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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Lucia SANTORO Giudice On. rel.
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5089/2021 R.G. avente ad oggetto: querela di
falso
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Sellitti, giusta procura Parte_1 speciale in atti
attore
e
in persona del Prefetto pro tempore Controparte_1
nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 convenuti contumaci con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
******
Conclusioni di parte attrice: “I) accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno del 16/12/2015 , poiché apocrifa, disconosciuta e giammai vergata dall'attore
II) dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, Parte_1 nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale
di invio della ordinanza ingiunzione della Prefettura di del 5/12/2015; III) Ordinare la CP_1
cancellazione delle sottoscrizioni apposte sui documenti di cui al punto che precede;
IV)
Conseguentemente, escludere la ricevuta di ritorno predetta dagli atti del fascicolo R.G. 590/2019 del
Giudice di Pace di Grottaglie;
V) conseguentemente ancora, dichiarare la nullità o annullabilità della cartella di pagamento n. 106 2019 00184463 90 000 e del ruolo prodromico 3076/2019 e degli atti
connessi; VI) Condannare le convenute e , in Controparte_3 Controparte_1
1 solido, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge, incluse quelle per la consulenza tecnica di ufficio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Nulla si oppone”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Oggetto del giudizio è l'accertamento in via incidentale, chiesto da , della Parte_1 falsità della sottoscrizione a quest'ultima attribuita ed apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 76575806646-0, il 16.12.2015, con cui gli sarebbero state notificate le Pt_2 ordinanze-ingiunzioni n. 48025, n. 48026, n. 48027, n. 48028 e n. 48029, con cui la Controparte_1 gli ha irrogato sanzioni amministrative, in virtù di accertate violazioni dell'art. 2 legge n. 386/1990 per emissione di assegni in assenza di provvista, titoli che, previa iscrizione delle somme nei ruoli esattoriali, hanno costituito atto prodromico alla notifica della cartella di pagamento, emessa dall'ente di riscossione impugnata dallo stesso attore dinanzi al Giudice di Pace di Grottaglie. CP_4
A sostegno della dedotta falsità, l'attore ha dedotto l'apocrifìa della firma apposta in calce all'avviso di ricevimento impugnato, in quanto difforme -già ictu oculi- da quelle presenti sulle scritture di comparazione prodotte a corredo della domanda ed ha chiesto disporsi ctu grafologica per accertare la non attribuibilità della stessa firma alla mono scrivente di . Parte_1 Parte_1
Confermata la querela ai sensi dell'art. 99 disp. att. cpc, la causa ha subito alcuni rinvii per le difficoltà riscontrate nell'acquisizione dell'originale del documento impugnato di falso, non rinvenuto presso la cancelleria del Giudice di Pace di Grottaglie e successivamente esibito dalla di -in CP_1 CP_1 ottemperanza al disposto di questo Giudice- all'udienza del 12.07.2023, ove è stata esperita ogni formalità prevista dall'art. 223 cpc per la custodia del documento stesso alla presenza del Pubblico Ministero intervenuto.
Respinte le istanze di prova orale e ogni altra richiesta non afferente al presente giudizio incidentale,
l'istruttoria si è esaurita con l'espletamento della c.t.u. grafologica diretta ad accertare l'autenticità o la apocrifìa della sottoscrizione attribuita all'attore, apposta sull'avviso di Parte_1 ricevimento della raccomandata n. 76575806646-0 del 16.12.2015, relativo alla n. Parte_3
77987862277-2, acquisito in originale nelle forme di cui all'art. 223 cpc, mediante confronto con quelle presenti sulle scritture di comparazione allegate al fascicolo di parte attrice e con i saggi grafici resi dinanzi al c.t.u. in sede di operazioni peritali ai sensi dell'art. 219 c.p.c..
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa giunge al vaglio del Collegio per la decisione.
******
Conviene premettere che il procedimento di falso è diretto a privare l'atto pubblico o la scrittura privata della idoneità a far fede ed a servire come strumento di prova di determinati rapporti giuridici,
escludendone l'efficacia che altrimenti dovrebbe ad essi attribuirsi.
2 Di conseguenza l'interesse ad agire, identificandosi nella creazione di una situazione di certezza in merito alla genuinità dell'atto, compete soltanto a chi intenda contestare l'efficacia probatoria di un documento in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi o possa fondarsi.
Corrispondentemente, la legittimazione a contraddire alla domanda spetta a chiunque possa avvalersi del documento con tale finalità, indipendentemente dal fatto che sia o meno l'autore della falsificazione, avendo la Suprema Corte chiarito che “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non
già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”
(Cass. civ. n. 19281/2019; n. 18323/2007).
Alla luce di questi principi, l'azione deve ritenersi correttamente esercitata nei confronti delle parti convenute, , le quali – nelle rispettive qualità di ente di riscossione e di ente CP_4 Controparte_1
creditore - possono avvalersi e si sono avvalse del documento per sostenere il perfezionamento della notifica delle ordinanze – ingiunzioni, quali titoli esecutivi posti a base della riscossione delle somme ingiunte nei confronti di . Parte_1
In punto di ammissibilità della querela nel caso di specie, si precisa che “nella notificazione a mezzo
del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento, con la quale l'agente postale dichiara di
avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982, fa fede fino a querela di falso,
in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza
dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che
sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza
certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che
affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo
stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare
l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (Cass. civ. Sez. 6 n. 22058 - 03/09/2019).
Nella fattispecie, l'agente postale notificatore, avendo spuntato la casella “destinatario”, ha dichiarato
– con fede privilegiata – che la raccomandata è stata ricevuta da e che la Parte_1 sottoscrizione dell'avviso è da attribuirsi a quest'ultimo, di talché la querela è ammissibile, nella misura in cui è diretta a contestare la riconducibilità della firma stessa alla mano scrivente del destinatario.
Sotto il profilo probatorio, il querelante ha indicato ed allegato scritture di comparazione ai fini della verifica ed ha chiesto c.t.u. grafologica a sostegno della dedotta falsità. La querela deve, pertanto ritenersi ammissibile anche sotto questo aspetto, atteso che, secondo un principio ormai consolidato in giurisprudenza, “sia la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (implicitamente mirata a formare scritture
di comparazione), sia la richiesta al giudice di rilevare "ictu oculi" la falsità della sottoscrizione apposta
3 sul documento impugnato soddisfano il requisito dell'indicazione delle prove della falsità, prescritto dall'art. 221, comma 2, c.p.c. ai fini di ammissibilità della querela” (Cass. civ. n. 8718 del 28/03/2023).
Passando al merito, all'esito della minuziosa disamina svolta dal c.t.u. sulla firma figurante sull'avviso di ricevimento impugnato di falso eseguita mediante grafismo comparativo con le firme di sicura provenienza del querelante e con i saggi grafici resi durante le operazioni peritali, l'ausiliare ha osservato che: - “la mancanza all'infrarosso, all'ultravioletto e alla luce radente di segni di manomissione, cancellature, impiego di decoloranti e simili ha escluso le ipotesi di alterazioni/manipolazioni dello scritto in questione”; che “non è esatto parlare di firma in verifica tout court: infatti l'esame particolareggiato della stessa ha consentito di appurare che lo scritto apposto sul retro della cartolina di ricevimento nella Sezione “Consegna plico a domicilio” alla riga “Delegato del comandante” consiste in realtà in due scritti sovrapposti: la firma in verifica vera e propria, infatti, è stata sovrapposta ad una data (16/12/15) che è risultata essere stata vergata dalla stessa mano che ha
vergato altre due identiche date apposte, rispettivamente, alla prima ed alla penultima riga sempre nella colonna “Consegna plico a domicilio” della cartolina di ricevimento in esame”; - che “non è dato sapere se l'apposizione della data nella riga riservata alla firma del destinatario sia stato uno sbaglio del portalettere o un tentativo di rendere difficoltosa l'attribuzione della paternità della firma apposta successivamente. E' sicuro, però, che chi ha vergato questa data è la stessa persona che ha vergato le altre due date alla prima ed alla penultima riga della citata Sezione della cartolina di ricevimento nonché
altri numeri, vergati in alto, sulla stessa cartolina, che non sono sicuramente stati scritti dal Sig.
C.P.”; - che la firma “è in pratica una sigla perché sono pochissime le lettere leggibili e Parte_1 moltissime sono condensate in una strisciata o addirittura omesse del tutto”.
All'esito dell'analisi peritale il c.t.u. ha appurato che “- non vi è nessuna evidenza tecnica che il Sig.
abbia posto o tentato di porre in essere un tentativo di dissimulazione”, precisando altresì che, Parte_1 all'osservazione del durante l'esecuzione dei saggi grafici, non sono stati rilevati in alcun Parte_1
momento esitazioni, temporeggiamenti, soste, incertezze, e che la sua grafia è del tutto spontanea, fluida,
veloce, senza incertezze di sorta, indipendentemente dalla postura (in piedi o seduto) e dal supporto su cui ha rilasciato i saggi grafici (fisso, mobile), mentre le pochissime differenze, del tutto non sostanziali,
sono ascrivibili alla fisiologica variabilità intraindividuale;
che - chi ha vergato queste firme lo ha fatto
con la propria grafia mettendo in evidenza i propri segni coattivi senza introdurre nemmeno uno dei
numerosi segni personalizzanti della grafia del Sig. di cui evidentemente non aveva nessun Parte_1
esemplare da prendere a modello, mentre chi ha vergato la firma sulla cartolina di ricevimento ha mostrato scarsissima famigliarità con la firma che andava a vergare”; che – “nelle due grafie (verifica
e comparazione, incluso le parti numeriche), si riscontrano tutti e solo segni personalizzanti non comuni.
Maiuscole, calibro, occupazione degli spazi e proporzioni tra maiuscole e minuscole e tra lettere, estetica
e livello grafomotorio, aspetti strutturali, fisionomia grafica, altri segni grafici, particolare costruzione
di lettere, gruppi di lettere e numeri, non trovano riscontro significativamente compatibile nei due tipi di
4 firme”, con la specificazione che “l'assenza di segni coattivi comuni è un importante elemento nel percorso di attribuibilità di una grafia ad una mano piuttosto che ad un'altra”.
In conclusione, il c.t.u. ha ritenuto con certezza ed obiettività che il Sig. Parte_1 non abbia apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 76575806646-0 del Par 16.12.2015, relativo alla raccomandata n. 77987862277-2 né abbia vergato la data sulla quale detta firma è stata sovrapposta.
Si tratta di una valutazione che discende da un'attenta e scrupolosa applicazione dei criteri e dei principi che governano la scienza grafologica ed è pertanto ritenere pienamente condivisibile dal Collegio, tanto più che non è stata raggiunta da alcuna specifica osservazione o censura da parte dei convenuti,
rimasti peraltro contumaci.
Ne deriva, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, che l'agente notificatore ha falsamente attestato di aver consegnato i provvedimenti di ingiunzione nelle mani del destinatario, essendo stato accertato che l'avviso di ricevimento della raccomandata non è stato sottoscritto da . Parte_1
Alla pronunzia di falsità consegue, a termini dell'art. 226 secondo comma c.p.c., l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p.
Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio tra le parti, in quanto la volontà di avvalersi del documento impugnato di falso è del tutto ragionevole in considerazione dell'estraneità dei convenuti al procedimento notificatorio, mentre i costi della c.t.u., nella misura liquidata con decreto del
21.07.2024, vanno posti per un terzo a carico delle parti, in considerazione della finalità di acquisizione di elementi di giudizio in merito a questione di comune interesse, quale è l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione in oggetto.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
Cont
e dell' , dichiara la falsità della firma, attribuita all'attore,
[...] Parte_1
, che figura sull'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata n.
[...]
76575806646-0, ricevuta il 16.12.2015;
- conseguentemente, ai sensi dell'art.226 secondo comma c.p.c. in relazione all'art. 537 c.p.p., dispone che la presente pronuncia, al passaggio in giudicato, sia annotata a cura del cancelliere a margine dell'originale del documento oggetto di querela di falso;
- compensa fra le parti le spese del giudizio;
- pone a carico dell'attore e dei convenuti, ciascuno per un terzo, i costi alla consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata con decreto in data 21.07.2024.
5 Così deciso il 28 febbraio 2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Giudice Onorario Est. Il Presidente
dr. Lucia Santoro dr. Martino Casavola
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Lucia SANTORO Giudice On. rel.
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5089/2021 R.G. avente ad oggetto: querela di
falso
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Sellitti, giusta procura Parte_1 speciale in atti
attore
e
in persona del Prefetto pro tempore Controparte_1
nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 convenuti contumaci con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
******
Conclusioni di parte attrice: “I) accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno del 16/12/2015 , poiché apocrifa, disconosciuta e giammai vergata dall'attore
II) dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, Parte_1 nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale
di invio della ordinanza ingiunzione della Prefettura di del 5/12/2015; III) Ordinare la CP_1
cancellazione delle sottoscrizioni apposte sui documenti di cui al punto che precede;
IV)
Conseguentemente, escludere la ricevuta di ritorno predetta dagli atti del fascicolo R.G. 590/2019 del
Giudice di Pace di Grottaglie;
V) conseguentemente ancora, dichiarare la nullità o annullabilità della cartella di pagamento n. 106 2019 00184463 90 000 e del ruolo prodromico 3076/2019 e degli atti
connessi; VI) Condannare le convenute e , in Controparte_3 Controparte_1
1 solido, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge, incluse quelle per la consulenza tecnica di ufficio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Nulla si oppone”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Oggetto del giudizio è l'accertamento in via incidentale, chiesto da , della Parte_1 falsità della sottoscrizione a quest'ultima attribuita ed apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 76575806646-0, il 16.12.2015, con cui gli sarebbero state notificate le Pt_2 ordinanze-ingiunzioni n. 48025, n. 48026, n. 48027, n. 48028 e n. 48029, con cui la Controparte_1 gli ha irrogato sanzioni amministrative, in virtù di accertate violazioni dell'art. 2 legge n. 386/1990 per emissione di assegni in assenza di provvista, titoli che, previa iscrizione delle somme nei ruoli esattoriali, hanno costituito atto prodromico alla notifica della cartella di pagamento, emessa dall'ente di riscossione impugnata dallo stesso attore dinanzi al Giudice di Pace di Grottaglie. CP_4
A sostegno della dedotta falsità, l'attore ha dedotto l'apocrifìa della firma apposta in calce all'avviso di ricevimento impugnato, in quanto difforme -già ictu oculi- da quelle presenti sulle scritture di comparazione prodotte a corredo della domanda ed ha chiesto disporsi ctu grafologica per accertare la non attribuibilità della stessa firma alla mono scrivente di . Parte_1 Parte_1
Confermata la querela ai sensi dell'art. 99 disp. att. cpc, la causa ha subito alcuni rinvii per le difficoltà riscontrate nell'acquisizione dell'originale del documento impugnato di falso, non rinvenuto presso la cancelleria del Giudice di Pace di Grottaglie e successivamente esibito dalla di -in CP_1 CP_1 ottemperanza al disposto di questo Giudice- all'udienza del 12.07.2023, ove è stata esperita ogni formalità prevista dall'art. 223 cpc per la custodia del documento stesso alla presenza del Pubblico Ministero intervenuto.
Respinte le istanze di prova orale e ogni altra richiesta non afferente al presente giudizio incidentale,
l'istruttoria si è esaurita con l'espletamento della c.t.u. grafologica diretta ad accertare l'autenticità o la apocrifìa della sottoscrizione attribuita all'attore, apposta sull'avviso di Parte_1 ricevimento della raccomandata n. 76575806646-0 del 16.12.2015, relativo alla n. Parte_3
77987862277-2, acquisito in originale nelle forme di cui all'art. 223 cpc, mediante confronto con quelle presenti sulle scritture di comparazione allegate al fascicolo di parte attrice e con i saggi grafici resi dinanzi al c.t.u. in sede di operazioni peritali ai sensi dell'art. 219 c.p.c..
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa giunge al vaglio del Collegio per la decisione.
******
Conviene premettere che il procedimento di falso è diretto a privare l'atto pubblico o la scrittura privata della idoneità a far fede ed a servire come strumento di prova di determinati rapporti giuridici,
escludendone l'efficacia che altrimenti dovrebbe ad essi attribuirsi.
2 Di conseguenza l'interesse ad agire, identificandosi nella creazione di una situazione di certezza in merito alla genuinità dell'atto, compete soltanto a chi intenda contestare l'efficacia probatoria di un documento in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi o possa fondarsi.
Corrispondentemente, la legittimazione a contraddire alla domanda spetta a chiunque possa avvalersi del documento con tale finalità, indipendentemente dal fatto che sia o meno l'autore della falsificazione, avendo la Suprema Corte chiarito che “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non
già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”
(Cass. civ. n. 19281/2019; n. 18323/2007).
Alla luce di questi principi, l'azione deve ritenersi correttamente esercitata nei confronti delle parti convenute, , le quali – nelle rispettive qualità di ente di riscossione e di ente CP_4 Controparte_1
creditore - possono avvalersi e si sono avvalse del documento per sostenere il perfezionamento della notifica delle ordinanze – ingiunzioni, quali titoli esecutivi posti a base della riscossione delle somme ingiunte nei confronti di . Parte_1
In punto di ammissibilità della querela nel caso di specie, si precisa che “nella notificazione a mezzo
del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento, con la quale l'agente postale dichiara di
avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982, fa fede fino a querela di falso,
in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza
dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che
sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza
certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che
affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo
stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare
l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (Cass. civ. Sez. 6 n. 22058 - 03/09/2019).
Nella fattispecie, l'agente postale notificatore, avendo spuntato la casella “destinatario”, ha dichiarato
– con fede privilegiata – che la raccomandata è stata ricevuta da e che la Parte_1 sottoscrizione dell'avviso è da attribuirsi a quest'ultimo, di talché la querela è ammissibile, nella misura in cui è diretta a contestare la riconducibilità della firma stessa alla mano scrivente del destinatario.
Sotto il profilo probatorio, il querelante ha indicato ed allegato scritture di comparazione ai fini della verifica ed ha chiesto c.t.u. grafologica a sostegno della dedotta falsità. La querela deve, pertanto ritenersi ammissibile anche sotto questo aspetto, atteso che, secondo un principio ormai consolidato in giurisprudenza, “sia la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (implicitamente mirata a formare scritture
di comparazione), sia la richiesta al giudice di rilevare "ictu oculi" la falsità della sottoscrizione apposta
3 sul documento impugnato soddisfano il requisito dell'indicazione delle prove della falsità, prescritto dall'art. 221, comma 2, c.p.c. ai fini di ammissibilità della querela” (Cass. civ. n. 8718 del 28/03/2023).
Passando al merito, all'esito della minuziosa disamina svolta dal c.t.u. sulla firma figurante sull'avviso di ricevimento impugnato di falso eseguita mediante grafismo comparativo con le firme di sicura provenienza del querelante e con i saggi grafici resi durante le operazioni peritali, l'ausiliare ha osservato che: - “la mancanza all'infrarosso, all'ultravioletto e alla luce radente di segni di manomissione, cancellature, impiego di decoloranti e simili ha escluso le ipotesi di alterazioni/manipolazioni dello scritto in questione”; che “non è esatto parlare di firma in verifica tout court: infatti l'esame particolareggiato della stessa ha consentito di appurare che lo scritto apposto sul retro della cartolina di ricevimento nella Sezione “Consegna plico a domicilio” alla riga “Delegato del comandante” consiste in realtà in due scritti sovrapposti: la firma in verifica vera e propria, infatti, è stata sovrapposta ad una data (16/12/15) che è risultata essere stata vergata dalla stessa mano che ha
vergato altre due identiche date apposte, rispettivamente, alla prima ed alla penultima riga sempre nella colonna “Consegna plico a domicilio” della cartolina di ricevimento in esame”; - che “non è dato sapere se l'apposizione della data nella riga riservata alla firma del destinatario sia stato uno sbaglio del portalettere o un tentativo di rendere difficoltosa l'attribuzione della paternità della firma apposta successivamente. E' sicuro, però, che chi ha vergato questa data è la stessa persona che ha vergato le altre due date alla prima ed alla penultima riga della citata Sezione della cartolina di ricevimento nonché
altri numeri, vergati in alto, sulla stessa cartolina, che non sono sicuramente stati scritti dal Sig.
C.P.”; - che la firma “è in pratica una sigla perché sono pochissime le lettere leggibili e Parte_1 moltissime sono condensate in una strisciata o addirittura omesse del tutto”.
All'esito dell'analisi peritale il c.t.u. ha appurato che “- non vi è nessuna evidenza tecnica che il Sig.
abbia posto o tentato di porre in essere un tentativo di dissimulazione”, precisando altresì che, Parte_1 all'osservazione del durante l'esecuzione dei saggi grafici, non sono stati rilevati in alcun Parte_1
momento esitazioni, temporeggiamenti, soste, incertezze, e che la sua grafia è del tutto spontanea, fluida,
veloce, senza incertezze di sorta, indipendentemente dalla postura (in piedi o seduto) e dal supporto su cui ha rilasciato i saggi grafici (fisso, mobile), mentre le pochissime differenze, del tutto non sostanziali,
sono ascrivibili alla fisiologica variabilità intraindividuale;
che - chi ha vergato queste firme lo ha fatto
con la propria grafia mettendo in evidenza i propri segni coattivi senza introdurre nemmeno uno dei
numerosi segni personalizzanti della grafia del Sig. di cui evidentemente non aveva nessun Parte_1
esemplare da prendere a modello, mentre chi ha vergato la firma sulla cartolina di ricevimento ha mostrato scarsissima famigliarità con la firma che andava a vergare”; che – “nelle due grafie (verifica
e comparazione, incluso le parti numeriche), si riscontrano tutti e solo segni personalizzanti non comuni.
Maiuscole, calibro, occupazione degli spazi e proporzioni tra maiuscole e minuscole e tra lettere, estetica
e livello grafomotorio, aspetti strutturali, fisionomia grafica, altri segni grafici, particolare costruzione
di lettere, gruppi di lettere e numeri, non trovano riscontro significativamente compatibile nei due tipi di
4 firme”, con la specificazione che “l'assenza di segni coattivi comuni è un importante elemento nel percorso di attribuibilità di una grafia ad una mano piuttosto che ad un'altra”.
In conclusione, il c.t.u. ha ritenuto con certezza ed obiettività che il Sig. Parte_1 non abbia apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 76575806646-0 del Par 16.12.2015, relativo alla raccomandata n. 77987862277-2 né abbia vergato la data sulla quale detta firma è stata sovrapposta.
Si tratta di una valutazione che discende da un'attenta e scrupolosa applicazione dei criteri e dei principi che governano la scienza grafologica ed è pertanto ritenere pienamente condivisibile dal Collegio, tanto più che non è stata raggiunta da alcuna specifica osservazione o censura da parte dei convenuti,
rimasti peraltro contumaci.
Ne deriva, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, che l'agente notificatore ha falsamente attestato di aver consegnato i provvedimenti di ingiunzione nelle mani del destinatario, essendo stato accertato che l'avviso di ricevimento della raccomandata non è stato sottoscritto da . Parte_1
Alla pronunzia di falsità consegue, a termini dell'art. 226 secondo comma c.p.c., l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p.
Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio tra le parti, in quanto la volontà di avvalersi del documento impugnato di falso è del tutto ragionevole in considerazione dell'estraneità dei convenuti al procedimento notificatorio, mentre i costi della c.t.u., nella misura liquidata con decreto del
21.07.2024, vanno posti per un terzo a carico delle parti, in considerazione della finalità di acquisizione di elementi di giudizio in merito a questione di comune interesse, quale è l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione in oggetto.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
Cont
e dell' , dichiara la falsità della firma, attribuita all'attore,
[...] Parte_1
, che figura sull'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata n.
[...]
76575806646-0, ricevuta il 16.12.2015;
- conseguentemente, ai sensi dell'art.226 secondo comma c.p.c. in relazione all'art. 537 c.p.p., dispone che la presente pronuncia, al passaggio in giudicato, sia annotata a cura del cancelliere a margine dell'originale del documento oggetto di querela di falso;
- compensa fra le parti le spese del giudizio;
- pone a carico dell'attore e dei convenuti, ciascuno per un terzo, i costi alla consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata con decreto in data 21.07.2024.
5 Così deciso il 28 febbraio 2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Giudice Onorario Est. Il Presidente
dr. Lucia Santoro dr. Martino Casavola
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