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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/07/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5319/2020,
tra
, elettivamente domiciliato come in atti presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Veronica Romano in una con l'Avv. Carmine De Falco che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
attore
E
, impresa mandataria del FG , Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv.to Carolina Lussana, che la rappresenta e difende giuta procura in atti
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 25/02/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda è accolta per quanto di ragione. La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni fisici patiti dall' attore processuale il quale subiva lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto il
29/09/2019 in Marigliano, alle ore 18,00 circa, mentre si trovava in qualità di conducente di un velocipede all'interno del parcheggio comunale dell'ex stazione della
Circumvesuviana , uscita Via Nuova Del Bosco.
Deduceva che nell'occasione una autovettura Fiat Punto di colore grigio, rimasta inidentificata, proveniente da tergo rispetto alla direzione di marcia intrapresa dall'attore processuale, nel tentare un sorpasso al mentovato, tagliava la strada al velocipede impattandolo , provocandone la caduta al suolo sul lato sinistro.
Parte attorea, all'uopo, deduceva che , a seguito delle lesioni patite, subiva non solo un danno biologico rilevante ,ma anche il danno morale per la sofferenza psichica subita.
Costituitasi la quest'ultima, al netto delle eccezioni preliminari Controparte_2
sollevate a mezzo articolate argomentazioni, deduceva l'infondatezza della azione , contestando estensivamente la domanda anche nel quantum debeatur.
Svolta ua attività istruttoria formatasi in seno ad un interpello orale, acquisiti i documenti versati in atti dalle parti, disposta una CTU quantificativa , il giudizio è stato introitato a sentenza con i termini ordinari.
In prima battuta va dichiarata la procedibilità della domanda attorea essendo , la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti della evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione.
Non puo' , infatti, trovare accoglimento l'eccezione della convenuta societa' di assicurazione in merito alla inammissibilità della domanda in virtù del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2012 non assolve funzione interpretativa del DLGS. n. 209/2005 in merito allo” spatium deliberandi” occorrente prima della instaurazione del giudizio risarcitorio, ma compie una mera valutazione di compatibilità rispetto all'inserimento della normativa in seno al sistema normativo vigente. Va , infatti, evidenziato che, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del DLGS n. 209/2005 è onere della compagnia assicurativa richiedere gli elementi integrativi mancanti nella costituzione in mora , rappresentando, tale onere un interesse posto a tutela della stessa ( ex multis , v.Trib Avellino n. 1243/2012).
V' è più che una recente decisione della Corte Degli Ermellini si è spinta oltre affermando il principio in base al quale la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore ( Cass. N. 15445-2021).
Oltretutto, non essendovi prova della richiesta di integrazione espressa dalla convenuta, tale eccezione deve essere disattesa.
Parimenti, va osservato che la diffida risulta recapitata ai prefati soggetti giuridici intimati ante causam in data 30 01 2020 , a fronte di un giudizio incoato il 30 09
2020, con pieno rispetto della decorrenza dei termini minimi di legge onde dare inizio all'accertamento processuale.
Circa, poi, la improcedibilità della domanda espressa si osservi che , come disposto dall'art. 3 comma 1, l'esperimento di negoziazione assistita è obbligatoria per chi intende “esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti” e… “Allo stesso modo deve procedere, fuori dai casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.”. In questi casi infatti “l''esperimento del procedimento di negoziazione assistita
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Orbene, dalla lettura dell'atto introduttivo, esaminando nello specifico il petitum processuale, la quantificazione del danno viene stimata dall'attore in misura ben superiore al limite di € 50.000,00 disposto dalla norma , evincendosi un quantum debeatur individuato in € 48.237,40,corredata di domanda accessorie per interessi di legge e rivalutazione monetaria, conseguendone il rigetto della eccezione.
Ad ogni buon conto si rinviene in atti copia dell'invito alla stipula della convenzione ad una negoziazione assistita inviata alle in data 31 01 2020. CP_2
Non coglie, altresì, nel segno, l'allegazione difensiva sollevata dalla convenuta impresa assicuratrice afferente la nullità dell'atto introduttivo per carenza espositiva dei fatti di causa, posto che tale circostanza può assumere rilievo unicamente nella ipotesi in cui gli elementi costitutivi della domanda giudiziali siano carenti o manchino del tutto, in tal guisa da non consentire una idonea difesa alla parte costituita convenuta, fatto questo non rilevabile nel presente giudizio, potendosi agevolmente, dalla lettura dell'oggetto del libello introduttivo, ricavare elementi sufficienti a descrivere gli eventi accaduti e l'istanza giudiziale conseguenziale.
Va, altresì, osservato, in merito alla “vexata questio” afferente la necessità, o meno, di produrre una querela contro ignoti in ipotesi di richiesta di risarcimento danni avverso il FG seguito da un giudizio, che sussiste, ormai, un indirizzo ermeneutico della
Suprema Corte in metria , secondo cui “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non
è che un mero indizio”, dato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”, sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (ex multis,Cass. Sez.
