Art. 4. 1. Ove le regioni non abbiano esercitato la scelta del servizio da sovvenzionare tra servizi in concorrenza, prevista all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , il Ministro dei trasporti procede a detta scelta ammettendo a contributo uno soltanto dei servizi per le linee e/o tratte in concorrenza.
2. In attuazione dell' articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , a far data dal 1 gennaio 1990 le tariffe di trasporto debbono risultare aumentate almeno del venti per cento rispetto a quelle in vigore al 1 gennaio 1989.
3. A partire dal 1 gennaio 1991 i contributi di esercizio saranno corrisposti dalle regioni secondo il principio della competenza in analogia a quanto previsto per le ferrovie concesse e per quelle in gestione governativa. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 .
4. A decorrere dal 1 gennaio 1991 il Ministero dei trasporti, d'intesa con le regioni, fissa i criteri per un rilevamento organico della utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico. Le risorse necessarie per realizzare tale rilevamento sono ottenute utilizzando il tre per cento del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di cui all' articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151 .
5. Nel triennio 1990-1992 e' autorizzata la soesa di lire 30 miliardi per la concessione di contributi alle aziende di pubblico trasporto per la diminuzione del carico inquinante delle emissioni di scarico degli autobus circolanti al fine di eliminare l'inquinamento delle aree urbane. Le spese di trasformazione sono finanziate con un contributo pari all'ottanta per cento delle somme ammesse ai contributi e sono erogate previa certificazione del conseguimento degli obbiettivi fissati.
6. Alla concessione dei contributi di cui al comma 5 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e per i problemi delle aree urbane. La concessione del contributo e' subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti indicati nel comma 5, di idonei preventivi che documentino opportunamente le spese di cui al comma medesimo.
7. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 5, determinato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Incentivi finalizzati allo sviluppo e sperimentazione di veicoli ecologici destinati al trasporto pubblico di persone nei centri storici".
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con prorpi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 1, comma 2, del D.L. 4 marzo 1989, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , e' cosi' formulato: "I contributi di esercizio di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 , sono erogati dalle regioni ad enti ed imprese in base a criteri finalizzati al risanamento delle relative gestioni. A tale scopo le regioni determinano la ripartizione dei contributi statali loro assegnati sulla base di una metodologia e di criteri generali stabiliti analiticamente con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la commissione consultiva interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e le organizzazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale. I criteri generali devono tener conto della domanda e dell'offerta sulle singole linee misurate rispettivamente in termini di passeggeri-chilometro e di vetture-chilometro, e della previsione di non concorrenzialita' tra servizi sovvenzionati dei bacini di traffico, definiti dalle regioni dopo avere elaborato il piano regionale dei trasporti sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita. La scelta del servizio da sovvenzionare tra servizi in concorrenza spetta alle regioni dopo aver definito il piano regionale dei trasporti e dei bacini di traffico. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, rivede obbligatoriamente le concessioni di linee di trasporto di persone di competenza statale secondo i criteri di cui sopra. Ciascuna regione e' obbligata a definire entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i bacini di traffico dopo aver elaborato il piano regionale dei trasporti sulla base prioritariamente dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita.
Qualora la regione dovesse risultare inadempiente, il Ministro dei trasporti provvede in via sostitutiva, entro il 1989, alla definizione del piano regionale dei trasporti e dei relativi bacini di traffico".
- Il testo dell' art. 6, comma 2, della legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), e' cosi' formulato: "L'erogazione avviene in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno precedente con successivo conguaglio in base alle percorrenze effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi stessi".
- Il testo dell'art. 11 della predetta legge 10 aprile 1981, n. 151 , e' cosi' formulato:
"Art. 11. - E' costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.
Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2.000 miliardi.
Per l'anno 1981 e' destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire.
Tale fondo e' destinato:
1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell' art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 , e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali;
2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi.
Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non puo' destinare piu' del 25 per cento della somma a propria disposizione".
2. In attuazione dell' articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , a far data dal 1 gennaio 1990 le tariffe di trasporto debbono risultare aumentate almeno del venti per cento rispetto a quelle in vigore al 1 gennaio 1989.
3. A partire dal 1 gennaio 1991 i contributi di esercizio saranno corrisposti dalle regioni secondo il principio della competenza in analogia a quanto previsto per le ferrovie concesse e per quelle in gestione governativa. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 .
4. A decorrere dal 1 gennaio 1991 il Ministero dei trasporti, d'intesa con le regioni, fissa i criteri per un rilevamento organico della utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico. Le risorse necessarie per realizzare tale rilevamento sono ottenute utilizzando il tre per cento del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di cui all' articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151 .
5. Nel triennio 1990-1992 e' autorizzata la soesa di lire 30 miliardi per la concessione di contributi alle aziende di pubblico trasporto per la diminuzione del carico inquinante delle emissioni di scarico degli autobus circolanti al fine di eliminare l'inquinamento delle aree urbane. Le spese di trasformazione sono finanziate con un contributo pari all'ottanta per cento delle somme ammesse ai contributi e sono erogate previa certificazione del conseguimento degli obbiettivi fissati.
6. Alla concessione dei contributi di cui al comma 5 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e per i problemi delle aree urbane. La concessione del contributo e' subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti indicati nel comma 5, di idonei preventivi che documentino opportunamente le spese di cui al comma medesimo.
7. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 5, determinato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Incentivi finalizzati allo sviluppo e sperimentazione di veicoli ecologici destinati al trasporto pubblico di persone nei centri storici".
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con prorpi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 1, comma 2, del D.L. 4 marzo 1989, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , e' cosi' formulato: "I contributi di esercizio di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 , sono erogati dalle regioni ad enti ed imprese in base a criteri finalizzati al risanamento delle relative gestioni. A tale scopo le regioni determinano la ripartizione dei contributi statali loro assegnati sulla base di una metodologia e di criteri generali stabiliti analiticamente con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la commissione consultiva interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e le organizzazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale. I criteri generali devono tener conto della domanda e dell'offerta sulle singole linee misurate rispettivamente in termini di passeggeri-chilometro e di vetture-chilometro, e della previsione di non concorrenzialita' tra servizi sovvenzionati dei bacini di traffico, definiti dalle regioni dopo avere elaborato il piano regionale dei trasporti sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita. La scelta del servizio da sovvenzionare tra servizi in concorrenza spetta alle regioni dopo aver definito il piano regionale dei trasporti e dei bacini di traffico. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, rivede obbligatoriamente le concessioni di linee di trasporto di persone di competenza statale secondo i criteri di cui sopra. Ciascuna regione e' obbligata a definire entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i bacini di traffico dopo aver elaborato il piano regionale dei trasporti sulla base prioritariamente dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita.
Qualora la regione dovesse risultare inadempiente, il Ministro dei trasporti provvede in via sostitutiva, entro il 1989, alla definizione del piano regionale dei trasporti e dei relativi bacini di traffico".
- Il testo dell' art. 6, comma 2, della legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), e' cosi' formulato: "L'erogazione avviene in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno precedente con successivo conguaglio in base alle percorrenze effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi stessi".
- Il testo dell'art. 11 della predetta legge 10 aprile 1981, n. 151 , e' cosi' formulato:
"Art. 11. - E' costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.
Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2.000 miliardi.
Per l'anno 1981 e' destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire.
Tale fondo e' destinato:
1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell' art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 , e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali;
2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi.
Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non puo' destinare piu' del 25 per cento della somma a propria disposizione".