Articolo 1 della Legge 31 marzo 1971, n. 199
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15 maggio 1971
Art. 1. Articolo unico

Ai concorsi per la presidenza degli istituti d'istruzione tecnica sono ammessi senza limitazione di posti i presidi degli istituti professionali ad indirizzo corrispondente forniti di laurea, purche' abbiano almeno un quadriennio di anzianita' nel ruolo direttivo ed abbiano conseguito l'idoneita' in un pubblico concorso per l'insegnamento di materie tecniche negli istituti di istruzione tecnica, limitatamente ai tipi di istituti tecnici per i quali quest'ultimo requisito e' prescritto dalle disposizioni vigenti.
E' convalidata l'ammissione ai concorsi a posti di preside negli istituti d'istruzione tecnica, indetti rispettivamente con decreti ministeriali 4 giugno 1964 e 5 settembre 1966, dei partecipanti nella loro qualita' di presidi di istituti professionali.

Entrata in vigore il 15 maggio 1971