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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12461 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa AR ER LI, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 15035 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciacristina Parte_1
Arquilla come in atti RICORRENTE CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 sentato e difeso dall'Avv. Loredana Leto come in atti
, in persona del legale Controparte_2 vv. Giuseppa Vecchio come in atti
RESISTENTI OGGETTO: opposizione avviso di addebito CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 24.4.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9081931691 000 ricevuta il 25.1.2025 con riferimento all'avviso di addebito 397 2016 60012705468 000 per omesso pagamento di contributi IVS per gli anni 2009, 2010 e 2011, affermando che il suddetto avviso di addebito non gli è mai stato notificato ed eccependo la prescrizione dei crediti azionati dall' e chiedendo l'annullamento dell'atto. CP_1
Si è costituito l' affermando di aver notificato l'avviso di addebito CP_1 mediante il servi ostale, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla prescrizione successiva e chiedendo il rigetto del ricorso. Si è costituita eccependo il proprio difetto Controparte_2 di legittimazione passiva in ordine alla notifica dell'avviso di addebito e contestando l'eccezione di prescrizione avendo posto in essere atti interruttivi della stessa. La causa, istruita con l'esame della documentazione prodotta dalle parti, è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 12.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte (regolarmente eseguito da tutte le parti) e decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento negativo del credito contributivo di cui all'avviso di addebito n. 397 2016 60012705468 000 relativo a contributi IVS per gli anni 2009, 2010 e 2011 di cui la parte ricorrente eccepisce la prescrizione.
Si osserva, in primo luogo, che l' ha provato di aver notificato l'avviso di CP_1 addebito in questione in data 6.6.2016, producendo la cartolina di ricevimento recante il medesimo numero di raccomandata impresso sull'avviso di addebito, inviata al ricorrente all'indirizzo di via Castiglione Messer Marino n. 38, Roma, ove lo stesso risultava all'epoca residente (all. 1, 1bis, 2 ; la CP_1 cartolina risulta sottoscritta dal ricevente;
l'agente postale ha quindi ato un collegamento tra il destinatario dell'atto e il luogo in cui è stato recapitato, accertamento assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata" (Cass. Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019). In ordine alla documentazione depositata dall' la parte ricorrente nulla ha CP_1 osservato, in quanto nelle note scritte in sostituzione di udienza, affermando il
“difetto di prova della corretta notifica dell'atto presupposto”, ha contestato
“la ritualità e la validità della notifica dell'atto presupposto, ovvero l'avviso di addebito contestato che l' asserisce di aver notificato via P.E.C.”, ma CP_1
l'atto come si è visto è stat ficato a mezzo posta e non via PEC per cui le doglianze del ricorrente non sono pertinenti. Nel caso di specie, le annotazioni compiute dall'ufficiale postale, ossia da un pubblico ufficiale, fanno fede fino a querela di falso, nella specie non proposta da parte ricorrente;
tali annotazioni, dunque, sono ampiamente sufficienti a far ritenere la notifica validamente perfezionatasi il 6.6.2016. Accertata l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito, deve rilevarsi che, pacificamente, il ricorrente non ha impugnato l'atto nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 d. lgs. n. 46/99, con conseguente irretrattabilità del credito contributivo.
2 Con riferimento all'eccepita prescrizione quinquennale per il periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito, ha affermato di aver CP_3 interrotto la prescrizione in data 10.2.2020 con ca dell'intimazione di pagamento n. 09720199075005211000 producendo (all. 4) l'intimazione di pagamento (che contiene il riferimento all'avviso di addebito opposto) e la cartolina di ricevimento, recante il numero dell'intimazione di pagamento, sottoscritta da madre del ricorrente. Persona_1
In ordine a tale documentazione, il ricorrente ha affermato: “L'intimazione di pagamento, asseritamente notificata nel 2020, non è mai giunta nella sfera di conoscibilità del debitore. L ha asserito la Controparte_4 notifica a mezzo posta alla madre del Sig. ma non ha prodotto le Pt_1 cartoline di spedizione e di ricezione della Comunicazione di Avviso di Notifica (C.A.N.) prevista dall'art. 7 della Legge n. 890/1982. Senza questa prova, la notifica non può considerarsi perfezionata e, pertanto, non risulta idonea ad interrompere la prescrizione in quanto l'atto deve considerarsi nullo ovvero annullabile”. Le doglianze della ricorrente non possono essere condivise. Ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (applicabile anche in materia di riscossione di crediti previdenziali in base agli artt. 18 e 19 D.Lgs. n 46/1999) “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. Peraltro, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale modalità di notifica non è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come
3 legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019). Nondimeno, recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario. Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n.38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del
4 rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre
2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920). Ne' tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile
2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi tributari e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n.38548 del 06/12/2021 cit.). A tale autorevole e più recente filone ermeneutico si ritiene di prestare adesione, dovendosi dunque ritenere non necessario ai fini della validità della notifica cd. diretta, eseguita a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 dpr. 602/1973, la produzione della Comunicazione di Avviso di Notifica (C.A.N.) prevista dall'art. 7 della Legge n. 890/1982.
Successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, pertanto, la prescrizione risulta interrotta prima del quinquennio con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720199075005211000 il 10.2.2020 e in seguito in data 25.12025 con la notifica dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.
Le spese vanno poste a carico di parte ricorrente secondo l'ordinaria regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo le vigenti tabelle.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 886,00 per ciascun ente, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Roma, 03/12/2025
Il giudice
AR ER LI
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