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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: risarcimento danni morte nelle cause riunite la prima, iscritta al n. 368 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2023 promossa da:
- QUALE IMPRESA Controparte_1
DESIGNATA IN Controparte_2
- con sede legale in Torino, c.f. ,
[...] P.IVA_1
in persona del suo procuratore speciale Dott. elettivamente Controparte_3 domiciliata in Cagliari, via Alghero n° 54, presso lo studio dell'Avv. Marco
Tomba che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], ivi residente, P_
c.f. , elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Abba C.F._1
43, presso lo studio dell'Avv. Valeria Frongia che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cagliari del 23 gennaio 2024 comunicata con nota prot. n.
216/2024 in pari data;
APPELLATA E APPELLANTE EN
1 , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_5
, residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Cagliari, Via Alessandro Manzoni, presso lo studio dell'Avv. Tiziano Tatti, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATA E APPELLANTE EN
in persona del legale Controparte_6
rappresentante p.t., (in qualità di compagnia assicurativa per la RCA del
Veicolo Modello NI Copper, targato 76, di proprietà e condotto dal
, P. Iva n. , con sede in Torino, elettivamente _1 P.IVA_1 domiciliata in Sassari, V.le Umberto 42, presso lo studio dell'avv. Gianmario
Dettori, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
, nata ad [...] il [...], c.f. , CP_7 C.F._3
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_8
, nato a [...] il [...], c.f. C.F._4 _1
, tutti residenti in Decimomannu, elettivamente C.F._5 domiciliati in Cagliari, Via Alghero n° 45, presso lo Studio dell'Avv. Giorgio
Manurritta, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione;
, nato a [...] l'[...], c.f. Parte_1
, nato a [...] il C.F._6 Parte_2
06.03.1974, c.f. , , nato a C.F._7 Parte_3
Decimomannu il 01.03.1975, c.f. , e C.F._8 Pt_4
, nata a [...] il [...], c.f. ,
[...] C.F._9
elettivamente domiciliati in Cagliari, Viale Bonaria n. 96, presso lo studio dell'Avv. Stefanino Casti, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Carlo Monaldi, in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
in persona del legale rappresentante Controparte_9
dr. con sede in Milano p. iva , Controparte_10 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cagliari, Via della Pineta n°53/b, presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Secci che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
2 , contumace Parte_5
APPELLATI
La seconda, iscritta al n. 376 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2023, promossa da:
, nata a [...] il [...], CF Controparte_5
, residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Cagliari Via Alessandro Manzoni presso lo studio dell'Avv. Tiziano Tatti, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
- QUALE IMPRESA Controparte_1
DESIGNATA IN Controparte_2
- con sede legale in Torino, C.F. – P.Iva n.
[...]
in persona del suo procuratore speciale Dott. P.IVA_1 Controparte_3
elettivamente domiciliata in Cagliari, via Alghero n° 54, presso lo studio dell'Avv. Marco Tomba che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATA E APPELLANTE EN
, nata il [...] a [...], ivi residente, C.F. P_
, elettivamente domiciliata in Cagliari Via Abba 43 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Valeria Frongia, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cagliari del 23 gennaio 2024 comunicata con nota prot. n.
216/2024 in pari data;
APPELLATA E APPELLANTE EN
in persona del legale Controparte_6
rappresentante p.t., (in qualità di compagnia assicurativa per la RCA del
Veicolo Modello NI Copper, targato 76, di proprietà e condotto dal
, P. Iva n. , con sede in Torino, elettivamente _1 P.IVA_1 domiciliata in Sassari, V.le Umberto 42, presso lo studio dell'avv. Gianmario
Dettori che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
3 in persona del legale rappresentante Controparte_9
dr. con sede in Milano, p. iva , Controparte_10 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cagliari Via della Pineta n°53/b presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Secci, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
, nata a [...] il [...], c.f. ; CP_7 CodiceFiscale_10
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_8 C.F._11
, nato a [...] il [...], c.f.
[...] _1 C.F._12
, tutti residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in
[...]
Cagliari, Via Alghero n° 45, presso lo Studio dell'Avv. Giorgio Manurritta, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. Parte_1
, nato a [...] C.F._6 Parte_2
il 06.03.1974, cod. fisc. , , nato C.F._7 Parte_3
a Decimomannu (CA) il 01.03.1975, cod. fisc. , C.F._8
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_4
, elettivamente domiciliati in Cagliari, Viale Bonaria C.F._9
n. 96, presso lo studio dell'Avv. Stefanino Casti, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Carlo Monaldi, in forza di procura speciale resa a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
, contumace Parte_5
APPELLATI
All'udienza collegiale del 6 marzo 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della quale impresa Controparte_1
designata in per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada CP_2
(come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 19 dicembre
2024):
“Per la - quale impresa designata in Controparte_1 CP_2 per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada - l'Avv. Marco Tomba conferma e reitera le conclusioni formalizzate nell'atto di citazione in appello
4 introduttivo del giudizio RG n. 368/2023 e nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio d'appello RG n. 376/2023, come integrate in conseguenza dei pagamenti eseguiti nel corso dei giudizi d'appello a saldo delle somme liquidate all'esito delle statuizioni della Corte Ecc.ma sulla domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
GIUDIZIO D'APPELLO RG n. 368/2023
Conclusioni per l'appellante – VS : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in accoglimento del gravame proposto dalla – VS contro la sentenza n. 2254/2023 Controparte_1 del Tribunale civile di Cagliari, pubblicata il 28.09.2023, conclusiva delle due cause riunite RG n. 549/2019 e RG n. 1834/2019, notificata al sottoscritto
Avvocato il 09.10.2023, e in riforma della stessa, contrariis rejectis :
1) –omissis – (si omette questo capo delle conclusioni formalizzate nell'atto di citazione d'appello poiché relativo alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sulla quale la Corte
Eccellentissima si è già pronunciata);
2) nel merito in via principale : rigettare le richieste risarcitorie avanzate in primo grado nei confronti della quale impresa Controparte_1 designata in per il , dai CP_2 Controparte_2 NO , , , Parte_3 Parte_1 Parte_5 Parte_2
, , per carenza di prove sulla circostanza, dedotta Parte_4 Controparte_5 dai predetti attori in primo grado e quivi contestata dalla Controparte_1
che il congiunto dei predetti, ossia il fu
[...] Persona_2 deceduto nel sinistro per cui è causa, al momento in cui tale evento si è verificato fosse terzo trasportato sul motociclo uscito fuoristrada;
con vittoria delle spese legali dei due gradi di giudizio in favore dell'impresa designata appellante;
3) nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto sussistente l'obbligo di pagamento, in conseguenza dei fatti di causa, della convenuta – VS verso gli attori in primo Controparte_1 grado, odierni appellati, NO , , Parte_3 Parte_1 Parte_5
, e liquidare a questi ultimi importi
[...] Parte_2 Parte_4 risarcitori inferiori a quelli liquidati in primo grado mediante utilizzo delle
5 più recenti e complete tabelle liquidative del danno parentale del Tribunale civile di Milano, di cui si allega copia, con vittoria o integrale compensazione delle spese legali dei due gradi di giudizio.
Le sopra riportate conclusioni formalizzate nell'atto di citazione
d'appello vengono integrate chiedendo che la Corte Eccellentissima statuisca sull'an e sul quantum tenendo conto degli importi pagati nel corso del giudizio d'appello dalla Parte_6 in esecuzione delle statuizioni della Corte Ecc.ma sull'inibitoria proposta, ossia :
- € 336.000 in favore del IG (di cui € 166.666,66 per la Parte_3 sua quota ereditaria sulle somme liquidate ai due premorti genitori + €
170.000 per la sua quota);
- € 296.000 in favore del IG (di cui € 166.666,66 per la Parte_2 sua quota ereditaria sulle somme liquidate ai due premorti genitori + €
130.000 per la sua quota);
- € 296.000 in favore della IGa (di cui € 166.666,66 per la sua quota Pt_4 ereditaria sulle somme liquidate ai due premorti genitori + € 130.000 per la sua quota);
- saldo integrale delle spese legali liquidate in primo grado agli attori compresi gli accessori di legge.”
GIUDIZIO D'APPELLO RG n. 376/2023
Conclusioni per l'appellata : Parte_6
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dalla IGa poiché infondato in fatto e in diritto Controparte_5
e altresì, in accoglimento della domanda incidentale proposta dalla
[...]
e in riforma della sentenza di primo grado, Parte_6 rigettare le richieste risarcitorie avanzate nei confronti della Controparte_1
quale impresa designata in per il Fondo di Garanzia
[...] CP_2
Vittime della Strada, dai NO , Parte_3 Parte_1 Parte_5
, , per carenza di
[...] Parte_2 Parte_4 Controparte_5 prove sulla circostanza, dedotta dai predetti attori in primo grado e quivi contestata dalla che il congiunto dei predetti, Controparte_1 ossia il fu deceduto nel sinistro per cui è causa, al momento in Persona_2 cui tale evento si è verificato fosse terzo trasportato sul motociclo uscito
6 fuoristrada;
con vittoria delle spese legali dei due gradi di giudizio in favore dell'impresa designata appellante.”
Nell'interesse di (come da foglio di precisazione delle P_ conclusioni depositato il 30 dicembre 2024):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, nella causa Rac 368/2023 riformare totalmente la sentenza di primo grado n. 2254/2023 emessa del Tribunale di
Cagliari nei seguenti termini:
In via principale accogliere per quanto di ragione l'appello principale promosso da quale impresa designata in Parte_7 CP_2
per il Fondo di Garanza nelle parti favorevoli alla Controparte_2
posizione processuale della IGa come esposte del presente P_ atto difensivo e in ogni caso subordinatamente all'accoglimento dell'appello incidentale le cui conclusioni di seguito si formulano in via principale;
Sempre in via principale e in accoglimento all'appello incidentale formulato avverso la sentenza n. 2254/2023 emessa dal Tribunale di
Cagliari di cui si chiede la totale riforma
A rigettare le richieste risarcitorie tutte avanzate in primo grado nei confronti della odierna esponente IGa da parte dei IGi P_ [...]
, , e Pt_3 Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_8
stante la mancanza assoluta di prova del fatto che al Controparte_5
momento del sinistro per cui è causa, avvenuto in Assemini in data 24.5.2017, alla guida del motoveicolo Honda CBR tg CF48013 ci fosse il figlio della stessa il IG deceduto in tale circostanza, P_ Persona_3
e stante la mancanza assoluta di prova del fatto che in tale circostanza il
[...]
, anch'esso deceduto, fosse terzo trasportato;
con conseguente totale Per_2
riforma della sentenza di primo grado n. 2254/2023;
B laddove l'Ecc.ma Corte adita dovesse accertare che al momento del sinistro per cui è causa, avvenuto in Assemini in data 24.5.2017, alla guida del motoveicolo Honda CBR tg CF48013 ci fosse stato il IG Persona_2
(e non il figlio dell'odierna esponente IG da intendersi Persona_3
come terzo trasportato), in accoglimento alla domanda riconvenzionale formulata in primo grado, condannare in solido tra loro i IGi _5
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_5 Parte_2
e (in qualità di eredi del IG al risarcimento Parte_8 Persona_2
7 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla IGa P_
in conseguenza dello stesso sinistro nel quale ha perso la vita il figlio
[...]
nella complessiva misura indicata in primo grado pari a Euro Persona_3
529.200.00,00 ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta giusta all'esito del processo;
con riserva di agire nei confronti della compagnia assicuratrice del motociclo, ovvero de quale Controparte_11
Impresa designata per la per il Fondo di Garanzia delle Vittime della CP_2
Strada, in caso di assenza di copertura assicurativa del motoveicolo, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali patiti dalla IGa in conseguenza dello stesso sinistro nel quale ha P_
perso la vita il figlio nella complessiva misura indicata in Persona_3
primo grado pari a Euro 529.200.00,00 ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta giusta all'esito del processo;
con conseguente totale riforma della sentenza di primo grado n. 2254/2023;
C, laddove l'Ecc.ma Corte adita dovesse accertare un concorso di colpa alla causazione del sinistro occorso in Assemini in data 24.5.2017 per cui è causa anche dei IGi , e condannare Controparte_8 CP_7 _1
questi ultimi in accoglimento alla domanda riconvenzionale formulata in primo grado in solido tra loro e anche (laddove dovesse risultare che alla guida del motoveicolo ci fosse il ) unitamente ai IGi Persona_2
, , , , Controparte_5 Parte_3 Parte_1 Parte_5 [...]
e anche i IGi , e Pt_2 Parte_8 Controparte_8 CP_7 _1
con le compagnie assicuratrici le autovetture la Honda Civic tg
[...]
XN (condotta dal e la NI PE tg 76 (condotta CP_8
dal ossia la (assicuratrice della Honda _1 Controparte_9
Civic) e (assicuratrice della NI PE), Controparte_11
tutti in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla IGa in conseguenza dello stesso sinistro nel P_
quale ha perso la vita il figlio nella complessiva misura di Persona_3
euro 529.200.00,00 ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta giusta all'esito del processo;
con riserva di agire nei confronti della compagnia assicuratrice del motociclo, ovvero de Controparte_11
quale Impresa designata per la per il Fondo di
[...] CP_2
Garanzia delle Vittime della Strada in caso di assenza di copertura
8 assicurativa del motoveicolo, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali patiti dalla IGa in P_
conseguenza dello stesso sinistro nel quale ha perso la vita il figlio Per_3
nella complessiva misura indicata in primo grado pari a Euro
[...]
529.200.00,00 ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta giusta all'esito del processo;
con conseguente totale riforma della sentenza di primo grado n. 2254/2023.
In ogni caso tenere indenne comunque la IGa da qualsiasi P_
ipotesi di responsabilità a suo carico sollevandola da qualsiasi condanna al risarcimento di danni e alla rifusione delle spese giudiziali a favore di terze persone, il tutto da porsi integramente a carico della compagnia assicuratrice il mezzo e/o i mezzi che saranno considerati responsabili del sinistro avvenuto in Assemini in data 24.5.2017. Con conseguente totale riforma della sentenza di primo grado n. 2254/2023.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi gradi del giudizio da liquidarsi nell'emananda sentenza;
tenuto conto del fatto che nel secondo grado la IGa è stata ammessa a godere del beneficio del P_
patrocinio a spese dello Stato con delibera di nomina prot. 216\2024 del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari in favore dell'Avv. Valeria
Frongia. con conseguente totale riforma della sentenza di primo grado n.
2254/2023.
-B-
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, nella causa Rac 376/2023 riformare totalmente la sentenza di primo grado n. 2254/2023 emessa del Tribunale di
Cagliari nei seguenti termini:
In via principale rigettare in toto l'appello principale promosso dalla IGa
, perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte Controparte_5
del presente atto difensivo;
Sempre in via principale e in accoglimento all'appello incidentale formulato avverso la sentenza n. 2254/2023 emessa dal Tribunale di
Cagliari di cui si chiede la totale riforma
A rigettare le richieste risarcitorie tutte avanzate in primo grado nei confronti della odierna esponente IGa da parte dei IGi P_ [...]
, , e Pt_3 Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_8
9 stante la mancanza assoluta di prova del fatto che al Controparte_5
momento del sinistro per cui è causa, avvenuto in Assemini in data 24.5.2017, alla guida del motoveicolo Honda CBR tg CF48013 ci fosse il figlio della stessa il IG deceduto in tale circostanza, P_ Persona_3
e stante la mancanza assoluta di prova del fatto che in tale circostanza il
[...]
, anch'esso deceduto, fosse terzo trasportato;
con conseguente totale Per_2
riforma della sentenza di primo grado n. 2254/2023;
B laddove l'Ecc.ma Corte adita dovesse accertare che al momento del sinistro per cui è causa, avvenuto in Assemini in data 24.5.2017, alla guida del motoveicolo Honda CBR tg CF48013 ci fosse stato il IG Persona_2
(e non il figlio dell'odierna esponente IG da intendersi Persona_3
come terzo trasportato), in accoglimento alla domanda riconvenzionale formulata in primo grado, condannare in solido tra loro i IGi _5
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_5 Parte_2
e (in qualità di eredi del IG al risarcimento Parte_8 Persona_2
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla IGa P_
in conseguenza dello stesso sinistro nel quale ha perso la vita il figlio
[...]
nella complessiva misura indicata in primo grado pari a Euro Persona_3
529.200.00,00 ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta giusta all'esito del processo;
con riserva di agire nei confronti della compagnia assicuratrice del motociclo, ovvero de quale Controparte_11
Impresa designata per la per il Fondo di Garanzia delle Vittime della CP_2
Strada, in caso di assenza di copertura assicurativa del motoveicolo, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali patiti dalla IGa in conseguenza dello stesso sinistro nel quale ha P_
perso la vita il figlio nella complessiva misura indicata in Persona_3
primo grado pari a Euro 529.200.00,00 ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta giusta all'esito del processo;
con conseguente totale riforma della sentenza di primo grado n. 2254/2023;
C, laddove l'Ecc.ma Corte adita dovesse accertare un concorso di colpa alla causazione del sinistro occorso in Assemini in data 24.5.2017 per cui è causa anche dei IGi , e condannare Controparte_8 CP_7 _1
questi ultimi in accoglimento alla domanda riconvenzionale formulata in primo grado in solido tra loro e anche (laddove dovesse risultare che alla
10 guida del motoveicolo ci fosse il ) unitamente ai IGi Persona_2
, , , , Controparte_5 Parte_3 Parte_1 Parte_5 [...]
e anche i IGi , e Pt_2 Parte_8 Controparte_8 CP_7 _1
con le compagnie assicuratrici le autovetture la Honda Civic tg
[...]
XN (condotta dal e la NI PE tg 76 (condotta CP_8
dal ossia la (assicuratrice della Honda _1 Controparte_9
Civic) e (assicuratrice della NI PE), Controparte_11
tutti in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla IGa in conseguenza dello stesso sinistro nel P_
quale ha perso la vita il figlio nella complessiva misura di Persona_3
euro 529.200.00,00 ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta giusta all'esito del processo;
con riserva di agire nei confronti della compagnia assicuratrice del motociclo, ovvero de Controparte_11
quale Impresa designata per la per il Fondo di
[...] CP_2
Garanzia delle Vittime della Strada in caso di assenza di copertura assicurativa del motoveicolo, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali patiti dalla IGa in P_
conseguenza dello stesso sinistro nel quale ha perso la vita il figlio Per_3
nella complessiva misura indicata in primo grado pari a Euro
[...]
529.200.00,00 ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta giusta all'esito del processo;
con conseguente totale riforma della sentenza di primo grado n. 2254/2023.
In ogni caso tenere indenne comunque la IGa da qualsiasi P_
ipotesi di responsabilità a suo carico sollevandola da qualsiasi condanna al risarcimento di danni e alla rifusione delle spese giudiziali a favore di terze persone, il tutto da porsi integramente a carico della compagnia assicuratrice il mezzo e/o i mezzi che saranno considerati responsabili del sinistro avvenuto in Assemini in data 24.5.2017. Con conseguente totale riforma della sentenza di primo grado n. 2254/2023.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi gradi del giudizio da liquidarsi nell'emananda sentenza;
tenuto conto del fatto che nel secondo grado la IGa sarà prossimamente ammessa a godere del P_
beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera di nomina del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari in favore dell'Avv. Valeria
11 Frongia che ci si riserva di depositare quanto prima nel fascicolo telematico del presente procedimento (istanza di ammissione depositata in data
17.1.2024 prot. 2024/218).”
Nell'interesse della (come da foglio di Controparte_1 precisazione delle conclusioni depositato il 27 dicembre 2024):
“La Corte: nel procedimento iscritto a RG con il 368/23 Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito, in via principale:
1. Relativamente all'appello principale, dare atto della prestata acquiescenza, da parte dell'appellante principale, quale Controparte_1
impresa designata per il alla Controparte_2
pronuncia di assoluzione da ogni domanda nei confronti del convenuto _1
conseguentemente della quale
[...] Controparte_6 sua compagnia assicurativa per la responsabilità civile auto e per l'effetto, confermare, per quanto di interesse la sentenza impugnata;
2. Limitatamente all'appello incidentale proposto da , dare Controparte_5
atto della sua prestata acquiescenza alla pronuncia di assoluzione da ogni domanda nei confronti del convenuto e conseguentemente della _1
quale sua compagnia assicurativa per Controparte_6 la responsabilità civile auto e per l'effetto, confermare, per quanto di interesse, la sentenza impugnata
3. Rigettare i gravami proposti in via incidentale, in quanto infondati in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
In ogni caso:
4. con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Nel procedimento iscritto a RG con il 376/23 Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito, in via principale:
1. Rigettare il gravame, tanto quello principale, che quelli proposti in via incidentale, in quanto infondati in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
In ogni caso:
2. con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
12 Nell'interesse di , , (come da CP_7 Controparte_8 _1
comparsa di costituzione):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello confermare la Sentenza n° 2254/2023 emessa dal Tribunale Civile di Cagliari, oggi appellata, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Nell'interesse di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
(come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 13
[...] dicembre 2024):
“Nell'interesse degli appellati , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , nel richiamare le difese tutte fin qui formulate e nel contestare Parte_4
per quanto di ragione ogni avversa difesa, si confermano le conclusioni rassegnate nelle comparse di costituzione e risposta del 25.01.2024, rispettivamente depositate nei procedimenti riuniti R.G. n. 368/2023 e R.G.
n. 376/2023, e precisamente:
R.G. n. 368/2023: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
- Nel merito: rigettare l'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata.
- In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio e con distrazione delle stesse in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
R.G. n. 376/2023: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
- Nel merito: rigettare l'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata.
- In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio e con distrazione delle stesse in favore dei difensori che si dichiarano antistatari”.
Nell'interesse di (come da foglio di precisazione delle Controparte_5 conclusioni depositato il 3 gennaio 2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis
NEL MERITO: 1) Accertare e dichiarate che il coniuge della Ricorrente, sig. , nato a [...] il [...] e deceduto il 24 Persona_2
maggio 2017, è deceduto nel sinistro stradale descritto in narrativa - nel quale rivestiva la qualità di terzo trasportato - causato da esclusivi fatto e colpa del
13 sig. conducente del motociclo targato CS48013, marca Persona_3
Honda, modello CBR, di proprietà di;
P_
2) Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno previsto dall'articolo 141 del Codice delle assicurazioni, in capo alla IGa
a titolo di danno non patrimoniale nella misura di €. Controparte_5
330.000,00 o di quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà dovuta e provata o determinata secondo equità;
3) per l'effetto accertare in capo alla IGa un risarcimento Controparte_5 del danno patrimoniale nella misura di €. 180.000,00 o di quella somma mag- giore o minore che il Giudice riterrà dovuta e provata o determinata secondo equità;
4) per l'effetto accertare e dichiarare in capo alla IGa un Controparte_5
diritto di credito per spese sostenute e risarcibili nella misura di € 5.300,00 o di quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà dovuta e provata o determinata secondo equità;
5) per l'ulteriore effetto condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore e la sig.ra in P_
solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra _5
e meglio precisati e descritti ai punti sub 2-3-4) delle conclusioni
[...]
nella misura complessiva di € 515.300,00 o di quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà dovuta e provata o determinata secondo equità;
6) con vittoria di spese ed onorari del giudizio e responsabilità aggravata ai sensi dell'art 96 comma III del c.p.c. a carico della sola
[...] per avere quest'ultima omesso qualsiasi proposta risarcitoria”. CP_1
Nell'interesse di (come da foglio di Controparte_9 precisazione delle conclusioni depositato il 3 gennaio 2025):
“Nell'interesse dell'appellata in persona del legale rapp.te, ut CP_12
supra rappresentata, si conclude affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia:
1) confermare la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta ogni domanda nei confronti della Controparte_13
2) con vittoria di spese e compensi professionali.”
IN FATTO E IN DIRITTO
14 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 23.1.2019 e iscritto al
R.G. n. 549/2019, ha agito nei confronti della Controparte_5 [...]
quale impresa assicuratrice designata per il Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada e proprietaria del P_ motociclo Honda CBR targato CF48013, privo di copertura assicurativa, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sofferti a seguito del decesso del marito il quale, unitamente a Persona_2 Per_3
(figlio di , perdeva la vita in occasione di un sinistro
[...] P_
stradale avvenuto il 24.05.2017, in Assemini, lungo la S.S. 130.
La ricorrente ha esposto che dalla consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento penale instaurato dalla Procura della
Repubblica di Cagliari a carico di ignoti (RG 3046/2017- Mod. 444 ) era emerso che:
- il giorno 24 maggio 2017, verso le ore 00.40, alla guida del Persona_3
motociclo Honda CBR targato CF48013, di proprietà di con P_
a bordo quale terzo trasportato, percorreva la S.S. 130, Persona_2
direttrice Iglesias – Cagliari.
- giunto all'altezza del km 13,200, il conducente del motociclo, che procedeva ad una velocità di 208 Km/h, impegnava la banchina passando sul gradino posto tra l'asfalto e la superficie in terra con conseguente brusca variazione dell'aderenza che aveva determinato uno squilibrio del mezzo tale da provocare il contatto con il guard-rail;
- a seguito dell'urto e erano stati sbalzati dalla Persona_2 Persona_3
moto, decedendo sul colpo in conseguenza delle lesioni riportate, mentre la moto Honda, riversa sulla carreggiata, era stata poi urtata dall'autoveicolo
Honda Civic targato XN nel frattempo sopraggiunto.
ha quindi: Parte_9
- sostenuto che dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio si evinceva che il sinistro era ascrivibile esclusivamente alla responsabilità di Per_3
conducente del motociclo Honda, il quale, in violazione degli artt.
[...]
140, 141, commi 1 e 5, e 142 comma 2 C.d.S., come accertato dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro – (all. n. 3 ricorso introduttivo), aveva mantenuto una condotta di guida “esageratamente imprudente” e
15 verosimilmente “conseguente al tentativo di esibire il proprio coraggio e perizia nella guida”;
- dedotto che dal decesso di le erano derivati danni Persona_2
patrimoniali e non patrimoniali quantificati rispettivamente in euro
180.000,00 ed euro 330.000,00, in conseguenza del venir meno del rapporto coniugale ed affettivo con il defunto, nonché dei contributi economici che egli le versava in costanza del rapporto.
La in qualità di Impresa designata Controparte_14
per il VS, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente.
Ha sostenuto che:
I. non vi fosse prova che il motociclo fosse condotto da Persona_3 invece che da dovendo ritenersi l'inattendibilità delle Persona_2
dichiarazioni al riguardo rese alla P.G., in sede di sommarie informazioni, da e conducenti delle autovetture Honda Controparte_8 _1
Civic targata XN e NI PE targata 76, che erano giunti sul luogo dell'evento a sinistro già avvenuto. L'inattendibilità, a giudizio dell'impresa assicurativa, derivava dal fatto che sia il che il CP_8 _1
come accertato dal CTU del procedimento penale, erano direttamente coinvolti nel sinistro, provocato da una competizione a tre che aveva causato lo sbandamento della moto e il conseguente tragico evento, nonché dal fatto che erano partiti prima del motociclo;
II. non vi fosse la prova della scopertura assicurativa del motociclo Honda
CBR targato CF48013 di proprietà di non essendo sufficiente P_ la locuzione “sprovvista” indicata nel rapporto dei carabinieri, scopertura che poteva essere efficacemente provata unicamente mediante la produzione di apposita attestazione CONSAP;
III. non poteva aver subito i danni lamentati in quanto già da Controparte_5
molto tempo prima del sinistro il matrimonio tra i due era in crisi, era in corso la separazione coniugale e non vi era più alcun rapporto affettivo ed economico tra i coniugi;
i due vivevano in abitazioni diverse e nessuna somma versava il alla ricorrente che, per età e per posizione sociale e Pt_3
lavorativa, aveva totale autonomia economica.
16 In subordine, “ha eccepito che: a) l'eventuale obbligo risarcitorio doveva essere limitato ex artt. 283 comma 4 e 128 del codice delle assicurazioni private, entro l'importo del massimale di legge in vigore alla data del sinistro;
b) il ridetto massimale doveva essere suddiviso ex art. 291
c.c. del codice delle assicurazioni private, tra tutti i soggetti rimasti direttamente e indirettamente danneggiati in seguito a sinistro in proporzione all'entità dei singoli danni rispetto all'importo del suindicato massimale.”.
madre di e intestataria del motociclo P_ Persona_3
Honda targato CF48013, costituitasi in giudizio, ha dedotto che:
- non aveva mai autorizzato alcuno all'utilizzo del motociclo e di averlo custodito adeguatamente affinché non fosse utilizzato senza il suo consenso;
- non vi fosse prova che il motociclo era condotto da e non Persona_3
da e che il sinistro, come accertato nella consulenza tecnica, Persona_2
si era in realtà verificato per esclusiva responsabilità di coloro i quali,
e si trovavano rispettivamente alla guida dell'Honda Civic CP_8 _1
targata XN e della NI PE targata 76, ovvero per loro concorso con colui che conduceva il motociclo;
- dal decesso del proprio figlio le erano derivati una serie di Persona_3
danni non patrimoniali e patrimoniali, a causa del venir meno del rapporto affettivo con il defunto e dei contributi economici che il congiunto versava alla famiglia stante il suo stato di disoccupazione, danni per il cui risarcimento ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti di , Controparte_8
e (rispettivamente conducente, proprietaria CP_7 Controparte_9
e compagnia assicuratrice dell'autovettura Honda Civic targata XN) e di e (rispettivamente conducente- _1 Controparte_1
proprietario e compagnia assicuratrice dell'autovettura NI PE targata
76) che ha chiamato in causa, previa autorizzazione, estendendo la domanda riconvenzionale anche nei confronti di Parte_1 Parte_5
, e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_5
nella loro qualità di eredi di con riserva di agire nei confronti Persona_2 della compagnia assicuratrice del motociclo o dell'impresa designata dalla
Consap, qualora fosse stato accertato che alla guida del motociclo vi fosse il
Pt_3
17 costituitasi in giudizio, ha dedotto che Controparte_9
nessuna responsabilità dovesse essere ascritta a , in quanto Controparte_8 il sinistro era stato causato in via esclusiva dall'imprudente e colpevole condotta di guida del conducente della moto, presumibilmente Per_3
infatti l'impatto dell'Honda Civic con la moto era avvenuto dopo che
[...] questa era già rovesciata sulla carreggiata a seguito dell'urto col guardrail a causa dell'altissima velocità. Il coinvolgimento del proprio assicurato nella causazione del sinistro era stato ipotizzato sulla base di personali congetture dell'ing. , nominato consulente in sede penale, senza alcun riscontro Per_4
oggettivo. Ha infine contestato la quantificazione del risarcimento effettuata da P_
, , costituitisi anch'essi in CP_7 Controparte_8 _1
giudizio, hanno dedotto che la sera del tragico evento, i conducenti i veicoli si erano ritrovati con il e il presso l'abitazione della dove Per_3 Pt_3 P_
il primo aveva preso le chiavi della moto;
successivamente il gruppo si era poi diretto verso Assemini e con a bordo quale terzo Persona_3
trasportato il si era posto alla guida della moto partendo per primo. Pt_3
Hanno affermato la responsabilità esclusiva del conducente della moto nella causazione del sinistro a seguito della eccessiva velocità da esso tenuta, nonché l'infondatezza di una ipotetica “gara di velocità”, tenuto conto del fatto che il veicolo Honda Civic del aveva impattato con il relitto CP_8
della moto con la parte anteriore sinistra, mentre il aveva evitato _1
qualsiasi collisione.
La costituitasi in giudizio, ha Controparte_14
sostenuto:
- l'estraneità nel coinvolgimento del sinistro del proprio assicurato, il quale viaggiava, unitamente al in posizione arretrata rispetto alla moto CP_8
Honda, e che era sopraggiunto sul luogo dell'evento a sinistro già accaduto, ricostruzione confermata dalle dichiarazioni resa da e _1 CP_8
nonché dagli accertamenti svolti dalle autorità intervenute, i quali evidenziavano che i danni riportati dalla Honda Civic nella parte anteriore sinistra erano da ricondursi all'impatto e al trascinamento delle parti meccaniche della moto sparse sulla carreggiata;
18 - che il motociclo, sulla base degli accertamenti del CTU, stava viaggiando ad una velocità non inferiore ai 208 Km/h, mentre invece, “come da registrazione resa dal dispositivo satellitare in dotazione al mezzo”, il proprio assicurato marciava ad una velocità di circa 78 Km/h (cfr. doc. 2, prodotto telematicamente con il nome “FULL-BOX_2019-06-07_07 30 53-2 copia.pdf”), talché la condotta di guida del motociclista era comunque sufficiente ad interrompere qualsiasi eventuale nesso di causa rispetto alla condotta del In via subordinata ha comunque chiesto che in caso di _1
accertata responsabilità concorrente del proprio assicurato, la percentuale maggioritaria fosse riconosciuta in capo al In ogni caso, ha poi Per_3
contestato le pretese della sotto il profilo del quantum. P_
Con atto di citazione del 27 febbraio 2019, iscritto al RG.
n.1834/2019, (genitori di Parte_1 Parte_5 Persona_2
e (fratelli di Parte_4 Parte_2 Parte_3 Persona_2
hanno convenuto in giudizio la nella sua Controparte_14
qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
e proprietaria del motociclo Honda CBR, per ottenere il P_
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del decesso di terzo trasportato nella moto condotta da Persona_2 Per_3 che doveva ritenersi l'esclusivo responsabile dell'incidente del quale
[...]
aveva perso la vita il loro congiunto.
Hanno dedotto che, all'epoca del sinistro, conviveva Persona_2
con i genitori e con il fratello come risultava da atto notorio a rogito Pt_3
del notaio del 14.09.2018, Rep. 55979, Racc. 29307, che egli Persona_5 si occupava dei genitori, entrambi “affetti da gravi patologie” assistendoli nello svolgimento delle incombenze giornaliere, che era molto legato alla famiglia, frequentando quotidianamente sia i genitori che i fratelli e trascorrendo con loro festività e altri momenti di svago, che aveva contratto matrimonio con , dalla quale si era poi separato. Controparte_5
Si sono costituiti in giudizio:
- in qualità di impresa designata per il CP_1 Controparte_14
VS, che ha ribadito le difese già esposte nella comparsa depositata nel procedimento iscritto al R.G. n. 549/2019, rassegnando le medesime
19 conclusioni;
soggiungendo che non conviveva con gli attori Persona_2
ed aveva con costoro normali rapporti parentali;
- che ha ribadito le deduzioni e conclusioni, compresa la P_
richiesta di chiamata in causa drl terzo, già rassegnate per il procedimento
R.G. n. 549/2019.
A seguito della chiamata in causa si sono costituiti:
- compagnia assicuratrice dell'autovettura Controparte_9
Honda Civic condotta da , rassegnando le medesime Controparte_8
deduzioni e conclusioni depositate nel procedimento R.G. n. 549/2019;
- tardivamente e che hanno CP_7 Controparte_8 _1
formulato le medesime difese e conclusioni rassegnate nel procedimento
R.G. n. 549/2019.
Mutato il rito nel giudizio iscritto al R.G. n. 549/2019, all'udienza dell'11.06.2020 le due cause sono state riunite d'ufficio sotto il numero di quella di più risalente iscrizione (n. 549/2019 R.G.).
La causa è stata istruita mediante prove documentali e prova per testi.
Con sentenza n. n. 2254/2023, pubblicata il 28.9.2023, il Tribunale di
Cagliari:
- ha dichiarato che il sinistro occorso in Assemini 24 maggio 2017, nel quale sono deceduti e è ascrivibile alla Persona_3 Persona_2
responsabilità esclusiva di conducente del motoveicolo Persona_3
Honda CBR, targato CF48013, di proprietà di e privo di P_
copertura assicurativa, sul quale viaggiava quale trasportato;
Persona_2
Co
- ha condannato in qualità di impresa Controparte_14
designata in per il – e CP_2 Controparte_2
in solido fra loro, a pagare ai congiunti del , a titolo di P_ Pt_3
risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale,
i seguenti importi: euro 359.304,88 a euro 371.281,72 a Parte_1
, euro 215.582,93 a euro 167.675,61 a Parte_5 Parte_3
euro 179.652,45 a oltre agli interessi legali Parte_2 Parte_4
dalla decisione al saldo e al pagamento delle spese di lite;
- ha condannato la e in Controparte_14 P_
solido fra loro, a pagare a , euro 5.803,03 euro, a titolo di Controparte_5
20 risarcimento del danno patrimoniale per le spese funerarie del marito Per_2
da essa sostenute, oltre agli interessi legali dalla decisione al saldo;
[...]
- ha rigettato le altre domande risarcitorie formulate da . Controparte_5
- ha rigettato le domande formulate da P_
- ha compensato tra le parti le spese di lite nel rapporto processuale tra _5
, in qualità di impresa
[...] Controparte_15
designata in per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada e CP_2 P_
[...]
- ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di P_
, , e Controparte_8 CP_7 _1 Controparte_9
quale assicuratrice del veicolo NI PE Controparte_11
condotto da _1
*****
Con distinti atti di citazione del 3 novembre e 8 novembre 2023, rispettivamente iscritti al R.G. n. 368/2023 e R.G. n. 376/2023,
[...]
in qualità di impresa designata dal FDGVS, e Controparte_11
, hanno proposto appello avverso la sentenza n. 2254/2023, Controparte_5
pubblicata il 28.09.2023 del Tribunale di Cagliari.
costituitasi in giudizio, ha proposto appello P_
incidentale in entrambi i procedimenti.
La in qualità di impresa designata dal Controparte_1
FDGVS, costituitasi in giudizio, ha proposto appello incidentale nel procedimento R.G. n. 376/2023.
, costituitasi in giudizio, ha proposto appello Controparte_5
incidentale nel procedimento R.G. n. 368/2023.
Si sono costituiti in entrambi i giudizi , Controparte_8 _1
, la CP_7 Controparte_9
Si è costituita in giudizio solo nel procedimento R.G. n. 368/2023 la quale assicuratrice del veicolo Controparte_6
condotto da _1
All'udienza del 7.3.2024 le cause sono state riunite ed è stata dichiarata la contumacia di , non costituitasi in entrambi i Parte_5
procedimenti.
21 La Corte, con ordinanza del 28.3.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per le somme eccedenti euro
250.000,00 per i NO e;
euro 170.000,00 Parte_1 Parte_5
per euro 130.000,00 per e;
ha Parte_3 Parte_2 Parte_4
inoltre rigettato l'istanza istruttoria formulata dall'appellante _5
, ritenendo l'irrilevanza ai fini del decidere dei fatti dedotti nei
[...] capitoli di prova testimoniale;
ha quindi fissato l'udienza del 6.3.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. davanti al Consigliere istruttore che, a detta udienza, si è riservato di riferire al collegio.
*****
La Corte esaminerà innanzitutto, per ragioni di logica espositiva, i motivi di impugnazione con i quali è stata censurata la ricostruzione della dinamica del sinistro e le responsabilità da essa derivanti svolta dal giudice di prime cure per poi procedere allo scrutinio dei motivi di gravame relativi al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sotto il profilo sia dell' an che del quantum.
SULLA RESPONSABILITÀ DEL SINISTRO
Il Tribunale:
I. ha ritenuto che il sinistro si fosse verificato per causa e colpa esclusiva di alla luce degli accertamenti effettuati dal consulente tecnico Persona_3
d'ufficio incaricato dal P.M. che avevano consentito di accertare che:
- il alla guida della moto procedeva ad una velocità non inferiore a 208 Per_3
km/h in un tratto di strada privo di illuminazione pubblica e dove il limite di velocità era di 80 km/h;
- la moto ad un certo punto aveva deviato verso destra, andando ad impegnare la banchina destra, con annesso gradino longitudinale e quindi ad urtare il guard-rail;
- a seguito dell'impatto con il guard-rail posto sul margine destro della carreggiata il ed il erano stati disarcionati con esito mortale. Per_3 Pt_3
II. non ha condiviso la ricostruzione prospettata dal consulente tecnico d'ufficio in sede penale che ha ipotizzato che “i due autoveicoli al momento del sinistro, si trovassero affiancati occupando entrambe le corsie di marcia
e che la moto procedesse ad alta velocità per raggiungerli e sorpassarli,
22 tentando di passare con una scelta scellerata, nel varco esistente tra la fiancata destra della Honda Civic e il margine destro della carreggiata”.
Peraltro l'ipotesi di una gara di velocità tra i due autoveicoli e la motocicletta, ipotizzata dal consulente non trovava alcuna argomentazione a sostegno anche nella relazione peritale ed, anzi, era stato positivamente provato che la velocità del veicolo condotto dal al momento del _1
sinistro, era di 78 km/h, velocità nei limiti consentiti in quel tratto di scala ed incompatibile con l'ipotesi che le autovetture stessero gareggiando con la moto.
Premesso che tale ricostruzione non aveva a supporto alcun elemento, neppure indiziario, in ogni caso doveva comunque escludersi una qualche responsabilità del del in quanto, tenuto conto dell'altissima _1 CP_8
velocità alla quale viaggiava la moto e del vietato sorpasso a destra, la condotta del suo conducente avrebbe comunque interrotto qualsivoglia nesso di causa tra la condotta dei conducenti delle autovetture e il sinistro.
III. ha ritenuto che il motoveicolo fosse condotto dal anziché dal Per_3
ritenendo attendibili, per le specificamente ragioni esposte, le Pt_3
dichiarazioni rese al riguardo da e Controparte_8 _1
IV. ha ritenuto provata, alla luce delle due distinte certificazioni CONSAP prodotte sia da che dai congiunti del la mancanza di Controparte_5 Pt_3
copertura assicurativa della moto.
V. ha ritenuto che non avesse offerto la prova che il sinistro P_
sarebbe avvenuto contro la sua volontà in quanto ella aveva custodito il mezzo in modo più che adeguato in modo che terze persone non lo avessero in uso, risultando, anzi, alla luce delle dichiarazioni del e del al CP_8 _1
contrario, che le chiavi della moto si trovavano a casa sua a disposizione del figlio.
La ricostruzione della dinamica del sinistro, come accertata nella sentenza di primo grado, è stata contestata con le medesime censure dalla quale impresa designata in per il Controparte_1 CP_2
VS con l'appello principale e con l'appello incidentale nel giudizio promosso da nonché da in sede di appello Controparte_5 P_
incidentale proposto in entrambi i giudizi.
- Sulla guida della motocicletta
23 Primo motivo di appello principale e primo motivo di appello incidentale della quale impresa designata in Controparte_1 CP_2
per il VS.
Primo motivo di appello incidentale di P_
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello incidentale proposto ai sensi dell'art. 343 c.p.c. da sollevata dalla e dagli eredi P_ Controparte_9
dovendosi richiamare i principi sanciti da Cass., n. 15100/2024 Pt_3
“L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c.
e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile
l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur).” e Cass., S.U. n.
8486/2024: “L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva.”.
Con il primo motivo di impugnazione Controparte_11
quale impresa designata in per VS, censura la
[...] CP_2
sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che alla guida del motociclo Honda CBR vi fosse con Persona_3 [...]
terzo trasportato. Le medesime censure sono ribadite come primo Per_2
motivo di appello incidentale nella comparsa di costituzione nel procedimento iscritto al Rac. n. 376/2023.
Deduce che il Tribunale:
24 - non avesse valutato che dette dichiarazioni erano state assunte circa otto ore dopo il sinistro e non nell'immediatezza, circostanza rilevante in quanto inficia il rilievo che esse erano genuine perché rese nell'immediatezza; il tempo trascorso rendeva invece più che plausibile che esse fossero state preventivamente concordate;
- in contrasto con i principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n.
1805/2019 sulla rilevanza delle prove atipiche nei giudizi civili, fosse pervenuto a tale convincimento basandosi unicamente sulle sommarie informazioni rese alla Polizia Giudiziaria da e Controparte_8 _1
dichiarazioni che, in forza di tale pronuncia, potevano valere come
[...]
meri argomenti di prova e, quindi, come tali, da suffragarsi con altri elementi probatori, del tutto assenti. Il loro utilizzo concretizzava pertanto una violazione del principio del contraddittorio nella formazione delle prove;
- avesse utilizzato tali dichiarazioni sebbene sia il che il CP_8 _1
fossero divenuti parti nei due giudizi e quindi assolutamente incapaci a deporre quali testi ai sensi dell'art. 246 c.p.c.
Alla luce delle esposte argomentazioni, la statuizione del giudice di prime cure che alla guida del motociclo al momento del sinistro ci fosse e che, conseguentemente, fosse il trasportato, Persona_3 Persona_2
era erronea perché del tutto priva di prove certe e rigorose a supporto.
quale primo motivo dell'appello incidentale da essa P_
proposto censura, con argomentazioni sovrapponibili a quelle dell'appellante principale appena esposte, la statuizione della sentenza laddove aveva ritenuto provato che era il il conducente del motociclo dovendosi Per_3
anche considerare che nessun elemento oggettivo sulla dinamica del sinistro, ed in particolare sull'identità del soggetto che si trovava alla guida del motociclo, era ricavabile dei rilievi effettuati dai Carabinieri che, giunti dopo il suo verificarsi, avevano potuto accertare soltanto quale fosse la posizione del mezzo nonché quella dei corpi dei giovani. Essi avevano recepito esclusivamente le dichiarazioni dei sommari informatori e CP_8 _1 inattendibili per le ragioni esposte anche dall'impresa designata.
I motivi di appello ora scrutinati sono infondati.
Relativamente all'accertamento dei fatti il Giudice di prime cure è ricorso all'utilizzo delle prove atipiche ex artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c,
25 conferendo decisivo rilievo agli atti contenuti nel fascicolo penale, prodotti nel procedimento civile.
Giova innanzitutto rilevare che “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche"
(tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.” (così Cass., n.
2947/2023 che in motivazione richiama “ex multis Cass. n. 9055 del 2022; n.
31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999”).
La Corte, pur riconoscendo che l'acquisizione successiva della qualità di parti del giudizio, da coloro che furono sentiti a sommarie informazioni dalla Polizia Giudiziaria, ha impedito che quelle stesse dichiarazioni potessero essere confermate, smentite o precisate nell'ambito dell'assunzione di una prova testimoniale nel processo civile, ritiene tuttavia che le dichiarazioni rese da e quali sommari informatori, _1 CP_8 otto ore dopo il sinistro, abbiano un valore quantomeno indiziario in merito alla identificazione del soggetto che si trovava alla guida della moto Honda, non avendo essa comunque alcun rilievo ai fini dell'accertamento di una loro eventuale responsabilità nella causazione del sinistro, all'epoca peraltro neppure ipotizzata, deprivando in radice l'ipotesi di una menzognera ricostruzione sulla specifica circostanza. Essendo amici di entrambi i due giovani deceduti, nessun interesse essi avrebbero avuto nell'indicare l'uno piuttosto che l'altro nella conduzione della moto.
Il fatto che alla guida della moto fosse e Persona_3 Per_2 fosse il trasportato deve ritenersi provato comunque in via presuntiva.
[...]
26 In primo luogo la moto Honda era intestata a madre P_ di deve pertanto ritenersi, in assenza di prova contraria, che Persona_3 il figlio avesse la disponibilità di fatto e il libero accesso al motoveicolo, come del resto è avvenuto poco prima del tragico evento in base alle dichiarazioni rese dal (in data 24.5.2017, in sede di sommarie informazioni: “Tutti _1
insieme decidevamo di andare ad Assemini nel locale denominato Babilonia;
io con la mia autovettura, con la sua autovettura e CP_8 Persona_3
a bordo del suo motociclo Honda CBR 600 RR. Nella circostanza Per_3
trasportava a bordo della sua moto quale passeggero
[...] Persona_2
trasportato. Per primo è partito seguito da e da Persona_3 CP_8 me medesimo. Tutti e tre imboccavamo la S.S. 130 con direzione Cagliari”).
Inoltre nel corso dell'istruttoria di primo grado è stato accertato che Per_2
non avesse la patente di guida, circostanza che deve indurre a ritenere
[...]
che non avesse neppure la capacità di condurre, tantomeno ad una velocità di oltre 200 Km/h, un motociclo di tale potenza, patente che invece aveva
Persona_3
Alla luce dei due elementi esposti, la conduzione del veicolo ad opera di costui deve ritenersi pertanto provata in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c., conclusione che trova conforto nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 30723/2022 del 19.10.2022: “In tutti questi casi, va considerato che, secondo l'id quod plerumque accidit, l'esistenza di una situazione di certezza sulla presenza a bordo (a) del soggetto che aveva la disponibilità del veicolo e, naturalmente, di una altrettale certezza, sia circa il fatto che egli si trovasse nella condizione di idoneità legale a condurre il veicolo (cioè avesse la "patente di guida" in corso di validità), sia circa il fatto che non si trovasse in condizioni fisiche tali da non poter guidare il veicolo, ovvero (b) di un soggetto che da quello titolare della disponibilità del veicolo l'aveva di fatto ricevuta (trovandosi nelle condizioni legali e di fatto necessarie per poter guidare), si presta senza dubbio a giustificare un'inferenza necessaria.
Ciò, tanto quando la situazione oscura circa la conduzione, percepibile ab origine e prospettata all'atto della introduzione del giudizio sia rimasta tale all'esito dell'istruzione (di modo che non risulti in concreto chi fosse alla guida o avesse compiuto l'ultima manovra rilevante per la circolazione), quanto, là dove, in presenza di allegazioni positive poste a fondamento
27 dell'azione, con cui il preteso trasportato o chi per lui abbia dedotto la conduzione del titolare o del soggetto affidatario offrendola alla verifica in giudizio, parimenti l'istruzione non abbia consentito di accertare positivamente chi conducesse il veicolo. In entrambi i casi, il dato certo che
a bordo vi fosse il titolare (in condizioni legali e di fatto di abilità alla guida)
o colui (in condizioni legali e di fatto di abilità alla guida) che risulti avere avuto in affidamento da lui il veicolo, si presta a far desumere un'inferenza giustificata ai sensi dell'art. 2729, terzo comma, c.c. L'inferenza è nel senso che è da presumere che chi conduceva il veicolo dovesse essere proprio quel soggetto. E' questa una presunzione, certamente hominis, che però è giustificata dal fatto noto che, quando a bordo del veicolo vi sia chi ne abbia la disponibilità (e l'idoneità legale e di fatto alla guida) o colui (provvisto di idoneità legale e di fatto alla guida) cui costui abbia conferito la disponibilità del veicolo, e l'una o l'altra circostanza siano certe (e così quella idoneità), si deve ritenere, secondo i criteri di gravità e precisione, che sia stato quel soggetto, data l'accertata relazione con la disponibilità del veicolo e dunque della possibilità di condurlo a condurlo, cioè a rivestire la posizione di conducente, nell'ultima manovra inerente alla sua circolazione. La ragione è che, in presenza di certezza su quel dato (disponibilità del veicolo ed anche di idoneità a condurlo), risponde ad eccezione rispetto alla normalità che il soggetto in questione non conducesse il veicolo. Sicché, mancando la prova di tale eccezione, si deve, secondo i caratteri della gravità e precisione, reputare che quel soggetto fosse conducente al momento del sinistro o comunque nel momento della circolazione causalmente rilevante per la sua causazione”.
Gli appellanti non hanno fornito, né in primo grado né in appello, ulteriori elementi, neppure indiziari, che fosse il anziché il alla Pt_3 Per_3 guida del motociclo.
Alla luce delle esposte argomentazioni deve pertanto trovare piena conferma la statuizione del Tribunale laddove ha accertato che alla guida della moto vi fosse, al momento del sinistro, Persona_3
Con un secondo motivo di appello incidentale censura P_ la sentenza laddove il Tribunale aveva rigettato la sua eccezione in forza della quale la circolazione del motociclo era avvenuta contro la sua volontà, sulla
28 base delle dichiarazioni rese quali sommari informatori da Controparte_8
e che avevano dichiarato che le chiavi del motociclo si trovavano _1
a casa sua a disposizione del figlio che, infatti, senza difficoltà era potuto passarle prendere.
Giova in primo luogo rammentare che “Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art.
2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate.” (così Cass., n. 22449/2017).
In disparte l'affermata inattendibilità dei sommari informatori e il motivo è inammissibile e comunque Controparte_8 _1 infondato in quanto non censura la sentenza impugnata laddove ha affermato che la non avesse dato la prova del fatto di aver custodito il motociclo P_
“in modo più che adeguato affinché terze persone non lo avessero in uso”, prova della quale ella era onerata per sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2054 c.c.
La sentenza deve pertanto essere confermata anche laddove ha ritenuto responsabile quale proprietaria del motociclo P_ condotto da all'esito dello scrutinio del motivo seguente. Persona_3
- Sulla dinamica del sinistro
Terzo motivo di appello incidentale di P_
Con un ulteriore motivo di impugnazione, ha censurato P_
la sentenza contestando che il sinistro fosse avvenuto a causa della condotta del conducente la moto. Ribadito che non era provato che costui fosse suo figlio, in ogni caso ha sostenuto che la perizia dell' ing. , consulente Per_4
tecnico d'ufficio in sede penale, aveva offerto una ricostruzione dei fatti distante da quella resa da e e sposata dal Controparte_8 _1
Tribunale, in quanto avrebbe accertato che il sinistro si era verificato a causa della condotta scellerata posta in essere dai due conducenti delle autovetture unitamente al conducente del motociclo HONDA CBR. In particolare il sinistro si era verificato sostanzialmente a causa di uno spericolato sorpasso
29 a tre, effettuato ad altissima velocità, in una sorta di competizione spontanea
(pag. 35 relazione) che portava il motociclo a urtare dapprima il guard-rail di destra, quindi quello di sinistra, per poi impattare la Honda Civic condotta dal
Il consulente in sede penale aveva ricostruito la dinamica CP_8
muovendo dal presupposto che e erano partiti alla volta di CP_8 _1
Assemini prima dei loro amici in moto, che si erano attardati nell'indossare il casco di protezione, e pertanto nessuno di essi poteva avere contezza di chi fosse alla guida del veicolo.
In disparte le dichiarazioni dei sommari informatori, la Corte ritiene che le modalità di accadimento del sinistro come descritte nella sentenza di primo grado, e quindi la ricostruzione della sua dinamica che vede come unico responsabile debbano trovare piena condivisione per Persona_3
i motivi di seguito indicati.
La dinamica del sinistro è stata ricostruita dal Giudice di prime cure ricavando dalla relazione peritale redatta dall' ing. i dati oggettivi Per_4 in essa contenuti, depurati da valutazioni e opinioni di carattere soggettivo.
A giudizio della Corte, sono assolutamente condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di prime cure, che ha individuato nella velocità eccessiva di 208 Km/h, (pag. 23 perizia) accertata dal consulente tecnico in un tratto di strada in cui il limite vigente era di 80 Km/h (pag. 10-
11 perizia), la causa esclusiva del verificarsi del tragico evento.
Priva di pregio, in quanto non suffragata neppure da elementi indiziari, così come statuito dal Tribunale, appare la tesi avanzata dal consulente del P.M. e fatta propria dall'appellante incidentale P_
che vorrebbe i tre veicoli coinvolti in una sorta di gara di velocità.
Deve, al contrario, rilevarsi che l'infondatezza della tesi, che - si ripete - non ha negli atti di causa alcun elemento oggettivo di supporto, che vorrebbe le autovetture impegnate in una competizione con la moto Honda, trova un importante riscontro nella prova, non contestata, fornita dalla CP_1
che la NI PE condotta da procedeva nell'occasione
[...] _1
ad una velocità di 78 Km/h (doc. 2 FULL-BOX_2019-06-07_07 30 53-2, allegato da il 25.05.2020), ovvero nei limiti consentiti dalla CP_1
legge.
30 Lo stesso consulente, nelle sue conclusioni (pagg. 33, 34 e 35), pur insistendo sull'ipotesi di una scriteriata competizione, individua nella condotta di guida del conducente della moto la causa esclusiva del verificarsi del tragico evento, allorquando afferma che: “Nonostante tale situazione, a dir poco singolare, il decideva di attuare comunque una manovra di Per_3 sorpasso (n.d.r. a destra) […]”; che tale “manovra, altamente rischiosa soprattutto a quella velocità costringeva il veicolo a due ruote ad impegnare anche la banchina”; - che “dalla ricostruzione appena proposta è indubbio come il sinistro sia stato causato dalla condotta irresponsabile e imprudente mantenuta nell'occasione dal il quale di fatto violava il peso degli Per_3 articoli 140, 141/1°-5° e 142/2° del C.d.S” (pagg. 33, 34 e 35 perizia), conclusioni con le quali l'appellante incidentale, non si P_
confronta in alcun modo.
Deve pertanto ritenersi che anche se fosse provato, e così non è, un coinvolgimento dei conducenti delle due autovetture, debba trovare conferma la sentenza del Tribunale, in realtà conforme alle conclusioni finali dell'ausiliario, laddove ritiene che la scellerata condotta di guida del Per_3
in un tratto di strada privo di illuminazione pubblica, sia con riguardo all'altissima velocità tenuta sia all'avvenuto sorpasso sulla destra, sia stata la causa esclusiva dell'incidente mortale per cui è causa.
Alla conferma della dinamica del sinistro così come ricostruita dal
Tribunale consegue il rigetto dell'appello incidentale proposto da P_
per non avere il Tribunale riconosciuto in suo favore il danno
[...]
patrimoniale e non patrimoniale da essa asseritamente subito a seguito del decesso di Rimangono altresì assorbite le questioni relative Persona_3 alla quantificazione del risarcimento domandato dall'appellante incidentale.
Deve altresì essere rigettato l'appello incidentale proposto da P_
avverso la statuizione di condanna alle spese nei confronti di
[...] CP_8
e
[...] CP_7 _1 Controparte_9 [...]
(quale assicuratrice della NI PE) essendo Controparte_1
l'ingiustizia della sentenza lamentata soltanto per non aver il Tribunale tenuto conto del coinvolgimento nel sinistro del e del di cui, CP_8 _1
invece, per le argomentazioni sopra esposte, è stata esclusa una qualunque corresponsabilità del sinistro.
31 SUL RISARCIMENTO DANNO
- Sull'appello di . Controparte_5
Il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per perdita del rapporto affettivo col marito proposta da Persona_2 _5
. Ricordata la pronuncia n. 28222/2019 della Corte di Cassazione, il
[...]
giudice di prime cure ha richiamato le deposizioni dei testi Tatti e che, Tes_1 sentiti all'udienza del 31 marzo 2022, avevano dichiarato che Persona_2
quantomeno di fatto, era separato dalla , che non conviveva con essa, _5
dimorando presso la casa dei genitori ai quali prestava assistenza di vario genere. L'attrice non aveva offerto alcun mezzo istruttorio per comprovare che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente forte tra i coniugi, producendo solo una attestazione resa davanti al notaio dai NO e che Persona_6 CP_16
riportavano il mero fatto che ella fosse legalmente coniugata con il al Pt_3
momento del sinistro, fatto che non contraddiceva la tesi della separazione di fatto emergente dalle testimonianze richiamate.
Ha poi rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale di euro 180.000,00, fondata sul venir meno delle contribuzioni economiche da parte del coniuge separato di fatto, in quanto per un verso era pacifico che fosse disoccupato mentre per altro verso ella non aveva fornito Persona_2
alcuna prova della sua condizione patrimoniale senza la quale non era possibile ipotizzare la misura della contribuzione che sarebbe stata posta a carico del marito nonché la domanda di risarcimento del danno di euro 400,00 per spese notarili non avendo essa provato il pagamento.
Ha invece ritenuto fondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per avere ella sostenuto le spese funerarie per un importo di euro
4.700,00 di cui euro 3.700,00 per spese funerarie ed ulteriori euro 1000,00 per la lastra del loculo.
con l'atto di appello principale ha impugnato la Controparte_5
sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure non ha riconosciuto, in suo favore, il danno non patrimoniale da essa asseritamente subìto a seguito del decesso di limitandosi, per quanto Persona_2
riguarda il danno patrimoniale, a riconoscerle il diritto alla rifusione delle spese funerarie da ella sostenute.
32 L'appellante deduce di aver sempre negato, fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, lo stato di separazione con ed Persona_2
afferma che un eventuale periodo di crisi coniugale non avrebbe comunque inficiato il reciproco rapporto di affetto la cui permanenza era provata dall'aver ella sostenuto le spese funerarie. Sostiene che le generiche dichiarazioni rese dai testi di parte attrice (Tatti e non avevano offerto Tes_1 elementi sufficienti a suffragare l'ipotesi della separazione di fatto, svalutata pertanto a semplice deduzione dell'organo giudicante priva di riscontro probatorio, considerato che in esse mancava ogni riferimento temporale e nulla erano stati in grado di riferire in ordine al periodo ed alla sua durata.
Doveva peraltro evidenziarsi che dalle testimonianze emergeva che il Pt_3
anche in costanza di matrimonio, aveva frequentato sempre la casa dei genitori, anche per le condizioni di salute del padre, talché la sua maggiore permanenza in detta casa poteva essere legata anche all'aggravarsi di dette condizioni. Inoltre occorreva considerare che, poiché il era deceduto Pt_3
nel maggio 2017 ed ai testi era stato chiesto se egli convivesse nel 2016 con i genitori, la separazione era durata un lasso di tempo troppo breve per poter sostenere che essa potesse essere definitiva e, specialmente, per poter affermare che fosse venuto meno il solido legame affettivo tra i coniugi.
Contesta, in quanto inconferenti al caso di specie, i riferimenti giurisprudenziali contenuti nella sentenza di primo grado a sostegno del rigetto della domanda risarcitoria, in quanto il caso deciso dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 28222 del 04.11.2019, in essa richiamata, aveva ad oggetto una situazione di fatto radicalmente differente, avendo ad oggetto un caso in cui i coniugi erano separati da vent'anni e uno dei due aveva un nuovo legame affettivo con un nuovo partner.
Gli appellati Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2
e quale impresa
[...] P_ Controparte_15
designata in per il VS, nelle comparse di costituzione nel CP_2
procedimento iscritto al Rac. n. 376/2023 hanno resistito in giudizio alla domanda risarcitoria proposta dalla , formulando difese _5
sostanzialmente coincidenti con le argomentazioni poste a fondamento della decisione del Tribunale, in particolare rilevando gli eredi la mancata Pt_3 prova da parte dell'appellante della permanenza di un vincolo affettivo
33 particolarmente forte con il coniuge e della gravità della perdita del proprio congiunto nel suo sistema di vita.
Nella comparsa conclusionale La Controparte_14
quale impresa designata in per il VS ha sollevato per la prima CP_2 volta l'improcedibilità dell'appello proposto da in quanto Controparte_5
essa in primo grado aveva agito dichiaratamente ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, procedura non esperibile, alla luce della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 35318/2022 e della successiva ordinanza n. 1044/2024, in quanto nel sinistro era stato coinvolto un solo veicolo e non almeno due, ancorché non entrati in collisione, così come richiesto dalla Suprema Corte.
Deve premettersi che, poiché l'eccezione, che si risolverebbe nel rilievo del difetto di legittimazione dell'attrice, odierna appellante, ad agire per il conseguimento del danno non patrimoniale iure proprio ai sensi dell'art. 141 C.d.A. (vedasi Cass., n. 7912/2024), non è stata sollevata dalle parti nel giudizio di primo grado né è stato oggetto di impugnazione, non si può configurare un giudicato implicito sulla legittimazione alla luce del chiaro disposto della sentenza n. 7925/2019 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che hanno statuito che “La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio.” (conforme Cass., n.
12936/2024).
Al di là della norma richiamata, erroneamente, nel ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c., la domanda proposta dalla deve essere _5 riqualificata come domanda proposta ex art. 144 Codice delle Assicurazioni, avendo allegato l'intera dinamica del fatto alla luce della quale ha individuato il responsabile del sinistro nella persona di citando in Persona_3 giudizio il Fondo di Garanzia Vittime della Strada in quanto il motoveicolo da lui condotto era privo di una valida copertura assicurativa.
Deve pertanto essere disattesa l'eccezione ora scrutinata.
34 Passando a trattare il merito dell'appello, il motivo è fondato nei limiti che si vengono ad esporre.
Nel procedere alla sua disamina occorre innanzitutto ripercorrere i più recenti principi in tema di danno da lesione del rapporto coniugale come elaborati da Cass., n. 9010/2022: “
2.1 Si premette che, secondo l'indirizzo di questa Corte, in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria da parte del convenuto
(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25774 del 14/10/2019, non massimata;
Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018, Rv. 648035 - 02). Naturalmente, anche la prova contraria può essere fornita sulla base di elementi presuntivi, tali da far venir meno la presunzione di fatto derivante dall'esistenza del mero legame coniugale o parentale (nel qual caso sarà onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del suddetto vincolo in concreto, sulla base di precisi elementi di fatto), ovvero, quanto meno, da attenuarla considerevolmente (nel qual caso delle relative circostanze dovrà tenersi conto ai fini della liquidazione dell'importo del risarcimento, che dovrà essere inferiore a quello riconosciuto nei casi "ordinari", come eventualmente previsto su base tabellare). Con riguardo alla perdita del rapporto coniugale, in particolare, elementi idonei a far ritenere attenuata ovvero addirittura del tutto superata la presunzione di perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il coniuge defunto, sotto il profilo dinamico-relazionale, sono stati ravvisati nella separazione, legale e/o di fatto, tra i coniugi stessi (cfr. Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 1025 del 17/01/2013, Rv. 625065 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
25415 del 12/11/2013, Rv. 629166 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 28222 del
04/11/2019, Rv. 655783 - 01), ferma restando sempre la possibilità per il coniuge superstite di dimostrare la sussistenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso nonostante la separazione, ovvero nell'assenza di convivenza, la quale, benché non costituisca, in generale, connotato minimo
35 ed indispensabile per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18284 del 25/06/2021, Rv. 661702 -
01; Sez. 3, Ordinanza n. 24689 del 05/11/2020, Rv. 659848 - 01; Sez. 3,
Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020, Rv. 657503 - 01), è certamente rilevante almeno ai fini della determinazione del quantum debeatur (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3767 del 15/02/2018, Rv. 648035 - 02; Sez. L, Ordinanza n. 29784 del
19/11/2018, Rv. 651673 - 01; cfr. altresì, sul necessario rilievo della convivenza ai suddetti fini: Sez. 3, Sentenza n. 10579 del 21/04/2021, Rv.
661075 - 01 e Sez. 3, Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021, Rv. 662499 - 01).
Naturalmente, in tutti questi casi, i vari (anche contrapposti) elementi presuntivi, cioè tutti gli indizi, di vario segno, relativi all'esistenza/inesistenza ed all'intensità del vincolo affettivo reciso dal fatto illecito (con le sue relative conseguenze, specie sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato) devono essere sempre oggetto di una valutazione unitaria e complessiva da parte del giudice del merito che, ai sensi dell'art. 2729 c.c., deve tener conto della gravità, della precisione e della concordanza del complesso degli elementi indiziari a sua disposizione.”
Venendo ad esaminare il caso scrutinato è stato dimostrato che alla data del decesso era legalmente coniugato con Persona_2 _5
a seguito di matrimonio contratto in data 31.8.2013.
[...]
Il Tribunale ha ritenuto ricorrente una separazione di fatto, assumendo, ai fini del rigetto della domanda di risarcimento, decisivo rilievo le dichiarazioni rese all'udienza del 31 marzo 2022 dai testi di parte attrice ed a fronte delle quali la non aveva Parte_10 Testimone_2 _5 indicato alcun mezzo istruttorio volto a provare che sussistesse, nonostante la separazione, ancora un vincolo affettivo particolarmente forte tra i coniugi che all'epoca dei fatti di causa svolgeva attività di Parte_10 lavoro domestico presso l'abitazione di sentita sul cap. 1 “vero Parte_1
è che il IG ha vissuto con la famiglia d'origine composta Persona_2
da padre ), dalla madre ) e dal fratello Parte_1 Parte_5
nell'immobile ubicato in Decimomannu (CA), via Parte_3
Campania 4, dalla nascita sino alla separazione dalla moglie e, successivamente, dal mese di maggio 2016 sino alla data del decesso?”, ha
36 dichiarato: R: “sì, è vero, sono a conoscenza di tali circostanze, poiché nel periodo di cui trattasi andavo a fare le pulizie a casa di;
preciso Parte_1
che il IG ha convissuto con la sua famiglia d'origine dalla Persona_2
sua nascita e fino al suo matrimonio e poi dalla separazione dalla moglie e fino alla sua morte”; sentita sul capo 2: “vero è che il IG anche in Pt_3
costanza di matrimonio, frequentava quotidianamente i genitori, vedi fratelli,
e trascorreva stabilmente dei periodi presso la casa dei genitori?” ha dichiarato: R: “sì, è vero, andava di persona oppure telefonava;
posso affermare ciò poiché io andavo tutti i giorni a casa di poiché Parte_1
aveva bisogno di assistenza quotidiana in quanto affetto da morbo di
Parkinson”;
che all'epoca del sinistro prestava assistenza a Testimone_2 Pt_1
in quanto disabile, ha dichiarato;
[...] sul capo 1: “Sì, è vero, sono a conoscenza di tali circostanze, poiché lavoravo per il IG con la legge n. 162, fino alla morte del IG Parte_1
; preciso che posso riferire solo per il periodo in cui il IG Persona_2
ha convissuto a casa dei genitori dopo la separazione da sua Persona_2 moglie”; Sul capo 2: “sì, è vero;
preciso che ero a casa loro due o tre volte alla settimana vedevo spesso;
ma non tutte le volte in cui c'ero Persona_2 io”; “non lavoravo durante le festività, tranne durante una Pasqua in cui ricordo di aver visto a casa dei genitori”; Persona_2
A giudizio della Corte dall'istruttoria espletata può evincersi esclusivamente l'avvenuta cessazione della convivenza da poco più di un anno rispetto alla data del decesso ma non è possibile da essa desumere in alcun modo che il rapporto di affectio coniugalis fosse definitivamente cessato né la natura irreversibile della crisi tra i coniugi, considerato che, come detto, la cessazione della convivenza risaliva a poco più di un anno, non essendo peraltro emerse ragioni indicative di una rottura definitiva tra loro.
Tanto premesso, se pur sia verosimile presumere la sussistenza di uno stato di crisi tra i coniugi (del resto non negata dalla nell'espositiva _5 dell'atto di appello - pag. 4) in riferimento al quale l'interruzione della convivenza, seppur non prolungata nel tempo, costituisce un concreto indizio, tuttavia, data la mancanza di ulteriori allegazioni, è possibile presumere una
37 attenuazione e non un definitivo superamento, dei rapporti di reciproco affetto e solidarietà tra la ed alla luce della pacifica _5 Persona_2 circostanza del pagamento da parte dell'odierna appellante delle spese funerarie per il marito, al quale non risulta si siano opposti gli altri congiunti del che nella comparsa di costituzione hanno affermato che detti costi Pt_3
“sono ritenuti normali e doverosi secondo la coscienza sociale ed il costume”, aggiunge la Corte qualora siano sostenuti dalla moglie.
Nessun rilievo può assumere il fatto, evidenziato dalla
[...]
che la domanda della sia stata contrastata Controparte_14 _5
con forza dagli eredi di contrasto che può avere origine in Persona_2
dinamiche familiari rimaste ignote o anche nel possibile conflitto di interessi in relazione alla capienza del massimale. Non può d'altronde tacersi che essi si sono limitati ad allegare la cessazione della convivenza tra i due coniugi senza offrire alcun elemento di fatto idoneo a lumeggiare la portata della crisi tra i due che, sotto il profilo temporale, anche considerato che non era stata intrapresa alcuna azione legale, non può ritenersi certo irreversibile.
In riforma dell'impugnata sentenza, deve pertanto riconoscersi il diritto di di vedersi risarcire il danno non patrimoniale per Controparte_5 la morte del coniuge rilevando l'accertata situazione di crisi Persona_2
coniugale sotto il diverso profilo della sua quantificazione (vedasi appresso).
Non contrasta con la presente decisione la massima giurisprudenziale richiamata nella sentenza di primo grado, (Cass., n. 28222/2019) dovendosi rilevare la discrasia tra le circostanze di fatto portate all'esame della Suprema
Corte (interruzione della convivenza da oltre 20 anni – legami con nuovi partner) rispetto al caso oggetto del presente appello (matrimonio della durata di 4 anni – interruzione della convivenza da un anno). Nell'ipotesi scrutinata nella sentenza n. 9010/2022 vi era un'incertezza sull'effettiva convivenza coniugale, la certezza della pacifica esistenza di una stabile relazione extraconiugale intrattenuta dal marito al di fuori del matrimonio, nonché il fatto che la moglie avesse già ricostruito uno stabile rapporto sentimentale e di comunanza di vita con un altro uomo, con il quale, dopo più di tre anni dalla perdita del primo marito, risultava già convivere, dopo aver generato in precedenza un figlio.
38 Venendo a liquidare in via equitativa il danno non patrimoniale sofferto dalla , la Corte ritiene di applicare le Tabelle milanesi _5 elaborate nell'anno 2022 e aggiornate nel 2024 (vedasi nota del 4 giugno
2024 dell'Osservatorio), dovendo ritenersi le stesse più idonee a rappresentare - ai sensi dell'art. 1226 c.c. - un adeguato ristoro del danno non patrimoniale sofferto dall'attrice che ad esse, per il vero, si è richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado seppure nel prospetto elaborato ha applicato le tabelle del Tribunale di Roma. Si richiama l'esauriente motivazione di Cass., n. 21245/2016 nonché Cass., n.
7272/2012: “Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra
l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha
l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, sotto il profilo della violazione di legge, avendo la stessa provveduto ad una semplice rivalutazione degli importi liquidati in base alle tabelle vigenti alla data della decisione di primo grado, e non più in uso al momento della pronuncia impugnata).”. e in motivazione Cass., n.
33770/2019: “Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle (Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv. 642615
- 01). Nel caso di specie, senza alcuna logica spiegazione, la Corte d'Appello di Salerno, nel decidere la causa nell'anno 2017, come è pacifico, ha applicato le Tabelle del Tribunale di Milano risalenti all'anno 2008, ossia alla data della liquidazione dell'importo risarcitorio effettuata dal giudice di primo grado, ed è, pertanto, incorsa in vizio motivazionale.”
Con dette tabelle sono stati previsti nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (Cass., nn.
10579/2021; 26300/2021; 33005/2021), introducendo il valore a punto e
39 cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti. Si richiama
Cass., n. 37009/2022.
Per procedere a quantificare il danno da perdita parentale si deve partire dal valore a punto di euro 3.911,00, previsto nell'ipotesi di perdita del coniuge, e poi valutare per la danneggiata i cinque parametri introdotti dalle tabelle che sono:
a) l'età della vittima primaria,
b) l'età della vittima secondaria,
c) la convivenza tra le due,
d) la sopravvivenza di altri congiunti,
e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Poiché le tabelle non prevedono l'ipotesi della liquidazione del danno parentale in favore del coniuge separato, seppure di fatto, la Corte ritiene di dover trovare dei correttivi al fine di addivenire ad una liquidazione che tenga conto della situazione di costui.
Nel caso esaminato si ritiene di riconoscere i punteggi relativi ai parametri:
a) era nato il [...], aveva anni 37 (punti 22); Persona_2
b) è nata il [...], aveva anni 31 (punti 22). Controparte_5
e) tenendo conto del fatto della già cessata convivenza e che pertanto la perdita del coniuge risulta indubbiamente meno sconvolgente rispetto al conseguito assetto di vita che già ha visto perduta una condivisione quotidiana e progettuale, si ritiene di riconoscere per detta voce punti 5, considerata la povertà delle allegazioni della . _5
Si ritiene di non riconoscere alcun punteggio per la voce c) e per la voce d) difettandone i presupposti, considerato che, alla luce delle deposizioni testimoniali, l'appellante non conviveva con il de cuius e che per l'applicazione del parametro d) occorre aver riguardo al nucleo primario del de cuius di cui la non era parte. _5
Alla somma di euro 191.639,00 (49 punti per euro 3911,00), la Corte ritiene di operare una ulteriore decurtazione del 50%, addivenendo ad una liquidazione in via equitativa di euro 95.819,5. Occorre infatti considerare che: i coniugi avevano contratto il matrimonio nel 2013 talché la relazione matrimoniale, fino alla cessazione della convivenza, è durata solo tre anni, da
40 esso non sono nati figli, non è dato sapere nulla sulla durata della relazione prima del matrimonio, la giovane età della coniuge, che aveva già affrontato il passaggio ad un nuovo assetto di vita con la fine della convivenza, è anche elemento prognostico favorevole per il superamento della situazione di pregiudizio causata dalla definitività del venir meno di un possibile progetto di vita comune con il coniuge defunto, possibilità che, per quanto remota, stante la tempistica, poteva ancora realizzarsi.
Trattandosi di debito di valore su tale somma, già rivalutata all'attualità, spetta alla danneggiata anche il maggior danno per la loro ritardata disponibilità, riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità sulla base della considerazione che la parte, per la mancata disponibilità del denaro, ha subito un pregiudizio economico che può essere in via presuntiva quantificato in misura pari agli interessi sul capitale, devalutato alla data del fatto lesivo e via via rivalutato fino alla data della decisione.
Il risarcimento del danno non patrimoniale spettante alla , _5 comprensivo del danno da ritardato adempimento, è pari ad euro 105.839,50.
Deve invece essere rigettata la domanda della di vedersi _5 risarcire il danno patrimoniale in misura maggiore rispetto a quella liquidata dal Tribunale, formulata nelle conclusioni rassegnate, stante l'inammissibilità del relativo motivo di appello non essendo stata in alcun modo censurata la motivazione posta dal Tribunale a fondamento del rigetto della domanda ora scrutinata, talché anche la prova per testi dedotta è risultata irrilevante ai fini del decidere.
- Sul risarcimento del danno agli eredi Pt_3
Secondo motivo di appello principale della Controparte_1
quale impresa designata in per il VS. CP_2
Con il secondo motivo di appello principale La
[...]
, quale impresa designata in per il VS, Controparte_14 CP_2
contesta la liquidazione di importi eccessivi e ingiustificati a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore degli eredi di conseguente all'utilizzo, da parte del giudice di primo Persona_2
grado, delle Tabelle del Tribunale di Roma.
L'impresa assicuratrice osserva che l'adozione da parte del Tribunale di Milano delle tabelle pubblicate nel 2022 dall'Osservatorio sulla Giustizia
41 Civile, aveva comportato un superamento delle obiezioni contenute nelle sentenze della Suprema Corte nn. 33005 - 10579 - 26300 del 2021, per le quali i criteri adottati dal Tribunale di Roma per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale erano, fino a quel momento, più idonei e dettagliati rispetto a quelli elaborati dal Tribunale di Milano, talché la liquidazione in favore degli eredi avrebbe dovuto essere effettuata Pt_3
avuto riguardo ai criteri liquidativi tabellari più recenti e dettagliati nonché maggiormente conformi all'orientamento della Suprema Corte, avendo introdotto l'ulteriore parametro del grado di affezione tra il de cuius ed il congiunto. L'appellante sostiene, pertanto, che in riforma dell'impugnata sentenza, la Corte avrebbe dovuto comunque procedere alla riliquidazione dei risarcimenti spettanti ai congiunti di alla luce delle richiamate Persona_2
tabelle milanesi.
