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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/07/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 382/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 382/2020 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
, nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv Spartaco Gabellini (C.F.: C.F._1
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(P.iva , in persona dell'Amministratore Unico Controparte_1 P.IVA_1 sig.ra , nata a [...] il [...], C.F. e per CP_2 C.F._3
, in proprio (C.F. ), entrambe elett.te dom.te in CP_2 C.F._3
Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 21, presso lo studio dell'Avv. Monica Pace
( ), giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._4
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 28/1/2020, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “- accertare l'esistenza e la natura subordinata di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato intercorso tra le parti del presente giudizio dal 11.07.2018 al 16.04.2019;
- accertare e dichiarare – anche ai sensi dell'art. 1414 c.c. – la nullità e/o inefficacia tra le parti dei contratti tipici ed atipici nonché di tutti gli atti da cui risulti diversamente disciplinato il predetto rapporto di lavoro.
In ogni caso
1) condannare in persona del legale rapp.te pro tempore nonché Controparte_1 amministratore unico, sig.ra , come meglio esposto in epigrafe – in solido, CP_2 individualmente o pro quota alla sig.ra , in proprio, a corrispondere alla sig.ra CP_2
la complessiva somma di Euro 7.868,68 per differenze Parte_2 retributive, salvo ogni altro diritto derivante o comunque connesso al rapporto di lavoro de quo;
2) condannare parte resistente a versare all' e all' i contributi, limitatamente a CP_3 CP_4 quelli non prescritti, determinati in relazione a quanto accertato al punto di domanda 1);
3) condannare la controparte a risarcire, per equivalente, a parte ricorrente, il danno causato dalla omessa contribuzione nella misura accertata in sede di consulenza tecnica o da quantificarsi in separato giudizio o da liquidare in via equitativa;
4) con interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
5) predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art. 423 c.p.c.
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario”, per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. e in proprio si costituivano in giudizio con memoria Controparte_1 CP_2 difensiva dell'8/3/2021 per chiedere al Tribunale adito di: “In via preliminare
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva al giudizio della sig.ra CP_2
e per l'effetto estrometterla dal presente procedimento con condanna della controparte
[...] al pagamento delle spese di lite.
2 Nel merito:
RIGETTARE tutte le domande proposte dalla sig.ra poiché Parte_2 destituite di fondamento, sia in fatto sia in diritto;
- contenere comunque l'ammontare del quantum eventualmente dovuto nella misura che sarà provata in corso di causa” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata con decreto del 5/3/2020 per il giorno
23/3/2021, a verbale d'udienza del 23/3/2021 veniva emessa ordinanza istruttoria con rinvio all'udienza dell'11/1/2022, che veniva differita d'ufficio alle udienze del 26/7/2022, del
21/3/2023 del 18/10/2023 e del 20/10/2023; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente, stante l'assegnazione in data 4/7/2023 del ruolo;
a tale udienza del 20/10/2023 veniva sentito il teste di parte ricorrente Parte_3
seguiva l'udienza del 16/4/2024 di rinvio per assenza dei testi;
seguiva
[...]
l'udienza del 29/10/2024 nella quale veniva sentito il teste;
seguiva Testimone_1
l'udienza del 15/7/2025 per la discussione orale della causa;
all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti costituite e nell'assunzione della testimonianza resa dai testi Parte_3
(di parte ricorrente) e (di parte resistente). Testimone_1
2. In fatto e in diritto.
5. Con l'odierno ricorso la ricorrente ha dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro non regolarizzato con “ – casa famiglia di assistenza agli anziani, sita in Rocca Controparte_1 di Papa via Di Frascati n. 322 - dall'11/7/2018 al 16/4/2019 con mansioni di assistente agli anziani, dal lunedì alla domenica senza riposo settimanale, dalle 19.30 alle 6.30, con retribuzione percepita – solo fino a marzo 2019- di € 900,00 mensili, sino al licenziamento verbale del 16/4/2019.
3 6. Le parti convenute hanno dedotto in giudizio che la ricorrente era una mera volontaria che prestava assistenza spirituale come suora agli anziani, senza alcun rapporto di lavoro subordinato, neppure in fatto.
7. Il teste di parte ricorrente non ha confermato le Parte_3 deduzioni attoree;
ha dichiarato di non sapere nulla del rapporto di lavoro della ricorrente con non avendo mai lavorato ivi e avendo conosciuto la ricorrente solo sui Controparte_1 social (v. verbale udienza 29/10/2024).
8. Il teste di parte resistente , che lavora per come Testimone_1 Controparte_1 operatrice socio sanitaria dal 2017 ad oggi, ha dichiarato in giudizio che la ricorrente era una Pers suora, conosciuta come suor che prestava assistenza spirituale agli anziani ricoverati nella struttura, era una volontaria che quando intendeva venire nella struttura chiamava prima per essere autorizzata;
veniva circa due volte a settimana per due o tre ore;
precisava che, quando veniva, faceva fare la preghiera agli anziani prima e poi li aiutava a mangiare (v. verbale udienza 20/10/2023).
9. L'istruttoria espletata non ha consentito di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e avendo accertato l'istruttoria espletata che la Controparte_1 ricorrente era una mera volontaria che prestava assistenza religiosa agli anziani ricoverati in struttura;
ne consegue il rigetto del ricorso perché infondato. Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite
10. Stante la soccombenza della ricorrente, condanna quest'ultima alla rifusione delle spese di lite in favore di e in proprio che vengono liquidate Controparte_1 CP_2 definitivamente - in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore pari a 7868,68 € compresa nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
4 2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria e/o trattazione: 1172,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 586,00 €
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di 2694,00 € + 30% ex art 4 co. 2 D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per il secondo assistito avente la medesima posizione processuale (= 808,20€) = 3502,20 €
11. Condanna, dunque, al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore di e in proprio liquidate nella misura di Controparte_1 CP_2
3502,20 € per onorari, oltre 525,33 € per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di e in proprio, liquidate Controparte_1 CP_2 nella misura di 3502,20 € per onorari, oltre 525,33 € per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 15 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 382/2020 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
, nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv Spartaco Gabellini (C.F.: C.F._1
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(P.iva , in persona dell'Amministratore Unico Controparte_1 P.IVA_1 sig.ra , nata a [...] il [...], C.F. e per CP_2 C.F._3
, in proprio (C.F. ), entrambe elett.te dom.te in CP_2 C.F._3
Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 21, presso lo studio dell'Avv. Monica Pace
( ), giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._4
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 28/1/2020, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “- accertare l'esistenza e la natura subordinata di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato intercorso tra le parti del presente giudizio dal 11.07.2018 al 16.04.2019;
- accertare e dichiarare – anche ai sensi dell'art. 1414 c.c. – la nullità e/o inefficacia tra le parti dei contratti tipici ed atipici nonché di tutti gli atti da cui risulti diversamente disciplinato il predetto rapporto di lavoro.
In ogni caso
1) condannare in persona del legale rapp.te pro tempore nonché Controparte_1 amministratore unico, sig.ra , come meglio esposto in epigrafe – in solido, CP_2 individualmente o pro quota alla sig.ra , in proprio, a corrispondere alla sig.ra CP_2
la complessiva somma di Euro 7.868,68 per differenze Parte_2 retributive, salvo ogni altro diritto derivante o comunque connesso al rapporto di lavoro de quo;
2) condannare parte resistente a versare all' e all' i contributi, limitatamente a CP_3 CP_4 quelli non prescritti, determinati in relazione a quanto accertato al punto di domanda 1);
3) condannare la controparte a risarcire, per equivalente, a parte ricorrente, il danno causato dalla omessa contribuzione nella misura accertata in sede di consulenza tecnica o da quantificarsi in separato giudizio o da liquidare in via equitativa;
4) con interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
5) predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art. 423 c.p.c.
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario”, per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. e in proprio si costituivano in giudizio con memoria Controparte_1 CP_2 difensiva dell'8/3/2021 per chiedere al Tribunale adito di: “In via preliminare
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva al giudizio della sig.ra CP_2
e per l'effetto estrometterla dal presente procedimento con condanna della controparte
[...] al pagamento delle spese di lite.
