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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/05/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Sergio Di Paola Presidente Relatore
Marisa Attollino Giudice
Enzo Davide Ruffo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI , data di nascita Parte_1 C.F._1 C.F._2
15/08/1995, Paese di provenienza: GAMBIA), parte rappresentata e difesa dall'avv.
CAMPAGNA ALESSANDRO;
RICORRENTE contro
- ; Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 16/10/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 19/09/2024 e adottato dalla Questura di recante CP_1 diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Sebbene ritualmente evocata, l'Amministrazione non si è mai costituita in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto
Pag. 1 di 6 del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito né ha depositato note.
Con decreto del 22/10/2024, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Successivamente, con decreto del 18/12/2024, è stata confermata la decisione precedentemente assunta.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 16/04/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Presidente relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha dichiarato di aver avviato un percorso di integrazione socio lavorativa in Italia, precisando di svolgere attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro dal 2023.
L'inquadramento della domanda. Il ricorrente ha correttamente limitato la sua domanda al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011.
Deve essere riconosciuta al ricorrente una forma di tutela complementare, con il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.
Anzitutto, al caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L.
20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso però, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, la sua posizione personale deve essere attentamente vagliata. Si tratta, infatti, di riconoscere o meno un diritto fondamentale dell'essere umano, tutelato ai sensi dell'art. 7 della Carta dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma
6 D.l.gs. 286/1998, con riguardo alle Convenzioni internazionali, che quindi impongono di
Pag. 2 di 6 valutare la posizione del ricorrente direttamente sulla base di queste norme internazionali e quindi, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario1.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte: “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”2. Dunque, nel caso di specie occorre verificare se sussistano i presupposti normativi sovranazionali, come ribadito direttamente applicabili dal Giudice, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2. D.l.gs. 286/1998.
(Segue) Integrazione lavorativa. Con riguardo all'integrazione lavorativa, va premesso che non
è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale. “Non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”3.
In particolare, nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto:
- quattro buste paga per l'anno 2022, per un importo complessivo di € 3.400 circa;
- quattro modelli Unilav relativi all'anno 2023, che attestano lo svolgimento di attività lavorativa dall' 8.03.2023 al 31.12.2023;
- le buste paga relative ai mesi compresi tra marzo e dicembre 2023 e riguardanti i predetti rapporti di lavoro;
- un modello Unilav presso Bio Orto, valido dal 03.01.2024 al 30.06.2024 ed un Unilav valido dal 07.01.25 al 28.02.25;
- un modello Unilav presso Soc. Agricola Don Matteo, valido dal 03.04.2024 al 30.09.2024;
Pag. 3 di 6 - un modello Unilav presso , valido dal 19.07.2024 al 31.08.2024; Persona_1
- un modello Unilav presso , valido dal 10.08.2024 al 30.09.2024; Persona_2
- tre Certificazioni Uniche 2024 relative all'anno 2023, che attestano un reddito da lavoro dipendente complessivo di € 4.500 circa:
- due Certificazioni Uniche 2052 relative all'anno 2024, che attestano un reddito da lavoro dipendente complessivo di € 4.300;
- le buste paga di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2024, per un importo complessivo di € 4.600 circa.
Con riferimento alla produzione documentale, alla luce dei più recenti orientamenti della
Suprema Corte4, va osservato che gli attestati possono ritenersi un significativo Pt_2 indice di integrazione, a patto di considerare gli altri elementi prodotti in ordine all'attività lavorativa e considerato in ogni caso il potere ufficioso di condurre accertamenti sulla condizione lavorativa della parte5.
A tal proposito, infatti, nel corso del giudizio è stato rivolto alla parte l'invito a depositare eventuali CUD o comunque estratti conti previdenziali unificati e le ultime dichiarazioni dei redditi disponibili;
la parte ha adempiuto tale onere ed ha altresì prodotto buste paga relative ai diversi periodi di impiego attestato dagli . Pt_2
Considerato quanto sopra, può fondatamente sostenersi che il ricorrente ha svolto attività lavorativa nel Paese ospitante in via sufficientemente continuativa, seppur intervallata da periodi per i quali non vi è prova dello svolgimento di attività lavorativa e può conseguentemente ritenersi adeguatamente integrato dal punto di vista lavorativo e, conseguentemente, sociale.
Pag. 4 di 6 La prestazione di attività lavorativa nel corso del suddetto arco temporale ha consentito al ricorrente di mantenersi in modo dignitoso e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita.
Per le considerazioni sopra esposte, considerato che la parte ricorrente ha provato il conseguimento in Italia di un effettivo e significativo livello di integrazione socioeconomica, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare richiesta.
Pronunce accessorie. Non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato6.
Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato, va confermata l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 29/10/2024 e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA per le spese.
Pag. 5 di 6 Così deciso in Bari7, nella camera di consiglio del 28/04/2025.
Il Presidente relatore
Sergio Di Paola
Con 7 Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Antonio de Manna, Funzionario
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 2 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 3 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 4 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa”. Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6111 5 “In tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione " , che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni Pt_2 inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10371 del 18/04/2023 (Rv. 667895 - 01) 6 Cass. S.U. 24413/2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Sergio Di Paola Presidente Relatore
Marisa Attollino Giudice
Enzo Davide Ruffo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI , data di nascita Parte_1 C.F._1 C.F._2
15/08/1995, Paese di provenienza: GAMBIA), parte rappresentata e difesa dall'avv.
