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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 199/2024 sub. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata, rubricato al n.r.g. 199 -1/2024, nei confronti di IL LO (C.F. [...]), nato a
Mirandola (MO) il 29.6.1937, ed ivi residente in [...];
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del 12.9.2024, il ricorrente chiedeva di aprirsi la liquidazione controllata nei confronti di IL LO, lamentando il mancato pagamento della somma di € 116.557,42 dovuto in forza del decreto ingiuntivo n. 271/2023 (R.G. n. 470/2023) emesso dal Tribunale di Modena, avverso il quale non risulta proposta opposizione, pedissequo atto di precetto e successivo pignoramento mobiliare, con esito solo parzialmente positivo. La notifica si perfezionava regolarmente a mani nel rispetto dei termini a comparire.
All'udienza del 15.1.2025, il ricorrente ha insistito per la declaratoria di apertura della liquidazione controllata, mentre il debitore non si costituiva in giudizio.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (artt. 270, comma 1, CCII).
Il debitore è soggettivamente assoggettabile a liquidazione controllata, non essendo assoggettabile alla liquidazione giudiziale (ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza).
Egli, in ogni caso, percepisce un reddito da pensione (e non risulta avere altri introiti) pari circa € 600,00 netti mensili, risulta titolare di un c/c postale ed
è usufruttuario al 50% dell'immobile ove risiede.
Di conseguenza egli può accedere alla procedura in discorso.
Non vi sono quindi elementi soggettivi ostativi all'accesso alla procedura di liquidazione controllata in capo a Nilo Bolognesi.
Quanto ai presupposti oggettivi, la condizione di sovraindebitamento (ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI) sussiste senz'altro.
Come emerge dal ricorso, e non contestato, il credito vantato dall'istante ammonta ad € 116.557,42.
A ciò si aggiunga l'esposizione debitoria risultante da cartelle già affidate all'Agente della Riscossione per un importo complessivo di più di € 7.949,72, oltre ad € 5.638,05 nei confronti di Agenzia delle Entrate, non ancora cartellati.
É perciò del tutto evidente che il debitore con le proprie sostanze non sia in grado di far fronte ai debiti di cui è gravato, versando quindi in condizione di sovraindebitamento: la procedura deve dunque essere aperta, come al dispositivo, risultando pacificamente superata la soglia debitoria scaduta di
€ 50.000,00 di cui all'art. 268, comma 2, CCII.
Scelta del Liquidatore.
Nomina come liquidatore l'Avv. Chris Mazzi del Foro di Modena.
Considerazioni accessorie e finali.
La determinazione concreta della quota di reddito disponibile deve essere demandata al nominando Giudice delegato, previa istanza del Liquidatore.
Quanto alla durata della procedura, considerato il nuovo testo degli art. 272
e 282 CCII come modificati dal D.lgs 136/2024: 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del debitore,
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n.
14; dichiara l'apertura della liquidazione controllata di IL LO (C.F.
[...]), nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]; nomina Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;
nomina quale liquidatore l'Avv. Chris Mazzi del Foro di Modena di
Modena; precisa che, dovendo trovare applicazione le modifiche del CCII introdotte dal D.Lgs. 136/2024: 1) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
2) la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
3) giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi
3, 4 e 5 CCII;
autorizza sin da ora il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1
CCII; ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
ordina al debitore ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo; - notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del
Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal
30.6.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282
CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione;
prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
***
Manda la Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al debitore
(presso il Legale) e al Liquidatore.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 16.1.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata, rubricato al n.r.g. 199 -1/2024, nei confronti di IL LO (C.F. [...]), nato a
Mirandola (MO) il 29.6.1937, ed ivi residente in [...];
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del 12.9.2024, il ricorrente chiedeva di aprirsi la liquidazione controllata nei confronti di IL LO, lamentando il mancato pagamento della somma di € 116.557,42 dovuto in forza del decreto ingiuntivo n. 271/2023 (R.G. n. 470/2023) emesso dal Tribunale di Modena, avverso il quale non risulta proposta opposizione, pedissequo atto di precetto e successivo pignoramento mobiliare, con esito solo parzialmente positivo. La notifica si perfezionava regolarmente a mani nel rispetto dei termini a comparire.
All'udienza del 15.1.2025, il ricorrente ha insistito per la declaratoria di apertura della liquidazione controllata, mentre il debitore non si costituiva in giudizio.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (artt. 270, comma 1, CCII).
Il debitore è soggettivamente assoggettabile a liquidazione controllata, non essendo assoggettabile alla liquidazione giudiziale (ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza).
Egli, in ogni caso, percepisce un reddito da pensione (e non risulta avere altri introiti) pari circa € 600,00 netti mensili, risulta titolare di un c/c postale ed
è usufruttuario al 50% dell'immobile ove risiede.
Di conseguenza egli può accedere alla procedura in discorso.
Non vi sono quindi elementi soggettivi ostativi all'accesso alla procedura di liquidazione controllata in capo a Nilo Bolognesi.
Quanto ai presupposti oggettivi, la condizione di sovraindebitamento (ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI) sussiste senz'altro.
Come emerge dal ricorso, e non contestato, il credito vantato dall'istante ammonta ad € 116.557,42.
A ciò si aggiunga l'esposizione debitoria risultante da cartelle già affidate all'Agente della Riscossione per un importo complessivo di più di € 7.949,72, oltre ad € 5.638,05 nei confronti di Agenzia delle Entrate, non ancora cartellati.
É perciò del tutto evidente che il debitore con le proprie sostanze non sia in grado di far fronte ai debiti di cui è gravato, versando quindi in condizione di sovraindebitamento: la procedura deve dunque essere aperta, come al dispositivo, risultando pacificamente superata la soglia debitoria scaduta di
€ 50.000,00 di cui all'art. 268, comma 2, CCII.
Scelta del Liquidatore.
Nomina come liquidatore l'Avv. Chris Mazzi del Foro di Modena.
Considerazioni accessorie e finali.
La determinazione concreta della quota di reddito disponibile deve essere demandata al nominando Giudice delegato, previa istanza del Liquidatore.
Quanto alla durata della procedura, considerato il nuovo testo degli art. 272
e 282 CCII come modificati dal D.lgs 136/2024: 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del debitore,
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n.
14; dichiara l'apertura della liquidazione controllata di IL LO (C.F.
[...]), nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]; nomina Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;
nomina quale liquidatore l'Avv. Chris Mazzi del Foro di Modena di
Modena; precisa che, dovendo trovare applicazione le modifiche del CCII introdotte dal D.Lgs. 136/2024: 1) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
2) la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
3) giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi
3, 4 e 5 CCII;
autorizza sin da ora il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1
CCII; ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
ordina al debitore ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo; - notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del
Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal
30.6.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282
CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione;
prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
***
Manda la Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al debitore
(presso il Legale) e al Liquidatore.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 16.1.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott. Riccardo Di Pasquale