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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 10/09/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera Gaetano Catalani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 174/2024, avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n. 335/2023”
TRA
(P.I. ), rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Parte_1 P.IVA_1
Briguglio (C.F. ) e Roberto Vaccarella (C.F. C.F._1
), in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata in Rivello C.F._2
(PZ), alla Via Santa Maria n. 50, c/o lo studio dell'Avv. Francesco Altieri;
– APPELLANTE –
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Mate- Controparte_1 C.F._3 ra, via Einaudi n. 4 c/o lo studio dell'Avv. Maria Luisa Coniglio (C.F.
[...]
che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
C.F._4
– APPELLATA –
riservata per la decisione all'udienza del 26-6-2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1 Il Gestore della rete nazionale ha impugnato la sentenza n. 335, resa in Parte_1 data 3/7/2023 dal Giudice di Pace di Matera che l'aveva ritenuto responsabile dei danni la- mentati da in conseguenza dell'interruzione di energia elettrica verificata- Controparte_1 si tra il 24 e il 26 gennaio 2019 e condannato a pagare la somma complessiva di € 830,00 per la sostituzione delle schede elettroniche di due radiatori a gas e di una lavatrice, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese giudiziali. L'appellante ha, infatti, negato la sua responsabili- tà, assumendo che l'interruzione di energia sulla linea Serra Verde-Cirigliano che alimenta l'utenza della non era imputabile alla pretesa negligenza nella manutenzione della CP_1 rete, bensì all'eccezionale ondata di precipitazioni nevose del gennaio 2019 sulla fascia ap- penninica della Regione Basilicata e, più specificamente, alla formazione di manicotti di ghiaccio sui cavi che ne avevano determinato l'imprevedibile cedimento strutturale. Invocate le esimenti del caso fortuito e della forza maggiore, ha, rimarcato Parte_1
l'assenza di responsabilità sia per i presunti danni provocati agli alimenti dall'interruzione di erogazione di energia e dal mancato tempestivo rispristino del servizio, ostacolato dai blocchi alla circolazione stradale, nonché dall'estensione territoriale dell'emergenza, sia per quelli al- le schede elettroniche, stante l'improbabilità di sbalzi di tensione in fase di ripristino della corrente, peraltro non provati dall'attrice e apoditticamente sostenuti dal consulente tecnico.
In ordine al quantum, l'appellante ha poi evidenziato l'illegittimità della liquidazione equita- tiva del danno sulla base di documentazione proveniente da terzi, avendo peraltro il primo giudice omesso di considerare quanto percepito dalla a titolo di indennizzo automa- CP_1 tico normativamente previsto per i casi di black out, sicché ha chiesto il rigetto della domanda con condanna dell'appellata alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi e spese giudiziali.
, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto la correttezza della pronuncia ap- Controparte_1 pellata, sul presupposto della non eccezionalità e imprevedibilità di precipitazioni nevose nel mese di gennaio nel territorio di Cirigliano, nonché in forza degli elementi di prova forniti e delle conclusioni esposte dal consulente tecnico di ufficio in merito all'esistenza di un nesso di causalità tra il guasto alle schede elettroniche e lo sbalzo di tensione, verosimilmente pro- vocato da errore di collegamento del gruppo elettrogeno impiegato per alimentare la sua uten- za, per cui, evidenziate la carenza di prove contrarie idonee a smentire l'assunto attoreo e la congruità della liquidazione equitativa con la quantificazione dei danni stimata dall'ausiliare del giudice, ha insistito per la conferma della sentenza, con condanna di controparte al paga-
2 mento delle spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistata- rio.
L'appello è fondato.
In ordine alla responsabilità dell'appellante per i danni subiti dagli utenti è indubbio che l'erogazione e la distribuzione di energia elettrica sia annoverata tra le attività pericolose, sic- ché il distributore risponde di quanto provocato nello svolgimento dei propri compiti, a titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art.2050 c.c., non essendovi rapporto negozia- le diretto con il cliente (cfr. Cass. Civ. Sez. III sent.4/4/1995 n.3935, ord.12/12/2019 n.
