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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 07/10/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.314/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 7.10.2025
Oggi 7 ottobre 2025 avanti alla dott.ssa NI PI nell'interesse degli attori è comparso l'avv.
AR Congiu il quale precisa le conclusioni come in atti e chiede che il giudice pronunci sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti IL TRIBUNALE DI NUORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del Giudice dott.ssa NI PI, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.265 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 7.10.2025,
Promossa da
nato a [...] il [...], ivi residente in località S'Ena e Su RU Parte_1
(c.f. ) e , nata a [...] il [...], residente in C.F._1 Parte_2
Siniscola località S'Ena e Su RU (c.f. ), coniugi, elettivamente C.F._2 domiciliati in Siniscola alla via Carbonia n. 7, presso e nello studio dell'avv. AR Congiu
( ), che li rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di C.F._3 citazione
-attori-
Contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
- convenuta contumace-
DISPOSITIVO
Dichiara che nato a [...] il [...], ivi residente in località S'Ena Parte_1
e Su RU (c.f. ) e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
12.07.1957, residente in [...]località S'Ena e Su RU (c.f. ), hanno acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la C.F._2 proprietà del fabbricato sito nel comune di Siniscola alla via De Gasperi n. 129, distinto in catasto al F° 37, mappale 431 sub. 5 confinante con proprietà , proprietà Persona_1
e proprietà ; Per_2 Per_3
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori hanno citato in giudizio la convenuta indicata in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essi attori del bene indicato in dispositivo.
Gli attori hanno esposto che sono proprietari per averlo posseduto pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente uti dominus da oltre trenta anni, del fabbricato sito nel comune di Siniscola alla via De Gasperi n. 129, distinto in catasto al F° 37, mapp. 431 sub. 5, confinante con proprietà , proprietà e proprietà ;- detto Persona_1 Per_2 Per_3 fabbricato, insiste sul terreno sito nel comune di Siniscola, distinto in catasto al F° 37, mapp.
848, confinante con proprietà e proprietà Persona_1 Per_2
- nonostante il possesso ultraventennale esercitato dagli esponenti, l'immobile di cui sopra, risulta intestato ancora a terze persone;
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 7.10.2025 la parte attrice ha precisato le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c
******
La domanda proposta dagli attori è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato dagli attori da oltre vent'anni: gli stessi hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, hanno eseguito lavori di intonacatura per interno ed esterno, sistemazione dei pavimenti, tinteggiatura sia interna che esterna, cambio di infissi;
(cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 1.7.2025).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Nuoro, 7 ottobre 2025 Il Giudice
dott.ssa NI PI
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 7.10.2025
Oggi 7 ottobre 2025 avanti alla dott.ssa NI PI nell'interesse degli attori è comparso l'avv.
AR Congiu il quale precisa le conclusioni come in atti e chiede che il giudice pronunci sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti IL TRIBUNALE DI NUORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del Giudice dott.ssa NI PI, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.265 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 7.10.2025,
Promossa da
nato a [...] il [...], ivi residente in località S'Ena e Su RU Parte_1
(c.f. ) e , nata a [...] il [...], residente in C.F._1 Parte_2
Siniscola località S'Ena e Su RU (c.f. ), coniugi, elettivamente C.F._2 domiciliati in Siniscola alla via Carbonia n. 7, presso e nello studio dell'avv. AR Congiu
( ), che li rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di C.F._3 citazione
-attori-
Contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
- convenuta contumace-
DISPOSITIVO
Dichiara che nato a [...] il [...], ivi residente in località S'Ena Parte_1
e Su RU (c.f. ) e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
12.07.1957, residente in [...]località S'Ena e Su RU (c.f. ), hanno acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la C.F._2 proprietà del fabbricato sito nel comune di Siniscola alla via De Gasperi n. 129, distinto in catasto al F° 37, mappale 431 sub. 5 confinante con proprietà , proprietà Persona_1
e proprietà ; Per_2 Per_3
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori hanno citato in giudizio la convenuta indicata in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essi attori del bene indicato in dispositivo.
Gli attori hanno esposto che sono proprietari per averlo posseduto pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente uti dominus da oltre trenta anni, del fabbricato sito nel comune di Siniscola alla via De Gasperi n. 129, distinto in catasto al F° 37, mapp. 431 sub. 5, confinante con proprietà , proprietà e proprietà ;- detto Persona_1 Per_2 Per_3 fabbricato, insiste sul terreno sito nel comune di Siniscola, distinto in catasto al F° 37, mapp.
848, confinante con proprietà e proprietà Persona_1 Per_2
- nonostante il possesso ultraventennale esercitato dagli esponenti, l'immobile di cui sopra, risulta intestato ancora a terze persone;
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 7.10.2025 la parte attrice ha precisato le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c
******
La domanda proposta dagli attori è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato dagli attori da oltre vent'anni: gli stessi hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, hanno eseguito lavori di intonacatura per interno ed esterno, sistemazione dei pavimenti, tinteggiatura sia interna che esterna, cambio di infissi;
(cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 1.7.2025).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Nuoro, 7 ottobre 2025 Il Giudice
dott.ssa NI PI