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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/06/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1571/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizi Nicoletti Consigliere. dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1571/2022 promossa da:
, quale erede di con il patrocinio dell'Avv. Giampaolo Morini;
Parte_1 ON
APPELLANTE
contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'Avv. Gianluca Rossi;
[...]
APPELLATA
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di LUCCA n. 126/2022 pubbl. il 10.02.2022,
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 In data 28.02.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: - , Parte_1
“ l'Avv. Morini contesta l'eccezione relativa alla procura ad litem regolarmente versata in atti, rilasciata nel processo di primo grado e valida anche per il giudizio di appello come chiaramente specificato.
Sulla eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis si chiede il rigetto in quanto la questione sottoposta alla Corte ha trovato approdo solo con la Cassazione Civile, Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130; per tale ragione essendo la questione di diritto ormai definita in senso non conforme ai motivi di appello, considerato che l'appello precede la decisione delle sezioni unite, si chiede la compensazione delle spese legali”
Per parte appellata: Controparte_2
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza ed anche l'eventuale inammissibile e/o irrilevante tardiva richiesta istruttoria o di ctu , per le causali in premessa :
- In tesi e in via preliminare, rigettare l'appello siccome inammissibile perché tardivamente proposto dopo la scadenza del termine perentorio inderogabile di cui all'art. 327 cpc, con conseguente conferma della sentenza 126/2022 Tribunale di Lucca e declaratoria di passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado per mancata tempestiva impugnazione;
- Sempre in via preliminare, in prima subordinata ipotesi, rigettare l'appello siccome inammissibile perché proposto sulla base di procura alle liti insussistente e/o nulla e quindi in difetto di necessario ius postulandi, con conseguente conferma della impugnata sentenza 126/2022 Tribunale di Lucca;
- Sempre in via preliminare, in ulteriore subordinata ipotesi, rigettare l'appello siccome inammissibile ai sensi dell'articolo 348 bis cpc per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, con conseguente conferma della impugnata sentenza 126/2022 Tribunale di Lucca;
- Nella denegata ipotesi contraria di esame nel merito, respingere l'appello in quanto irricevibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'appellante e comunque siccome infondate in fatto e in diritto tutte le domande e i motivi di impugnazione formulati da controparte, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza n. 126/2022 Trib. Lucca e l'integrale rigetto della proposta opposizione all'esecuzione immobiliare e di ogni avversa domanda. In ogni caso, condannare
pagina 2 di 10 l'appellante all'integrale refusione delle spese di lite di questo secondo grado di giudizio in favore della parte appellata e concludente.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 126/2022, resa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 10.2. 2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Lucca definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] ei confronti della Per_1 Controparte_3 ha così deciso:
- respinge la domanda;
-condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
1.1 Tale sentenza è stata emessa a seguito dell'atto di citazione notificato da ON
(dante causa dell'attuale APPELLANTE) nel giudizio di merito, istaurato a seguito di opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615 c.p.c., (n.305 / 2017 RGE Tribunale di Lucca) ad istanza della cred. Coop. per il mancato pagamento delle rate di mutuo Controparte_1 fondiario stipulato tra con la Banca convenuta, il 7.6.2010, e con l'opponente Parte_2 anche quale datore di ipoteca.
A fondamento del giudizio a cognizione piena riformulando i medesimi motivi ON esaminati e dichiarati tutti inammissibili e infondati dal G.E., ha dedotto: - l'usurarietà degli interessi moratori;
- la capitalizzazione degli interessi insita nel piano di ammortamento alla francese adoperato nella fattispecie e, chiesto il ricalcolo del dare-avere fra le parti con eliminazione totale degli interessi o comunque con eliminazione della capitalizzazione degli stessi.
1.2 Si costituiva in giudizio di merito la Controparte_3 ontestando le domande avversarie, di cui chiedeva l'integrale rigetto.
[...]
1.3 La causa veniva istruita solo documentalmente e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. come innanzi.
1.4 Il Tribunale ha disatteso la domanda attorea sostenendo le argomentazioni che di seguito, per comodità di esposizione, si trascrivono:
pagina 3 di 10 Sull'usura.
L'attore sostiene che gli interessi moratori pattuiti (5,427 %) supererebbero il tasso soglia di riferimento (3,945 %).
L'eccezione è infondata in quanto, fermo restando il divieto di usura anche con riferimento agli interessi moratori, il relativo tasso soglia non può tuttavia essere identificato puramente e semplicemente con quello relativo agli interessi corrispettivi, ma deve essere distintamente calcolato.
Ciò premesso e considerato che il tasso soglia indicato dall'opponente è quello relativo agli interessi corrispettivi, manca dunque non solo la prova, ma monte la stessa allegazione del superamento del tasso soglia relativo agli interessi moratori.
Sulla natura anatocistica del piano di ammortamento c.d. alla francese.
L'attore sostiene che il piano di ammortamento alla francese implicherebbe la capitalizzazione degli interessi.
Ad avviso di questo Tribunale, tale tesi non può essere condivisa.
Quali che siano i termini della questione in ambito matematico, in ambito giuridico occorre infatti tenere conto dell'art. 11942 cc, a mente del quale “il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”. Su tale presupposto, la capitalizzazione, in caso di contratto di mutuo, risulta esclusa per definizione. In ragione del criterio di imputazione in discorso, infatti, con il pagamento di ciascuna rata il mutuatario estingue interamente gli interessi maturati fino a quel momento, il maggior importo del pagamento rispetto a questi ultimi andando poi a diminuire il capitale. Ciò che residua a seguito di tale pagamento, comunque calcolati, e su cui verranno calcolati gli interessi nel periodo successivo, è dunque per definizione unicamente capitale, dal che deriva che per un fenomeno di capitalizzazione non vi è spazio. Né, contro questa impostazione, appare condivisibile la tesi attorea, secondo la quale la formula matematica utilizzata per il calcolo degli interessi nel piano di ammortamento in discorso darebbe comunque luogo a capitalizzazione con riferimento al periodo intermedio fra una scadenza e l'altra, gli interessi venendo calcolati non solo sul capitale, ma anche su quelli già maturati, per quanto non ancora scaduti.
Neppure questa tesi può essere condivisa.
Quale che sia la più corretta identificazione del fenomeno (anatocismo o capitalizzazione), ciò che
pagina 4 di 10 per legge (art. 1283 cc) è vietato è infatti non già, genericamente, il calcolo degli interessi sugli interessi, ma, più specificamente, il calcolo degli interessi sugli interessi “scaduti”.
Anche ammesso dunque che la formula matematica utilizzata nel piano di ammortamento alla francese dia luogo ad interessi sugli interessi “maturati” prima della scadenza (gli interessi maturano giorno per giorno), questo non implica la violazione del divieto in questione. Potrà semmai dare luogo ad un tasso di interessi più alto di quello pattuito (in realtà le cose non stanno neppure in tali termini: quantomeno laddove, oltre al tasso degli interessi, il contratto indichi anche il metodo di calcolo del piano di ammortamento, la pattuizione va letta nel suo complesso, vale a dire tenendo conto non soltanto della percentuale indicata, ma anche del suo inserimento nell'ambito quel determinato metodo di calcolo), ma questa è questione diversa.
Sintesi.
Entrambe le censure attoree essendo risultate infondate, la domanda deve essere respinta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza […]”.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, , quale erede Parte_1 ON
- deceduto in Camaiore il 15.12.2021- (di seguito anche Appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello la Controparte_3
(di seguito o anche Appellata), proponendo gravame avverso la
[...] CP_1 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. violazione degli artt. artt. 132 c. 2 n. 4) e 161 co. 1 c.p.c.- nullità della sentenza;
2. errata applicazione degli artt. 120 TUB;
820, 821, 1282, 1284, 1419 c.c.; art. 6 della delibera
CICR del 9.02.2000 – mancata valutazione dei limiti all'autonomia contrattuale delineati dagli artt. 821 c.c. 120 TUB, e della Delibera CICR 9.02.2000, ovvero la modalità di maturazione degli interessi;
3. errata applicazione dell'art. 1194 c. 2 c.c. – in luogo dell'art. 1193, 1195 c.c. -errata imputazione degli interessi.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall' Appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
pagina 5 di 10 2.1 Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio ha contestato, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma, nel merito, preliminarmente eccependo: - la tardività dell'impugnazione; - un vizio di procura ad litem; l'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c.; - la sopravvenuta mancanza d'interesse ad agire di parte Appellante.
2.2 In data 28.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3. Osserva la Corte, che questione dirimente ai fini della presente decisione, attiene alla verifica della tempestività dell'appello.
La appellata ha eccepito tardività dell'appello, in quanto l'impugnazione sarebbe stata CP_1 notificata oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., termine in cui doveva computarsi anche il periodo feriale, trattandosi di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., esclusa dalla sospensione feriale dei termini processuali.
Va aggiunto che l'eccepita tardività tra l'altro è soggetta anche al rilievo d'ufficio e che, stante la sua natura processuale, non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. e cioè quello di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte, che sia dotata di una minima diligenza processuale, non può non prestare attenzione, così da dover considerare, già ex ante come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini ( cfr. ordinanza del 18.11.2019 n. 29803).
La nello specifico richiamando la normativa di cui all'art. 327 cpc, secondo cui l'appello CP_1 avverso la sentenza non notificata debba essere proposto entro il termine perentorio inderogabile di 6 mesi dalla data di pubblicazione pena, in caso contrario, la decadenza da tale facoltà e il passaggio in giudicato della pronuncia di prime cure, ha evidenziato altresì che non pagina 6 di 10 sussisterebbero i presupposti per una ipotetica interruzione dei termini di impugnazione ai sensi dell'art. 328 cpc, sia perché la sentenza non sarebbe stata notificata (e dunque non era in gioco il termine breve di cui all'articolo 325 cpc preso in considerazione dalla norma in questione) , sia in ogni caso perché – come risultava dal certificato di morte - l'opponente era ON deceduto il 15 dicembre 2021 e quindi ben prima della data di emanazione e pubblicazione della sentenza di primo grado (10 Febbraio 2022). Conseguiva quindi inammissibilità del gravame ove si considerava che: la sentenza n. 126/2022 del Tribunale di Lucca, avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., era stata pubblicata il 10 febbraio 2022, per cui, stante l'inapplicabilità della sospensione feriale estiva, il termine perentorio c.d. “lungo” semestrale scadeva il 10 agosto 2022, mentre ha notificato l'impugnazione al difensore della Parte_1
a mezzo Pec in data 9 settembre 2022, ragion per cui l'impugnazione risulta tardiva. CP_1
La Corte ritiene che la questione preliminare, così come proposta dalla , sia fondata. CP_1
E' utile ricordare, dal punto di vista normativo, che l'art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n.742 –
“Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale” - ha così previsto: “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno – poi divenuto 31 agosto, a seguito della modifica introdotta dal D.L. 132/2014, convertito con modificazioni in Legge 162/2014 - e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo […].
L'art. 3 Legge cit. prevede altresì che “In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell' articolo 92 dell'ordinamento giudiziario Legge 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del Codice di procedura civile”.
Tale norma – “Affari civili nel periodo feriale dei magistrati” – sancisce, al primo comma, che
“Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”.
pagina 7 di 10 Le disposizioni di cui innanzi sono state oggetto di interpretazione della Corte regolatrice, intervenuta più volte a dirimere l'applicazione dell'esenzione di detto termine, per cui si può affermare, come da consolidata interpretazione a cui questa Corte aderisce stante il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità e merito, che per espressa disposizione ex L. n.
742/1969, la sospensione feriale dei termini processuali non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., ovvero di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., in quanto sotto tale aspetto il regime è il medesimo (ex plurimis: Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 13/02/2020, n.
3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728).
In analogo senso Cass. Civ, sentenza n. 26108 del 5.9.2022, conforme a Cass, sentenza n. 1123 del
21 gennaio 2014, ribadisce il seguente principio di diritto: “Il processo di opposizione all'esecuzione
è sempre escluso dalla sospensione feriale dei termini, a nulla rilevando che l'esecuzione sia iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale, del quale l'opponente abbia chiesto accertarsi
l'invalidità”.
Inoltre, la Corte regolatrice nella recente ordinanza n. 6086 del 28.2. 2023 ha chiarito come “In tali controversie, inoltre, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'Ordinamento Giudiziario, non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, nell'ipotesi in cui il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell'opposizione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, salvo che la sentenza di primo grado si sia pronunciata su eventuali domande riconvenzionali proposte dall'opposto e poi, in grado di appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia” (Cass. 03/07/2018, n. 17328;
Cass.22/10/2014, n. 22484; Cass. 10/02/2005, n. 2708).
In sintesi ed in conclusione, le disposizioni indicate, fanno escludere l'applicazione del termine di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e 617 codice di procedura civile.
pagina 8 di 10 Con specifico riferimento al caso in decisione, la Corte rileva che la sentenza di primo grado n.
126/2022 resa ex art 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Lucca è stata pubblicata il 10 febbraio 2022,
e non è stata notificata. L'Appellante ha poi notificato l'atto di appello a mezzo pec nel domicilio eletto della in data 9 settembre 2022, di conseguenza, stante l'inapplicabilità della CP_1 sospensione feriale estiva anche all'impugnazione, il termine perentorio c.d. “lungo” semestrale per il gravame scadeva il 10 agosto 2022. Ragion per cui, come eccepito dall'Appellata, il gravame è stato notificato quando il termine semestrale per proporre l'appello era già spirato, come da ricevuta di avvenuta consegna depositata dall'Appellante.
“Il giorno 09/09/2022 alle ore 08:57:07 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da " Email_1 ed indirizzato a " Email_2
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: CodiceFiscale_1
Conclusivamente, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto tardivamente ex art. 327 c.p.c..
L'accoglimento del motivo fa ritenere assorbite le ulteriori eccezioni di rito sollevate dalla CP_1
Le spese seguono la soccombenza, non essendoci motivo per la compensazione chiesta dall'Appellante richiamando un mutamento di giurisprudenza, e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, applicati i parametri minimi, in relazione al valore indeterminabile della controversia a complessità bassa – stante la rilevanza assorbente, ai fini della decisione, della questione preliminare sopra esaminata – e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
5. Sussistono a carico dell'Appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Pt_1
(erede di ) nei confronti di
[...] ON Controparte_1
pagina 9 di 10 – , avverso la sentenza n. 126/2022 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Lucca e pubblicata il 10/2/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara l'appello inammissibile con conferma della sentenza impugnata;
- Condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore Parte_1
“ che si Controparte_1 liquidano in € 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio;
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di
, Appellante;
Parte_1
- Dispone, infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003
e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Consigliere Ausiliario relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizi Nicoletti Consigliere. dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1571/2022 promossa da:
, quale erede di con il patrocinio dell'Avv. Giampaolo Morini;
Parte_1 ON
APPELLANTE
contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'Avv. Gianluca Rossi;
[...]
APPELLATA
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di LUCCA n. 126/2022 pubbl. il 10.02.2022,
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 In data 28.02.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: - , Parte_1
“ l'Avv. Morini contesta l'eccezione relativa alla procura ad litem regolarmente versata in atti, rilasciata nel processo di primo grado e valida anche per il giudizio di appello come chiaramente specificato.
Sulla eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis si chiede il rigetto in quanto la questione sottoposta alla Corte ha trovato approdo solo con la Cassazione Civile, Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130; per tale ragione essendo la questione di diritto ormai definita in senso non conforme ai motivi di appello, considerato che l'appello precede la decisione delle sezioni unite, si chiede la compensazione delle spese legali”
Per parte appellata: Controparte_2
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza ed anche l'eventuale inammissibile e/o irrilevante tardiva richiesta istruttoria o di ctu , per le causali in premessa :
- In tesi e in via preliminare, rigettare l'appello siccome inammissibile perché tardivamente proposto dopo la scadenza del termine perentorio inderogabile di cui all'art. 327 cpc, con conseguente conferma della sentenza 126/2022 Tribunale di Lucca e declaratoria di passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado per mancata tempestiva impugnazione;
- Sempre in via preliminare, in prima subordinata ipotesi, rigettare l'appello siccome inammissibile perché proposto sulla base di procura alle liti insussistente e/o nulla e quindi in difetto di necessario ius postulandi, con conseguente conferma della impugnata sentenza 126/2022 Tribunale di Lucca;
- Sempre in via preliminare, in ulteriore subordinata ipotesi, rigettare l'appello siccome inammissibile ai sensi dell'articolo 348 bis cpc per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, con conseguente conferma della impugnata sentenza 126/2022 Tribunale di Lucca;
- Nella denegata ipotesi contraria di esame nel merito, respingere l'appello in quanto irricevibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'appellante e comunque siccome infondate in fatto e in diritto tutte le domande e i motivi di impugnazione formulati da controparte, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza n. 126/2022 Trib. Lucca e l'integrale rigetto della proposta opposizione all'esecuzione immobiliare e di ogni avversa domanda. In ogni caso, condannare
pagina 2 di 10 l'appellante all'integrale refusione delle spese di lite di questo secondo grado di giudizio in favore della parte appellata e concludente.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 126/2022, resa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 10.2. 2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Lucca definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] ei confronti della Per_1 Controparte_3 ha così deciso:
- respinge la domanda;
-condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
1.1 Tale sentenza è stata emessa a seguito dell'atto di citazione notificato da ON
(dante causa dell'attuale APPELLANTE) nel giudizio di merito, istaurato a seguito di opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615 c.p.c., (n.305 / 2017 RGE Tribunale di Lucca) ad istanza della cred. Coop. per il mancato pagamento delle rate di mutuo Controparte_1 fondiario stipulato tra con la Banca convenuta, il 7.6.2010, e con l'opponente Parte_2 anche quale datore di ipoteca.
A fondamento del giudizio a cognizione piena riformulando i medesimi motivi ON esaminati e dichiarati tutti inammissibili e infondati dal G.E., ha dedotto: - l'usurarietà degli interessi moratori;
- la capitalizzazione degli interessi insita nel piano di ammortamento alla francese adoperato nella fattispecie e, chiesto il ricalcolo del dare-avere fra le parti con eliminazione totale degli interessi o comunque con eliminazione della capitalizzazione degli stessi.
1.2 Si costituiva in giudizio di merito la Controparte_3 ontestando le domande avversarie, di cui chiedeva l'integrale rigetto.
[...]
1.3 La causa veniva istruita solo documentalmente e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. come innanzi.
1.4 Il Tribunale ha disatteso la domanda attorea sostenendo le argomentazioni che di seguito, per comodità di esposizione, si trascrivono:
pagina 3 di 10 Sull'usura.
L'attore sostiene che gli interessi moratori pattuiti (5,427 %) supererebbero il tasso soglia di riferimento (3,945 %).
L'eccezione è infondata in quanto, fermo restando il divieto di usura anche con riferimento agli interessi moratori, il relativo tasso soglia non può tuttavia essere identificato puramente e semplicemente con quello relativo agli interessi corrispettivi, ma deve essere distintamente calcolato.
Ciò premesso e considerato che il tasso soglia indicato dall'opponente è quello relativo agli interessi corrispettivi, manca dunque non solo la prova, ma monte la stessa allegazione del superamento del tasso soglia relativo agli interessi moratori.
Sulla natura anatocistica del piano di ammortamento c.d. alla francese.
L'attore sostiene che il piano di ammortamento alla francese implicherebbe la capitalizzazione degli interessi.
Ad avviso di questo Tribunale, tale tesi non può essere condivisa.
Quali che siano i termini della questione in ambito matematico, in ambito giuridico occorre infatti tenere conto dell'art. 11942 cc, a mente del quale “il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”. Su tale presupposto, la capitalizzazione, in caso di contratto di mutuo, risulta esclusa per definizione. In ragione del criterio di imputazione in discorso, infatti, con il pagamento di ciascuna rata il mutuatario estingue interamente gli interessi maturati fino a quel momento, il maggior importo del pagamento rispetto a questi ultimi andando poi a diminuire il capitale. Ciò che residua a seguito di tale pagamento, comunque calcolati, e su cui verranno calcolati gli interessi nel periodo successivo, è dunque per definizione unicamente capitale, dal che deriva che per un fenomeno di capitalizzazione non vi è spazio. Né, contro questa impostazione, appare condivisibile la tesi attorea, secondo la quale la formula matematica utilizzata per il calcolo degli interessi nel piano di ammortamento in discorso darebbe comunque luogo a capitalizzazione con riferimento al periodo intermedio fra una scadenza e l'altra, gli interessi venendo calcolati non solo sul capitale, ma anche su quelli già maturati, per quanto non ancora scaduti.
Neppure questa tesi può essere condivisa.
Quale che sia la più corretta identificazione del fenomeno (anatocismo o capitalizzazione), ciò che
pagina 4 di 10 per legge (art. 1283 cc) è vietato è infatti non già, genericamente, il calcolo degli interessi sugli interessi, ma, più specificamente, il calcolo degli interessi sugli interessi “scaduti”.
Anche ammesso dunque che la formula matematica utilizzata nel piano di ammortamento alla francese dia luogo ad interessi sugli interessi “maturati” prima della scadenza (gli interessi maturano giorno per giorno), questo non implica la violazione del divieto in questione. Potrà semmai dare luogo ad un tasso di interessi più alto di quello pattuito (in realtà le cose non stanno neppure in tali termini: quantomeno laddove, oltre al tasso degli interessi, il contratto indichi anche il metodo di calcolo del piano di ammortamento, la pattuizione va letta nel suo complesso, vale a dire tenendo conto non soltanto della percentuale indicata, ma anche del suo inserimento nell'ambito quel determinato metodo di calcolo), ma questa è questione diversa.
Sintesi.
Entrambe le censure attoree essendo risultate infondate, la domanda deve essere respinta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza […]”.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, , quale erede Parte_1 ON
- deceduto in Camaiore il 15.12.2021- (di seguito anche Appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello la Controparte_3
(di seguito o anche Appellata), proponendo gravame avverso la
[...] CP_1 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. violazione degli artt. artt. 132 c. 2 n. 4) e 161 co. 1 c.p.c.- nullità della sentenza;
2. errata applicazione degli artt. 120 TUB;
820, 821, 1282, 1284, 1419 c.c.; art. 6 della delibera
CICR del 9.02.2000 – mancata valutazione dei limiti all'autonomia contrattuale delineati dagli artt. 821 c.c. 120 TUB, e della Delibera CICR 9.02.2000, ovvero la modalità di maturazione degli interessi;
3. errata applicazione dell'art. 1194 c. 2 c.c. – in luogo dell'art. 1193, 1195 c.c. -errata imputazione degli interessi.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall' Appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
pagina 5 di 10 2.1 Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio ha contestato, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma, nel merito, preliminarmente eccependo: - la tardività dell'impugnazione; - un vizio di procura ad litem; l'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c.; - la sopravvenuta mancanza d'interesse ad agire di parte Appellante.
2.2 In data 28.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3. Osserva la Corte, che questione dirimente ai fini della presente decisione, attiene alla verifica della tempestività dell'appello.
La appellata ha eccepito tardività dell'appello, in quanto l'impugnazione sarebbe stata CP_1 notificata oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., termine in cui doveva computarsi anche il periodo feriale, trattandosi di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., esclusa dalla sospensione feriale dei termini processuali.
Va aggiunto che l'eccepita tardività tra l'altro è soggetta anche al rilievo d'ufficio e che, stante la sua natura processuale, non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. e cioè quello di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte, che sia dotata di una minima diligenza processuale, non può non prestare attenzione, così da dover considerare, già ex ante come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini ( cfr. ordinanza del 18.11.2019 n. 29803).
La nello specifico richiamando la normativa di cui all'art. 327 cpc, secondo cui l'appello CP_1 avverso la sentenza non notificata debba essere proposto entro il termine perentorio inderogabile di 6 mesi dalla data di pubblicazione pena, in caso contrario, la decadenza da tale facoltà e il passaggio in giudicato della pronuncia di prime cure, ha evidenziato altresì che non pagina 6 di 10 sussisterebbero i presupposti per una ipotetica interruzione dei termini di impugnazione ai sensi dell'art. 328 cpc, sia perché la sentenza non sarebbe stata notificata (e dunque non era in gioco il termine breve di cui all'articolo 325 cpc preso in considerazione dalla norma in questione) , sia in ogni caso perché – come risultava dal certificato di morte - l'opponente era ON deceduto il 15 dicembre 2021 e quindi ben prima della data di emanazione e pubblicazione della sentenza di primo grado (10 Febbraio 2022). Conseguiva quindi inammissibilità del gravame ove si considerava che: la sentenza n. 126/2022 del Tribunale di Lucca, avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., era stata pubblicata il 10 febbraio 2022, per cui, stante l'inapplicabilità della sospensione feriale estiva, il termine perentorio c.d. “lungo” semestrale scadeva il 10 agosto 2022, mentre ha notificato l'impugnazione al difensore della Parte_1
a mezzo Pec in data 9 settembre 2022, ragion per cui l'impugnazione risulta tardiva. CP_1
La Corte ritiene che la questione preliminare, così come proposta dalla , sia fondata. CP_1
E' utile ricordare, dal punto di vista normativo, che l'art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n.742 –
“Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale” - ha così previsto: “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno – poi divenuto 31 agosto, a seguito della modifica introdotta dal D.L. 132/2014, convertito con modificazioni in Legge 162/2014 - e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo […].
L'art. 3 Legge cit. prevede altresì che “In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell' articolo 92 dell'ordinamento giudiziario Legge 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del Codice di procedura civile”.
Tale norma – “Affari civili nel periodo feriale dei magistrati” – sancisce, al primo comma, che
“Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”.
pagina 7 di 10 Le disposizioni di cui innanzi sono state oggetto di interpretazione della Corte regolatrice, intervenuta più volte a dirimere l'applicazione dell'esenzione di detto termine, per cui si può affermare, come da consolidata interpretazione a cui questa Corte aderisce stante il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità e merito, che per espressa disposizione ex L. n.
742/1969, la sospensione feriale dei termini processuali non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., ovvero di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., in quanto sotto tale aspetto il regime è il medesimo (ex plurimis: Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 13/02/2020, n.
3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728).
In analogo senso Cass. Civ, sentenza n. 26108 del 5.9.2022, conforme a Cass, sentenza n. 1123 del
21 gennaio 2014, ribadisce il seguente principio di diritto: “Il processo di opposizione all'esecuzione
è sempre escluso dalla sospensione feriale dei termini, a nulla rilevando che l'esecuzione sia iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale, del quale l'opponente abbia chiesto accertarsi
l'invalidità”.
Inoltre, la Corte regolatrice nella recente ordinanza n. 6086 del 28.2. 2023 ha chiarito come “In tali controversie, inoltre, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'Ordinamento Giudiziario, non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, nell'ipotesi in cui il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell'opposizione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, salvo che la sentenza di primo grado si sia pronunciata su eventuali domande riconvenzionali proposte dall'opposto e poi, in grado di appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia” (Cass. 03/07/2018, n. 17328;
Cass.22/10/2014, n. 22484; Cass. 10/02/2005, n. 2708).
In sintesi ed in conclusione, le disposizioni indicate, fanno escludere l'applicazione del termine di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e 617 codice di procedura civile.
pagina 8 di 10 Con specifico riferimento al caso in decisione, la Corte rileva che la sentenza di primo grado n.
126/2022 resa ex art 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Lucca è stata pubblicata il 10 febbraio 2022,
e non è stata notificata. L'Appellante ha poi notificato l'atto di appello a mezzo pec nel domicilio eletto della in data 9 settembre 2022, di conseguenza, stante l'inapplicabilità della CP_1 sospensione feriale estiva anche all'impugnazione, il termine perentorio c.d. “lungo” semestrale per il gravame scadeva il 10 agosto 2022. Ragion per cui, come eccepito dall'Appellata, il gravame è stato notificato quando il termine semestrale per proporre l'appello era già spirato, come da ricevuta di avvenuta consegna depositata dall'Appellante.
“Il giorno 09/09/2022 alle ore 08:57:07 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da " Email_1 ed indirizzato a " Email_2
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: CodiceFiscale_1
Conclusivamente, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto tardivamente ex art. 327 c.p.c..
L'accoglimento del motivo fa ritenere assorbite le ulteriori eccezioni di rito sollevate dalla CP_1
Le spese seguono la soccombenza, non essendoci motivo per la compensazione chiesta dall'Appellante richiamando un mutamento di giurisprudenza, e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, applicati i parametri minimi, in relazione al valore indeterminabile della controversia a complessità bassa – stante la rilevanza assorbente, ai fini della decisione, della questione preliminare sopra esaminata – e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
5. Sussistono a carico dell'Appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Pt_1
(erede di ) nei confronti di
[...] ON Controparte_1
pagina 9 di 10 – , avverso la sentenza n. 126/2022 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Lucca e pubblicata il 10/2/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara l'appello inammissibile con conferma della sentenza impugnata;
- Condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore Parte_1
“ che si Controparte_1 liquidano in € 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio;
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di
, Appellante;
Parte_1
- Dispone, infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003
e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Consigliere Ausiliario relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
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