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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 664/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 865/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - P.Iva_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 363/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
1 e pubblicata il 11/03/2024
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 0360505G20220010555 CONTRIBUTO BONI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 450/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 febbraio 2023 innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 0360505G20220010555 dell'11 ottobre 2022, notificatole in data 8 novembre 2022 dalla Resistente_1 S.p.A., quale incaricata della riscossione per conto del Consorzio_2 e Tara, per l'importo complessivo di euro 109,88, richiesto a titolo di contributo per la difesa idraulica (cod. 630) relativo all'annualità 2017 in relazione ai terreni indicati nell'atto.
La contribuente esponeva di essere comproprietaria, in ragione della metà, dei predetti terreni insieme al coniuge sig. Nominativo_2, acquistati in regime di comunione legale, e che il medesimo sollecito era stato notificato, per l'intero importo di euro 324,88, anche al coniuge. Rappresentava che la Corte di giustizia tributaria di Taranto, con sentenza n. 90 del 28 settembre 2021, divenuta irrevocabile, aveva escluso l'obbligo del marito di pagare il contributo consortile cod. 630 per l'anno 2015 e, per effetto del principio affermato, anche per le annualità successive, invocando quindi, in via principale, l'estensione dell'efficacia di giudicato di tale pronuncia al presente rapporto. In subordine contestava la debenza del tributo, deducendo l'assenza di un beneficio diretto e specifico per i propri fondi dall'attività consortile, poiché i terreni risultavano ubicati in posizione sovrastante rispetto alla rete idraulico-scolante realizzata dal Consorzio – peraltro mai manutenuta – e non erano esposti a danni da normali piogge meteoriche;
a sostegno produceva documentazione fotografica volta a rappresentare lo stato di abbandono del canale di scarico, ricoperto dalla vegetazione.
Si costituiva Resistente_1 S.p.A., eccependo di non essere passivamente legittimata a contraddire sulle censure concernenti il merito della pretesa impositiva del Consorzio, ritenendo di rispondere, quale concessionaria della riscossione, dei soli vizi ed errori propri dell'attività esattiva, e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il Consorzio_2 e Tara rimaneva contumace.
Con sentenza n. 363/2024, deliberata il 15 febbraio 2024 e depositata l'11 marzo 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Il giudice di prime cure escludeva, innanzitutto, l'estensione alla presente controversia dell'efficacia di giudicato della citata sentenza n. 90/2021, rilevando che il sollecito di pagamento ivi scrutinato, indirizzato al coniuge Nominativo_2, aveva ad oggetto terreni diversi da quelli in comproprietà con l'odierna appellante, come risultava dal raffronto dei dati catastali, e che quella decisione si era limitata a riconoscere in capo allo Nominativo_2 la qualità di semplice chiamato all'eredità, escludendone la qualità di erede, senza affrontare il merito della pretesa contributiva.
Passando alle ulteriori doglianze, il primo giudice richiamava la sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2018, affermando che la contribuzione consortile, pur richiedendo la sussistenza di un beneficio fondiario, ha natura tributaria di scopo e non sinallagmatica, sicché il beneficio può consistere nella fruizione o fruibilità concreta dell'attività di bonifica sul comprensorio, anche senza interventi puntuali sul singolo fondo. Riteneva, pertanto, che l'obbligo contributivo derivasse dalla qualità di proprietaria di terreni inclusi nel perimetro di contribuenza e giudicava prive di rilievo decisivo le allegazioni della ricorrente sulla collocazione dei terreni e le fotografie prodotte, considerate inidonee a dimostrare lo stato dei luoghi e la riferibilità alle particelle catastali in contestazione.
Avverso detta sentenza la contribuente ha proposto appello innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, con atto notificato in data 6 aprile 2024, chiedendo la dichiarazione di non debenza del contributo consortile. L'appellante, dopo avere richiamato i motivi dedotti in primo grado, censura la sentenza per avere ritenuto legittima la pretesa contributiva in difetto di prova, da parte dell'ente impositore, di un beneficio fondiario diretto e specifico per i terreni di sua proprietà, in contrasto – secondo la prospettazione difensiva – con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contributi di bonifica e con la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2018. Deduce che la mera inclusione dei fondi nel perimetro consortile e il rinvio al piano di classifica non possono assolvere l'onere probatorio gravante sull'ente, specie a fronte della contumacia del Consorzio in primo grado, e richiama le pronunce della Corte di cassazione sulla necessità che l'obbligo di contribuzione sia correlato a un incremento di valore del fondo direttamente riconducibile alle opere di bonifica e alla loro manutenzione, nonché il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 in tema di riparto dell'onere della prova nel processo tributario. Chiede, inoltre, in via pregiudiziale, l'annullamento della sentenza e la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, e, comunque, l'ammissione di dichiarazioni testimoniali scritte sullo stato di abbandono delle opere consortili, ribadendo le originarie domande di annullamento del sollecito.
Nel giudizio di appello si è costituita Resistente_1 S.p.A., depositando memoria di costituzione e controdeduzioni. In via preliminare la società ha eccepito l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello per assoluta indeterminatezza e genericità dei motivi, assumendo che l'atto di gravame si risolverebbe nella pedissequa riproposizione delle eccezioni formulate in primo grado, senza una specifica critica alle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in violazione del principio di specificità dei motivi di appello. Nel merito ha ribadito la carenza di legittimazione passiva della Resistente_1 con riguardo alle censure attinenti al merito della pretesa contributiva, evidenziando che, alla luce dell'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992 e della costante giurisprudenza, il concessionario della riscossione è parte necessaria solo nelle controversie relative a vizi propri degli atti esattivi, mentre, ove sia contestato il fondamento sostanziale del tributo, la legittimazione a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante alle spese di lite.
Il Consorzio_2 e Tara è rimasto contumace anche nel presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile e fondato per le assorbenti ragioni di cui appresso.
Manifestamente infondata è l'eccezione di inammissibilità, posto che le doglianze di cui al gravame non sono una generica critica alla sentenza impugnata e, pur riproponendo (come non potrebbe che essere, non potendosi allegare, ovviamente, nuove domande ed eccezioni) le medesime questioni, si confronta in modo critico con la sentenza di primo grado, censurandone il percorso motivazionale.
Nel merito, la disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 cod. civ. (secondo cui: «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»), nonché dal R.D. 215/1933 (recante: «Nuove norme per la bonifica integrale»), al quale è informato l'art. 857 cod. civ. (secondo cui «per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo»). I consorzi di bonifica (enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato: Cass. Sez. L, n. 6086 del
04/03/2021, Rv. 660684-02) sono responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Proprio per adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica (obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215/1933) ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza: al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/1933).
All'uopo, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili (approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale), strumento che individua e quantifica i benefici specifici per gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare (in relazione ai detti benefici) la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Va però evidenziato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i contributi consortili sono dovuti solo nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale: non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto
(cioè non di riflesso). Tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione
Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno.
Nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto. Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale.
In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/1992 (secondo cui: «
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato …»), non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire il generale onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (così Cass. 31878/2022). Al riguardo, sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, tale onere, per i contributi consortili, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo
R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorché, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2).
Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio. Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);
«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum
è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass.
27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
Nella specie, l'ente assunto creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà di parte ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né è stato neppure dedotto quali siano stati i tempi di concreta esecuzione dei lavori che – asseritamente – sarebbero stati eseguiti e, per vero, neppure quali sarebbero i detti lavori.
Tali dati non si rilevano dalla generica consulenza prodotta dal Consorzio, che indica solo gli impianti esistenti, non certo il loro stato e le attività poste in essere per renderli fruibili.
Al contrario, il contribuente ha comunque provato che nessun beneficio diretto e specifico deriva ai suoi terreni dalle opere consortili e l'omessa esecuzione di quanto sotteso in relazione al contributo richiesto, evidenziando il degrado che contraddistingue parte degli impianti consortili (allegando foto eloquenti in tal senso).
Ne consegue l'esito in dispositivo.