32498). Trattandosi di responsabilità presunta, quindi l'elemento della colpa non deve essere provato dall'attore, il quale, tuttavia, ha l'onere di dimostrare il danno e l'esistenza del nesso di causalità tra attività pericolosa e pregiudizio subito, quale fatto costitutivo della pretesa creditoria, a norma dell'art. 2697 c.c., a tal fine dovendo ricorrere la duplice condizione che l'attività costituisca antecedente necessario dell'evento, nel senso che questo rientri tra le con- seguenze normali ed ordinarie e che lo stesso antecedente non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento (cfr. Cass.
Civ. Sez. III sent. 22/7/2016 n.15113).
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontroversa che, a partire dalla sera del 24 gen- naio 2019 l'utenza dell'odierna appellata ha subito un'interruzione dell'erogazione di energia elettrica e che ciò si è verificato a causa di copiose precipitazioni nevose abbattutesi sulla fa- scia appenninica lucana che hanno compromesso in molteplici punti l'integrità strutturale del- la rete di alta e media tensione per la formazione di manicotti di ghiaccio sui cavi conduttori.
Inoltre, è incontestato che l'utenza della era stata successivamente alimentata con CP_1 collegamento di un gruppo elettrogeno alla cabina di trasformazione MT/BT. Sul punto, la sussistenza dell'ipotesi di forza maggiore, determinata dalle eccezionali condizioni meteoro- logiche, dedotta dall'appellante non spiega influenza sulla decisione, atteso che la fondatezza della pretesa risarcitoria dell'attrice è stata motivata in base all'assunto che non già la tempo- ranea mancata erogazione di energia elettrica, ma lo sbalzo di tensione provocato da uso del gruppo elettrogeno avrebbe originato danni ad elettrodomestici dell'abitazione dell'attrice.
Tuttavia questa avrebbe dovuto comunque provare come le schede elettroniche si fossero realmente bruciate e come simile problema fosse stato determinato da uno sbalzo di tensione ascrivibile alla condotta negligente del distributore di energia elettrica, circostanza rilevante ai fini della decisione poiché ha posto come specifico motivo di gravame Parte_1
3 la carenza di elementi a sostegno di tale prospettazione. In proposito, le risultanze istruttorie non confortano adeguatamente la tesi dell'attrice, atteso che gli unici elementi addotti sono costituiti: a) dalla deposizione resa dal vicino , il quale si è limitato a con- Testimone_1 fermare genericamente il regolare funzionamento di lavatrice e radiatori di proprietà dell'attrice in periodo non circostanziato di tempo antecedente al black out, senza nulla riferi- re in ordine ai presunti sbalzi di tensione, dei quali lo stesso ha ammesso di averne avuto co- noscenza solo per quanto riferitogli dalla;
b) dalla dichiarazione scritta di CP_1 Parte_2
che ha verificato il mancato funzionamento delle schede, senza tuttavia averne accer-
[...] tato le possibili cause, avendo soltanto prospettato l'eventualità in base alla sua esperienza che il problema possa essere stato causato da uno sbalzo di tensione.
Ne deriva che davvero opinabili, nonché frutto di mere congetture appaiono le conclusioni cui
è giunto il consulente tecnico che, senza accertamento sulle schede danneggiate, ha tratto spunto da quanto riferito dal sul regolare funzionamento degli elettrodomestici Tes_1 dell'attrice prima del black out, nonché dalla concomitanza di analoghi eventi in altre abita- zioni del luogo da lui accertata in diversi procedimenti per desumere, in modo davvero apodit- tico, che il problema possa essere stato originato da “un errore di collegamento del gruppo elettrogeno”, sino ad ipotizzare che il soggetto intervenuto per collegare tale gruppo alla cabi- na , onde alimentare la rete dell'intero villaggio “abbia momentaneamente inverti- Parte_3 to una delle fasi con il cavo neutro, generando una sovratensione della rete”. Tale afferma- zione non sostenuta da concreti elementi di riscontro e frutto di prospettazione di natura me- ramente probabilistica si pone in contrasto con il contenuto della testimonianza resa da
[...]
, tecnico di intervenuto nell'occasione per ripristinare Tes_2 Parte_1
l'erogazione dell'energia elettrica, tramite un gruppo elettrogeno di pari potenza, il quale ha negato che al momento dell'installazione del gruppo si sia verificato alcun problema. Appare perciò evidente come quella congettura dell'ausiliare del giudice avrebbe dovuto essere suf- fragata quantomeno da un'indagine sulle schede elettroniche danneggiate, onde accertare che il mancato funzionamento delle stesse, riferito dal , fosse conseguente a uno sbalzo Parte_2 di tensione elettrica, senza poter fondare sulla sola coincidenza temporale del mancato fun- zionamento delle schede rispetto all'interruzione e al ripristino dell'erogazione dell'energia l'accoglimento della domanda risarcitoria. Anche la quantificazione del nocumento economi- co subito dall'appellata in conseguenza della sostituzione delle schede trae spunto soltanto da documenti provenienti da terzi (preventivo e fattura), contestati dalla convenuta, aventi valore
4 meramente indiziario, ciò che avrebbe imposto l'assunzione quantomeno di prova orale, me- diante testimonianza di quanti avrebbero percepito le relative somme per dimostrare gli oneri effettivamente sostenuti dall'attrice. Altrettanto fumosa risulta la richiesta risarcitoria con rife- rimento ad un costo delle derrate alimentari che si sarebbero deteriorate in seguito alla manca- ta erogazione dell'energia elettrica: per un verso non si desume da alcun elemento di prova che vi sia stato tale deterioramento di alimenti e per altro verso appare davvero inverosimile che tanto possa essere accaduto in ragione dell'impossibilità di utilizzare elettrodomestici per la conservazione, avuto riguardo alle pacifiche temperature rigide del periodo che avevano addirittura provocato la formazione di ghiaccio sulle linee elettriche.
Infine, è incontroverso tra le parti che la abbia ottenuto il ristoro del pregiudizio CP_1 sofferto per la mancata erogazione dell'energia, in misura pari ad € 135,00, sulla base di quanto stabilito da delibera AEEG, con previsione normativa che deve ritenersi esaustiva e ta- le da ristorare integralmente l'utente per il disagio subito, in assenza di prova del maggior danno originato dall'interruzione della fornitura di energia elettrica.
L'estrema lacunosità delle emergenze istruttorie in ordine ai danni subiti ed al nesso causale tra gli stessi e la condotta della società distributrice dell'energia elettrica, impone il rigetto della domanda risarcitoria con condanna di alla ripetizione in favore Controparte_1 dell'appellante delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, anche a tito- lo di spese legali e di consulenza tecnica, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
In ragione della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., l'appellata va condannata altresì alla rifusione delle spese legali che, alla stregua dei parametri di cui al D.M.55/2014 ed avuto ri- guardo alla limitata complessità della controversia, si liquidano in misura prossima ai minimi tariffari, per il primo grado in € 180,00 (€ 35 studio, € 35 fase introduttiva, € 35 trattazione ed
€ 75 fase decisionale) e per l'appello in € 64,50 per esborsi e € 340,00 per gli onorari (€ 70 studio, € 70 fase introduttiva, € 100 trattazione ed € 100 fase decisionale), oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato in data 5/2/2024 da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
5 sentenza n. 335 resa dal Giudice di Pace di Matera il 3-7-2023, così provvede nel contraddit- torio delle parti:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da;
Controparte_1
- condanna l'appellata alla restituzione in favore di delle somme da Parte_1 questa versate in esecuzione della sentenza di primo grado, anche a titolo di spese legali e di oneri per la consulenza tecnica, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese legali che Controparte_1 liquida per il primo grado in € 180,00 per onorari e per l'appello in € 64,50 per esborsi e €
340,00 per gli onorari, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 10/9/2025.