2 Nel merito:
RIGETTARE tutte le domande proposte dalla sig.ra poiché Parte_2 destituite di fondamento, sia in fatto sia in diritto;
- contenere comunque l'ammontare del quantum eventualmente dovuto nella misura che sarà provata in corso di causa” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata con decreto del 5/3/2020 per il giorno
23/3/2021, a verbale d'udienza del 23/3/2021 veniva emessa ordinanza istruttoria con rinvio all'udienza dell'11/1/2022, che veniva differita d'ufficio alle udienze del 26/7/2022, del
21/3/2023 del 18/10/2023 e del 20/10/2023; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente, stante l'assegnazione in data 4/7/2023 del ruolo;
a tale udienza del 20/10/2023 veniva sentito il teste di parte ricorrente Parte_3
seguiva l'udienza del 16/4/2024 di rinvio per assenza dei testi;
seguiva
[...]
l'udienza del 29/10/2024 nella quale veniva sentito il teste;
seguiva Testimone_1
l'udienza del 15/7/2025 per la discussione orale della causa;
all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti costituite e nell'assunzione della testimonianza resa dai testi Parte_3
(di parte ricorrente) e (di parte resistente). Testimone_1
2. In fatto e in diritto.
5. Con l'odierno ricorso la ricorrente ha dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro non regolarizzato con “ – casa famiglia di assistenza agli anziani, sita in Rocca Controparte_1 di Papa via Di Frascati n. 322 - dall'11/7/2018 al 16/4/2019 con mansioni di assistente agli anziani, dal lunedì alla domenica senza riposo settimanale, dalle 19.30 alle 6.30, con retribuzione percepita – solo fino a marzo 2019- di € 900,00 mensili, sino al licenziamento verbale del 16/4/2019.
3 6. Le parti convenute hanno dedotto in giudizio che la ricorrente era una mera volontaria che prestava assistenza spirituale come suora agli anziani, senza alcun rapporto di lavoro subordinato, neppure in fatto.
7. Il teste di parte ricorrente non ha confermato le Parte_3 deduzioni attoree;
ha dichiarato di non sapere nulla del rapporto di lavoro della ricorrente con non avendo mai lavorato ivi e avendo conosciuto la ricorrente solo sui Controparte_1 social (v. verbale udienza 29/10/2024).
8. Il teste di parte resistente , che lavora per come Testimone_1 Controparte_1 operatrice socio sanitaria dal 2017 ad oggi, ha dichiarato in giudizio che la ricorrente era una Pers suora, conosciuta come suor che prestava assistenza spirituale agli anziani ricoverati nella struttura, era una volontaria che quando intendeva venire nella struttura chiamava prima per essere autorizzata;
veniva circa due volte a settimana per due o tre ore;
precisava che, quando veniva, faceva fare la preghiera agli anziani prima e poi li aiutava a mangiare (v. verbale udienza 20/10/2023).
9. L'istruttoria espletata non ha consentito di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e avendo accertato l'istruttoria espletata che la Controparte_1 ricorrente era una mera volontaria che prestava assistenza religiosa agli anziani ricoverati in struttura;
ne consegue il rigetto del ricorso perché infondato. Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite
10. Stante la soccombenza della ricorrente, condanna quest'ultima alla rifusione delle spese di lite in favore di e in proprio che vengono liquidate Controparte_1 CP_2 definitivamente - in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore pari a 7868,68 € compresa nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
4 2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria e/o trattazione: 1172,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 586,00 €
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di 2694,00 € + 30% ex art 4 co. 2 D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per il secondo assistito avente la medesima posizione processuale (= 808,20€) = 3502,20 €
11. Condanna, dunque, al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore di e in proprio liquidate nella misura di Controparte_1 CP_2
3502,20 € per onorari, oltre 525,33 € per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di e in proprio, liquidate Controparte_1 CP_2 nella misura di 3502,20 € per onorari, oltre 525,33 € per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 15 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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