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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/07/2024, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PR , in persona del Giudice. dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2368/2020
promossa da:
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Bessi del Foro di PR, presso il quale sono altresì elettivamente per procura allegata al ricorso.
ATTORE
CONTRO
(P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giulia Calamai del Foro di PR presso la quale è altresì domiciliata per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E CONTRO
Miss s.r.l.
CONVENUTA
contumace
PRIMA UDIENZA: 17/12/2020
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI : 21/12/2023
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: 'come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c sostitutive dell'udienza del 21/12/2023 1'. Per la convenuta : 'come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c CP_1 sostitutive dell'udienza del 21/12/20232
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, citava in giudizio la società Miss Parte_1
S.r.l. e (in seguito per brevità, 'Miss' e 'Banca') per sentire Controparte_1 dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto intercorso con la prima e la risoluzione/nullità di quello di finanziamento con la seconda. Riferiva l'attore di avere concordato con Miss, in data 22/11/2019,
l'esecuzione di due bagni nella propria abitazione;
che il prezzo dell'appalto sarebbe stato interamente pagato mediante un finanziamento bancario, fatta eccezione per la somma di € 500,00 versati al momento della sottoscrizione del contratto. La Miss si presentava come in grado di affrontare quei lavori con la c.d. formula “chiavi in mano” entro 60 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto: oltre alle prestazioni tipiche dell'appaltatore, avrebbe procurato la gestione della parte amministrativa con tecnici di propria fiducia e il finanziamento bancario per consentire al cliente di rateizzare il pagamento,
e la società Miss S.r.l. in data 22/11/2019, con ogni consequenziale effetto di legge e Parte_1 condannando la convenuta alla restituzione della somma di € 500,00 direttamente corrisposta alla sottoscrizione del contratto, con gli interessi da calcolarsi al tasso previsto dalla legge dalla data del pagamento e fino alla data della citazione e da questa fino all'effettivo rimborso ex art. 1284 IV co c.c., oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi da liquidarsi all'esito dell'espletanda istruttoria secondo quanto parrà di giustizia, ed occorrendo in via equitativa;
Voglia altresì il Tribunale, ai sensi dell'art. 125 – quinquies del D.Lgs. n. 385/1993, come modificato dal D.Lgs. 141/2012, accertare e dichiarare la risoluzione e/o la nullità del contratto di finanziamento al consumatore stipulato con (n. 1731021301 del Controparte_1 28/11/2019) nonché del collegato contratto di assicurazione;
per l'effetto, Voglia il tribunale adito dichiarare che nulla deve il Sig. alla e condannare la Banca alla Pt_1 Controparte_1 restituzione in favore dell'attore di tutte le somme corrisposte o che saranno in seguito corrisposte a qualsiasi titolo connesse con il contratto di finanziamento e il collegato contratto di assicurazione di cui è causa, ammontanti ad oggi a € 12.748,00, con gli interessi da calcolarsi al tasso previsto dalla legge dalla data del pagamento e fino alla data della citazione, e da questa ai sensi dell'art. 1284 IV co. c.c. fino all'effettiva restituzione;
Voglia altresì condannare
[...] al risarcimento dei danni ex art. 96 I e III co c.p.c.; nella denegatissima ipotesi in cui CP_1 non sia dichiarata la risoluzione e/o la nullità del contratto di finanziamento, Voglia condannare Miss S.r.l. alla restituzione di tutte le somme percepite quale conseguenza della risoluzione per inadempimento del contratto di appalto di cui è causa. In via istruttoria, insiste in tutte le richieste istruttorie non ammesse formulate nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. del 16/3/2021, segnatamente le prove per testi, l'ordine di esibizione e l'autorizzazione alla produzione delle registrazioni vocali. Con vittoria di spese e compensi della causa e del procedimento di mediazione 2 Voglia l'Ecc.mo Tribunale di PR, ogni altra contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi che CP_1
è estranea alle problematiche intercorse fra il Sig. e Miss S.r.l., e/o la mancanza di
[...] Pt_1 inadempimento da parte di Miss S.r.l. e per l'effetto respingere la domanda perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Pag. 2 di 10 tramite la cui era solita rivolgersi nell'esercizio della propria CP_1 attività imprenditoriale in favore dei clienti. In data 28/11/2019 il Sig. Pt_1 sottoscriveva con il contratto di finanziamento n. 1731021301 CP_1 per un importo finale di € 15.931,00 complessivamente dovuto alla banca a fronte di un'erogazione di €12.500,00, somma che veniva versata dalla banca direttamente a Miss il 2-3/12/2019 mediante un “bonifico parlante”, con cui veniva interamente ed anticipatamente pagata la prestazione in favore dell'appaltatrice. Senonchè, la Miss non diede avvio ai lavori nel termine preannunciato. Successivamente, intervenne la legislazione emergenziale per la pandemia da Covid-19, che determinò la sospensione di tutte le attività dalla fine di febbraio fino a inizio maggio 2020. L'attore, in data 7/5/2020 notificò all'impresa una diffida ad adempiere che determinò, come unico effetto, il contatto dell'impiegata della banca con la quale erano intercorse le comunicazioni per il finanziamento, che riferendo della presenza nel proprio ufficio del responsabile di Miss, preannunciò per i successivi due giorni l'agognato avvio dei lavori. I lavori da parte di Miss, invero, non sono mai stati eseguiti, anzi, neanche incominciati, per cui, l'attore, in data 27/5/2020, comunicò alla Miss l'avvenuta risoluzione del contratto. Nelle more, l'attore aveva iniziato ed ha proseguito a versare regolarmente l'importo delle rate di rimborso del finanziamento contratto con al fine pagare i lavori CP_1 di ristrutturazione dei bagni, fino a che, risolto il contratto di appalto con la
Miss, invocò anche nei confronti di la risoluzione del Controparte_1 contratto di finanziamento n. 1731021301 del 28/11/2019. In mancanza di riscontro, anche all'esito della convocazione in mediazione, l'attore ha continuato ad onorare il debito contratto con la Banca per la sola ragione di evitare ingiuste segnalazioni alla Centrale Rischi di Bankitalia ed ha intentato la presente causa.
Rimasta contumace Miss S.r.l., si è costituita in giudizio Controparte_1 deducendo l'infondatezza della domanda per mancanza di collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e l'appalto e per l'assenza del grave inadempimento della Miss.
Pag. 3 di 10 Entrambe le parti costituite in causa hanno depositato le memorie ex art. 183
VI co. c.p.c..
L'istruttoria si è svolta mediante produzioni documentali e prove orali.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Le parti costituite si sono scambiate comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle risultanze processuali emerge con certezza che la Miss si è resa inadempiente agli obblighi assunti nei confronti dell'attore mediante il contratto di appalto sottoscritto il 22/11/2019.
E' stato documentalmente provato che, a seguito di trattative, l'odierno attore, in veste di committente, e la Miss, in veste di appaltatore, conclusero un contratto che prevedeva la ristrutturazione di un bagno esistente e la realizzazione di un bagno ulteriore, a fronte di un corrispettivo complessivo di
€ 13.300,00, Iva compresa. Il contratto, concluso su un modulo/formulario compilato dall'appaltatore prevedeva, il versamento di 'caparra' di € 500,00 in contanti, il pagamento del saldo 'a inizio lavori' mediante 'finanziamento' e
'bonifico': risultano, infatti, barrate tali scelte nel riquadro riservato al pagamento. Nel medesimo riquadro, inoltre, vi è un appunto a penna, all'altezza della voce 'finanziamento' che recita: '13.000 : 60=269,86 ed all'altezza della voce bonifico: '300 BB'.
Può dirsi accertato, inoltre, tramite le testimonianze assunte e la mancata risposta all'interrogtorio formale del legale rappresentante della convenuta
Miss (ex art. 231 c.p.c.), che l'attore versò € 500,00 nelle mani dell'incaricato della Miss ( 3 che predispose il formulario, il quale si incaricò Persona_1
Pag. 4 di 10 anche di dar corso alla pratica di finanziamento4, servendosi della CP_1
.
[...]
Risulta, altresì, che il contratto è stato concluso mediante l'intermediazione di intermediario accreditato e munito di rappresentanza diretta (v. doc. Parte_2
18 di parte attrice) e che è stato sottoscritto digitalmente dall'attore, con procedura 'guidata' telefonicamente dall'intermediario.
Risulta infine che, soli tre giorni dopo, l'importo del finanziamento è stato accreditato dalla Banca direttamente alla Miss, mediante bonifico sul c/c espressamente indicato nel contratto di finanziamento e che l'appalto non è stato eseguito, nè ha avuto principio.
Ritiene il giudicante che ricorrano tutti i presupposti per accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto per cui è causa a seguito della diffida ad adempiere, comunicata dall'attore alla Miss, a fronte del colposo e non di scarsa importanza inadempimento di quest'ultima che, malgrado l'integrale pagamento anticipato del corrispettivo pattuito, non ha eseguito
(neanche avviato, in verità) l'opera. A ciò, in primis, consegue il sorgere, in capo alla convenuta, dell'obbligo di restituzione della somma di € 500,00 incassata a titolo di caparra, maggiorata degli interessi legali.
Occorre, a questo punto, valutare se la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto travolga o meno anche il contratto di finanziamento concluso con la , in quanto 'contratto 'collegato'. CP_1
La Banca esclude la sussistenza di un collegamento tra i due contratti evidenziando che l'attore avrebbe piuttosto dovuto chiamre in causa la Società
'sì è vero mi impegnai personalmente di contattare la per il CP_2 CP_1
o dell'appalto e confermo che tale banca era quella a cui la m va per i propri clienti interessati ad ottenere un finanziamento' (…) 'eravamo o io l'ufficio della miss a inoltrare la banca la richiesta di finanziamento per l'avvio della relativa pratica sulla base del contratto sottoscritto dal cliente con la Miss' (…) 'è vero scattai una foto digitale al documento d'identità del contestualmente alla firma del contratto;
non Pt_1 ricordo se fui io a richiedere la documentazione al signor ma confermo che solitamente ero Pt_1 io a fare da tramite con la banca'. Teste 'sì è vero ci disse ci avrebbe pensato lui ad attivare la pratica di finanziamento presso Pt_1 la che utilizzava frequentemente per i suoi clienti è vero ero presente allo scatto CP_1 della foto ed anche all'invio della citata documentazione (per la pratica di finanziamento)'.
Pag. 5 di 10 che ha raccolto l'ordine, cioè la C-FIN SRL FS LUCCA, quale intermediario del credito, e che, comunque, tramite detta Società, non è stato stipulato un
“Contratto di finanziamento finalizzato”, ma un “prestito personale”, come risulterebbe inequivocabilmente sia dalla lettura del “Contratto di finanziamento”, che dalle allegate Informazioni Europee e che, anche ammesso che ci siano delle responsabilità per l'accaduto, nulla può essere addebitato alla banca, che si è limitata ad accogliere la richiesta di prestito personale accreditando l'importo da erogare sull'IBAN indicato dal debitore.
La Banca focalizza le su difese sul contenuto del contratto di finanziamento, segnalando che:
a) la Miss S.r.l. è menzionata a pag. 16/19 del contratto, nella delega di pagamento, solamente come destinataria della somma, senza che vi sia indicata la sede, il codice fiscale o altri dati della medesima, ovvero la causa del pagamento, ma solo l'IBAN della banca su cui accreditare l'importo di €
12.500,00; tanto è vero che, a pag. 1/19 del contratto di finanziamento, non è stata indicata la “Finalità del rapporto”, cioè il collegamento, fra il contratto stipulato dal con la Miss Srl. - di cui la banca è venuta a conoscenza solo Pt_1 dalla lettura dell'atto di citazione, con quello di finanziamento;
b) a pag. 2, penultimo capoverso, in relazione alle allegate Informazioni Europee, si legge:
Contratto “Prestito personale ”; c) a pag. 5 e 17 si legge che Parte_3
l'ordine è stato raccolto C-FIN SRL-LUCCA, che lo ha fatto sottoscrivere come prestito personale e non finalizzato;
e), a pag. 6, l'intestazione riporta le
“Condizioni generali di finanziamento ”; Parte_4
f) alla pag. 9, art. 8 di dette condizioni generali, si precisa che l'inadempi- mento dell'operatore commerciale è applicabile esclusivamente ai contratti di
“Prestito Finalizzato” ; e quello stipulato con la Banca è privo di tali requisiti;
g) nelle informazioni Europee, pag. 1, nell'intestazione si legge: Contratto
“Prestito personale ” e il nome della Società che ha raccolto Parte_3
l'ordine: C-FIN SRL-LUCCA.
Di diverso avviso l'attore che, invece, evidenzia i numerosi aspetti della vicenda che avvalorerebbero il collegamento negoziale giustificante la
Pag. 6 di 10 risoluzione del contratto di finanziamento, come conseguenza della risoluzione dell'appalto.
Ritiene il giudicante di dover procedere a valutare il caso sottoposto a giudizio, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione5: “Le parti, nell'esplicazione della loro autonomia negoziale, possono, con manifestazioni di volontà espresse in uno stesso contesto, dar vita a più negozi distinti ed indipendenti, ovvero a più negozi tra loro collegati;
in specie, oltre agli stessi contratti collegati, contratti misti e contratti complessi. Il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in ipotesi siffatte, il collegamento, pur potendo determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica. Il collegamento fra negozi può essere, però, ravvisato sempre che ricorrano sia il requisito oggettivo, costituito dal legame teleologico tra i negozi volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario;
sia il requisito soggettivo, che si ravvisa nell'intento comune delle parti le quali, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, hanno voluto non solo
l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento tra essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale'.
Ebbene, esaminando il contenuto del contratto e le modalità di svolgimento dell'intera vicenda, quale accertato e riassunto in principio di motivazione, il giudicante ravvisa numerosi 'indici' di collegamento volontario tra i due contratti.
Pag. 7 di 10 In primis, deve ritenersi che i tre soggetti coinvolti, committente, appaltatore e banca, avessero piena consapevolezza della finalità del finanziamento che, anzi, costituiva un elemento imprescindibile per il buon fine dell'intera operazione: il contratto di appalto indicava espressamente il finanziamento come metodo di pagamento e riportava anche l'entità ed il numero delle rate previsti;
l'appaltatore, inoltre, si è incaricato in prima persona e ha svolto l'istruttoria del mutuo, fornendo la documentazione necessaria alla banca. In proposito, si rileva che, se anche la pratica l'ha gestita l'intermediaria Parte_2 quest'ultima risulta essere rappresentante diretta della ed, infatti, ha CP_1 agito in nome e nell'interesse di quest'ultima, spendendone il nome, con la conseguenza che gli effetti del contratto sono ricaduti direttamente su di lei, alla quale legittimamente si è, pertanto, rivolto l'attore. Cosa diversa (ed estranea al presente giudizio) è il rapporto tra rappresentata (banca) e rappresentante (intermediaria), così come gli eventuali profili di responsabilità di quest'ultima e le conseguenti azioni di rivalsa nei suoi confronti.
Oltre agli elementi probatori del collegamento 'soggettivo', emergono però anche elementi probatori di un collegamento oggettivo tra i due contratti. Se è vero, infatti, che nella modulistica utilizzata non è espressamente indicato lo
'scopo' del finanziamento, né questo è espressamente qualificato come 'di scopo' o 'finalizzato', vi sono inseriti, però, degli elementi caratteristici di tale genere di mutuo. Oltre all'indicazione dell'IBAN della Miss, quale destinatario dell'accredito della somma finanziata (alla pag. 2 del contratto), nel paragrafo
2, intitolato 'Caratteristiche principali del contratto prestito personale
(a pag. 1 delle 'Informazioni europee di base sul credito ai Parte_3 consumatori contratto prestito personale allegate al Parte_3 contratto come parte integrante dello stesso), il comma dedicato alle
'Condizioni di prelievo. Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito' stabilisce che 'il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione direttamente all'operatore commerciale scelto dal consumatore e dallo stesso indicato nell'apposita delegazione di pagamento (cd. modulo delega) entro
10 giorni dalla conclusione del contratto'. Tale patto, quindi, 'limita'
Pag. 8 di 10 l'erogazione della somma finanziata, legandola ad un'unica operazione commerciale e, conseguentemente, finalizzandola.
Il mutuo, dunque, si pone come elemento imprescindibile per il raggiungimento dello scopo perseguito dalle parti ed è stato contrattato e concluso unicamente per tale scopo, noto e condiviso tra tutti. E' provato, infatti, che i due contratti furono trattati contemporaneamente, che il finanziamento costituisse, di fatto, condizione per la esecuzione dell'appalto, che la scelta della Banca è stata fatta dall'appaltatore in virtù dei rapporti di stabile collaborazione intercorrenti con la stessa (v. testimonianza e Per_1 non è affatto dipesa da una iniziativa autonoma del mutuatario, il quale, per giunta, se avesse avuto la disponibilità della somma (a titolo di prestito personale) avrebbe potuto attendere l'inizio dei lavori (che era il termine previsto per il pagamento nel contratto di appalto), mentre la Banca lo ha effettuato immediatamente.
In conclusione, può ritenersi dimostrato il collegamento negoziale tra appalto e mutuo, in quanto funzionalmente uniti dall'intento che le parti perseguivano con la stipula dei due contratti.
Ciò determina che gli effetti della risoluzione del contratto di appalto si estendano al contratto di mutuo e, conseguentemente, sorga, a carico della
Banca un obbligo restitutorio in favore del mutuante di tutte le somme percepite in dipendenza del contratto di finanziamento, maggiorate dagli interessi legali maturati dalle singole scadenze delle rate fino all'effettivo pagamento. (Va da sé che, pariteticamente, il mutuante, sarà legittimato (per sopravvenuto difetto di causa) a richiedere all'appaltatore la restituzione dell'importo che è stato a questi versato, quale corrispettivo dell'appalto).
Quanto al maggior danno lamentato dall'attore, non sono emersi in istruttoria elementi sufficienti a dimostrne la sussistenza e l'entità, per cui la relativa domanda proposta nei confronti della Miss non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita,
per i motivi di cui in narrativa,
in parziale accoglimento della domanda,
-accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato tra e la società Miss S.r.l. in data 22/11/2019, Parte_1
e, per l'effetto, condanna la predetta società alla restituzione in favore dell'attore, , della somma di € 500,00, pagata a titolo di caparra, Parte_1 maggiorata degli interessi legali maturati dal 27/5/2020 al saldo;
-accertata la sussistenza di unità di causa del predetto contratto e del contratto di finanziamento al consumatore stipulato con Controparte_1
(n. 1731021301 del 28/11/2019) nonché del collegato contratto di assicurazione, ne dichiara la conseguente risoluzione e, per l'effetto, condanna la Banca alla restituzione in favore dell'attore di tutte le somme corrisposte a qualsiasi titolo connesse con il contratto di finanziamento e il collegato contratto di assicurazione, (ammontanti al febbraio 2024 ad € 14.076,00, a cui vanno aggiunte quelle corrisposte successivamente), maggiorate degli interessi legali maturati dalle singole scadenze delle rate fino al saldo;
- condanna le convenute, in solido tra loro, a rimborsare all'attore, le spese di lite, che liquida, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul valore della domanda, in complessivi € 5.077,00, oltre rimborsi forfettari al 15%, oneri di legge e spese documentate (contributo unificato e marca iscrizione), nonchè a rimborsare € 441,00, oltre spese vive ed oneri di legge, per l'attivazione del procedimento di mediazione.
Così deciso.
PR, 2/7/2024
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato tra 3 Teste 'e vero il signor che riconosco tra i presenti mi consegno 500 € Persona_1 Parte_1 in contanti a titolo di acconto?Teste : ' è vero ero presente e confermo la circostanza la Tes_1 sottoscrizione e l'azione dei contanti lla cucina della nostra casa'. CV che contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, il 22/11/2019, Persona_1 fotografò il documento di identità di e nei giorni successivi chiese a l'invio Parte_1 Parte_1 della busta paga e del contratto di acquisto dell'immobile per la pratica di finanziamento. 5 V., ex multis, Cass. 11974/2010
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PR , in persona del Giudice. dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2368/2020
promossa da:
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Bessi del Foro di PR, presso il quale sono altresì elettivamente per procura allegata al ricorso.
ATTORE
CONTRO
(P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giulia Calamai del Foro di PR presso la quale è altresì domiciliata per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E CONTRO
Miss s.r.l.
CONVENUTA
contumace
PRIMA UDIENZA: 17/12/2020
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI : 21/12/2023
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: 'come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c sostitutive dell'udienza del 21/12/2023 1'. Per la convenuta : 'come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c CP_1 sostitutive dell'udienza del 21/12/20232
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, citava in giudizio la società Miss Parte_1
S.r.l. e (in seguito per brevità, 'Miss' e 'Banca') per sentire Controparte_1 dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto intercorso con la prima e la risoluzione/nullità di quello di finanziamento con la seconda. Riferiva l'attore di avere concordato con Miss, in data 22/11/2019,
l'esecuzione di due bagni nella propria abitazione;
che il prezzo dell'appalto sarebbe stato interamente pagato mediante un finanziamento bancario, fatta eccezione per la somma di € 500,00 versati al momento della sottoscrizione del contratto. La Miss si presentava come in grado di affrontare quei lavori con la c.d. formula “chiavi in mano” entro 60 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto: oltre alle prestazioni tipiche dell'appaltatore, avrebbe procurato la gestione della parte amministrativa con tecnici di propria fiducia e il finanziamento bancario per consentire al cliente di rateizzare il pagamento,
e la società Miss S.r.l. in data 22/11/2019, con ogni consequenziale effetto di legge e Parte_1 condannando la convenuta alla restituzione della somma di € 500,00 direttamente corrisposta alla sottoscrizione del contratto, con gli interessi da calcolarsi al tasso previsto dalla legge dalla data del pagamento e fino alla data della citazione e da questa fino all'effettivo rimborso ex art. 1284 IV co c.c., oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi da liquidarsi all'esito dell'espletanda istruttoria secondo quanto parrà di giustizia, ed occorrendo in via equitativa;
Voglia altresì il Tribunale, ai sensi dell'art. 125 – quinquies del D.Lgs. n. 385/1993, come modificato dal D.Lgs. 141/2012, accertare e dichiarare la risoluzione e/o la nullità del contratto di finanziamento al consumatore stipulato con (n. 1731021301 del Controparte_1 28/11/2019) nonché del collegato contratto di assicurazione;
per l'effetto, Voglia il tribunale adito dichiarare che nulla deve il Sig. alla e condannare la Banca alla Pt_1 Controparte_1 restituzione in favore dell'attore di tutte le somme corrisposte o che saranno in seguito corrisposte a qualsiasi titolo connesse con il contratto di finanziamento e il collegato contratto di assicurazione di cui è causa, ammontanti ad oggi a € 12.748,00, con gli interessi da calcolarsi al tasso previsto dalla legge dalla data del pagamento e fino alla data della citazione, e da questa ai sensi dell'art. 1284 IV co. c.c. fino all'effettiva restituzione;
Voglia altresì condannare
[...] al risarcimento dei danni ex art. 96 I e III co c.p.c.; nella denegatissima ipotesi in cui CP_1 non sia dichiarata la risoluzione e/o la nullità del contratto di finanziamento, Voglia condannare Miss S.r.l. alla restituzione di tutte le somme percepite quale conseguenza della risoluzione per inadempimento del contratto di appalto di cui è causa. In via istruttoria, insiste in tutte le richieste istruttorie non ammesse formulate nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. del 16/3/2021, segnatamente le prove per testi, l'ordine di esibizione e l'autorizzazione alla produzione delle registrazioni vocali. Con vittoria di spese e compensi della causa e del procedimento di mediazione 2 Voglia l'Ecc.mo Tribunale di PR, ogni altra contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi che CP_1
è estranea alle problematiche intercorse fra il Sig. e Miss S.r.l., e/o la mancanza di
[...] Pt_1 inadempimento da parte di Miss S.r.l. e per l'effetto respingere la domanda perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Pag. 2 di 10 tramite la cui era solita rivolgersi nell'esercizio della propria CP_1 attività imprenditoriale in favore dei clienti. In data 28/11/2019 il Sig. Pt_1 sottoscriveva con il contratto di finanziamento n. 1731021301 CP_1 per un importo finale di € 15.931,00 complessivamente dovuto alla banca a fronte di un'erogazione di €12.500,00, somma che veniva versata dalla banca direttamente a Miss il 2-3/12/2019 mediante un “bonifico parlante”, con cui veniva interamente ed anticipatamente pagata la prestazione in favore dell'appaltatrice. Senonchè, la Miss non diede avvio ai lavori nel termine preannunciato. Successivamente, intervenne la legislazione emergenziale per la pandemia da Covid-19, che determinò la sospensione di tutte le attività dalla fine di febbraio fino a inizio maggio 2020. L'attore, in data 7/5/2020 notificò all'impresa una diffida ad adempiere che determinò, come unico effetto, il contatto dell'impiegata della banca con la quale erano intercorse le comunicazioni per il finanziamento, che riferendo della presenza nel proprio ufficio del responsabile di Miss, preannunciò per i successivi due giorni l'agognato avvio dei lavori. I lavori da parte di Miss, invero, non sono mai stati eseguiti, anzi, neanche incominciati, per cui, l'attore, in data 27/5/2020, comunicò alla Miss l'avvenuta risoluzione del contratto. Nelle more, l'attore aveva iniziato ed ha proseguito a versare regolarmente l'importo delle rate di rimborso del finanziamento contratto con al fine pagare i lavori CP_1 di ristrutturazione dei bagni, fino a che, risolto il contratto di appalto con la
Miss, invocò anche nei confronti di la risoluzione del Controparte_1 contratto di finanziamento n. 1731021301 del 28/11/2019. In mancanza di riscontro, anche all'esito della convocazione in mediazione, l'attore ha continuato ad onorare il debito contratto con la Banca per la sola ragione di evitare ingiuste segnalazioni alla Centrale Rischi di Bankitalia ed ha intentato la presente causa.
Rimasta contumace Miss S.r.l., si è costituita in giudizio Controparte_1 deducendo l'infondatezza della domanda per mancanza di collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e l'appalto e per l'assenza del grave inadempimento della Miss.
Pag. 3 di 10 Entrambe le parti costituite in causa hanno depositato le memorie ex art. 183
VI co. c.p.c..
L'istruttoria si è svolta mediante produzioni documentali e prove orali.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Le parti costituite si sono scambiate comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle risultanze processuali emerge con certezza che la Miss si è resa inadempiente agli obblighi assunti nei confronti dell'attore mediante il contratto di appalto sottoscritto il 22/11/2019.
E' stato documentalmente provato che, a seguito di trattative, l'odierno attore, in veste di committente, e la Miss, in veste di appaltatore, conclusero un contratto che prevedeva la ristrutturazione di un bagno esistente e la realizzazione di un bagno ulteriore, a fronte di un corrispettivo complessivo di
€ 13.300,00, Iva compresa. Il contratto, concluso su un modulo/formulario compilato dall'appaltatore prevedeva, il versamento di 'caparra' di € 500,00 in contanti, il pagamento del saldo 'a inizio lavori' mediante 'finanziamento' e
'bonifico': risultano, infatti, barrate tali scelte nel riquadro riservato al pagamento. Nel medesimo riquadro, inoltre, vi è un appunto a penna, all'altezza della voce 'finanziamento' che recita: '13.000 : 60=269,86 ed all'altezza della voce bonifico: '300 BB'.
Può dirsi accertato, inoltre, tramite le testimonianze assunte e la mancata risposta all'interrogtorio formale del legale rappresentante della convenuta
Miss (ex art. 231 c.p.c.), che l'attore versò € 500,00 nelle mani dell'incaricato della Miss ( 3 che predispose il formulario, il quale si incaricò Persona_1
Pag. 4 di 10 anche di dar corso alla pratica di finanziamento4, servendosi della CP_1
.
[...]
Risulta, altresì, che il contratto è stato concluso mediante l'intermediazione di intermediario accreditato e munito di rappresentanza diretta (v. doc. Parte_2
18 di parte attrice) e che è stato sottoscritto digitalmente dall'attore, con procedura 'guidata' telefonicamente dall'intermediario.
Risulta infine che, soli tre giorni dopo, l'importo del finanziamento è stato accreditato dalla Banca direttamente alla Miss, mediante bonifico sul c/c espressamente indicato nel contratto di finanziamento e che l'appalto non è stato eseguito, nè ha avuto principio.
Ritiene il giudicante che ricorrano tutti i presupposti per accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto per cui è causa a seguito della diffida ad adempiere, comunicata dall'attore alla Miss, a fronte del colposo e non di scarsa importanza inadempimento di quest'ultima che, malgrado l'integrale pagamento anticipato del corrispettivo pattuito, non ha eseguito
(neanche avviato, in verità) l'opera. A ciò, in primis, consegue il sorgere, in capo alla convenuta, dell'obbligo di restituzione della somma di € 500,00 incassata a titolo di caparra, maggiorata degli interessi legali.
Occorre, a questo punto, valutare se la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto travolga o meno anche il contratto di finanziamento concluso con la , in quanto 'contratto 'collegato'. CP_1
La Banca esclude la sussistenza di un collegamento tra i due contratti evidenziando che l'attore avrebbe piuttosto dovuto chiamre in causa la Società
'sì è vero mi impegnai personalmente di contattare la per il CP_2 CP_1
o dell'appalto e confermo che tale banca era quella a cui la m va per i propri clienti interessati ad ottenere un finanziamento' (…) 'eravamo o io l'ufficio della miss a inoltrare la banca la richiesta di finanziamento per l'avvio della relativa pratica sulla base del contratto sottoscritto dal cliente con la Miss' (…) 'è vero scattai una foto digitale al documento d'identità del contestualmente alla firma del contratto;
non Pt_1 ricordo se fui io a richiedere la documentazione al signor ma confermo che solitamente ero Pt_1 io a fare da tramite con la banca'. Teste 'sì è vero ci disse ci avrebbe pensato lui ad attivare la pratica di finanziamento presso Pt_1 la che utilizzava frequentemente per i suoi clienti è vero ero presente allo scatto CP_1 della foto ed anche all'invio della citata documentazione (per la pratica di finanziamento)'.
Pag. 5 di 10 che ha raccolto l'ordine, cioè la C-FIN SRL FS LUCCA, quale intermediario del credito, e che, comunque, tramite detta Società, non è stato stipulato un
“Contratto di finanziamento finalizzato”, ma un “prestito personale”, come risulterebbe inequivocabilmente sia dalla lettura del “Contratto di finanziamento”, che dalle allegate Informazioni Europee e che, anche ammesso che ci siano delle responsabilità per l'accaduto, nulla può essere addebitato alla banca, che si è limitata ad accogliere la richiesta di prestito personale accreditando l'importo da erogare sull'IBAN indicato dal debitore.
La Banca focalizza le su difese sul contenuto del contratto di finanziamento, segnalando che:
a) la Miss S.r.l. è menzionata a pag. 16/19 del contratto, nella delega di pagamento, solamente come destinataria della somma, senza che vi sia indicata la sede, il codice fiscale o altri dati della medesima, ovvero la causa del pagamento, ma solo l'IBAN della banca su cui accreditare l'importo di €
12.500,00; tanto è vero che, a pag. 1/19 del contratto di finanziamento, non è stata indicata la “Finalità del rapporto”, cioè il collegamento, fra il contratto stipulato dal con la Miss Srl. - di cui la banca è venuta a conoscenza solo Pt_1 dalla lettura dell'atto di citazione, con quello di finanziamento;
b) a pag. 2, penultimo capoverso, in relazione alle allegate Informazioni Europee, si legge:
Contratto “Prestito personale ”; c) a pag. 5 e 17 si legge che Parte_3
l'ordine è stato raccolto C-FIN SRL-LUCCA, che lo ha fatto sottoscrivere come prestito personale e non finalizzato;
e), a pag. 6, l'intestazione riporta le
“Condizioni generali di finanziamento ”; Parte_4
f) alla pag. 9, art. 8 di dette condizioni generali, si precisa che l'inadempi- mento dell'operatore commerciale è applicabile esclusivamente ai contratti di
“Prestito Finalizzato” ; e quello stipulato con la Banca è privo di tali requisiti;
g) nelle informazioni Europee, pag. 1, nell'intestazione si legge: Contratto
“Prestito personale ” e il nome della Società che ha raccolto Parte_3
l'ordine: C-FIN SRL-LUCCA.
Di diverso avviso l'attore che, invece, evidenzia i numerosi aspetti della vicenda che avvalorerebbero il collegamento negoziale giustificante la
Pag. 6 di 10 risoluzione del contratto di finanziamento, come conseguenza della risoluzione dell'appalto.
Ritiene il giudicante di dover procedere a valutare il caso sottoposto a giudizio, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione5: “Le parti, nell'esplicazione della loro autonomia negoziale, possono, con manifestazioni di volontà espresse in uno stesso contesto, dar vita a più negozi distinti ed indipendenti, ovvero a più negozi tra loro collegati;
in specie, oltre agli stessi contratti collegati, contratti misti e contratti complessi. Il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in ipotesi siffatte, il collegamento, pur potendo determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica. Il collegamento fra negozi può essere, però, ravvisato sempre che ricorrano sia il requisito oggettivo, costituito dal legame teleologico tra i negozi volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario;
sia il requisito soggettivo, che si ravvisa nell'intento comune delle parti le quali, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, hanno voluto non solo
l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento tra essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale'.
Ebbene, esaminando il contenuto del contratto e le modalità di svolgimento dell'intera vicenda, quale accertato e riassunto in principio di motivazione, il giudicante ravvisa numerosi 'indici' di collegamento volontario tra i due contratti.
Pag. 7 di 10 In primis, deve ritenersi che i tre soggetti coinvolti, committente, appaltatore e banca, avessero piena consapevolezza della finalità del finanziamento che, anzi, costituiva un elemento imprescindibile per il buon fine dell'intera operazione: il contratto di appalto indicava espressamente il finanziamento come metodo di pagamento e riportava anche l'entità ed il numero delle rate previsti;
l'appaltatore, inoltre, si è incaricato in prima persona e ha svolto l'istruttoria del mutuo, fornendo la documentazione necessaria alla banca. In proposito, si rileva che, se anche la pratica l'ha gestita l'intermediaria Parte_2 quest'ultima risulta essere rappresentante diretta della ed, infatti, ha CP_1 agito in nome e nell'interesse di quest'ultima, spendendone il nome, con la conseguenza che gli effetti del contratto sono ricaduti direttamente su di lei, alla quale legittimamente si è, pertanto, rivolto l'attore. Cosa diversa (ed estranea al presente giudizio) è il rapporto tra rappresentata (banca) e rappresentante (intermediaria), così come gli eventuali profili di responsabilità di quest'ultima e le conseguenti azioni di rivalsa nei suoi confronti.
Oltre agli elementi probatori del collegamento 'soggettivo', emergono però anche elementi probatori di un collegamento oggettivo tra i due contratti. Se è vero, infatti, che nella modulistica utilizzata non è espressamente indicato lo
'scopo' del finanziamento, né questo è espressamente qualificato come 'di scopo' o 'finalizzato', vi sono inseriti, però, degli elementi caratteristici di tale genere di mutuo. Oltre all'indicazione dell'IBAN della Miss, quale destinatario dell'accredito della somma finanziata (alla pag. 2 del contratto), nel paragrafo
2, intitolato 'Caratteristiche principali del contratto prestito personale
(a pag. 1 delle 'Informazioni europee di base sul credito ai Parte_3 consumatori contratto prestito personale allegate al Parte_3 contratto come parte integrante dello stesso), il comma dedicato alle
'Condizioni di prelievo. Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito' stabilisce che 'il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione direttamente all'operatore commerciale scelto dal consumatore e dallo stesso indicato nell'apposita delegazione di pagamento (cd. modulo delega) entro
10 giorni dalla conclusione del contratto'. Tale patto, quindi, 'limita'
Pag. 8 di 10 l'erogazione della somma finanziata, legandola ad un'unica operazione commerciale e, conseguentemente, finalizzandola.
Il mutuo, dunque, si pone come elemento imprescindibile per il raggiungimento dello scopo perseguito dalle parti ed è stato contrattato e concluso unicamente per tale scopo, noto e condiviso tra tutti. E' provato, infatti, che i due contratti furono trattati contemporaneamente, che il finanziamento costituisse, di fatto, condizione per la esecuzione dell'appalto, che la scelta della Banca è stata fatta dall'appaltatore in virtù dei rapporti di stabile collaborazione intercorrenti con la stessa (v. testimonianza e Per_1 non è affatto dipesa da una iniziativa autonoma del mutuatario, il quale, per giunta, se avesse avuto la disponibilità della somma (a titolo di prestito personale) avrebbe potuto attendere l'inizio dei lavori (che era il termine previsto per il pagamento nel contratto di appalto), mentre la Banca lo ha effettuato immediatamente.
In conclusione, può ritenersi dimostrato il collegamento negoziale tra appalto e mutuo, in quanto funzionalmente uniti dall'intento che le parti perseguivano con la stipula dei due contratti.
Ciò determina che gli effetti della risoluzione del contratto di appalto si estendano al contratto di mutuo e, conseguentemente, sorga, a carico della
Banca un obbligo restitutorio in favore del mutuante di tutte le somme percepite in dipendenza del contratto di finanziamento, maggiorate dagli interessi legali maturati dalle singole scadenze delle rate fino all'effettivo pagamento. (Va da sé che, pariteticamente, il mutuante, sarà legittimato (per sopravvenuto difetto di causa) a richiedere all'appaltatore la restituzione dell'importo che è stato a questi versato, quale corrispettivo dell'appalto).
Quanto al maggior danno lamentato dall'attore, non sono emersi in istruttoria elementi sufficienti a dimostrne la sussistenza e l'entità, per cui la relativa domanda proposta nei confronti della Miss non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita,
per i motivi di cui in narrativa,
in parziale accoglimento della domanda,
-accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato tra e la società Miss S.r.l. in data 22/11/2019, Parte_1
e, per l'effetto, condanna la predetta società alla restituzione in favore dell'attore, , della somma di € 500,00, pagata a titolo di caparra, Parte_1 maggiorata degli interessi legali maturati dal 27/5/2020 al saldo;
-accertata la sussistenza di unità di causa del predetto contratto e del contratto di finanziamento al consumatore stipulato con Controparte_1
(n. 1731021301 del 28/11/2019) nonché del collegato contratto di assicurazione, ne dichiara la conseguente risoluzione e, per l'effetto, condanna la Banca alla restituzione in favore dell'attore di tutte le somme corrisposte a qualsiasi titolo connesse con il contratto di finanziamento e il collegato contratto di assicurazione, (ammontanti al febbraio 2024 ad € 14.076,00, a cui vanno aggiunte quelle corrisposte successivamente), maggiorate degli interessi legali maturati dalle singole scadenze delle rate fino al saldo;
- condanna le convenute, in solido tra loro, a rimborsare all'attore, le spese di lite, che liquida, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul valore della domanda, in complessivi € 5.077,00, oltre rimborsi forfettari al 15%, oneri di legge e spese documentate (contributo unificato e marca iscrizione), nonchè a rimborsare € 441,00, oltre spese vive ed oneri di legge, per l'attivazione del procedimento di mediazione.
Così deciso.
PR, 2/7/2024
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato tra 3 Teste 'e vero il signor che riconosco tra i presenti mi consegno 500 € Persona_1 Parte_1 in contanti a titolo di acconto?Teste : ' è vero ero presente e confermo la circostanza la Tes_1 sottoscrizione e l'azione dei contanti lla cucina della nostra casa'. CV che contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, il 22/11/2019, Persona_1 fotografò il documento di identità di e nei giorni successivi chiese a l'invio Parte_1 Parte_1 della busta paga e del contratto di acquisto dell'immobile per la pratica di finanziamento. 5 V., ex multis, Cass. 11974/2010