Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3927/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3927/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 7.3.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] alla contrada Mandria Nuova n. 5, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTA FIORE (C.F.: ), C.F._2
giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Isca del Pioppo n.
94 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
residente in [...] alla frazione San Nicola n. 3, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE TRIVIGNO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._4
ZA (PZ) alla via del Popolo n. 22 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-RESISTENTE-
1
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.3.2025; per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge
, con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in IG CP_1
(PZ) il 27.8.2016, deducendo che dall'unione coniugale non erano nati figli e che la residenza familiare era stata posta in IG (PZ) alla frazione Sant'Angelo n. 3, in un immobile di proprietà del marito.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che, a causa di incompatibilità caratteriali con il marito, era divenuto intollerabile proseguire nella convivenza. Tanto vero che «da oltre quattro anni […] i due coniugi vivevano separati: la sig.ra Pt_1
era tornata a vivere nella casa familiare sita in IG alla c.da Mandria Nuova e il sig. continuava ad abitare nella propria casa sita in IG (PZ) alla CP_1
Frazione S. Nicola».
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato di «dichiarare la separazione personale tra i coniugi e con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore Pt_1 CP_1
del costituito procuratore antistatario».
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 7.2.2025, il resistente si è costituito tempestivamente in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta il 3.1.2025, nella quale ha chiesto in via riconvenzionale, ai sensi dell'art. 473bis.49
c.p.c., decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con la ricorrente.
III Alla prima udienza del 7.2.2025, sono stati sentiti i coniugi, i quali -su invito del
Giudice relatore- hanno raggiunto un accordo in ordine alla questione del prelievo da parte della ricorrente dei suoi effetti personali dalla casa coniugale e della riconsegna
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delle chiavi della detta abitazione al resistente, individuando all'uopo la data del
15.2.2025. Il Giudice relatore, preso atto dell'accordo raggiunto, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 7.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
All'udienza da ultimo indicata, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle deduzioni delle parti (in particolare, la ricorrente ha domandato rigettarsi la domanda di divorzio formulata dal resistente attesa la pendenza di questioni patrimoniali tra i coniugi), ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale.
IV Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, tanto vero che è incontestato che vivano separati da oltre quattro anni, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sarà trasmessa dalla
Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 14 e 69, D.P.R. n. 396/2000.
Atteso che non risultano appartenere al patrimonio processuale domande accessori a quelle di separazione personale, va dichiarata esclusivamente la separazione delle parti privati in causa e, con separata ordinanza, va disposta la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio formulata tempestivamente dal resistente.
Le spese di lite, avuto riguardo alla causa di separazione personale, si dichiarano integralmente compensate tra le parti in causa, atteso che non vi è stata alcuna contestazione in ordine alla domanda di separazione personale e che la pronuncia ha avuto riguardo solo lo status.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 3927 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2024, vertente tra e Parte_1
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, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il CP_1
Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali hanno C.F._3
contratto matrimonio concordatario in IG (PZ) il 27.8.2016, trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 11, Parte II, Serie
A, Volume 1, anno 2016;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IG (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, D.P.R. n. 396/2000;
3) rimette la causa sul ruolo, limitatamente alla domanda divorzile, come da separata ordinanza;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17.3.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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