TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17563/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
in composizione monocratica e in persona del magistrato Sergio Pochettino, all'esito della discussione orale ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17563/2024 R.G. avente per oggetto: "Risarcimento danni”
VERTENTE TRA
, quale avente causa jure hereditatis di IN Parte_1 Persona_1
RUBATTO, deceduta il 17.2.2025, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo VERGNANO presso il cui studio in Chieri Via Vittorio Emanuele II n. 29 è elettivamente domiciliata per delega a margine della comparsa di costituzione in prosecuzione 6.3.2025
- ATTRICE –
CONTRO
, nato a [...] il giorno 11.10.12954 e residente in [...]Controparte_1
Mianes 315 (Spagna)
- CONVENUTO CONTUMACE -
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
La signora in – premesso di aver acquistato nel 1999 unità Persona_1 Pt_1 immobiliare sita in Chieri Strada Vicinale Serra 24 censita al NCEU al foglio 9 n. 16 sub 8, confinante e parzialmente sottostante con altra unità immobiliare di proprietà di CP_1
censita al foglio9, n,. 16 sub 7 - ha evocato in giudizio il predetto proprietario per
[...] conseguire il risarcimento dei danni derivati da continue percolazioni di acqua provenienti dal bagno del suo alloggio soprastante, che sono state fatte oggetto di accertamento e stima da parte di CTU nominato in sede di procedimento ex art. 700 cpc (n. 8640/2023 R.G. di questo
Tribunale) in misura pari ad Euro 16.385,12 oltre IVA ed oneri, e per conseguire inoltre il risarcimento del danno da lucro correlato per rinuncia a canoni di locazioni e rimborso spese come da accordo transattivo stipulato con l'inquilino cui aveva locato il proprio alloggio, signor
, per euro 11.500,00. Parte_2
Regolarmente evocata in giudizio - con notifica della citazione effettuata il 5.11.2024 all'indirizzo di Lugar Mianes 315 della città Spagnola di Montuiri, ove secondo il certificato AIRE risulta che abbia trasferito la propria residenza - il convenuto non si è Controparte_1 costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
In corso di causa l'attrice è deceduta, ed in prosecuzione del giudizio si è costituita quale erede la signora Parte_1
* * *
Sulla base degli atti, ed in particolare dell'accertamento risultante dalla relazione a firma del geom. , depositata nel procedimento d'urgenza svoltosi nel contraddittorio Controparte_2
(potenziale) tra le parti - in quanto anch'esso preceduto da regolare notifica del ricorso a parte convenuta – la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e va integralmente accolta.
L'accertamento peritale ante causam ha rilevato e riferito che le infiltrazioni – cessate nel maggio 2024 a seguito di opere di riparazione dello scarico del bidet – erano imputabili e provenivano certamente dal bagno di proprietà a causa appunto “dell'anomalo CP_1 funzionamento dello scarico del bidet”
L'importo complessivamente dovuto per ripristino locali può essere liquidato sulla base dell'accertamento peritale disposto ed espletato in quel procedimento dal CTU, che con metodo analitico e immune da vizi logici è pervenuto a valutare in Euro 16.385,12 oltre IVA i costi per le opere di ripristino all'interno dell'abitazione dell'attrice.
Il predetto costo corrisponde al danno risarcibile direttamente conseguente, ai sensi dell'art. 1223 c.c., al difetto di manutenzione della res gravante sul suo proprietario ai sensi dell'art. 2051 c.c., e deve peraltro essere maggiorato degli oneri necessari alla ricerca del guasto, che sono stati sostenuti e risultano documentati in giudizio per Euro 600,00.
Costituisce ulteriore voce di danno provata in giudizio - con produzione del relativo accordo transattivo e conferma da parte del conduttore , sentito come teste - la perdita Parte_2 patrimoniale per rinuncia ai canoni di locazione di venti mensilità operata dalla proprietaria, e l'esborso riconosciuto all'inquilino, per totali Euro 11.500,00
pagina 2 di 3 L'importo complessivamente dovuto a titolo di risarcimento danni può dunque essere liquidato nella complessiva somma di Euro 28.485,00 (16.385,00 + 600,00 + 11.500,00), oltre Iva calcolata sull'importo di Euro 16.385,00.
Sulla somma di Euro 11.500,00, trattandosi di credito che pur di natura risarcitoria è espresso ab origine in valuta - corrispondente alla somma dei canoni rinunciati - deve essere riconosciuta maggiorazione per interessi legali dalle date dei singoli mancati pagamenti periodici (da marzo 2023 a dicembre 2024) e sino al soddisfo, mentre sulla restante parte di risarcimento, oggetto di quantificazione soltanto con l'odierna pronuncia, la conversione del diritto da credito di valore in credito di valuta comporta l'insorgere della pretesa a titolo di interessi legali dalla oggi al soddisfo.
Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza, e le medesime sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, condanna il convenuto contumace a pagare all'attrice a titolo CP_3 Parte_1 di risarcimento danni, la complessiva somma di Euro 28.485,00 (16.385,00 + 600,00 + 11.500,00), oltre Iva calcolata sull'importo di Euro 16.385,00.; condanna il convenuto a rimborsare a parte attrice le spese di giudizio che, Controparte_1 in considerazione del valore della causa e dell'attività prestata - tenuto conto anche della fase ante causam e viste anche le note spese prodotte - liquida in Euro 4.800,00 quale compenso professionale – di cui 1.700,00 per la fase di studio, Euro 1.200,00 per la fase introduttiva Pt_3 ed Euro 1.900,00 per la fase della decisione - ed euro 518,00 per esposti, importi da maggiorarsi di IVA , CPA ed accessori e successive occorrende come per legge.
Torino lì 30.5.2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
in composizione monocratica e in persona del magistrato Sergio Pochettino, all'esito della discussione orale ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17563/2024 R.G. avente per oggetto: "Risarcimento danni”
VERTENTE TRA
, quale avente causa jure hereditatis di IN Parte_1 Persona_1
RUBATTO, deceduta il 17.2.2025, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo VERGNANO presso il cui studio in Chieri Via Vittorio Emanuele II n. 29 è elettivamente domiciliata per delega a margine della comparsa di costituzione in prosecuzione 6.3.2025
- ATTRICE –
CONTRO
, nato a [...] il giorno 11.10.12954 e residente in [...]Controparte_1
Mianes 315 (Spagna)
- CONVENUTO CONTUMACE -
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
La signora in – premesso di aver acquistato nel 1999 unità Persona_1 Pt_1 immobiliare sita in Chieri Strada Vicinale Serra 24 censita al NCEU al foglio 9 n. 16 sub 8, confinante e parzialmente sottostante con altra unità immobiliare di proprietà di CP_1
censita al foglio9, n,. 16 sub 7 - ha evocato in giudizio il predetto proprietario per
[...] conseguire il risarcimento dei danni derivati da continue percolazioni di acqua provenienti dal bagno del suo alloggio soprastante, che sono state fatte oggetto di accertamento e stima da parte di CTU nominato in sede di procedimento ex art. 700 cpc (n. 8640/2023 R.G. di questo
Tribunale) in misura pari ad Euro 16.385,12 oltre IVA ed oneri, e per conseguire inoltre il risarcimento del danno da lucro correlato per rinuncia a canoni di locazioni e rimborso spese come da accordo transattivo stipulato con l'inquilino cui aveva locato il proprio alloggio, signor
, per euro 11.500,00. Parte_2
Regolarmente evocata in giudizio - con notifica della citazione effettuata il 5.11.2024 all'indirizzo di Lugar Mianes 315 della città Spagnola di Montuiri, ove secondo il certificato AIRE risulta che abbia trasferito la propria residenza - il convenuto non si è Controparte_1 costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
In corso di causa l'attrice è deceduta, ed in prosecuzione del giudizio si è costituita quale erede la signora Parte_1
* * *
Sulla base degli atti, ed in particolare dell'accertamento risultante dalla relazione a firma del geom. , depositata nel procedimento d'urgenza svoltosi nel contraddittorio Controparte_2
(potenziale) tra le parti - in quanto anch'esso preceduto da regolare notifica del ricorso a parte convenuta – la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e va integralmente accolta.
L'accertamento peritale ante causam ha rilevato e riferito che le infiltrazioni – cessate nel maggio 2024 a seguito di opere di riparazione dello scarico del bidet – erano imputabili e provenivano certamente dal bagno di proprietà a causa appunto “dell'anomalo CP_1 funzionamento dello scarico del bidet”
L'importo complessivamente dovuto per ripristino locali può essere liquidato sulla base dell'accertamento peritale disposto ed espletato in quel procedimento dal CTU, che con metodo analitico e immune da vizi logici è pervenuto a valutare in Euro 16.385,12 oltre IVA i costi per le opere di ripristino all'interno dell'abitazione dell'attrice.
Il predetto costo corrisponde al danno risarcibile direttamente conseguente, ai sensi dell'art. 1223 c.c., al difetto di manutenzione della res gravante sul suo proprietario ai sensi dell'art. 2051 c.c., e deve peraltro essere maggiorato degli oneri necessari alla ricerca del guasto, che sono stati sostenuti e risultano documentati in giudizio per Euro 600,00.
Costituisce ulteriore voce di danno provata in giudizio - con produzione del relativo accordo transattivo e conferma da parte del conduttore , sentito come teste - la perdita Parte_2 patrimoniale per rinuncia ai canoni di locazione di venti mensilità operata dalla proprietaria, e l'esborso riconosciuto all'inquilino, per totali Euro 11.500,00
pagina 2 di 3 L'importo complessivamente dovuto a titolo di risarcimento danni può dunque essere liquidato nella complessiva somma di Euro 28.485,00 (16.385,00 + 600,00 + 11.500,00), oltre Iva calcolata sull'importo di Euro 16.385,00.
Sulla somma di Euro 11.500,00, trattandosi di credito che pur di natura risarcitoria è espresso ab origine in valuta - corrispondente alla somma dei canoni rinunciati - deve essere riconosciuta maggiorazione per interessi legali dalle date dei singoli mancati pagamenti periodici (da marzo 2023 a dicembre 2024) e sino al soddisfo, mentre sulla restante parte di risarcimento, oggetto di quantificazione soltanto con l'odierna pronuncia, la conversione del diritto da credito di valore in credito di valuta comporta l'insorgere della pretesa a titolo di interessi legali dalla oggi al soddisfo.
Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza, e le medesime sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, condanna il convenuto contumace a pagare all'attrice a titolo CP_3 Parte_1 di risarcimento danni, la complessiva somma di Euro 28.485,00 (16.385,00 + 600,00 + 11.500,00), oltre Iva calcolata sull'importo di Euro 16.385,00.; condanna il convenuto a rimborsare a parte attrice le spese di giudizio che, Controparte_1 in considerazione del valore della causa e dell'attività prestata - tenuto conto anche della fase ante causam e viste anche le note spese prodotte - liquida in Euro 4.800,00 quale compenso professionale – di cui 1.700,00 per la fase di studio, Euro 1.200,00 per la fase introduttiva Pt_3 ed Euro 1.900,00 per la fase della decisione - ed euro 518,00 per esposti, importi da maggiorarsi di IVA , CPA ed accessori e successive occorrende come per legge.
Torino lì 30.5.2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
pagina 3 di 3