Art. 13-septies. (( (Principi in tema di informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari). )) (( 1. Le informazioni di cui agli articoli 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies: a) sono accurate ed aggiornate; b) sono formulate in modo chiaro, comprensibile e succinto, evitando l'uso di espressioni gergali e di termini tecnici laddove si possono comunque usare termini di uso comune; c) non sono fuorvianti e ne e' garantita la coerenza nel vocabolario e nei contenuti; d) sono presentate in modo da agevolarne la lettura; e) sono redatte in lingua italiana; f) sono messe a disposizione dei potenziali aderenti, degli aderenti e dei beneficiari a titolo gratuito mediante mezzi elettronici, anche su supporto durevole o tramite un sito web, oppure su carta. ))
Articolo 13 sexiesArticolo 14
- Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
Articolo 13 septies del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
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1 febbraio 2019
1 febbraio 2019
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