Ad avviso della Corte il motivo deve essere accolto.
La Suprema Corte “ha chiarito che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo tabelle successivamente modificate nel corso del giudizio di appello, il danneggiato
è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle ed alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe per ciò stesso un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata (in tal senso, Cass. 04/10/2018, n. 24155);” (così in motivazione Cass., n. 25213/2024). Tale principio deve, ovviamente trovare applicazione, specularmente, per il danneggiante laddove esso invochi l'applicazione delle tabelle più recenti per vedere ridotto l'importo risarcitorio posto a suo carico.
Nel caso scrutinato il Tribunale ha applicato le tabelle di Roma del
2019.
Il Collegio, secondo il suo costante orientamento, in accoglimento del motivo di appello ora scrutinato, ritiene di applicare le nuove tabelle di
Milano del 2022, che sono state aggiornate al 2024, consentendo esse una valutazione ancora più adeguata delle circostanze del caso concreto,
42 prevedendo l'ulteriore parametro, assente nella tabella romana, della qualità
e intensità della specifica relazione affettiva perduta, in conformità alle indicazioni provenienti dalla Corte di Cassazione nelle pronunce del 2021 (si richiama quanto sopra esposto nel capo relativo all'appello proposto da
). Controparte_5
Deve pertanto disattendersi la difesa sviluppata dagli eredi Pt_3
nella comparsa di costituzione nel procedimento iscritto al RG. n. 368/2023 laddove invocano l'applicazione delle tabelle di Roma alla luce della giurisprudenza di legittimità del 2021, ignorando la successiva evoluzione delle tabelle di Milano che oggi sono quelle che maggiormente garantiscono non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, finalità perseguite dalle pronunce della Suprema Corte del 2021.
L'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano impone una revisione della liquidazione del danno da perdita rapporto parentale in favore dei congiunti di contenuta nella sentenza di primo grado. Persona_2
Come sopra già esposto, per procedere a quantificare il danno da perdita parentale, in applicazione delle suddette tabelle, si deve partire dal valore a punto di euro 3.911,00, nell'ipotesi di perdita del figlio e di euro
1.698,00 nell'ipotesi di perdita del fratello, e successivamente considerare, per ciascuno dei danneggiati, i cinque parametri introdotti dalle tabelle che sono:
a) l'età della vittima primaria,
b) l'età della vittima secondaria,
c) la convivenza tra le due.
d) la sopravvivenza di altri congiunti,
e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Nel caso esaminato: per (padre) e (madre) - valore del punto euro Parte_1 Parte_5
3.911,00
a) era nato il [...] ed aveva 37 anni alla data del sinistro Persona_2
(22 punti sia per che per ); Parte_1 Parte_5
b) nato l'[...], aveva 67 anni alla data del sinistro (punti Parte_1
16); , nata il [...], aveva 59 anni (punti 18); Parte_5
43 c) conviveva nell'abitazione di via Campidano a Persona_2
Decimomannu con i propri genitori (16 punti per entrambi);
d) considerato che erano in vita più di 4 congiunti non vanno attribuiti punti per tale voce di danno;
e) considerato che la stessa ha riconosciuto che il frequentava _5 Pt_3
spesso la casa dei genitori per le condizioni di salute del padre, la Corte riconosce 20 punti al padre e 15 punti alla madre per l'intensità del vincolo affettivo.
Per , (fratelli) - valore del punto Parte_4 Parte_3 Parte_2
euro 1.698,00;
a) era nato il [...] ed aveva 37 anni alla data del sinistro Persona_2
(16 punti per , e Pt_4 Pt_2 Parte_3
b) nato il [...], aveva 43 anni (punti 14); Parte_2 Parte_3
nato il [...] aveva anni 42 (punti 14); nata il [...], Parte_4
aveva 39 anni (punti 16);
c) conviveva con il fratello (20 punti) e i Persona_2 Parte_3
genitori nella casa di via Campidano 5. Non è stato dimostrato che alla data del decesso e convivessero con il de cuius. Pt_4 Parte_2
d) Erano in vita oltre 4 congiunti ( nessun punto per tale voce di danno).
e) In assenza di particolari allegazioni negli atti difensivi, si ritiene di riconoscere, per detta voce di danno, punti 15 in favore di Parte_3
(fratello convivente) e punti 10 per e (fratelli non Pt_4 Parte_2
conviventi), considerato che per questi ultimi l'età adulta deve far presumere che la perdita del rapporto con il fratello non abbia inciso, stravolgendole, sulle abitudini di vita.
Il danno da perdita del rapporto parentale, in tal modo determinato, deve essere quantificato in: euro 289.414,00 (euro 3911,00 x 74 punti) per Parte_1
euro 277.681,00 (euro 3911,00 x 71 punti) per;
Parte_5
euro 110.370,00 (euro 1698,00 x 65 punti) per Parte_3
euro 67.920,00 (euro 1698,00 x 40 punti) per;
Parte_2
euro 71.316,00 (euro 1698,00 x 42 punti) per . Parte_4
Trattandosi di debito di valore su tali somme, già rivalutate all'attualità, spetta ai danneggiati anche il maggior danno per la loro ritardata
44 disponibilità, riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità sulla base della considerazione che la parte, per la mancata disponibilità del denaro, ha subito un pregiudizio economico che può essere in via presuntiva quantificato in misura pari agli interessi sul capitale, devalutato alla data del fatto lesivo e via via rivalutato fino alla data della decisione.
In riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale della , quale Controparte_14
impresa designata in per il VS, il risarcimento del danno non CP_2 patrimoniale subito dai danneggiati, prossimi congiunti di Persona_2 comprensivo del danno da ritardato adempimento, risulta pertanto pari a: euro 319.678,50 per Parte_1
euro 306.718,55 per;
Parte_5
euro 121.911,57 per Parte_3
euro 75.022,51 per;
Parte_2
euro 78.773,66 per . Parte_4 oltre gli interessi nella misura legale dalla data della decisione al saldo.
Nelle conclusioni definitivamente rassegnate l'impresa designata ha domandato che si tenesse conto delle somme pagate in esecuzione della sentenza, richiesta che non può essere accolta non essendo stata offerta prova del pagamento né della data alla quale esso è stato eseguito.
Le spese del giudizio
L'accoglimento parziale dell'appello proposto da , Controparte_5
che ha visto ridurre fortemente le sue pretese con riguardo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, consiglia la compensazione delle spese di lite, sia del primo che del secondo grado di giudizio, nella misura di ½ , ponendo la restante metà a carico di Parte_1 Parte_2 Pt_4
, e
[...] Parte_3 Parte_5 P_ [...]
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_11
Vittime della Strada, in solido tra loro.
Le spese sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.001,00, individuato in relazione alla somma complessiva riconosciuta dovuta (euro 105.839,50), applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e il
45 valore minimo per la fase decisionale per il giudizio di primo grado;
i valori medi per le fasi di studio, ed introduttiva e il valore minimo per la fase di trattazione e per la fase decisionale per il giudizio di secondo grado, essendo la comparsa conclusionale finale ripetitiva delle argomentazioni già svolte negli atti introduttivi.
La domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., di cui al capo 6 delle conclusioni dell'atto di appello, formulata da nei confronti di Controparte_5 Controparte_1
“per avere quest'ultima omesso qualsiasi proposta risarcitoria”, non può essere accolta, in quanto non ne ricorrono i presupposti stante la complessità, sotto molteplici profili, della posizione dell'appellante, la cui domanda peraltro è stata accolta molto limitatamente rispetto alle sue originarie pretese.
La quale impresa designata dal Controparte_1 [...]
e devono essere condannati Controparte_2 P_
alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore di
Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5
che per il primo grado devono essere riquantificate stante il nuovo
[...]
scaglione applicabile a seguito della riforma della sentenza conseguente all'accoglimento del secondo motivo di appello dell'impugnazione della quale impresa designata del Fondo Controparte_1 [...]
(euro 520.001,00 - euro 1.000.000,00). Controparte_2
Per entrambi i gradi del giudizio si applicano i valori minimi per le quattro fasi stanti le caratteristiche dell'attività difensionale spiegata con l'aumento del 30% per la pluralità di parti.
Con riguardo a il nuovo assetto delle spese di lite Parte_5 avrà ad oggetto solo il primo grado di giudizio, nulla dovendosi disporre per il secondo grado, considerata la sua contumacia.
Il rigetto del terzo motivo dell'appello incidentale proposto da comporta la sua condanna nei confronti di , P_ CP_7 _1
, e
[...] Controparte_8 Controparte_14 [...]
delle spese di lite del presente grado del giudizio. Controparte_9
Esse sono liquidate applicando i minimi per le quattro fasi del giudizio relative allo scaglione valore indeterminabile complessità bassa, tenuto conto
46 della semplicità della questione investita dall'impugnazione e delle caratteristiche dell'attività difensionale prestata.
Nei confronti di si CP_7 _1 Controparte_8 riconosce l'aumento del 30% per la pluralità di parti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Cagliari n. 2254/2023, pubblicata il 28.09.2023, che per il resto conferma, così provvede:
1) Rigetta il primo motivo di appello principale e il primo motivo di appello incidentale della quale impresa designata Controparte_14
dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada e l'appello incidentale proposto da P_
2) Condanna quale impresa designata dal Controparte_14
Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada e , in solido tra P_
loro, a pagare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale,: euro 319.678,50 in favore di Parte_1
euro 306.718,55 in favore di;
Parte_5
euro 121.911,57 in favore di Parte_3
euro 75.022,51 in favore di;
Parte_2
euro 78.773,66 in favore di;
Parte_4
euro 105.839,50 in favore di;
Controparte_5 oltre gli interessi nella misura legale dalla data della presente decisione al saldo.
3) Condanna , quale impresa designata dal Controparte_14
Fondo di Garanzia delle Vittime e in solido tra CP_2 P_
loro, alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_11
e delle spese del primo grado del giudizio
[...] Parte_3 Parte_4
che liquida in complessivi euro 18.977,40 ed in favore di Parte_1
e delle spese del presente grado Parte_2 Parte_3 Parte_4
del giudizio che liquida in complessivi euro 17.001,40 oltre spese vive, spese generali, cpa ed Iva, con distrazione delle spese del presente grado in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
47 4) Dichiara compensate per un mezzo le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio nel rapporto processuale tra e gli appellati e Controparte_5 condanna la quale impresa designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia delle Vittime della Strada, P_ Parte_1 Parte_2
e , in solido tra loro,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 alla rifusione, in favore dell'appellante , della restante metà, Controparte_5 che si liquida per il primo grado in euro 5.634,00 e per il secondo grado in euro 4.801,50 oltre spese vive, spese generali, cpa ed iva;
5) Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente P_
grado del giudizio in favore di , in CP_7 _1 Controparte_8
solido che si liquidano in euro 6.494,80 oltre spese vive, spese generali, cpa ed iva;
6) Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente P_
grado del giudizio in favore di e Controparte_9 [...]
che si liquidano in favore di ciascuna parte in euro Controparte_14
4.996,00 oltre spese vive, spese generali, cpa ed iva.
7) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, DPR n.115/2002, per il versamento da parte di P_
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari
[...]
a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello di Cagliari in data 5 giugno 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere Relatore
Donatella Aru
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