Decreto presidenziale 5 novembre 2021
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2021
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 26/05/2025, n. 10022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10022 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 10022/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10852/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10852 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” – Istituto Tecnico Commerciale di -OMISSIS-, Commissione n.-OMISSIS- Costituita per L'Esame di Maturità Presso L'Istituto Anzidetto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
1. degli esiti finali degli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione 2020/2021, contenuti in apposito documento denominato “albo esiti finali”, redatto in data 25.6.2021, a firma del Presidente della Commissione, affisso all'albo scolastico dell'Istituto indicato in epigrafe il 25.6.2021, attraverso il quale l'alunna -OMISSIS- è stata resa edotta di non aver superato gli esami di Stato;
2. del verbale n.13 della riunione della Commissione d'esame relativa all'attribuzione del voto finale, redatto in data 25.6.2021, a firma del Segretario e del Presidente della Commissione, conosciuto in data 13.8.2021, riportante la deliberazione di bocciatura dell'alunna;
3. del giudizio di bocciatura dell'alunna;
4. del verbale n.10 della Commissione d'esame relativo allo svolgimento dei colloqui ed all'attribuzione dei punteggi, redatto in data 24.6.2021, a firma del Segretario e del Presidente della Commissione, conosciuto in data 27.7.2021;
5. della scheda del candidato redatta in data 25.6.2021, a firma del Presidente della Commissione, conosciuta in data 27.7.2021, riportante i dati anagrafici, di presentazione e di valutazione dell'alunna e soprattutto lo svolgimento del colloquio,
6. del rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela presentata dall'alunna, a firma del Dirigente scolastico (nota prot. n.-OMISSIS- del 23.8.2021);
7. di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto,
e domanda di risarcimento del danno subìto dalla ricorrente per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati.
Con istanza di abbreviazione dei termini e di oscuramento dei dati personali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di cui in epigrafe vengono impugnati gli atti ivi enucleati e se ne domanda l’annullamento.
2. In particolare la questione riguarda il mancato superamento degli esami di stato conclusivi del II ciclo di istruzione 2020/2021 da parte della ricorrente, ed il conseguente domandato risarcimento dei danni.
3. I motivi di doglianza attengono a difetto di motivazione e di istruttoria sotto molteplici profili.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha dedotto con relazione illustrativa e documenti, chiedendo il respingimento del gravame.
5. In sede cautelare la domanda di tutela interinale del ricorrente è stata respinta.
6. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
8. Va premesso che deve ritenersi venuto meno l’interesse al ricorso quantomeno quanto alla domanda di annullamento, atteso che l’anno scolastico successivo a quello per cui è causa è trascorso senza che la ricorrente ne abbia evidenziato i risultati, per cui se si è iscritta ed ha superato l’anno successivo non può ricavare alcun vantaggio dall’accoglimento del presente ricorso, se non si è iscritta deve ritenersi che abbia implicitamente perso interesse al bene della vita, se è stata di nuovo oggetto di valutazione negativa avrebbe dovuto impugnare la stessa.
9. In ogni caso il ricorso è infondato.
Il ricorso è privo di consistenza perché dall’esame degli atti depositati non emergono elementi di illegittimità dell’attività posta in essere dall’Amministrazione.
Le censure sulla intervenuta modifica dell’incidenza dei crediti formativi sul voto finale dell’esame di stato, disposta dapprima con l’ordinanza ministeriale n. 10/2020 in conseguenza della pandemia da Covid-19 e, da ultimo, confermata con l’ordinanza n. 53/2021, risultano sprovviste della necessaria prova di resistenza, al fine di dimostrare non solo la mera illegittimità delle anzidette disposizioni, ma anche e, soprattutto, la dirimente circostanza che applicando le norme previgenti la ricorrente avrebbe ottenuto, o quantomeno, avrebbe potuto ottenere, una valutazione positiva.
Parimenti prive di prova di resistenza e, comunque, formulate in maniera generica, in violazione dell’art. 40 c.p.a., si palesano le doglianze sull’asserita tardività nell’adozione della richiamata o.m. n. 53/2021 e sugli effetti negativi derivanti dalla pandemia e dal lockdown del 2020 sul sistema dell’istruzione e, in generale, sulle famiglie italiane.
In merito, la paventata obliterazione del contesto emergenziale e delle condizioni di salute della ricorrente risulta essere smentita dal verbale contenente gli scrutini finali, dal quale si evince che la stessa sia stata ammessa a sostenere l’esame di Stato nonostante una grave insufficienza in una materia caratterizzante il corso di studi, proprio in virtù della peculiare situazione riferibile al contesto pandemico ed al suo impatto sull’istruzione pubblica.
Inoltre, dai contenuti del verbale n. 3, depositato agli atti dalla stessa parte ricorrente, si evince come sia stata la stessa studentessa a rinunciare alla facoltà di utilizzare strumenti compensativi (mappe concettuali) previsti per il suo BES e non la Commissione ad averle negato tale opportunità.
In merito alla mancata considerazione, ai fini della valutazione finale, dell’esposizione sull’esperienza maturata nell’alternanza scuola/lavoro, oltre a doversi rilevare ancora una volta la mancanza della prova di resistenza, va dato atto che la Commissione, nella sua memoria difensiva, ha in realtà precisato come tale parte del colloquio sia stata regolarmente svolta e con riferimento a quali specifici aspetti sia stata oggetto di valutazione; fermo restando che anche una valutazione brillante di tale specifico profilo non avrebbe certo potuto essere idonea a compensare le valutazioni negative ricevute con riferimento alla conoscenza ed alla preparazione sulle materie curricolari.
La mancanza della data sulla griglia di valutazione della studentessa può essere superata, alla luce del fatto che la stessa risulta essere stata allegata al verbale redatto dalla Commissione il giorno della prova di esame, del quale costituisce parte integrante, così come devono essere disattese le ultime due censure, in quanto infondate, sulla pretesa insufficienza del voto numerico ai fini della motivazione del mancato superamento dell’esame di stato e per l’asserita mancata predisposizione dei materiali necessari per lo svolgimento della prova.
La mera mancanza di attività didattica svolta dall’Istituto al fine di sostenere e migliorare il percorso scolastico dell’alunno, il suo apprendimento ed il conseguente miglioramento del rendimento, di per sé non è sufficiente ai fini dell’annullamento del giudizio espresso nei confronti della ricorrente, posto che il giudizio di superamento dell’esame di Stato si fonda, nella scuola secondaria di secondo grado, sul rendimento dell’alunno, nel senso che il parametro della prognosi non può che essere il rendimento scolastico.
10. In definitiva quindi il ricorso deve essere rigettato quanto alla domanda di annullamento.
11. Per ciò che concerne la domanda risarcitoria, anche essa va respinta.
Non ricorrono infatti i presupposti del fatto illecito, sia perché, come sopra esplicato, il provvedimento è legittimo, sia perché non è stato messo in rilievo alcun evento dannoso (diverso dagli effetti dell’atto impugnato in sé e per sé), sia perché manca una dimostrazione ricorsuale, che consenta un accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, in ordine alla circostanza che il provvedimento sarebbe stato favorevole in assenza dell'agire illegittimo della Pubblica Amministrazione ( i.a. Cons. Stato, Sez. VII, n. 9796/2023; sez. VI, n. 10319/2020). Parimenti, non sussiste in atti alcuna dimostrazione del danno asseritamente subito.
12. Le spese di lite possono essere compensate attesa la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.