CAMPAGNA ALESSANDRO;
RICORRENTE contro
- ; Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 16/10/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 19/09/2024 e adottato dalla Questura di recante CP_1 diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Sebbene ritualmente evocata, l'Amministrazione non si è mai costituita in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto
Pag. 1 di 6 del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito né ha depositato note.
Con decreto del 22/10/2024, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Successivamente, con decreto del 18/12/2024, è stata confermata la decisione precedentemente assunta.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 16/04/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Presidente relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha dichiarato di aver avviato un percorso di integrazione socio lavorativa in Italia, precisando di svolgere attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro dal 2023.
L'inquadramento della domanda. Il ricorrente ha correttamente limitato la sua domanda al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011.
Deve essere riconosciuta al ricorrente una forma di tutela complementare, con il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.
Anzitutto, al caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L.
20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso però, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, la sua posizione personale deve essere attentamente vagliata. Si tratta, infatti, di riconoscere o meno un diritto fondamentale dell'essere umano, tutelato ai sensi dell'art. 7 della Carta dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma
6 D.l.gs. 286/1998, con riguardo alle Convenzioni internazionali, che quindi impongono di
Pag. 2 di 6 valutare la posizione del ricorrente direttamente sulla base di queste norme internazionali e quindi, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario1.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte: “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”2. Dunque, nel caso di specie occorre verificare se sussistano i presupposti normativi sovranazionali, come ribadito direttamente applicabili dal Giudice, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2. D.l.gs. 286/1998.
(Segue) Integrazione lavorativa. Con riguardo all'integrazione lavorativa, va premesso che non
è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale. “Non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”3.
In particolare, nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto:
- quattro buste paga per l'anno 2022, per un importo complessivo di € 3.400 circa;
- quattro modelli Unilav relativi all'anno 2023, che attestano lo svolgimento di attività lavorativa dall' 8.03.2023 al 31.12.2023;
- le buste paga relative ai mesi compresi tra marzo e dicembre 2023 e riguardanti i predetti rapporti di lavoro;
- un modello Unilav presso Bio Orto, valido dal 03.01.2024 al 30.06.2024 ed un Unilav valido dal 07.01.25 al 28.02.25;
- un modello Unilav presso Soc. Agricola Don Matteo, valido dal 03.04.2024 al 30.09.2024;
Pag. 3 di 6 - un modello Unilav presso , valido dal 19.07.2024 al 31.08.2024; Persona_1
- un modello Unilav presso , valido dal 10.08.2024 al 30.09.2024; Persona_2
- tre Certificazioni Uniche 2024 relative all'anno 2023, che attestano un reddito da lavoro dipendente complessivo di € 4.500 circa:
- due Certificazioni Uniche 2052 relative all'anno 2024, che attestano un reddito da lavoro dipendente complessivo di € 4.300;
- le buste paga di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2024, per un importo complessivo di € 4.600 circa.
Con riferimento alla produzione documentale, alla luce dei più recenti orientamenti della
Suprema Corte4, va osservato che gli attestati possono ritenersi un significativo Pt_2 indice di integrazione, a patto di considerare gli altri elementi prodotti in ordine all'attività lavorativa e considerato in ogni caso il potere ufficioso di condurre accertamenti sulla condizione lavorativa della parte5.
A tal proposito, infatti, nel corso del giudizio è stato rivolto alla parte l'invito a depositare eventuali CUD o comunque estratti conti previdenziali unificati e le ultime dichiarazioni dei redditi disponibili;
la parte ha adempiuto tale onere ed ha altresì prodotto buste paga relative ai diversi periodi di impiego attestato dagli . Pt_2
Considerato quanto sopra, può fondatamente sostenersi che il ricorrente ha svolto attività lavorativa nel Paese ospitante in via sufficientemente continuativa, seppur intervallata da periodi per i quali non vi è prova dello svolgimento di attività lavorativa e può conseguentemente ritenersi adeguatamente integrato dal punto di vista lavorativo e, conseguentemente, sociale.
Pag. 4 di 6 La prestazione di attività lavorativa nel corso del suddetto arco temporale ha consentito al ricorrente di mantenersi in modo dignitoso e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita.
Per le considerazioni sopra esposte, considerato che la parte ricorrente ha provato il conseguimento in Italia di un effettivo e significativo livello di integrazione socioeconomica, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare richiesta.
Pronunce accessorie. Non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato6.
Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato, va confermata l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 29/10/2024 e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA per le spese.
Pag. 5 di 6 Così deciso in Bari7, nella camera di consiglio del 28/04/2025.
Il Presidente relatore
Sergio Di Paola
Con 7 Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Antonio de Manna, Funzionario
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 2 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 3 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 4 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa”. Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6111 5 “In tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione " , che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni Pt_2 inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10371 del 18/04/2023 (Rv. 667895 - 01) 6 Cass. S.U. 24413/2021.