Le spese sono compensate, attesi i contrastanti precedenti in materia.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto n. 363/2024, proposto da Ricorrente_1 del Consorzio di Bonifica di Consorzio_1 e Nominativo_3 e della Resistente_1 s.p.a., così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara nullo l'atto opposto;
compensa le spese del doppio grado. Taranto, 11/12/2025
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 865/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - P.Iva_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 363/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
1 e pubblicata il 11/03/2024
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 0360505G20220010555 CONTRIBUTO BONI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 450/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 febbraio 2023 innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 0360505G20220010555 dell'11 ottobre 2022, notificatole in data 8 novembre 2022 dalla Resistente_1 S.p.A., quale incaricata della riscossione per conto del Consorzio_2 e Tara, per l'importo complessivo di euro 109,88, richiesto a titolo di contributo per la difesa idraulica (cod. 630) relativo all'annualità 2017 in relazione ai terreni indicati nell'atto.
La contribuente esponeva di essere comproprietaria, in ragione della metà, dei predetti terreni insieme al coniuge sig. Nominativo_2, acquistati in regime di comunione legale, e che il medesimo sollecito era stato notificato, per l'intero importo di euro 324,88, anche al coniuge. Rappresentava che la Corte di giustizia tributaria di Taranto, con sentenza n. 90 del 28 settembre 2021, divenuta irrevocabile, aveva escluso l'obbligo del marito di pagare il contributo consortile cod. 630 per l'anno 2015 e, per effetto del principio affermato, anche per le annualità successive, invocando quindi, in via principale, l'estensione dell'efficacia di giudicato di tale pronuncia al presente rapporto. In subordine contestava la debenza del tributo, deducendo l'assenza di un beneficio diretto e specifico per i propri fondi dall'attività consortile, poiché i terreni risultavano ubicati in posizione sovrastante rispetto alla rete idraulico-scolante realizzata dal Consorzio – peraltro mai manutenuta – e non erano esposti a danni da normali piogge meteoriche;
a sostegno produceva documentazione fotografica volta a rappresentare lo stato di abbandono del canale di scarico, ricoperto dalla vegetazione.
Si costituiva Resistente_1 S.p.A., eccependo di non essere passivamente legittimata a contraddire sulle censure concernenti il merito della pretesa impositiva del Consorzio, ritenendo di rispondere, quale concessionaria della riscossione, dei soli vizi ed errori propri dell'attività esattiva, e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il Consorzio_2 e Tara rimaneva contumace.
Con sentenza n. 363/2024, deliberata il 15 febbraio 2024 e depositata l'11 marzo 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Il giudice di prime cure escludeva, innanzitutto, l'estensione alla presente controversia dell'efficacia di giudicato della citata sentenza n. 90/2021, rilevando che il sollecito di pagamento ivi scrutinato, indirizzato al coniuge Nominativo_2, aveva ad oggetto terreni diversi da quelli in comproprietà con l'odierna appellante, come risultava dal raffronto dei dati catastali, e che quella decisione si era limitata a riconoscere in capo allo Nominativo_2 la qualità di semplice chiamato all'eredità, escludendone la qualità di erede, senza affrontare il merito della pretesa contributiva.
Passando alle ulteriori doglianze, il primo giudice richiamava la sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2018, affermando che la contribuzione consortile, pur richiedendo la sussistenza di un beneficio fondiario, ha natura tributaria di scopo e non sinallagmatica, sicché il beneficio può consistere nella fruizione o fruibilità concreta dell'attività di bonifica sul comprensorio, anche senza interventi puntuali sul singolo fondo. Riteneva, pertanto, che l'obbligo contributivo derivasse dalla qualità di proprietaria di terreni inclusi nel perimetro di contribuenza e giudicava prive di rilievo decisivo le allegazioni della ricorrente sulla collocazione dei terreni e le fotografie prodotte, considerate inidonee a dimostrare lo stato dei luoghi e la riferibilità alle particelle catastali in contestazione.