III, 17 febbraio 2016, n. 3019; Cass. civile ,ordinanza n. 18097/2020 ).
Per l'effetto, deve escludersi la previsione di ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia e il rigetto della domanda, non potendo il giudice di merito verificare se l'attore abbia “fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo del tutto dal contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore” (Cass. Sez. III, n. 3019 del 2016).
Nel caso in esame, invero, va osservato che parte attorea versa in atti , con la costituzione in giudizio, anche copia della denunzia-querela presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Nola del 30 10 2019 , oltre che il provvedimento di chiusura delle indagini contro ignoti del 05 12 2019 emesso dalla medesimo Ufficio che invero, rafforzano l'entità delle difese espresse dall'attore.
Ultimo canno va fatto circa il deposito della documentazione sanitaria proveniente dal
118 , afferente il referto di P.S. eseguito in favore dell'attore, effettuato nelle note ex art 189 cpc disposte alla udienza del 21 02 2025.
All'uopo, risulta circostanza incontestabile in punto di diritto che nel processo civile il limite temporale per la decadenza delle istanze istruttorie coincida con il secondo termine disposto dall'art 183 cpc comma VI , dovendosi ritenee tardiva ogni altra istanza od allegazione effettuata oltre cotal limite processuale.
Tanto, con l'unica eccezione rappresentata dalla possibilità di produzione tardiva dei documenti soltanto nel caso in cui gli stessi si siano formati successivamente al deposito del ricorso o si siano resi necessari alla luce delle difese formulate dalla controparte ( Cass. sentenza n. 25346 del 09.10.2019,).
Ciò non corrisponde alle esigenze del presente giudizio, posto che la convenuta impresa assicuratrice ben avrebbe potuto provvedere ad corredare la propria produzione di parte con il deposito del prefato documento in via tempestiva, non avendo dato prova di una impossibilità materiale ad eseguire l'adempimento. Superato lo scoglio processuale,la domanda va esaminata nel merito.
All'uopo, parte lesa, ha dimostrato l'esistenza del fatto storico attraverso l'attività istruttoria espletata all'udienza del 17/02/2023 a mezzo interpello del teste ammesso ed in tal sede escusso, ( dichiaratosi indifferente) , dalla cui Testimone_1
deposizione vanno riportati gli stralci rilevanti:
…”ADR: capo 1: conosco l'attore in quanto si trova nell'aula di udienza e , invero, lo avevo già incontrato alcuni anni fa in quanto mi aveva effettuato dei lavori presso casa mia. Invero mi trovavo in zona presso il parcheggio dell'ex stazione ferroviaria a
Marigliano e stavo recandomi verso la mia autovettura ivi parcheggiata, allorchè ho intravisto il sig. che passava in zona a conducendo una bicicletta. Pt_1
Entrambi, ovvero, io ed il sig. procedevamo nel medesimo senso di marcia verso Pt_1
il Liceo della città, allorchè mi sono accorto che sopraggiungeva una Fiat Punto di colore grigio dalle nostre spalle.
Capo n. 2: e vero, la strada si chiama via Nuova Del Bosco;
posso all'uopo, affermare che la Punto nel sorpassare a destra la bicicletta in questione si avvicinava quel tanto da far perdere l'equilibrio al ciclista.ADR: non ricordo di aver visto l'urto tea i due veicoli. ADR: capo 3: il ciclista ha tentato una manovra per evitare che il veicolo si avvicinasse troppo a sè ma non vi riuscito;
capo n.4: è vero, l'auto non si è fermata per constatare quanto era accaduto.
ADR: infatti il sig. è caduto al suolo e non è riuscito più a sollevarsi da terra Pt_1
sino a quando non è intervenuto il P.S.;
ADR; l'ambulanza è sopraggiunta a seguito di una mia chiamata;
ADR: vi erano altre tre persone presenti al momento del fatto.
ADR: sul capo n. 6 : è vero, il parcheggio non ha delimitazioni o recinsioni.
ADR: l'area ove è caduto il ciclista presentava unicamente manto stradale e null'altro.
ADR: nessuno che io sappia ha chiamato le Forze dell'Ordine.
ADR: tanto accadeva il 29 settembre di domenica di due anni fa verso le ore 18,00.
ADR: non ho avuto il tempo di trascrivere il numero di targa in quanto in quanto l'autoveicolo si è dileguato furtivamente…” Orbene, la dinamica del sinistro viene descritta come ingenerata da una manovra di sorpasso a destra effettutata dal veicolo rimasto inidentificato, ciò in quanto la repentina genesi dei fatti hanno impedito la trascrizione del numero di targa o l'esecuzione di una istantanea fotografica con il cellulare.
Il teste , inoltre, non è in grado di trammentare se vi fosse stato una seppur minima collisione tra i veicoli;
tanto meno si rinviene in atti documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi
.
Il quadro istruttorio, poi, risulta carente di relazioni descrittive effettuate dalla Forze dell'Ordine che, dalla lettura complessiva degli atti, non risultano intervenute sul luogo del sinistro.
Ciò non di meno, l'evidenza emersa in sede di prova per interpello orale, ci riporta una tipica ipotesi di sinistro senza collisione.
Occorre, pertanto, verificare se, in primo luogo, la manovra del veicolo ritenuto responsabile abbia ingenerato una condotta in violazione dei precetti dei Codice della
Strada , ovvero, abbia prodotta una turbativa alla circolazione del veicolo rimasto vittima della condotta omissiva.
Al tal proposito piace richiamare le conclusioni della Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 12884/2021, ha stabilito che:
< eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista.>>
Partendo da tale presupposto giurisprudenziale , va osservato ce l'art 148 del Codice
Della Strada, al comma 7 dispone..” Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra,
e abbia iniziato dette manovre..”
Invero, dalla descrizione dei fatti esposti dal teste non si evince se la strada percorsa da entrambe i veicoli fossea senso unico ma, tanto meno, si desume che il velocipede fosse intento a svoltare a sinistra.
Ne consegue che, pur non essendovi prova certa della collisione avvenuta, il sorpasso
, così come descritto, ha di certo ingenerato una qualche forma di turbativa nella circolazione del conducente della bicicletta in tal guisa da fargli perdere il controllo e mandarlo al suolo.
Ciò non dimeno, va osservato che risultano carenti dati afferenti la condotta di guida di entrambi i veicoli, loro velocità , caratteristiche fisiche e regolamentative della strada percorsa, sufficienti per superare la presunzione ex art 2054 c.c. comma II.
Pertanto, questo giudice, in mancanza di ragioni di sgno opposto, ritiene congruo assegnare una paritetica responsabilità dell'accaduto ad entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
Dunque, ai fini probatori, in assenza di elementi contrari ,questo giudice ritiene che siano state soddisfatte le esigenze minime poste in essere dall'art. 2697 c.c seppur indirizzate ad un concorso paritetico nella causazione del sinistro.
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti veniva conferito incarico peritale in sede di CTU al dott al quale venivano posti i quesiti attinenti alla Persona_1
quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee , loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonchè computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa. L'elaborato, sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito , se derivi a seguito di un a violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato( es:trattamento illecito dei dati sensibili).
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento della circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art. 2059 c.c quale voce autonoma di danno.
Fatte tali premesse, passando ad analizzare le singole voci rilevate in CTU, si ritiene congruo applicare le tabelle del Tribunale di Milano trattandosi di danno da macropermente.
Orbene, il consulente cosi' conclude : invalidità permanente nell'ordine del 11 % ; temporanea assoluta giorni 30; temporanea parziale al 50 % gg 30; temporanea parziale al 25% di gg 30;
Per le spese mediche documentate il consulente le dichiara congrue in misura di €
766,48.
Ergo, calcolando l'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 79 anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di € 18.336,00 ( valore punto danno biologico € 2.732,57 tratto dalle tabelle del Tribunale di Milano correnti ).
Per la temporanea totale di gg 30 si applica il valore di € 115,00 al di', pertanto il totale sarà di € 3.450,00 ;per la temporanea parziale di 30 gg, si applica il valore di € 115,00 percentualizzato al 50%, ovvero il totale sarà € 1.725,00 ;per la temporanea parziale di gg 30 al 25% si applica il medesimo valore percentualizzato , e quindi il totale sarà di €.862,50.
Il tutto, oltre le spese mediche certificate.
Totalizzando queste voci l'ammontare del danno tabellare risulta di € € 25.139,98.
Su tale somma, tuttavia, va considerata la eventualità di applicare il danno morale che, in virtù di quanto sopra dedotto, a seguito delle note pronunzia gemelle della
Suprema Corte del 2008, non può piu' essere calcolato in via automatica ma, deve risultare comprovato, onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto.
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta se non gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria.
Tuttavia , come da motivazione espressa, tale somma deve essere opportunamente divisa per due in virtù della corresponsabilità emersa in corso di accertamento istruttorio, conseguendone la liquidazione a favore dell'attore della somma di €
12.569,59.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio le stesse, calcolate secondo i parametri del DM 55 -2014 e successive integrazioni, vanno proporzionalmente ridotte rispetto all'importo riconosciuto.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi'
definitivamente provvede:
in accogliento parziale della domanda attorea:
dichiara la concorrente responsabilità paritaria del sinistro in capo alle parti del giudizio;
per lo effetto, condanna la , impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada , a pagare in favore dell'attore, la somma di €. 12.569,59 ,oltre interessi di legge dal dì della domanda, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione;
condanna, altresì', la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in € 565,00 per verosimili esborsi ed in € 5.077,00 oltre accessori di legge con attribuzione , per compensi parametrati , con attribuzione ex art. 93 cpc.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Nola 12 luglio 2025
IL G.U.
Dr.Alfredo Granata