Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 664
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Estensione dell'efficacia di giudicato

    Il giudice di primo grado ha escluso l'estensione dell'efficacia di giudicato, ritenendo che la precedente sentenza riguardasse terreni diversi e non avesse affrontato il merito della pretesa contributiva.

  • Rigettato
    Insussistenza di beneficio fondiario diretto e specifico

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che la contribuzione consortile abbia natura tributaria di scopo e che il beneficio possa consistere nella fruizione o fruibilità dell'attività di bonifica sul comprensorio, anche senza interventi puntuali sul singolo fondo. Ha giudicato prive di rilievo le allegazioni sulla posizione dei terreni e le fotografie prodotte.

  • Accolto
    Onere probatorio dell'ente impositore

    La Corte d'appello rileva che l'ente non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà con specifici vantaggi diretti ed immediati, né ha dedotto i tempi di esecuzione dei lavori. Al contrario, la contribuente ha provato l'assenza di beneficio e l'omessa esecuzione dei lavori.

  • Rigettato
    Pregiudiziale di annullamento e rimessione

    La Corte d'appello ha accolto l'appello nel merito, rendendo assorbente tale richiesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 664
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 664
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo