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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/10/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies cpc
nella causa avente ad oggetto: Lesione personale
Promossa da nato a [...], il [...]n. Parte_1 C.F. , C.F._1
Con l'Avv. Gloria Lituri
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTORE
“Piaccia” all'Ill.mo Tribunale di Siracusa, contrariis reiectis, ritenere
e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto nella produzione del sinistro de quo e, conseguentemente, condannarlo, al risarcimento di tutti i descritti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig.
, in seguito al sinistro descritto in fatto, che Parte_1 possono sin d'ora quantificarsi nella complessiva somma di €'7'822150 a titolo di risarcimento per le lesioni personali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, ovvero in quella Somma che risulterà provata e/o accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
PARTE CONVENUTA rimasta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO POSTE A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
Il giorno 17.04.2016, alle ore 18:30 circa, Parte_1 percorreva alla guida del proprio motociclo T-Max, targato DK57117,la
Traversa TO CC (altezza via del Gabbiano) con direzione , CP_1 quando, giunto all'intersezione con via del Gabbiano, dalla prospicente strada non denominata, improvvisamente un cane randagio attraversava la strada su cui transitava lo stesso . A seguito dell'impatto Parte_1 contro il suddetto cane, l'attore perdeva il controllo del mezzo e rovinava al suolo riportando danni fisici accertati dai medici dell'Ospedale di che lo ebbero in cura in CP_1
“Frattura I dito mano destra” e a seguito di consulenza ortopedica, medici riscontravano: “Frattura base I metacarpo mano dx, contusione calcagno sx”.
Fallito ogni tentativo di bonario componimento, oggi è causa al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni fisici e materiali subiti.
Il , sebbene citato regolarmente a mezzo PEC, sino alla Controparte_1 odierna udienza di discussione e decisione è rimasto contumace.
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione di prova orale col passante che ebbe a soccorre il nell'immediatezza Parte_1 dell'incidente, nonché di CTU MdL ed oggi deciso sulla scorta delle note depositate e richiamate nella discussione orale.
Tanto premesso
Breve esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
Le regole che stabiliscono la responsabilità in caso di danno cagionato da cane randagio sono quelle generali dell'art. 2043 c.c. e non quelle del 2052 c.c., applicabili in caso di danno provocato da animale domestico o selvatico. Ciò poiché non può sussistere un rapporto di proprietà tra l'animale randagio e l'ente preposto alla sua gestione. L'onere probatorio ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile — che disciplina il risarcimento del danno da fatto illecito — grava sul danneggiato, il quale deve provare: l'esistenza del fatto illecito
(doloso o colposo), il danno ingiusto subito, il nesso di causalità tra il fatto e il danno, e l'imputabilità soggettiva del fatto al danneggiante
Sul punto la Corte di cassazione n. 3737 del 08.02.2023 ha stabilito che:
<< A fronte dei danni arrecati – all'interno del territorio di un CP_1
– da un cane randagio, il soggetto passivo dell'azione va individuato in base a quanto disposto dalla normativa regionale che stabilisce l'Ente tenuto alla prevenzione del fenomeno del randagismo.>>
In altre parole, in caso di incidente stradale provocato da cane randagio la richiesta di risarcimento danni dovrà essere presentata all'ente preposto alla tutela e alla prevenzione del fenomeno del randagismo, individuato da legge regionale.
Ogni regione ha regole diverse e decide se deve occuparsi del randagismo l'ASL del territorio o enti preposti del Comune di riferimento.
Prima di formulare la richiesta di risarcimento danni, quindi, il danneggiato dovrà verificare quanto disposto dalla legge regionale della regione in cui si è verificato il sinistro. In questo modo potrà individuare l'ente adibito alla tutela e alla prevenzione del randagismo.
Sarà poi nei confronti di quest'ultimo che dovrà avanzare le proprie richieste risarcitorie.
Nel caso a mani, la contumacia del prova la Controparte_1 sussistenza della sua legittimazione passiva poiché diversamente avrebbe avuto tutto l'interesse a costituirsi al fine di eccepirne la carenza.
In ordine poi allo stato di “randagio” del cane che ha provocato il danno, altro requisito necessario ai fini della domanda, lo si può desumere da quanto affermato dal danneggiato stesso che ha dichiarato di sapere che sia il cane de quo che altri, tutti presenti abitualmente sul territorio dell'incidente, vengono sfamati dagli abitanti del circondario.
Dunque, non si può risalire ad un proprietario specifico e pertanto va rilevata la condotta colposa dell'ente preposto alla tutela e prevenzione del randagismo.
Questo perché, nel caso di danni cagionati da animali randagi, la responsabilità dell'ente non è oggettiva, ma colposa.
In merito si cita la sentenza della Corte di Cassazione n.3737 del
08/02/2023, che ha stabilito che: <<in tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato — alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile l'ente titolare dell'obbligo giuridico recupero degli stessi, il danneggiato < i>
è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare
(anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi.>>.
Anche sotto questo aspetto la contumacia del convenuto è rilevante conducente.
I fini della prova del nesso causale a carico del danneggiato, occorre rilevare che il medesimo ha riferito di sapere che in loco ci sono sempre cani randagi che circolano tranquillamente e di essere a conoscenza che hanno provocato altri incidenti;
dunque una maggiore diligenza o prudenza dello stesso avrebbe potuto ridurre i danni o addirittura essere salvifica .
Tuttavia, il CTU nominato nel presente giudizio riferisce:
Dalla documentazione sanitaria acclusa in atti, si riportano qui di seguito i dati essenziali: 1) Copia di certificato di P.S. del P.O. “Umberto I” di del 18.04.2016 ore 12.35 con diagnosi: “Frattura 1 dito CP_1 mano destra per incidente stradale autonomo”;.
Dunque, non si fa riferimento a nessun cane randagio, importante circostanza ma stranamente non annotata e dunque verosimilmente non riferita dal danneggiato.
Tale documentazione comunque non è stata rinvenuta nel fascicolo – sebbene indicata in citazione- dove è presente solo il referto del
28.04.2016 della visita ortopedica presso l'Ospedale Umberto I°di
Siracusa.
Alle luce di questo importante dato, occorre ritenere inattendibile il teste escusso ed in conducenti le dichiarazioni ai fini della prova del nesso causale.
Dunque, non essendo stato provato con certezza e rigore il nesso di causalità elemento essenziale ai fini della domanda , la stessa è da ritenere infondata in fatto e in diritto e perciò da rigettare.
Rigettata la domanda le spese seguono la soccombenza ma rilevata la contumacia del la parte rimasta soccombente non può Controparte_1 essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, non costituitasi perché sarebbe un indebito arricchimento.(Cass. N° 14972/2025)
P.Q.M.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa P. Fugallo reictisi adversis
Dichiara la contumacia del in persona del suo legale Controparte_1 rapp.te pro.tempore
-Rigetta la domanda
Nulla sulle spese come da parte motiva
Così deciso alle ore 16.14
Siracusa 07.10.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa P. Fugallo