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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/07/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 377 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Carmen ARCELLASCHI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.N. 377 /2025, promossa con ricorso depositato in data 21/01/2025 Da
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. BARZAGHI VALENTINA ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), non costituito;
C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.06.2025. Per parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori e Parte_1 il giorno 12 giugno 1999 in Milano (trascritto presso i Registri dello stato Civile Controparte_1 del Comune di Milano, anno 1999, n. 0632, Parte II, Serie A), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione nel registro dell'emananda sentenza. Con la rifusione delle spese di lite.
**** Con ricorso depositato in data 21.01.2025 ricorreva nei confronti di Parte_1 [...]
al fine di sentire pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da loro CP_1 contratto a Milano in data 12.06.1999, dando atto che dalla predetta unione non erano nati figli e che, visto il disgregarsi del progetto di vita comune, il Tribunale di Monza con sentenza del 22.02.2024 aveva pronunciato la separazione giudiziale. La ricorrente dichiarava che da quel momento la convivenza non si era più ricostituita e che, rispetto allo status, non vi erano ulteriori questioni da regolamentare, neppure di natura economica. All'udienza del 25.06.2025, ove il convenuto non risultava costituito e non compariva neppure personalmente, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
[...]
. CP_1
insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo e il Giudice, ritenuta la Pt_1 causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Monza con sentenza del 22.02,2024 (sent. n. 674/24 – pubbl. in data 27.02.2024). La ricorrente ha poi rappresentato che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Nessun'altra statuizione da assumere, rilevato che l'unica istanza della ricorrente verte sullo status. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, denotato dalla contumacia di parte convenuta, si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato in data 21/01/2025, così Controparte_1 provvede: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
[...]
e a Milano in data 12.06.1999 (e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di Milano (MI) atto n. 632, parte II, serie A, anno); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano (MI) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26 giugno 2025
Il Presidente Dott.ssa Carmen Arcellaschi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Carmen ARCELLASCHI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.N. 377 /2025, promossa con ricorso depositato in data 21/01/2025 Da
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. BARZAGHI VALENTINA ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), non costituito;
C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.06.2025. Per parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori e Parte_1 il giorno 12 giugno 1999 in Milano (trascritto presso i Registri dello stato Civile Controparte_1 del Comune di Milano, anno 1999, n. 0632, Parte II, Serie A), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione nel registro dell'emananda sentenza. Con la rifusione delle spese di lite.
**** Con ricorso depositato in data 21.01.2025 ricorreva nei confronti di Parte_1 [...]
al fine di sentire pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da loro CP_1 contratto a Milano in data 12.06.1999, dando atto che dalla predetta unione non erano nati figli e che, visto il disgregarsi del progetto di vita comune, il Tribunale di Monza con sentenza del 22.02.2024 aveva pronunciato la separazione giudiziale. La ricorrente dichiarava che da quel momento la convivenza non si era più ricostituita e che, rispetto allo status, non vi erano ulteriori questioni da regolamentare, neppure di natura economica. All'udienza del 25.06.2025, ove il convenuto non risultava costituito e non compariva neppure personalmente, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
[...]
. CP_1
insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo e il Giudice, ritenuta la Pt_1 causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Monza con sentenza del 22.02,2024 (sent. n. 674/24 – pubbl. in data 27.02.2024). La ricorrente ha poi rappresentato che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Nessun'altra statuizione da assumere, rilevato che l'unica istanza della ricorrente verte sullo status. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, denotato dalla contumacia di parte convenuta, si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato in data 21/01/2025, così Controparte_1 provvede: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
[...]
e a Milano in data 12.06.1999 (e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di Milano (MI) atto n. 632, parte II, serie A, anno); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano (MI) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26 giugno 2025
Il Presidente Dott.ssa Carmen Arcellaschi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona