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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/07/2025, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1316 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo La Serra con domicilio eletto presso lo studio in Vigodarzere (PD), Via Boito n. 19.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Biasin, con domicilio eletto presso lo studio in Rovigo Via Celio n. 1.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 507 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data 27/6/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 507/2024 emessa dal Tribunale di Rovigo nell'ambito del giudizio R.G. n. 434/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: accertarsi e dichiararsi il difetto di interesse ad agire del attore (odierno appellato); CP_1 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previo accertamento e declaratoria dell'inammissibilità, e, in ogni caso, della nullità della consulenza tecnica d'ufficio esperita, rigettarsi le domande tutte di parte attrice (odierna appellata), siccome infondate in fatto ed in diritto. Vinti i compensi e le spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore, che non ha riscosso i primi ed ha anticipato le seconde. IN VIA ISTRUTTORIA: rigettarsi, ove riproposta, l'istanza di prova orale richiesta ex adverso, per i motivi già illustrati nelle note di trattazione in data 2.12.2024.
Per la parte appellata Voglia la Corte di Appello di Venezia, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa a) in via PRELIMINARE, per quanto occorrer possa, confermare l'ordinanza del 4.12.2024 che ha respinto l'inibitoria ex adverso richiesta;
b) in via ISTRUTTORIA, ove ritenuto necessario, previa modifica delle ordinanze riservate del 14.10.2022 e del 5.9.2023 del Tribunale di Rovigo rese nella causa n. 434/2021 RG, ammettersi le prove per interpello e testi formulate con la seconda memoria ex art. 183 cpc (depositata telematicamente il 25.11.2021), capitoli 1) e 2), che di seguito si trascrivono: _1) vero che , proprietario del terreno Parte_1 censito NCT Arquà Polesine, foglio21, mappale 20, ha installato o comunque mantiene sulla sua proprietà una recinzione in rete metallica plastificata e pali/sostegni di ferro, posta perpendicolarmente rispetto al canale Vespara irriguo ed a distanza inferiore di metri 6 dal ciglio del canale medesimo, come da estratto di mappa e foto che le si rammostrano (esibire al teste l'estratto di mappa doc. 04 e le foto doc. 07)? _2) Vero che il manufatto di cui al cap. 1) ostacola, rende malagevole e più costosi gli interventi di manutenzione che incombono sul ? Con i testi indicati in detta Controparte_2 memoria: 1) geom. , residente in [...] e 2) Testimone_1 Tes_2
residente in [...], entrambi domiciliati in Rovigo, presso il
[...] Consorzio di Bonifica Adige Po. c) NEL MERITO, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o comunque rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza 27.6.2024 n. 507 del Tribunale di Rovigo (causa n. 434/2021 RG) in ogni sua parte e capo;
d) condannare alla refusione delle spese e competenze del giudizio Parte_1 del grado di appello, aumentate del 30% ai sensi art. 4 comma 1 bis DM 55/2004, essendo ciascun atto “redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare (…) consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Rovigo, il Consorzio Bonifica Adige Po chiedeva la condanna di , proprietario del terreno censito al NCT nel Parte_1 Comune di Arquà Polesine (RO), foglio 21, mappale 20, alla rimozione della recinzione in rete metallica plastificata e pali/sostegni di ferro installata a distanza inferiore a sei metri dall'opera idraulica in gestione al in violazione dell'art. 133, comma 1 CP_1 lettera a), del Regio Decreto n. 368/1904, titolo VI, e del regolamento di Polizia idraulica. Il manufatto esponeva parte attrice, rendeva malagevole e intralciava la manutenzione da eseguire sul tratto interessato nella fascia di rispetto di 6 metri, misurati dal ciglio del canale demaniale irriguo. CP_3
2. Si costituiva il convenuto eccependo il difetto di legittimazione attiva, spettante allo Stato e alla Regione, ma non all'attore quale mero detentore, e nel merito l'infondatezza della domanda in quanto la distanza della fascia di rispetto dal corso d'acqua andava misurata, in direzione ortogonale ad esso, dal ciglio della sponda all'interno del terreno per 4 metri anziché per 6 (come previsto dal Regolamento di Polizia Idraulica della Regione Veneto 74/2016). pag. 2/6 3. Il Tribunale di Rovigo, istruita la causa con acquisizione di documenti e c.t.u., così disponeva:
1. Condanna il convenuto a eliminare la recinzione in rete metallica e pali/sostegni di ferro posti a distanza inferiore di sei metri da ciglio del canale demaniale Vespara irriguo;
2. Condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, che liquida per l'intero in euro 5077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge ed euro 317,88 per spese non imponibili;
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
4. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- quanto alla pretesa carenza di legittimazione attiva in capo al si osserva che CP_1 tale eccezione è infondata, in quanto ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 lett. “e” e dell'art. 13 R.D. del 13.2.1933 n. 215 nonché dell'art. 25 e dell'art. 41 comma 3 L.R. Veneto dell'8.5.2009 n. 12, la difesa delle opere di bonifica è sì di competenza dello Stato e della Regione, che possono provvedervi direttamente ovvero, come nel caso di specie, mediante concessione e delega alla “Autorità amministrativa” e cioè al
(delibera Giunta Regione Veneto del 4.8.1998 n. 3045, v. doc. 03 fascicolo CP_1 attoreo), Ente pubblico che pertanto è titolato ad agire in giudizio;
- il ha interesse ad agire, aggiungeva il primo giudice, al fine di garantire il CP_1 libero transito lungo le sponde del canale e per eseguire in sicurezza le opere di manutenzione ed esercitare il controllo di Polizia Idraulica, mentre non risultava rilevante l'eventuale esistenza ultraventennale della recinzione in oggetto, in applicazione dell'art. 823 comma 1 c.c. secondo il quale i beni demaniali (quale è il canale Vespara irriguo) non sono soggetti ad usucapione e non possono maturare a loro carico diritti reali parziari in favore di terzi privati;
- il c.t.u. aveva rilevato che “la recinzione in oggetto non è posizionata in conformità alle norme vigenti”, il manufatto era riconducibile alle “fabbriche” di cui all'art. 133 RD 8 maggio 1904 n. 368, vietate “in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua”, e che: “tale recinzione, come da comunicazione verbale del proprietario, non è mai stata da lui oggetto di richiesta di titolo edilizio o comunicazione, né all'ufficio tecnico comunale e nemmeno al ”. Controparte_2
***
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1 Si costituiva il Consorzio Bonifica Adige Po chiedendone il rigetto come da comparsa di costituzione e risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Con il primo motivo di appello si deduce in relazione alla violazione dell'art. 100 e 115 c.p.c. il difetto di interesse ad agire del , la mancanza di contestazioni per CP_1 la presenza della recinzione da oltre venti anni e di danni. Con il secondo motivo sostiene l'appellante che:
- la sentenza impugnata è erronea nelle parti in cui, sulla base di una c.t.u. disposta in assenza di prove, “ha statuito che la recinzione si trova nella fascia di rispetto idraulico e che la recinzione detta ostacola le opere di manutenzione”;
- aggiunge l'appellante: “è vero che la recinzione è poco distante dal ciglio, ma essa rientra nella fascia di rispetto solo se si considera la distanza in senso parallelo al pag. 3/6 canale”, v. pag. 12 atto di appello, e comunque il c.t.u. non avrebbe spiegato come la presenza della recinzione comporterebbe una maggiore gravosità. Con il terzo motivo si censura la mancata considerazione dei documenti che confermerebbero che la fascia di rispetto “può delimitare solo la fascia di terreno funzionale a tale attività, e non si può estendere ad altre aree che non possano essere interessate alla manutenzione perchè aventi diversa destinazione e natura superficiaria” e che “La recinzione di cui è causa è situata all'estremo limite del terreno in proprietà
e lo delimita in conformità a quanto prevede l'art. 841 c.c., separando il terreno Pt_1 anzidetto dalla strada privata parimenti in proprietà dell'appellante…la legge consente all'Ente di esercitare le proprie attività istituzionali sul fondo di privata proprietà dell'appellante, ma di certo non gli consente di comprimere l'esercizio del diritto di proprietà (che comprende anche quello di recintare il proprio fondo) oltre i limiti legalmente previsti”.
* * *
7. Il primo motivo di appello è infondato. La legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione, ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo invece al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
7.1. Nella specie non è contestata la concessione della gestione, dell'esercizio e della manutenzione delle opere idriche in capo all'attrice ora appellata e l'opposizione dell'appellante alla rimozione della recinzione. Inoltre, è irrilevante quanto dedotto, sulla mancanza di interesse dell'appellato, sulla collocazione della recinzione da oltre venti anni, non essendo in discussione la "demanialità" del bene e comunque, per la c.d. sdemanializzazione, occorre che essa risulti, quantomeno, da atti univoci, concludenti e positivi della pubblica amministrazione, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico, nella specie non allegati né provati (cfr. Cass. 17387/2004 e 14269/2023). E' evidente, in ogni caso, l'interesse del a garantire l'accessibilità per CP_1 la manutenzione e la stessa funzionalità dell'opera idraulica.
8. Anche il secondo e il terzo motivo di appello, esaminati congiuntamente per la connessione, sono infondati e vanno respinti per le assorbenti considerazioni che seguono.
8.1. Diversamente da quanto dedotto dall'appellante, il primo giudice ha chiaramente e condivisibilmente evidenziato che:
- in tema di tutela dei corpi idrici superficiali, l'art. 133 del R.D. n. 368/1904, che impone una fascia di rispetto lungo i canali, comprende il divieto di qualunque costruzione, allo scopo di consentire le normali operazioni di ripulitura e di manutenzione e di impedire le esondazioni delle acque. Tale previsione è ampia e generale e non consente neppure di dare rilievo alla conformazione del corpo superficiario, e cioè al fatto che esso si presenti con argini o sponde, atteso che, per il pag. 4/6 rispetto della fascia considerata, è vietata qualsiasi costruzione e persino qualunque deposito di terre o di altre materie;
- tale normativa è stata implementata dal Manuale/Regolamento di Polizia Idraulica approvato con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 74/CA in data 17.05.2016 ai sensi della Legge Regione Veneto n. 53/1993 (cfr. artt. 4, 5 e 6): quest'ultima prevede una distanza minima di sei metri dall'argine per piantagioni, siepi e fabbricati.
8.2. La normativa citata, oltre a vietare le costruzioni e le opere indicate nella lettera a) vieta anche «qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti…stante la natura assai ampia e generale delle previsioni di divieto, nella fascia di rispetto considerata dal complesso delle disposizioni contenute nell'art. 133 del R.D. n. 368 del 1904” (cfr. Cass. 8536/4/2005);
- inoltre, “in coerenza con la ratio della norma che è quella di salvaguardare la più funzionale ed efficace manutenzione e pulizia di argini, sponde, corsi d'acqua e canali e di evitare ostacoli al naturale deflusso delle acque, deve ritenersi che nelle nozioni di "fabbriche" e "fabbricati", sia inclusa qualunque tipologia di manufatto idoneo a interferire sulle sopra indicate attività…D'altra parte, che l'interpretazione qui prospettata sia quella corretta si ricava anche dal complessivo esame di tutte le disposizioni contenute nell'art. 133, dalle quali emerge con chiarezza l'intendimento del legislatore di vietare qualunque tipo di opera che possa pregiudicare le finalità perseguite” (cfr. nella giurisprudenza amministrativa CdS 9062/2023).
8.3. Nella fattispecie, è incontrovertibile che il manufatto in oggetto si trovi all'interno della fascia di rispetto dei 6 metri. Sotto questo profilo si osserva ulteriormente che:
- la stessa parte appellante sulla posizione del manufatto afferma: “è vero che la recinzione è poco distante dal ciglio, ma essa rientra nella fascia di rispetto solo se si considera la distanza in senso parallelo al canale”, v. pag. 12 atto di appello;
- sul punto, la c.t.u. svolta ha confermato che: “Per quanto attiene alla posizione della recinzione essa di fatto, essendo all'interno della fascia di rispetto dello scolo di metri 6, così come prescritto dal R.D. 368/1904 e regolamento di polizia idraulica, è evidente che non risulta posizionata in conformità”, v. pag.
6-7 c.t.u. del 31/5/2023;
- in particolare, sulla posizione della recinzione, totalmente in prossimità dell'argine, ha precisato ulteriormente il consulente: “Essendo la stessa perpendicolare con lo scolo e con partenza dal ciglio stesso”, v. pag. 6 c.t.u. del 31/5/2023. 8.4. Ciò posto, la circostanza che inizialmente il c.t.u. abbia ritenuto che la recinzione non ostacolasse il transito non appare rilevante in relazione alla funzione della fascia di rispetto come sopra riportato;
in sede di risposta alle osservazioni dei c.t.p. il consulente ha, infatti, specificato che “effettivamente la recinzione comporterebbe manovre in spazi ristretti e pericolo di sicurezza agli operatori, pertanto in risposta ad entrambi i C.T.P. confermo che la recinzione ostacola le opere di manutenzione e rende malagevoli ed onerosi gli stessi” (v. pag. 7 c.t.u. del 31/5/2023). In conclusione, risultando violata la fascia di rispetto e permanendo l'esigenza di mantenere libero l'accesso per consentire ispezioni e lavori di manutenzione, le censure proposte vanno rigettate.
9. Il rigetto dell'appello comporta la condanna alle spese del grado che vengono pag. 5/6 liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e delle difese svolte con esclusione della fase istruttoria, in favore del Consorzio Bonifica Adige Po.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in €
3.857,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di Consorzio Bonifica Adige Po;
3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato il 21/5/2025. Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 6/6
Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1316 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo La Serra con domicilio eletto presso lo studio in Vigodarzere (PD), Via Boito n. 19.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Biasin, con domicilio eletto presso lo studio in Rovigo Via Celio n. 1.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 507 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data 27/6/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 507/2024 emessa dal Tribunale di Rovigo nell'ambito del giudizio R.G. n. 434/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: accertarsi e dichiararsi il difetto di interesse ad agire del attore (odierno appellato); CP_1 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previo accertamento e declaratoria dell'inammissibilità, e, in ogni caso, della nullità della consulenza tecnica d'ufficio esperita, rigettarsi le domande tutte di parte attrice (odierna appellata), siccome infondate in fatto ed in diritto. Vinti i compensi e le spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore, che non ha riscosso i primi ed ha anticipato le seconde. IN VIA ISTRUTTORIA: rigettarsi, ove riproposta, l'istanza di prova orale richiesta ex adverso, per i motivi già illustrati nelle note di trattazione in data 2.12.2024.
Per la parte appellata Voglia la Corte di Appello di Venezia, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa a) in via PRELIMINARE, per quanto occorrer possa, confermare l'ordinanza del 4.12.2024 che ha respinto l'inibitoria ex adverso richiesta;
b) in via ISTRUTTORIA, ove ritenuto necessario, previa modifica delle ordinanze riservate del 14.10.2022 e del 5.9.2023 del Tribunale di Rovigo rese nella causa n. 434/2021 RG, ammettersi le prove per interpello e testi formulate con la seconda memoria ex art. 183 cpc (depositata telematicamente il 25.11.2021), capitoli 1) e 2), che di seguito si trascrivono: _1) vero che , proprietario del terreno Parte_1 censito NCT Arquà Polesine, foglio21, mappale 20, ha installato o comunque mantiene sulla sua proprietà una recinzione in rete metallica plastificata e pali/sostegni di ferro, posta perpendicolarmente rispetto al canale Vespara irriguo ed a distanza inferiore di metri 6 dal ciglio del canale medesimo, come da estratto di mappa e foto che le si rammostrano (esibire al teste l'estratto di mappa doc. 04 e le foto doc. 07)? _2) Vero che il manufatto di cui al cap. 1) ostacola, rende malagevole e più costosi gli interventi di manutenzione che incombono sul ? Con i testi indicati in detta Controparte_2 memoria: 1) geom. , residente in [...] e 2) Testimone_1 Tes_2
residente in [...], entrambi domiciliati in Rovigo, presso il
[...] Consorzio di Bonifica Adige Po. c) NEL MERITO, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o comunque rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza 27.6.2024 n. 507 del Tribunale di Rovigo (causa n. 434/2021 RG) in ogni sua parte e capo;
d) condannare alla refusione delle spese e competenze del giudizio Parte_1 del grado di appello, aumentate del 30% ai sensi art. 4 comma 1 bis DM 55/2004, essendo ciascun atto “redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare (…) consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Rovigo, il Consorzio Bonifica Adige Po chiedeva la condanna di , proprietario del terreno censito al NCT nel Parte_1 Comune di Arquà Polesine (RO), foglio 21, mappale 20, alla rimozione della recinzione in rete metallica plastificata e pali/sostegni di ferro installata a distanza inferiore a sei metri dall'opera idraulica in gestione al in violazione dell'art. 133, comma 1 CP_1 lettera a), del Regio Decreto n. 368/1904, titolo VI, e del regolamento di Polizia idraulica. Il manufatto esponeva parte attrice, rendeva malagevole e intralciava la manutenzione da eseguire sul tratto interessato nella fascia di rispetto di 6 metri, misurati dal ciglio del canale demaniale irriguo. CP_3
2. Si costituiva il convenuto eccependo il difetto di legittimazione attiva, spettante allo Stato e alla Regione, ma non all'attore quale mero detentore, e nel merito l'infondatezza della domanda in quanto la distanza della fascia di rispetto dal corso d'acqua andava misurata, in direzione ortogonale ad esso, dal ciglio della sponda all'interno del terreno per 4 metri anziché per 6 (come previsto dal Regolamento di Polizia Idraulica della Regione Veneto 74/2016). pag. 2/6 3. Il Tribunale di Rovigo, istruita la causa con acquisizione di documenti e c.t.u., così disponeva:
1. Condanna il convenuto a eliminare la recinzione in rete metallica e pali/sostegni di ferro posti a distanza inferiore di sei metri da ciglio del canale demaniale Vespara irriguo;
2. Condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, che liquida per l'intero in euro 5077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge ed euro 317,88 per spese non imponibili;
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
4. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- quanto alla pretesa carenza di legittimazione attiva in capo al si osserva che CP_1 tale eccezione è infondata, in quanto ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 lett. “e” e dell'art. 13 R.D. del 13.2.1933 n. 215 nonché dell'art. 25 e dell'art. 41 comma 3 L.R. Veneto dell'8.5.2009 n. 12, la difesa delle opere di bonifica è sì di competenza dello Stato e della Regione, che possono provvedervi direttamente ovvero, come nel caso di specie, mediante concessione e delega alla “Autorità amministrativa” e cioè al
(delibera Giunta Regione Veneto del 4.8.1998 n. 3045, v. doc. 03 fascicolo CP_1 attoreo), Ente pubblico che pertanto è titolato ad agire in giudizio;
- il ha interesse ad agire, aggiungeva il primo giudice, al fine di garantire il CP_1 libero transito lungo le sponde del canale e per eseguire in sicurezza le opere di manutenzione ed esercitare il controllo di Polizia Idraulica, mentre non risultava rilevante l'eventuale esistenza ultraventennale della recinzione in oggetto, in applicazione dell'art. 823 comma 1 c.c. secondo il quale i beni demaniali (quale è il canale Vespara irriguo) non sono soggetti ad usucapione e non possono maturare a loro carico diritti reali parziari in favore di terzi privati;
- il c.t.u. aveva rilevato che “la recinzione in oggetto non è posizionata in conformità alle norme vigenti”, il manufatto era riconducibile alle “fabbriche” di cui all'art. 133 RD 8 maggio 1904 n. 368, vietate “in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua”, e che: “tale recinzione, come da comunicazione verbale del proprietario, non è mai stata da lui oggetto di richiesta di titolo edilizio o comunicazione, né all'ufficio tecnico comunale e nemmeno al ”. Controparte_2
***
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1 Si costituiva il Consorzio Bonifica Adige Po chiedendone il rigetto come da comparsa di costituzione e risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Con il primo motivo di appello si deduce in relazione alla violazione dell'art. 100 e 115 c.p.c. il difetto di interesse ad agire del , la mancanza di contestazioni per CP_1 la presenza della recinzione da oltre venti anni e di danni. Con il secondo motivo sostiene l'appellante che:
- la sentenza impugnata è erronea nelle parti in cui, sulla base di una c.t.u. disposta in assenza di prove, “ha statuito che la recinzione si trova nella fascia di rispetto idraulico e che la recinzione detta ostacola le opere di manutenzione”;
- aggiunge l'appellante: “è vero che la recinzione è poco distante dal ciglio, ma essa rientra nella fascia di rispetto solo se si considera la distanza in senso parallelo al pag. 3/6 canale”, v. pag. 12 atto di appello, e comunque il c.t.u. non avrebbe spiegato come la presenza della recinzione comporterebbe una maggiore gravosità. Con il terzo motivo si censura la mancata considerazione dei documenti che confermerebbero che la fascia di rispetto “può delimitare solo la fascia di terreno funzionale a tale attività, e non si può estendere ad altre aree che non possano essere interessate alla manutenzione perchè aventi diversa destinazione e natura superficiaria” e che “La recinzione di cui è causa è situata all'estremo limite del terreno in proprietà
e lo delimita in conformità a quanto prevede l'art. 841 c.c., separando il terreno Pt_1 anzidetto dalla strada privata parimenti in proprietà dell'appellante…la legge consente all'Ente di esercitare le proprie attività istituzionali sul fondo di privata proprietà dell'appellante, ma di certo non gli consente di comprimere l'esercizio del diritto di proprietà (che comprende anche quello di recintare il proprio fondo) oltre i limiti legalmente previsti”.
* * *
7. Il primo motivo di appello è infondato. La legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione, ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo invece al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
7.1. Nella specie non è contestata la concessione della gestione, dell'esercizio e della manutenzione delle opere idriche in capo all'attrice ora appellata e l'opposizione dell'appellante alla rimozione della recinzione. Inoltre, è irrilevante quanto dedotto, sulla mancanza di interesse dell'appellato, sulla collocazione della recinzione da oltre venti anni, non essendo in discussione la "demanialità" del bene e comunque, per la c.d. sdemanializzazione, occorre che essa risulti, quantomeno, da atti univoci, concludenti e positivi della pubblica amministrazione, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico, nella specie non allegati né provati (cfr. Cass. 17387/2004 e 14269/2023). E' evidente, in ogni caso, l'interesse del a garantire l'accessibilità per CP_1 la manutenzione e la stessa funzionalità dell'opera idraulica.
8. Anche il secondo e il terzo motivo di appello, esaminati congiuntamente per la connessione, sono infondati e vanno respinti per le assorbenti considerazioni che seguono.
8.1. Diversamente da quanto dedotto dall'appellante, il primo giudice ha chiaramente e condivisibilmente evidenziato che:
- in tema di tutela dei corpi idrici superficiali, l'art. 133 del R.D. n. 368/1904, che impone una fascia di rispetto lungo i canali, comprende il divieto di qualunque costruzione, allo scopo di consentire le normali operazioni di ripulitura e di manutenzione e di impedire le esondazioni delle acque. Tale previsione è ampia e generale e non consente neppure di dare rilievo alla conformazione del corpo superficiario, e cioè al fatto che esso si presenti con argini o sponde, atteso che, per il pag. 4/6 rispetto della fascia considerata, è vietata qualsiasi costruzione e persino qualunque deposito di terre o di altre materie;
- tale normativa è stata implementata dal Manuale/Regolamento di Polizia Idraulica approvato con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 74/CA in data 17.05.2016 ai sensi della Legge Regione Veneto n. 53/1993 (cfr. artt. 4, 5 e 6): quest'ultima prevede una distanza minima di sei metri dall'argine per piantagioni, siepi e fabbricati.
8.2. La normativa citata, oltre a vietare le costruzioni e le opere indicate nella lettera a) vieta anche «qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti…stante la natura assai ampia e generale delle previsioni di divieto, nella fascia di rispetto considerata dal complesso delle disposizioni contenute nell'art. 133 del R.D. n. 368 del 1904” (cfr. Cass. 8536/4/2005);
- inoltre, “in coerenza con la ratio della norma che è quella di salvaguardare la più funzionale ed efficace manutenzione e pulizia di argini, sponde, corsi d'acqua e canali e di evitare ostacoli al naturale deflusso delle acque, deve ritenersi che nelle nozioni di "fabbriche" e "fabbricati", sia inclusa qualunque tipologia di manufatto idoneo a interferire sulle sopra indicate attività…D'altra parte, che l'interpretazione qui prospettata sia quella corretta si ricava anche dal complessivo esame di tutte le disposizioni contenute nell'art. 133, dalle quali emerge con chiarezza l'intendimento del legislatore di vietare qualunque tipo di opera che possa pregiudicare le finalità perseguite” (cfr. nella giurisprudenza amministrativa CdS 9062/2023).
8.3. Nella fattispecie, è incontrovertibile che il manufatto in oggetto si trovi all'interno della fascia di rispetto dei 6 metri. Sotto questo profilo si osserva ulteriormente che:
- la stessa parte appellante sulla posizione del manufatto afferma: “è vero che la recinzione è poco distante dal ciglio, ma essa rientra nella fascia di rispetto solo se si considera la distanza in senso parallelo al canale”, v. pag. 12 atto di appello;
- sul punto, la c.t.u. svolta ha confermato che: “Per quanto attiene alla posizione della recinzione essa di fatto, essendo all'interno della fascia di rispetto dello scolo di metri 6, così come prescritto dal R.D. 368/1904 e regolamento di polizia idraulica, è evidente che non risulta posizionata in conformità”, v. pag.
6-7 c.t.u. del 31/5/2023;
- in particolare, sulla posizione della recinzione, totalmente in prossimità dell'argine, ha precisato ulteriormente il consulente: “Essendo la stessa perpendicolare con lo scolo e con partenza dal ciglio stesso”, v. pag. 6 c.t.u. del 31/5/2023. 8.4. Ciò posto, la circostanza che inizialmente il c.t.u. abbia ritenuto che la recinzione non ostacolasse il transito non appare rilevante in relazione alla funzione della fascia di rispetto come sopra riportato;
in sede di risposta alle osservazioni dei c.t.p. il consulente ha, infatti, specificato che “effettivamente la recinzione comporterebbe manovre in spazi ristretti e pericolo di sicurezza agli operatori, pertanto in risposta ad entrambi i C.T.P. confermo che la recinzione ostacola le opere di manutenzione e rende malagevoli ed onerosi gli stessi” (v. pag. 7 c.t.u. del 31/5/2023). In conclusione, risultando violata la fascia di rispetto e permanendo l'esigenza di mantenere libero l'accesso per consentire ispezioni e lavori di manutenzione, le censure proposte vanno rigettate.
9. Il rigetto dell'appello comporta la condanna alle spese del grado che vengono pag. 5/6 liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e delle difese svolte con esclusione della fase istruttoria, in favore del Consorzio Bonifica Adige Po.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in €
3.857,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di Consorzio Bonifica Adige Po;
3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato il 21/5/2025. Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
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