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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00697/2025REG.PROV.COLL.
N. 09745/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9745 del 2024, proposto da
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Concetta Torromeo, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Maria Caterina Giuffrè, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 15972/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Concetta Torromeo;
Vista la memoria del 20 gennaio 2025, sottoscritta da controparte per accettazione, con la quale parte appellata dichiara di voler rinunciare al ricorso di primo grado;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti l’avvocato Angelo Clarizia e l’avvocato dello Stato Giovanni Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Ministero dell’Università e della Ricerca appellava la sentenza n. 15972/2024 con la quale il Tar Lazio -Roma ha accolto il ricorso proposto dalla odierna appellata proposto avverso il giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del settore concorsuale 06/N1, Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, espresso dalla Commissione di rivalutazione all'esito dell'annullamento dei giudizi pubblicati in data 5 ottobre 2022 nei confronti della ricorrente e dei giudizi individuali dei singoli commissari, comunicati in data 12 dicembre 2023, annullando gli atti impugnati e ordinando all’amministrazione di rivalutare l’interessata a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione.
Con memoria del 20 gennaio 2025, sottoscritta da controparte per accettazione, parte appellata dichiara di voler rinunciare al ricorso di primo grado.
Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2025 la causa passava in decisione, previo avviso dato dal Collegio alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, tenuto conto degli effetti della rinuncia al ricorso di primo grado.
DIRITTO
L’appellata, con la memoria in atti ha dichiarato di rinunciare al ricorso di primo grado.
Ai sensi degli artt. 35 comma 1, lett. c), 38 e 85 comma 9, c.p.a., nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde la sua unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti, sicché la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado determina l’improcedibilità dell’impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado, e comporta quindi, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, l´annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. IV^, 22 febbraio 2017, n. 824; id., sez. V, 11 ottobre 2017, n. 4699).
Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado, consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, soddisfacendo in tal modo l’interesse dell’Università a non vedere consolidato un principio contrastato con il ricorso in appello.
In ragione della peculiarità della vicenda le spese del doppio grado di giudizio devono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO