Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa
Federica Acquaviva Coppola, ha pronunciato ex art. 127 ter cpc la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro/previdenza al n. 10139/2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti CAPASSO FRANCESCO
domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
E
in persona del suo presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura in atti
Resistente
OGGETTO: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/07/2024, il ricorrente chiede di accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' CP_1 a ripetere gli importi in proprio favore indebitamente versati nelle annualità 2015/2015 e per l'effetto condannare l'Ente al pagamento della somma di €. 4542,48 trattenuti all'atto della liquidazione delle somme arretrate in data 27.03.2024.
Nella specie, evidenziava la propria buona fede in quanto deduceva che nell'attesa della liquidazione dell'Indennità di Accompagnamento, a seguito di Giudizio per ATPO,
1,CP inviava al Procuratore costituito una Pec con la quale, comunicando l'avvenuta liquidazione del Decreto di Omologa in questione, comunicava, altresì, una trattenuta per Euro 4.542,28 relativo ad un presunto indebito avente n. 13787852 (Cfr. Allegato:
L'CP_1, al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva, depositando una relazione amministrativa da cui deduceva le motivazioni dell'indebito chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Lette le note di trattazione cartolare la causa veniva discussa e decisa con sentenza di cui si dava immediata lettura.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' noto che il criterio della ripetibilità dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., risulta derogato in materia di pensione da numerose norme, quali:
1. l'art. 80 del RD 1422/24, in vigore fino al 27.3.89, interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2701/89) nel senso che, prevedendo l'inefficacia, sui pagamenti pensionistici già effettuati dall' CP_1, di rettifiche operate oltre l'anno, costituisce una norma eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria sia alle riliquidazioni successive limitatamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione, con esclusione delle ipotesi in cui il provvedimento dell'istituto è inficiato da errori riguardanti la sussistenza del diritto ovvero in cui vengano accertate sopravvenute modificazioni che comportino l'automatica estinzione, totale o parziale, del diritto al trattamento pensionistico;
2. l'art. 52 della L. 88/89, in vigore dal 28.3.89 al 30.12.91, secondo cui le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ... nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 L. 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errori di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Nel caso in cui in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
3. l'art. 13 della L. 412/91, in vigore dal 31.12.91 ai sensi della sentenza della Corte
Costituzionale del 39/93, secondo cui le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, L. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. In base a tale norma l' CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Giova preliminarmente precisare che la nozione di legittimo affidamento è stata, in ogni caso oggetto della recente pronuncia del Giudice delle leggi - cfr. sent. C.Cost.
n.8/2023.
Il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod.civ., in relazione agli artt. 11 e
117 Cost., era stato posto con riferimento al parametro «interposto "costituito dall'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione EDU, nella interpretazione resa dalla Corte Europea, a mente del quale «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni...". La Corte EDU, in varie pronunce applicative dell'art.1 del
Primo Protocollo addizionale alla Convenzione, ha ritenuto che costituisse un «bene»>, ai sensi della norma espressa nella prima frase, l'interesse patrimoniale a trattenere prestazioni (previdenziali o retributive) erogate da un ente pubblico in presenza di circostanze atte a determinare, nel beneficiario, un «legittimo affidamento».
Ha, quindi, specificato, in una pluralità di casi concernenti indebiti retributivie previdenziali erogati da soggetti pubblici (ex multis: IN c. Italia – Prima Sezione – sentenza 11 febbraio 2021, ricorso n. 4893/13: indebito retributivosentenza12 dicembre
2019, ricorso n. 32141/2010: indebito pensione sociale;
IC c. Croazia- Prima
Sezione sentenza 26 aprile 2018, ricorso n.48921/2013: indebito per sussidi di disoccupazione;
MO c. Polonia -Quarta Sezione- sentenza 5 settembre 2009, ricorso n. 10373/05: indebito pensionistico), i presupposti che consentono di identificare un affidamento legittimo in capo al percettore della prestazione, che sia persona fisica. Ha, altresì, individuato le condizioni che tramutano la condictio indebiti in un'interferenza sproporzionata nei confronti di tale affidamento.
La Corte EDU ha individuato quali elementi costitutivi dell'affidamento legittimo:
- l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
- la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
- l'erogazione deve essere effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
- la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
La Corte costituzionale ha giudicato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., sollevate in riferimento all'art. 117, comma 1,Cost., in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU.
Il nucleo argomentativo della decisione risiede, come osservato in Dottrina "nel far quadrare l'Ordinamento nazionale con la [...] giurisprudenza della Corte EDU>>.
Più in dettaglio, i giudici della Consulta ricostruiscono in maniera diversa, rispetto ai giudici remittenti, il «bilanciamento di interessi» sotteso alla «costruzione>>(della Corte
EDU) che tutela il «legittimo affidamento» dell'accipiens ed escludono che questo bilanciamento porti (almeno, di norma) alla conclusione della “intangibilità» (rectius: irripetibilità) della prestazione percepita dal privato.
Come osservato dalla Corte Costituzionale: «la Corte EDU riconosce l'interesse generale sotteso all'azione di ripetizione dell'indebito, e in genere riscontra la legalità dell'intervento>>.
L'attenzione del giudice europeo è incentrata piuttosto sulla «proporzionalità»> dell'interferenza (e non, dunque, sulla legittimità) -in sede di bilanciamento-«fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole [...], onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo[...]>>.
In particolare, fra le circostanze che influiscono sul carattere sproporzionato dell'interferenza si rinvengono le specifiche modalità di restituzione imposte al titolare dell'affidamento (ad es., nella sentenza IC, l'addebito degli interessi legali in capo all'accipiens, a dispetto dell'errore compiuto dall'amministrazione, o, nella sentenza CP_2 , la rateizzazione non rapportata alle condizioni di vita dell'obbligato).
Nello stesso senso Cassazione Sez. L-, Sentenza n. 10337 del 18/04/2023 (Rv. 667417
- 01) “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c." (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall' CP_1 a titolo di trattamento pensionistico di anzianità carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che "
quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso CP_1, già prima della liquidazione della pensione e nel corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore).
***
Nel caso di specie, il ricorrente chiede che venga dichiarata la irripetibilità dell'indebito
CP e che venga condannato l' al pagamento delle somme recuperate.
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CP èAlla luce di tali principi, va rilevato che il recupero dell'indebito da parte dell' stato effettuato attraverso una comunicazione (cfr. all. n.1 parte ricorrente) che non reca CP alcuna motivazione in ordine alla trattenuta. Infatti a nulla rileva che 1 in sede di ricorso per la ripetizione delle somme faccia presente il superamento dei limiti reddituali non avendo dato modo all'istante di comprendere con la comunicazione la ragione della trattenuta.
,CP_ In relazione alle comunicazioni che l' assume essere state inviate delle stesse non vi è prova della ricezione, è quindi ammissibile l'azione dell'interessato nei confronti dell'ente previdenziale con conseguente diritto del ricorrente al pagamento delle somme recuperate dall' 1,CP_ va allora condannato alla restituzione di tutte le sommeCP
trattenute, oltre interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro e della previdenza ed in persona della d.ssa Federica Acquaviva Coppola, definitivamente pronunciando sulla domanda di parte Parte_1 contro l' Controparte_1
in persona del suo presidente pro-tempore, ogni diversa istanza e
[...]
deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara il ricorrente non tenuto alla restituzione della somma di EURO 4542,48;
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CP condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme trattenute oltre interessi legali;
condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.6178,00, oltre, I.V.A. e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore.
Aversa 11/06/2025
Il Giudice
Federica Acquaviva Coppola