volesse ricorrere laddove, per esigenze lavorative e non, non possa occuparsi dei figli minori;
si stabilisce, inoltre, che l'importo dell'assegno unico sia suddiviso al 50% tra i due genitori. I coniugi continueranno a corrispondere le rate del mutuo ipotecario sulla casa familiare nella misura del 50% ciascuno;
4) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sè i figli secondo il seguente calendario:
a) nella settimana in cui i figli trascorreranno il week-end con la madre, il padre li terrà il mercoledì ed il venerdì, in entrambi i casi il padre preleverà
i figli da scuola e nella giornata di mercoledì e li riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 21:00 già cenati;
mentre il venerdì, i figli pernotteranno dal padre che li riporterà dalla madre entro le h. 10:00 del sabato successivo. La settimana in cui i figli trascorreranno il fine settimana con il padre, quest'ultimo li terrà il mercoledì (regolato come sopra), mentre nelle giornate del sabato e domenica, la madre li porterà dal padre il sabato alle h. 10:00 solo ed esclusivamente fino a quando il rimarrà residente Pt_1 nel comune di Tivoli e, dopo il pernottamento a casa del padre, questi riaccompagnerà i figli dalla madre la domenica entro le h. 21:00;
b) durante le ferie estive, il padre terrà con sé i figli due settimane anche non consecutive del mese di agosto, tale periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 31 di maggio di ogni anno. Tenuto conto della lunga chiusura estiva delle scuole, il padre terrà con sé i minori anche la seconda settimana di giugno e la prima di luglio, mentre i bambini trascorreranno con la madre, anche presso la casa estiva dei nonni materni, la terza e la quarta settimana di giugno nonchè la seconda di luglio. È chiaro che durante i periodi estivi concordati tra le parti è sospeso il diritto di visita dell'altro genitore nel periodo infrasettimanale,e nei fine settimana nel caso in cui il padre tenga i figli per due settimane consecutive, fermo restando i fine settimana alterni. Il sig. sarà libero di scegliere il luogo ed il trattamento delle ferie che Pt_1 dovrà comunque essere comunicato alla madre, che potranno essere godute in toto o in parte anche presso la sua residenza abituale e con l'eventuale aiuto della nonna paterna. Entro lo stesso termine del 31 maggio i coniugi potranno concordare, se del caso, la possibilità di iscrivere i figli ad un campo scuola estivo con spese a carico di entrambi al 50%;
c) durante le festività natalizie, ad anni alterni, un genitore starà con i figli il
24 dicembre (nel caso del padre, i figli verranno prelevati alle h. 18:00 e pernotteranno presso di lui, che li riporterà a casa della madre il 25, alle h.
11:00), il 31 dicembre ed il 1 gennaio (nel caso del padre, questi preleverà i figli il 31 alle h. 11:00 e, dopo il pernottamento, li riporterà dalla madre, il
1 gennaio alle h. 21:00). L'altro genitore starà con i figli il 25 e 26 dicembre 3
(nel caso del padre, questi li preleverà il 25 alle h. 11:00 e, dopo il pernottamento, li riporterà dalla madre il 26 alle h. 21:00), il 5 e 6 gennaio
(nel caso del padre, questi li preleverà il 5 alle h. 11:00 e, dopo il pernottamento, li riporterà dalla madre il 6 gennaio alle h. 11:00). Durante le festività Pasquali, ad anni alterni, un genitore terrà con sé i figli il giorno di Pasqua e l'altro il giorno di Pasquetta;
d) nelle giornate corrispondenti ai compleanni dei figli: ad anni alterni, il 25 Per_ aprile, compleanno di , pranzo di entrambi i figli con un genitore che li riaccompagnerà entro le 17:30 e cena con l'altro. Il 30 ottobre, compleanno di , ad anni alterni, i figli saranno con un genitore il pomeriggio e con Per_2
l'altro a cena (nel caso del padre, questi preleverà i figli all'uscita di scuola e li terrà fino alle h. 19:00, riportandoli a casa della madre. L'anno successivo, la signora preleverà i figli all'uscita di scuola e CP_1 li porterà, alle h. 19:30 a casa del sig. con il quale Parte_1 pernotteranno. Il sig. riporterà i figli direttamente a scuola la Parte_1 mattina seguente);
5) i ricorrenti prestano sin da ora il consenso per il rinnovo dei passaporti e altri documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli.” All'udienza del 28.2.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole (art 473-bis.4 c.p.c.).
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5182/2024 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi , C.F. Parte_1
, e C.F. C.F._1 CP_1
C.F._2
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, trascritte in motivazione;
4
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 7.3.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai