Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 17/12/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02076/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00371/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 371 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Caretti, DO Tagliaferri, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. DO Tagliaferri, in Firenze, via degli Artisti 20;
contro
Commissario Straordinario Interventi E78 Grosseto-Fano, Soprintendenza Archeologia, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituiti in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
AS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Racheli, Maria Pacifico, Federica De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Arezzo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Pasquini, Lucia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Eleonora Mugnaini dell’Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Firenze, piazza dell'Unità Italiana, n. 1;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della nota prot. n. 1041144 del 29 novembre 2024, con cui ANAS ha dato riscontro alle osservazioni presentate da SI S.p.A. il 7 ottobre 2024 (prot. ANAS n. 860399) ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001, in relazione al progetto S.G.C. E78 Grosseto – Fano, Tratto 4 Nodo di Arezzo (San Zeno) – LC LA (E45) – Adeguamento a 4 corsie del tratto San Zeno-Arezzo-Palazzo del Pero – 2° Lotto di completamento – Codice CDP FI509, e di ogni altro presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto alla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27 febbraio 2025 :
- del provvedimento del Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla E78 “Grosseto-Fano” denominato “dispositivo n. 2/2024” (prot. n. 369 del 18 dicembre 2024) recante, fra le altre cose, approvazione, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del progetto definitivo dell’intervento “ FI509 – E78 Grosseto – Fano. Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno) – LC – LA (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno – Arezzo – Palazzo del Pero. Lotto 2 di completamento ”;
- di ogni altro presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto alla ricorrente, nonché di tutti gli atti richiamati nell’impugnato provvedimento del Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla E78 “Grosseto-Fano” denominato “dispositivo n. 2/2024” (prot. n. 369 del 18 dicembre 2024), fra cui:
- la proposta del soggetto attuatore AS di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo del medesimo intervento di cui al dispositivo dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale AS CDG.DT.I-1049984 del 3 dicembre 2024 (prot. COMM_E78_E n. 367 del 18 dicembre 2024);
- la nota prot. CDG-DT-U-1057085 del 4 dicembre 2024, prot. COMM_E78_E n. 355 del 5 dicembre 2024, con cui il soggetto attuatore AS ha trasmesso al Commissario Straordinario la relazione tecnico illustrativa relativa alla suddetta proposta di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dell’intervento e con la quale la progettazione è stata ritenuta adeguatamente sviluppata la progettazione definitiva dell’intervento;
- il parere della Soprintendenza ABAP delle province di Siena, Grosseto e Arezzo prot. CDG.E.325423 del 2 maggio 2023 e tutti gli atti presupposti;
- il decreto del Ministero dell’Ambiente MiTE-VA-DEC-70 del 6 febbraio 2023 e il presupposto parere della Commissione tecnica VIA-VAS n. 659 del 20 gennaio 2023;
- il parere con prescrizioni della Regione Toscana COMM_E78.E.499 del 7 dicembre 2023;
- l’atto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. m_amte.U.0213800 del 29 dicembre 2023;
- il decreto MASE-VA-DEC-369 di non assoggettabilità alla procedura di VIA e l’allegato parere n. 757 del 12 giugno 2023 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA che ne costituisce parte integrante;
- l’atto del Commissario Straordinario prot. COMM_E78.I.517 del 20 dicembre 2023 recante determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi e di tutti gli atti presupposti;
- l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Arezzo, Servizio Governo del Territorio – Settore Pianificazione con atto n. 2023/3266 del 13 febbraio 2024;
- l’intesa istituzionale ex art. 4, comma 2, D.L. 32/2019 intercorsa tra il Commissario Straordinario e la Regione Toscana, ivi compresi i presupposti atti recanti la proposta di intesa del 29 gennaio 2024 prot. COMM_E78.U.26 del Commissario Straordinario, la Delibera di Giunta Regionale n. 668 del 3 giugno 2024 secondo i cui contenuti è stato emesso dalla Regione Toscana il parere positivo del 10 giugno 2024;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12 maggio 2025 :
- degli stessi atti di cui sopra;
- tutti gli atti recanti il controllo della sicurezza stradale ai sensi del D.lgs. 35/2011 ivi compresa la relazione di controllo finale trasmessa con nota del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili prot. n. 11829 del 28 dicembre 2021;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’AS s.p.a. e del Comune di Arezzo e della Regione Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. LA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’oggetto della presente controversia concerne la procedura relativa alla realizzazione dell’intervento “ FI509 – E78 Grosseto – Fano. Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno) – LC – LA (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno – Arezzo – Palazzo del Pero. Lotto 2 di completamento ”.
L’itinerario S.G.C. E78 Grosseto-Fano rientra nell’elenco delle infrastrutture strategiche di cui alla Delibera CIPE n. 121/2001 alle quali si applica la legge n. 443/2001 (c.d. “Legge Obiettivo”) e fa parte della Rete Stradale Transeuropea Comprehensive (c.d. rete TEN).
L’opera era presente nel Contratto di programma 2016-2020, approvato con Delibera CIPE n. 65 del 07/08/2017 (G.U. n. 292 del 15/12/2017), stipulato fra il Ministero delle Infrastrutture e l’ANAS, e riconfermato nello schema di Contratto di programma 2021-2025, sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ANAS, approvato con Delibera CIPESS 6/2024 (pubblicata sulla G.U. n. 160 del 10/07/2024).
Con precipuo riferimento alla Regione Toscana, l’opera rientra tra gli obiettivi strategici per l’Amministrazione regionale relativi alla realizzazione delle grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale, come previsto nel Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 12/02/2014 e prorogato ai sensi dell’articolo 94 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 15.
Inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2021, l’intervento è stato individuato, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.L. n. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri), convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, quale intervento infrastrutturale caratterizzato “ da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale ”. Di conseguenza, è stata disposta la nomina di un Commissario straordinario con il compito di definire celermente l’effettiva realizzazione dei lavori.
Il piano commissariale riguarda il completamento dei tratti mancanti, attraverso undici interventi con diverso livello progettuale, per l’adeguamento dell’infrastruttura esistente a quattro corsie su circa 42 km di tracciato, ubicati per lo più in Toscana e per un tratto di 12 km in MB (fino alla interconnessione con la E45).
Più in particolare, l’intervento relativo al “ Tratto Nodo di Arezzo (S. Zeno) – LC – LA (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno – Arezzo – Palazzo del Pero. Lotto 2 di completamento ” per cui è causa riguarda il tratto di attraversamento del territorio della città di Arezzo ed è composto da:
– il cd. “asse principale” per l’adeguamento a quattro corsie della SS73 per circa 5 km, con piattaforma stradale di categoria B “strade extraurbane principali” secondo il DM 5/11/2001, con sezione a doppia carreggiata a quattro corsie, sviluppato in ampliamento della strada esistente; nel tratto iniziale è prevista la realizzazione dello svincolo di “S. Zeno”, mentre nel tratto terminale sono previsti interventi di adeguamento dell’attuale “svincolo di Arezzo”;
– due cc.dd. “bretelle di collegamento” a due corsie tra la E78 e la S.R. 71 (a sud di San Zeno) di lunghezza 1,4 km, e tra la E78 e il raccordo autostradale A1 Arezzo-Battifolle (a nord di S. Giuliano) di lunghezza 4 km, con piattaforma stradale di categoria C “strade extraurbane secondarie” secondo il DM 5/11/2001.
L’art. 4, comma 5 del d.l. n. 32/2019 e l’art. 2, comma 2, del DPCM 16 aprile 2021 prevedono che, per l’espletamento del suo incarico, il Commissario Straordinario si avvalga delle strutture di ANAS. Pertanto, in data 11 novembre 2021 è stata stipulata la Convenzione tra il Commissario Straordinario e ANAS, successivamente aggiornata e integrata in data 2 maggio 2022.
L’ANAS è stata individuata quale Autorità espropriante delle aree occorrenti ai lavori.
Dunque, per quanto riguarda tale tratto di attraversamento del territorio della Città di Arezzo, la Provincia di Arezzo ha redatto un progetto preliminare “complessivo” di adeguamento a 4 corsie dei 13 km dell’esistente S.S. 73 Senese Aretina.
Il tracciato del progetto preliminare è compreso tra il termine dell’esistente E78 a 4 corsie (in ambito zona industriale di San Zeno) e il successivo tratto esistente di E78 a 4 corsie (in ambito Palazzo del Pero).
Su tale progetto è stata acquisita la compatibilità ambientale con parere del Ministero dell’Ambiente prot. DEC/DSA/2005/750 del 18 luglio 2005, subordinato ad una serie di prescrizioni la cui ottemperanza è stata verificata dal MASE nel 2023.
A seguito dell’espletamento di tale procedura VIA, la Provincia di Arezzo ha inserito i due ulteriori tratti di viabilità a due corsie di cui sopra, denominati “bretelle di collegamento”, per il collegamento della nuova E 78 a 4 corsie, rispettivamente, a nord con il raccordo autostradale Arezzo-Battifolle ed a sud con la S.R. 71 Umbro Casentinese.
Per tale intervento il Commissario Straordinario ha presentato istanza di Verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e la procedura è stata conclusa in data 28 luglio 2023 con l’emanazione del decreto del MASE, corredato dal parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n. 757 del 12 giugno 2023, che ne costituisce parte integrante, di non assoggettabilità a VIA, contenente il rilascio di condizioni ambientali da ottemperare nelle successive fasi di progettazione esecutiva.
In data 3 ottobre 2023 è stata convocata dal Commissario straordinario la Conferenza di servizi decisoria ex artt. 2 e 3 del D.P.R.383/1994, in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 co. 2 e art. 14- bis della L.241/1990.
Con la medesima nota era stato anche richiesto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Dlgs 42/2004, emessa poi dal Comune di Arezzo con atto del 13 febbraio 2024.
Nel corso della Conferenza di servizi sono pervenute richieste di integrazioni e/o chiarimenti, riscontrate da AS e dal Commissario durante i lavori della Conferenza.
In considerazione del fatto che erano pervenuti alcuni pareri negativi o parzialmente negativi da parte di alcuni Enti ed Amministrazioni partecipanti, ed in particolare del sostanziale dissenso espresso dal Comune di Arezzo, il Commissario ha disposto la trasposizione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 383/1994 alla forma simultanea ed in modalità “sincrona”, con convocazione della riunione per il giorno 11 dicembre 2023.
Successivamente, con nota del 20 dicembre 2023 il Commissario ha emesso la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, ritenendo che “ le condizioni e prescrizioni riferite all’oggetto della presente Conferenza indicate dalle Amministrazioni ed Enti coinvolti in sede di emissione dei pareri positivi con prescrizioni possano essere recepite nel corso delle successive fasi procedimentali e/o progettuali e/o in fase di esecuzione dei lavori ” mentre “ le condizioni e prescrizioni riferite all’oggetto della presente Conferenza indicate dal Comune di Arezzo possano essere recepite parzialmente, come … in atti della CdS ” ed indicando che “ Al perfezionamento dell'intesa Stato Regione ex art. 81 DPR 616/1977 e art. 3 del D.P.R. 383/1994, si procederà nelle forme e a norma dell’art. art. 4 comma 2 del Decreto Legge n. 32/2019 convertito in legge n.55/2019 ”.
Con nota del 29 gennaio 2024, il Commissario Straordinario ha trasmesso alla Regione Toscana la proposta di intesa ex art. 4 D.L. 32/2019 ai fini dell’approvazione del progetto, sulla quale il Presidente della Regione Toscana ha comunicato parere positivo secondo i contenuti della D.G.R.668 del 3 giugno 2024 in data 10 giugno 2024.
Tale ultimo atto ha formalizzato “ l’intesa istituzionale di cui all’art. 4, comma 2, del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni nella Legge n.55/2019, funzionale all’approvazione del Progetto Definitivo dell’intervento …” che “… sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori ” e “ perfeziona, altresì, l’intesa tra Stato e Regione a mente di quanto disposto dal D.P.R. 383/1994 e ss.mm.ii. ”.
Nel frattempo era stata data pubblicità al procedimento espropriativo delle aree interessate dai lavori.
La ricorrente SI s.p.a., società che opera nell’ambito della distribuzione carburanti, ha dedotto di essere proprietaria di un impianto di distribuzione carburanti, con annesso locale ristorazione, sito in Arezzo, lungo la S.S. 73 (Senese-Aretina) al km. 141+435, in loc. S. Marco, rappresentato al catasto fabbricati nel foglio 138, particelle 217 e 558.
Detto impianto si trova in una più ampia area, anch’essa di proprietà di SI, acquistata con atti notarili di compravendita del 26 giugno 2003 e del 30 aprile 2004.
Una parte dell’area del distributore è stata interessata dal detto procedimento espropriativo, come da avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio del 27 aprile 2023, adottato dal Commissario straordinario.
La SI, con il ricorso principale, lamenta che la realizzazione dell’intervento di ampliamento della viabilità in questione determinerà una drastica riduzione dell’area dell’impianto, destinata a generare molteplici criticità e a precludere la prosecuzione dell’attività imprenditoriale legittimamente esercitata nell’impianto medesimo. Peraltro, la SI lamenta che all’esito della realizzazione dei lavori di ampliamento della strada in questione, l’impianto di carburanti di SI ricadrà in un vero e proprio fondo intercluso, cui non sarà consentito l’accesso dalla viabilità principale ma solo dalla viabilità secondaria, nonché dalla viabilità locale esistente.
Pertanto, SI, intervenendo nell’ambito del procedimento espropriativo, aveva chiesto ad ANAS di modificare parzialmente il progetto di cui trattasi, consentendo il mantenimento dell’impianto in questione e la prosecuzione dell’attività nel rispetto della normativa di settore, ed a tal fine aveva presentato una propria ipotesi progettuale che premetterebbe il mantenimento dell’accesso al distributore dalla viabilità principale. Tuttavia, l’ANAS con nota prot. n. 1041144 del 29 novembre 2024, resa ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 aveva risposto che l'accesso alla progressiva attuale dell'area di servizio non poteva essere riconfermato per il mancato rispetto della distanza minima dalla chiusura della rampa di svincolo.
Con il ricorso principale, notificato il 27 gennaio 2025, la SI ha impugnato quest’ultima nota dell’ANAS lamentandone l’illegittimità per difetto d’istruttoria e di motivazione, e contestando nel merito la scelta progettuale, ritenuta illogica e irragionevole, dell’eliminazione degli accessi all’impianto di distribuzione di carburanti prima presenti sulla S.S. 73, nonché della conseguente destinazione del medesimo impianto a servizio della viabilità locale e secondaria. Inoltre, dalle verifiche compiute dai tecnici dell’odierna ricorrente sarebbe emerso come la soluzione alternativa proposta dalla medesima (basata sulla realizzazione di una nuova corsia di scambio a servizio dell’impianto di carburanti), e non valutata dall’ANAS, sarebbe attuabile nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore in materia di distanze. Infine, una lesione dell’affidamento della ricorrente deriverebbe dal fatto che ANAS aveva rinnovato sino al 2050 la concessione afferente proprio agli accessi dell’impianto in questione sulla viabilità oggetto di ampliamento.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 27 febbraio 2025, la SI ha impugnato il sopraggiunto provvedimento del Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla E78 “Grosseto-Fano” denominato “dispositivo n. 2/2024” (prot. n. 369 del 18 dicembre 2024) recante, fra le altre cose, l’approvazione, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del progetto definitivo dell’intervento in esame, approvazione che “ ha l’effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comporta l’assoggettamento delle aree interessate dal progetto a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 327/2001, determina la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste dal progetto definitivo ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera e della conformità urbanistica dell’intervento ”.
A fondamento dell’impugnazione la SI ha dedotto, oltre all’illegittimità derivata e ai motivi già articolati con il ricorso principale, i seguenti ulteriori motivi:
1) la violazione del disposto di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, essendo stata omessa la comunicazione ivi prevista dell’approvazione del progetto definitivo e della facoltà del proprietario interessato di prendere visione della relativa documentazione;
2) l’illegittimità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, dovendo ritenersi “decaduta” la valutazione circa la compatibilità ambientale resa dal Ministero dell’Ambiente nel lontano 2005 e comunque su di un progetto sostanzialmente diverso da quello infine approvato; inoltre l’esame di compatibilità si sarebbe concluso con innumerevoli prescrizioni il cui rispetto sarebbe stato illegittimamente rimandato alla fase della progettazione esecutiva;
3) l’illegittimità della verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 d.lgs. n. 152/2006 relativa alle bretelle di collegamento, avendo il Ministero (MASE) svolto una effettiva valutazione dei profili di criticità ambientale (e quindi una sostanziale Valutazione di Impatto Ambientale) tuttavia eludendo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. n. 152/2006 che impongono un ampio confronto pubblico sul tema;
4) l’illegittimità della determinazione assunta dal Commissario straordinario all’esito della Conferenza di servizi decisoria, non essendo stata tenuta in adeguata considerazione la presenza di pareri negativi emersi in sede di Conferenza di servizi, relativi in particolare alla compatibilità idraulica delle opere stradali in progetto;
5) l’illegittimità del provvedimento di approvazione del progetto definitivo, a causa dell’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Arezzo nell’ambito della conferenza di servizi.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 12 maggio 2025, la SI ha dedotto ulteriori profili di illegittimità del provvedimento di approvazione del progetto definitivo, relativi in particolare:
a) alla preventiva verifica dell’interesse archeologico, ritenuta illegittima laddove la Soprintendenza, anziché esprimere un parere negativo, aveva ritenuto di concludere favorevolmente la verifica archeologica in ragione del fatto che non sarebbero state rinvenute stratigrafie e strutture di interesse archeologico, limitandosi a prescrivere la “sorveglianza archeologica” dei lavori di scavo in corso d’opera;
b) ai controlli sulla sicurezza della infrastruttura stradale ex d.lgs. n. 35/2011, oggetto di contestazione in quanto asseritamente svolti su di un progetto ben diverso da quello approvato con l’impugnato “dispositivo n. 2/2024”.
Inoltre la ricorrente ha ribadito le censure formulate nell’atto di motivi aggiunti depositato il 27 febbraio 2025 con riferimento al procedimento di verifica ambientale; mentre, con riferimento alla verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, ha ribadito come si sarebbe trattato di una valutazione di impatto ambientale vera e propria, finalizzata ad esaminare compiutamente tutti gli effetti ambientali prodotti dalla realizzazione di un progetto.
Si è costituita l’AS s.p.a. eccependo, in via preliminare l’irricevibilità e la inammissibilità del ricorso principale per tardività della impugnazione (avendo la ricorrente avuto piena conoscenza del progetto definitivo già in seguito alla prima istanza di accesso agli atti riscontrata da ANAS il 1° ottobre 2024) e l’inammissibilità del medesimo ricorso principale per essere stato impugnato un atto endoprocedimentale (quale sarebbe la nota di AS prot. 1041144 del 29 novembre 2024 di riscontro alle osservazioni della ricorrente).
L’AS ha comunque argomentato sull’infondatezza nel merito delle singole censure.
Si è costituito in giudizio il Comune di Arezzo argomentando in ordine all’infondatezza dell’impugnazione dell’autorizzazione paesaggistica dal medesimo rilasciata.
Si è costituita anche la Regione Toscana eccependo l’inammissibilità di tutti i motivi proposti in quanto afferenti alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, e comunque argomentando in ordine all’infondatezza dei medesimi motivi.
DIRITTO
1. Iniziando dal ricorso principale, preliminarmente, si può prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate dall’AS essendo tale ricorso infondato nel merito per le ragioni che si passa ad esporre.
1.1. Ed invero, quanto alla soluzione progettuale contestata, come dettagliatamente e convincentemente spiegato da AS nelle proprie memorie difensive, a seguito del potenziamento dello svincolo di Arezzo con l’inserimento di una nuova rampa, è emerso che non sussistono le condizioni per il rispetto della distanza minima tra l’accesso all’area dell’impianto SI e la chiusura della corsia di immissione della rampa dello svincolo.
Tale distanza minima è stata infatti prevista in 150 metri nel Quaderno tecnico AS di febbraio 2023 riguardante la progettazione delle aree di servizio lungo le strade statali extraurbane principali e secondarie, e si tratterebbe di una misura che è stata già “ridotta” e consentita - previa verifica delle condizioni di sicurezza e visibilità - per i soli casi, analoghi alla fattispecie in esame, di adeguamento dell’infrastruttura stradale e per le aree di servizio già esistenti.
1.2. La ricorrente in sede procedimentale ha proposto una soluzione alternativa basata sulla realizzazione di una nuova corsia di cambio che dovrebbe favorire la possibilità di realizzare accessi all’impianto di distribuzione armonizzati alla nuova configurazione stradale. Tuttavia non sembra che tale soluzione possa ovviare ai vincoli di carattere geometrico, normativo e di sicurezza, evidenziati da AS anche nelle proprie memorie difensive.
In primo luogo, infatti, come evidenziato dalla difesa dell’AS, mancherebbe lo spazio fisico per la realizzazione di tale ulteriore corsia se non a prezzo di un ulteriore allargamento della sede stradale con costi elevati e sproporzionati e notevoli complicazioni procedurali. In ogni caso, tale ampliamento non risolverebbe il problema della sicurezza stradale derivante dall’incrocio di traffico che si verrebbe comunque a creare in un breve tratto di strada, peraltro parzialmente in curva, venendo a confliggere fra loro le traiettorie dei veicoli “passanti” con quelli “scambianti”.
Tali rilievi, di natura tecnico-discrezionale, non appaiono scalfiti dalle difese della SI, la quale si è solo limitata a richiamare nella sua interezza la relazione tecnica di parte senza illustrare la concreta idoneità, della soluzione alternativa ivi proposta, a far fronte alle suddette problematiche.
1.3. Pertanto, nei limiti del sindacato di legittimità rimesso a questo Tribunale, la scelta progettuale di AS non appare illogica o manifestamente erronea, né contrastante con il principio di proporzionalità, non essendo mancata sul punto una comparazione adeguata tra interesse pubblico e interessi privati coinvolti.
1.4. A tale ultimo riguardo va peraltro osservato che quando la valutazione “costi-benefici” raffronta un’opera definita di “interesse strategico” con una singola realtà economica, salvo casi veramente eccezionali - riguardanti, ad esempio, eccellenze locali unanimemente riconosciute - non potrebbe giudicarsi illogica o manifestamente irragionevole la valutazione dell’amministrazione di prevalenza della prima sulla seconda (cfr. Cons. Stato, IV sez., 31 maggio 2023, n. 5394).
Nella fattispecie in esame, la SI è una società che opera nel settore della distribuzione carburanti con diversi punti di vendita dislocati su tutto il territorio italiano, senza che la sua attività economica sia strettamente condizionata dalla particolare localizzazione territoriale di una singola unità commerciale.
A fonte di ciò appare vieppiù giustificata la scelta di AS di sacrificare in parte gli interessi della ricorrente in mancanza di soluzioni progettuali alternative dell’opera di pronta e facile realizzazione.
Né sembra che in tale bilanciamento possa giocare un ruolo decisivo l’affidamento della ricorrente sulla intervenuta proroga della concessione degli accessi al 2050, essendo noto che tale tipo di concessioni, di così lunga durata, sono in ogni tempo revocabili in presenza di valide ragioni sopravvenute.
1.5. Sulla base di quanto fin qui esposto il ricorso principale deve essere respinto, essendo stati trattati tutti i motivi con esso sollevati.
2.1. Passando dunque all’esame del primo ricorso per motivi aggiunti, con un primo motivo, dopo l’illegittimità derivata, la ricorrente lamenta la mancata comunicazione dell’approvazione del progetto definitivo ex art. 17, comma 2, del d.p.r. n. 327 del 2001.
Tale censura è inammissibile per difetto d’interesse, come eccepito dalla difesa dell’AS. Infatti, la comunicazione ex art. 17 del d.p.r. n. 327 del 2001 è volta a consentire all’interessato la possibilità di fornire elementi utili per la determinazione del valore dell’area al fine della liquidazione dell’indennità di esproprio, che non è oggetto della presente causa; viceversa, le finalità conoscitive sottese agli interessi fatti valere in questa sede dalla ricorrente sono state effettivamente assolte dalla diversa comunicazione di cui all’art. 16 del d.p.r. 327 del 2001, relativa all’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo.
2.2. Con successivo motivo articolato nel primo ricorso per motivi aggiunti e ripreso, sotto altri profili, nel quarto motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, la parte ricorrente censura la valutazione di impatto ambientale resa dal Ministero dell’Ambiente nel 2005 ritenendola decaduta, oltre che illegittima per il numero di prescrizioni in essa contenute.
2.2.1. Quanto alla prima censura, se ne rileva l’assoluta genericità, limitandosi la ricorrente ad asserire che dal 2005 ad oggi il progetto avrebbe subito innumerevoli modifiche, senza tuttavia fornire alcuna prova in ordine a tali presunti cambiamenti progettuali. Pertanto, tale doglianza è inammissibile per genericità, essendo peraltro fisiologico che tra progetto preliminare e progetto definitivo vi siano delle differenze, specie nella parte in cui la progettazione definitiva recepisca gli apporti procedimentali e partecipativi emersi nel corso del procedimento; piuttosto la ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare che in sede di approvazione del progetto definitivo vi sarebbe stata una sensibile variazione rispetto al preliminare ed una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull’ambiente, tali da rendere necessaria la ripetizione della VIA, mentre la ricorrente si è limitata a generiche asserzioni sul punto; né a tali fini può ritenersi di per sé rilevante il lungo lasso di tempo trascorso.
Per altro verso, non è chiara la conseguenza giuridica che la ricorrente vorrebbe trarre dal decorso del tempo trascorso fra le due fasi del procedimento, non venendo richiamata alcuna norma specifica ma solo astratti principi; né viene invocato alcun termine decadenziale (e, d’altra parte, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, il termine di efficacia quinquennale della VIA, oggi previsto nell’art. 25, comma 5, del d.lgs. 152/2006, è stato introdotto solo successivamente al procedimento in questione e non è perciò ad esso applicabile); essendo stato peraltro affermato in giurisprudenza che, in linea di principio, la violazione dei termini procedimentali non incide sulla legittimità del provvedimento e che “ in linea generale, il lungo lasso di tempo trascorso tra l’approvazione del progetto preliminare e l’approvazione del progetto definitivo, in assenza di un’espressa previsioni normativa che correli al suo decorso e, in generale, all’elemento temporale un’ipotesi di decadenza o vi riconnetta profili di illegittimità dell’attività amministrativa, risulta un “elemento neutro” rispetto alla conformità al paradigma normativo dello sviluppo procedimentale e non incide, pertanto, sulla legittimità dei provvedimenti, né, di per sé, risulta elemento idoneo a segmentare l’unità dell’azione amministrativa e a rendere il progetto definitivo un “nuovo progetto” rispetto al progetto preliminare ” (Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2023, n. 1555).
2.2.2. Con riferimento alla seconda censura, poi, appare sufficiente osservare che la previsione di condizioni e/o prescrizioni ambientali costituisce un aspetto fisiologico dell’attività progettuale relativo alle opere pubbliche. Non è, dunque, il loro numero ad essere rilevante ai fini di un’eventuale declaratoria di illegittimità dell’atto, bensì il loro effettivo contenuto e la loro incidenza rispetto alla valutazione effettuata. Ne consegue che se le prescrizioni enucleate dall’amministrazione non sono tali da svuotare il giudizio di compatibilità di significato non si profilerà alcuna loro incidenza sulla legittimità degli atti che le contengono (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2023, n. 1555).
L’applicazione dei suesposti principi al caso in esame comporta l’infondatezza della doglianza articolata dalla ricorrente, considerato che essa si è limitata ad eccepire il numero, a suo dire, troppo elevato di prescrizioni che, però, nell’ambito di un’infrastruttura strategica come quella in oggetto, è assolutamente fisiologico.
2.3. Con un terzo motivo articolato nel primo ricorso per motivi aggiunti e ripreso, sotto altri profili, nel quinto motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, la parte ricorrente censura il provvedimento del Ministero dell’Ambiente n. 369 del 28 luglio 2023 di non assoggettabilità alla procedura VIA, con riferimento alle bretelle di collegamento all’asse principale. In particolare, la ricorrente, lamenta che sarebbe stata compiuta una vera e propria valutazione di impatto ambientale, omettendo però di applicare la normativa di riferimento, che, di contro, richiederebbe un ampio confronto.
Tale motivo, deve essere dichiarato inammissibile per difetto d’interesse e per genericità.
Infatti, la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (c.d. « screening ») – seguita per le “bretelle di collegamento” – è la procedura finalizzata a valutare se un progetto può determinare impatti negativi significativi sull’ambiente e se, pertanto, debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale.
L’oggetto del cd. screening consiste, sostanzialmente, nella valutazione dell’impatto ambientale, con la differenza, tuttavia, che lo stesso si svolge ad un soglia più arretrata, assolvendo una funzione prettamente preliminare e strumentale, nel senso che sonda la progettualità e, soltanto ove ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini di incidenza negativa sull'ambiente, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura; diversamente, consente di pretermetterla, con conseguente intuibile risparmio, sia in termini di costi effettivi, che di tempi di attuazione.
Ciò premesso, la ricorrente non argomenta in merito alla necessità della VIA sul progetto in questione, con la conseguenza che, in presenza di tale genericità e ambiguità della censura, la scelta dell’Amministrazione di seguire la procedura della verifica di assoggettabilità deve ritenersi legittima. Per altro verso, non si vede quale possa essere l’interesse della ricorrente a lamentare il fatto che sia stato condotto uno studio troppo approfondito per la procedura scelta dall’Amministrazione, visto che ciò non può che risolversi in una maggiore tutela dei valori ambientali.
2.4. Con un quarto motivo, articolato sempre nel primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente deduce la violazione delle norme (artt. 14, 14- bis , 14- ter e 14- quinquies l. n. 241/1990) sulla Conferenza di servizi, laddove il Commissario straordinario avrebbe inteso superare taluni pareri negativi semplicemente “mettendoli in minoranza” e senza affrontarli puntualmente in sede di Conferenza.
Tale motivo è inammissibile per genericità, non venendo specificato quali siano e a quali Amministrazioni si riferiscano tali “pareri negativi”, e comunque infondato, in quanto il Commissario - proprio in considerazione del fatto che erano pervenuti alcuni pareri negativi o parzialmente negativi da parte di alcuni Enti ed Amministrazioni partecipanti, ed in particolare del sostanziale dissenso espresso dal Comune di Arezzo - come previsto dal legislatore, con nota del 20 novembre 2023, ha disposto la trasposizione della Conferenza dei Servizi decisoria alla forma simultanea ed in modalità “sincrona”, con convocazione della riunione per il giorno 11 dicembre 2023 (v. verbale del 14 dicembre 2023 in atti).
Pertanto, le posizioni difformi dei soggetti partecipanti alla conferenza sono state esaminate e valutate e tuttavia ritenute non rilevanti o superabili, e, così come previsto dalla disciplina sulla conferenza di servizi, all’esito della riunione della conferenza in modalità sincrona, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi è stata correttamente adottata “ sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza ” (art. 14 ter , comma 7, l. n. 241/1990).
Quanto alla compatibilità idraulica del progetto, a fronte della genericità delle contestazioni della ricorrente (neppure si specifica quale Ente avrebbe espresso sul punto parere negativo), è sufficiente evidenziare che la questione - di natura prettamente tecnica - è stata puntualmente presa in esame e discussa dalla Conferenza ed infine chiarita dall’ingegnere di ANAS attraverso il richiamo a documentazione tecnica (non oggetto d’esame da parte della ricorrente); infine, l’approfondimento di alcuni aspetti secondari è stato rimandato dalla Conferenza alla fase di redazione del progetto esecutivo.
2.5. Ugualmente generica e perciò inammissibile è l’impugnazione, di cui al quinto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Arezzo il 13 febbraio 2024, non venendo esplicitato dove si sia concretata la presunta violazione di legge e dove l’istruttoria sia stata carente, trattandosi peraltro di un atto che è espressione di discrezionalità tecnica.
2.6. Il primo ricorso per motivi aggiunti deve dunque essere respinto per le sopra esposte ragioni, venendo poi riproposti i motivi del ricorso principale sui quali il Collegio si è già pronunciato ai punti 1.1. e ss. della presente motivazione.
3. Si passa dunque ad esaminare il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 28 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha introdotto ulteriori motivi di impugnazione avverso l’approvazione del progetto definitivo.
Anche tale ricorso deve essere respinto in quanto infondato, potendosi prescindere dall’esame dell’eccezione d’inammissibilità per omessa notifica ai difensori costituiti, sollevata dalla difesa dell’AS.
3.1. Oltre all’illegittimità derivata, con specifico riferimento alla preventiva verifica dell’interesse archeologico, la ricorrente lamenta il fatto che Soprintendenza avrebbe concluso favorevolmente la verifica archeologica, limitandosi a prescrivere nel proprio parere la “sorveglianza archeologica” in corso d’opera, invece di rigettare o sospendere il procedimento; procedimento che si sarebbe concluso, dunque, con un evidente difetto di istruttoria.
Tale censura è inammissibile per genericità, venendo contestato un parere di natura tecnico-discrezionale, senza che vengano evidenziati evidenti errori o difetti d’istruttoria, non risultando in particolare che nella fattispecie siano emerse situazioni critiche dal punto di vista archeologico, per cui la prescrizione della “sorveglianza archeologica” dei lavori di scavo in corso d’opera appare una misura ragionevole e proporzionata.
3.2. Con riferimento ai controlli sulla sicurezza delle infrastrutture stradali ex d.lgs. n. 35/2011, di cui al successivo motivo, la ricorrente eccepisce che le verifiche di sicurezza stradale, a cui vengono sottoposte le viabilità facenti parte della rete stradale c.d. TEN, sarebbero state svolte, nel caso di specie, “su un progetto ben diverso da quello approvato con l’impugnato dispositivo n. 2/2024”.
Tuttavia, anche in tal caso la censura non è suffragata da appropriate e circostanziate allegazioni, tanto più necessarie quanto più è specialistica la materia trattata; infatti non si comprende quali siano le sostanziali modifiche che si sarebbero verificate dopo l’istruttoria effettuata dal Ministero delle Infrastrutture nel 2021, non essendo stata apportata alcuna modifica al tracciato dell’asse principale di progetto, ma solo alle rampe sullo svincolo di Arezzo, con una variazione di secondaria rilevanza che eventualmente potrà essere sottoposta al MIT in fase di progetto esecutivo, e ciò unitamente a tutti gli altri approfondimenti propri di tale fase, ai quali lo stesso Ministero rimanda nella propria relazione finale.
3.3. Il secondo ricorso per motivi aggiunti deve dunque essere respinto per le sopra esposte ragioni, venendo poi riproposti motivi sui quali il Collegio si è già pronunciato nei precedenti passaggi della presente motivazione.
4. In conclusione, alla luce di tutto quanto fin qui esposto, il ricorso principale e i ricorsi per motivi aggiunti devono essere respinti.
5. Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti considerata la complessità in fatto e in diritto della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO GI, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
LA EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA EN | DO GI |
IL SEGRETARIO