Avverso detta sentenza la contribuente ha proposto appello innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, con atto notificato in data 6 aprile 2024, chiedendo la dichiarazione di non debenza del contributo consortile. L'appellante, dopo avere richiamato i motivi dedotti in primo grado, censura la sentenza per avere ritenuto legittima la pretesa contributiva in difetto di prova, da parte dell'ente impositore, di un beneficio fondiario diretto e specifico per i terreni di sua proprietà, in contrasto – secondo la prospettazione difensiva – con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contributi di bonifica e con la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2018. Deduce che la mera inclusione dei fondi nel perimetro consortile e il rinvio al piano di classifica non possono assolvere l'onere probatorio gravante sull'ente, specie a fronte della contumacia del Consorzio in primo grado, e richiama le pronunce della Corte di cassazione sulla necessità che l'obbligo di contribuzione sia correlato a un incremento di valore del fondo direttamente riconducibile alle opere di bonifica e alla loro manutenzione, nonché il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 in tema di riparto dell'onere della prova nel processo tributario. Chiede, inoltre, in via pregiudiziale, l'annullamento della sentenza e la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, e, comunque, l'ammissione di dichiarazioni testimoniali scritte sullo stato di abbandono delle opere consortili, ribadendo le originarie domande di annullamento del sollecito.
Nel giudizio di appello si è costituita Resistente_1 S.p.A., depositando memoria di costituzione e controdeduzioni. In via preliminare la società ha eccepito l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello per assoluta indeterminatezza e genericità dei motivi, assumendo che l'atto di gravame si risolverebbe nella pedissequa riproposizione delle eccezioni formulate in primo grado, senza una specifica critica alle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in violazione del principio di specificità dei motivi di appello. Nel merito ha ribadito la carenza di legittimazione passiva della Resistente_1 con riguardo alle censure attinenti al merito della pretesa contributiva, evidenziando che, alla luce dell'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992 e della costante giurisprudenza, il concessionario della riscossione è parte necessaria solo nelle controversie relative a vizi propri degli atti esattivi, mentre, ove sia contestato il fondamento sostanziale del tributo, la legittimazione a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante alle spese di lite.
Il Consorzio_2 e Tara è rimasto contumace anche nel presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile e fondato per le assorbenti ragioni di cui appresso.
Manifestamente infondata è l'eccezione di inammissibilità, posto che le doglianze di cui al gravame non sono una generica critica alla sentenza impugnata e, pur riproponendo (come non potrebbe che essere, non potendosi allegare, ovviamente, nuove domande ed eccezioni) le medesime questioni, si confronta in modo critico con la sentenza di primo grado, censurandone il percorso motivazionale.
Nel merito, la disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 cod. civ. (secondo cui: «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»), nonché dal R.D. 215/1933 (recante: «Nuove norme per la bonifica integrale»), al quale è informato l'art. 857 cod. civ. (secondo cui «per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo»). I consorzi di bonifica (enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato: Cass. Sez. L, n. 6086 del
04/03/2021, Rv. 660684-02) sono responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Proprio per adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica (obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215/1933) ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza: al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/1933).
All'uopo, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili (approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale), strumento che individua e quantifica i benefici specifici per gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare (in relazione ai detti benefici) la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Va però evidenziato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i contributi consortili sono dovuti solo nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale: non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto
(cioè non di riflesso). Tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione
Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno.
Nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto. Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale.
In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/1992 (secondo cui: «
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato …»), non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire il generale onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (così Cass. 31878/2022). Al riguardo, sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, tale onere, per i contributi consortili, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo
R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorché, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2).
Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio. Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);
«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum
è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass.
27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
Nella specie, l'ente assunto creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà di parte ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né è stato neppure dedotto quali siano stati i tempi di concreta esecuzione dei lavori che – asseritamente – sarebbero stati eseguiti e, per vero, neppure quali sarebbero i detti lavori.
Tali dati non si rilevano dalla generica consulenza prodotta dal Consorzio, che indica solo gli impianti esistenti, non certo il loro stato e le attività poste in essere per renderli fruibili.
Al contrario, il contribuente ha comunque provato che nessun beneficio diretto e specifico deriva ai suoi terreni dalle opere consortili e l'omessa esecuzione di quanto sotteso in relazione al contributo richiesto, evidenziando il degrado che contraddistingue parte degli impianti consortili (allegando foto eloquenti in tal senso).
Ne consegue l'esito in dispositivo.
Le spese sono compensate, attesi i contrastanti precedenti in materia.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto n. 363/2024, proposto da Ricorrente_1 del Consorzio di Bonifica di Consorzio_1 e Nominativo_3 e della Resistente_1 s.p.a., così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara nullo l'atto opposto;
compensa le spese del doppio grado. Taranto, 11/12/2025