Il Giudice
Gaetano Catalani
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera Gaetano Catalani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 174/2024, avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n. 335/2023”
TRA
(P.I. ), rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Parte_1 P.IVA_1
Briguglio (C.F. ) e Roberto Vaccarella (C.F. C.F._1
), in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata in Rivello C.F._2
(PZ), alla Via Santa Maria n. 50, c/o lo studio dell'Avv. Francesco Altieri;
– APPELLANTE –
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Mate- Controparte_1 C.F._3 ra, via Einaudi n. 4 c/o lo studio dell'Avv. Maria Luisa Coniglio (C.F.
[...]
che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
C.F._4
– APPELLATA –
riservata per la decisione all'udienza del 26-6-2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1 Il Gestore della rete nazionale ha impugnato la sentenza n. 335, resa in Parte_1 data 3/7/2023 dal Giudice di Pace di Matera che l'aveva ritenuto responsabile dei danni la- mentati da in conseguenza dell'interruzione di energia elettrica verificata- Controparte_1 si tra il 24 e il 26 gennaio 2019 e condannato a pagare la somma complessiva di € 830,00 per la sostituzione delle schede elettroniche di due radiatori a gas e di una lavatrice, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese giudiziali. L'appellante ha, infatti, negato la sua responsabili- tà, assumendo che l'interruzione di energia sulla linea Serra Verde-Cirigliano che alimenta l'utenza della non era imputabile alla pretesa negligenza nella manutenzione della CP_1 rete, bensì all'eccezionale ondata di precipitazioni nevose del gennaio 2019 sulla fascia ap- penninica della Regione Basilicata e, più specificamente, alla formazione di manicotti di ghiaccio sui cavi che ne avevano determinato l'imprevedibile cedimento strutturale. Invocate le esimenti del caso fortuito e della forza maggiore, ha, rimarcato Parte_1
l'assenza di responsabilità sia per i presunti danni provocati agli alimenti dall'interruzione di erogazione di energia e dal mancato tempestivo rispristino del servizio, ostacolato dai blocchi alla circolazione stradale, nonché dall'estensione territoriale dell'emergenza, sia per quelli al- le schede elettroniche, stante l'improbabilità di sbalzi di tensione in fase di ripristino della corrente, peraltro non provati dall'attrice e apoditticamente sostenuti dal consulente tecnico.
In ordine al quantum, l'appellante ha poi evidenziato l'illegittimità della liquidazione equita- tiva del danno sulla base di documentazione proveniente da terzi, avendo peraltro il primo giudice omesso di considerare quanto percepito dalla a titolo di indennizzo automa- CP_1 tico normativamente previsto per i casi di black out, sicché ha chiesto il rigetto della domanda con condanna dell'appellata alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi e spese giudiziali.
, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto la correttezza della pronuncia ap- Controparte_1 pellata, sul presupposto della non eccezionalità e imprevedibilità di precipitazioni nevose nel mese di gennaio nel territorio di Cirigliano, nonché in forza degli elementi di prova forniti e delle conclusioni esposte dal consulente tecnico di ufficio in merito all'esistenza di un nesso di causalità tra il guasto alle schede elettroniche e lo sbalzo di tensione, verosimilmente pro- vocato da errore di collegamento del gruppo elettrogeno impiegato per alimentare la sua uten- za, per cui, evidenziate la carenza di prove contrarie idonee a smentire l'assunto attoreo e la congruità della liquidazione equitativa con la quantificazione dei danni stimata dall'ausiliare del giudice, ha insistito per la conferma della sentenza, con condanna di controparte al paga-
2 mento delle spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistata- rio.
L'appello è fondato.
In ordine alla responsabilità dell'appellante per i danni subiti dagli utenti è indubbio che l'erogazione e la distribuzione di energia elettrica sia annoverata tra le attività pericolose, sic- ché il distributore risponde di quanto provocato nello svolgimento dei propri compiti, a titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art.2050 c.c., non essendovi rapporto negozia- le diretto con il cliente (cfr. Cass. Civ. Sez. III sent.4/4/1995 n.3935, ord.12/12/2019 n.
32498). Trattandosi di responsabilità presunta, quindi l'elemento della colpa non deve essere provato dall'attore, il quale, tuttavia, ha l'onere di dimostrare il danno e l'esistenza del nesso di causalità tra attività pericolosa e pregiudizio subito, quale fatto costitutivo della pretesa creditoria, a norma dell'art. 2697 c.c., a tal fine dovendo ricorrere la duplice condizione che l'attività costituisca antecedente necessario dell'evento, nel senso che questo rientri tra le con- seguenze normali ed ordinarie e che lo stesso antecedente non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento (cfr. Cass.
Civ. Sez. III sent. 22/7/2016 n.15113).
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontroversa che, a partire dalla sera del 24 gen- naio 2019 l'utenza dell'odierna appellata ha subito un'interruzione dell'erogazione di energia elettrica e che ciò si è verificato a causa di copiose precipitazioni nevose abbattutesi sulla fa- scia appenninica lucana che hanno compromesso in molteplici punti l'integrità strutturale del- la rete di alta e media tensione per la formazione di manicotti di ghiaccio sui cavi conduttori.
Inoltre, è incontestato che l'utenza della era stata successivamente alimentata con CP_1 collegamento di un gruppo elettrogeno alla cabina di trasformazione MT/BT. Sul punto, la sussistenza dell'ipotesi di forza maggiore, determinata dalle eccezionali condizioni meteoro- logiche, dedotta dall'appellante non spiega influenza sulla decisione, atteso che la fondatezza della pretesa risarcitoria dell'attrice è stata motivata in base all'assunto che non già la tempo- ranea mancata erogazione di energia elettrica, ma lo sbalzo di tensione provocato da uso del gruppo elettrogeno avrebbe originato danni ad elettrodomestici dell'abitazione dell'attrice.
Tuttavia questa avrebbe dovuto comunque provare come le schede elettroniche si fossero realmente bruciate e come simile problema fosse stato determinato da uno sbalzo di tensione ascrivibile alla condotta negligente del distributore di energia elettrica, circostanza rilevante ai fini della decisione poiché ha posto come specifico motivo di gravame Parte_1
3 la carenza di elementi a sostegno di tale prospettazione. In proposito, le risultanze istruttorie non confortano adeguatamente la tesi dell'attrice, atteso che gli unici elementi addotti sono costituiti: a) dalla deposizione resa dal vicino , il quale si è limitato a con- Testimone_1 fermare genericamente il regolare funzionamento di lavatrice e radiatori di proprietà dell'attrice in periodo non circostanziato di tempo antecedente al black out, senza nulla riferi- re in ordine ai presunti sbalzi di tensione, dei quali lo stesso ha ammesso di averne avuto co- noscenza solo per quanto riferitogli dalla;
b) dalla dichiarazione scritta di CP_1 Parte_2
che ha verificato il mancato funzionamento delle schede, senza tuttavia averne accer-
[...] tato le possibili cause, avendo soltanto prospettato l'eventualità in base alla sua esperienza che il problema possa essere stato causato da uno sbalzo di tensione.
Ne deriva che davvero opinabili, nonché frutto di mere congetture appaiono le conclusioni cui
è giunto il consulente tecnico che, senza accertamento sulle schede danneggiate, ha tratto spunto da quanto riferito dal sul regolare funzionamento degli elettrodomestici Tes_1 dell'attrice prima del black out, nonché dalla concomitanza di analoghi eventi in altre abita- zioni del luogo da lui accertata in diversi procedimenti per desumere, in modo davvero apodit- tico, che il problema possa essere stato originato da “un errore di collegamento del gruppo elettrogeno”, sino ad ipotizzare che il soggetto intervenuto per collegare tale gruppo alla cabi- na , onde alimentare la rete dell'intero villaggio “abbia momentaneamente inverti- Parte_3 to una delle fasi con il cavo neutro, generando una sovratensione della rete”. Tale afferma- zione non sostenuta da concreti elementi di riscontro e frutto di prospettazione di natura me- ramente probabilistica si pone in contrasto con il contenuto della testimonianza resa da
[...]
, tecnico di intervenuto nell'occasione per ripristinare Tes_2 Parte_1
l'erogazione dell'energia elettrica, tramite un gruppo elettrogeno di pari potenza, il quale ha negato che al momento dell'installazione del gruppo si sia verificato alcun problema. Appare perciò evidente come quella congettura dell'ausiliare del giudice avrebbe dovuto essere suf- fragata quantomeno da un'indagine sulle schede elettroniche danneggiate, onde accertare che il mancato funzionamento delle stesse, riferito dal , fosse conseguente a uno sbalzo Parte_2 di tensione elettrica, senza poter fondare sulla sola coincidenza temporale del mancato fun- zionamento delle schede rispetto all'interruzione e al ripristino dell'erogazione dell'energia l'accoglimento della domanda risarcitoria. Anche la quantificazione del nocumento economi- co subito dall'appellata in conseguenza della sostituzione delle schede trae spunto soltanto da documenti provenienti da terzi (preventivo e fattura), contestati dalla convenuta, aventi valore
4 meramente indiziario, ciò che avrebbe imposto l'assunzione quantomeno di prova orale, me- diante testimonianza di quanti avrebbero percepito le relative somme per dimostrare gli oneri effettivamente sostenuti dall'attrice. Altrettanto fumosa risulta la richiesta risarcitoria con rife- rimento ad un costo delle derrate alimentari che si sarebbero deteriorate in seguito alla manca- ta erogazione dell'energia elettrica: per un verso non si desume da alcun elemento di prova che vi sia stato tale deterioramento di alimenti e per altro verso appare davvero inverosimile che tanto possa essere accaduto in ragione dell'impossibilità di utilizzare elettrodomestici per la conservazione, avuto riguardo alle pacifiche temperature rigide del periodo che avevano addirittura provocato la formazione di ghiaccio sulle linee elettriche.
Infine, è incontroverso tra le parti che la abbia ottenuto il ristoro del pregiudizio CP_1 sofferto per la mancata erogazione dell'energia, in misura pari ad € 135,00, sulla base di quanto stabilito da delibera AEEG, con previsione normativa che deve ritenersi esaustiva e ta- le da ristorare integralmente l'utente per il disagio subito, in assenza di prova del maggior danno originato dall'interruzione della fornitura di energia elettrica.
L'estrema lacunosità delle emergenze istruttorie in ordine ai danni subiti ed al nesso causale tra gli stessi e la condotta della società distributrice dell'energia elettrica, impone il rigetto della domanda risarcitoria con condanna di alla ripetizione in favore Controparte_1 dell'appellante delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, anche a tito- lo di spese legali e di consulenza tecnica, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
In ragione della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., l'appellata va condannata altresì alla rifusione delle spese legali che, alla stregua dei parametri di cui al D.M.55/2014 ed avuto ri- guardo alla limitata complessità della controversia, si liquidano in misura prossima ai minimi tariffari, per il primo grado in € 180,00 (€ 35 studio, € 35 fase introduttiva, € 35 trattazione ed
€ 75 fase decisionale) e per l'appello in € 64,50 per esborsi e € 340,00 per gli onorari (€ 70 studio, € 70 fase introduttiva, € 100 trattazione ed € 100 fase decisionale), oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato in data 5/2/2024 da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
5 sentenza n. 335 resa dal Giudice di Pace di Matera il 3-7-2023, così provvede nel contraddit- torio delle parti:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da;
Controparte_1
- condanna l'appellata alla restituzione in favore di delle somme da Parte_1 questa versate in esecuzione della sentenza di primo grado, anche a titolo di spese legali e di oneri per la consulenza tecnica, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese legali che Controparte_1 liquida per il primo grado in € 180,00 per onorari e per l'appello in € 64,50 per esborsi e €
340,00 per gli onorari, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 10/9/2025.
Il Giudice
Gaetano Catalani
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