Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
Terza Sezione
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Antonio Cocchia, a seguito dell'udienza di rimessione in decisione del 16 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3503/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. MIRALDI ANTONELLA, con elezione di domicilio in
VIALE IONIO, 116 95100 CATANIA ITALIA presso avv. MIRALDI
ANTONELLA, giusta procura;
ATTORE
contro
:
, (C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1
dell'avv. SQUASSINA SARA, con elezione di domicilio in CP_1
, presso e nello studio dell'avv. SQUASSINA SARA, giusta procura;
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5
Parte convenuta: Respinta ogni contraria istanza ed eccezione, 1. In via preliminare nel merito Accertato il difetto di interesse delle parti alla decisione, per tutti i motivi meglio esposti in comparsa di costituzione e nel corpo del presente atto;
dichiarare la cessata materia del contendere e/o improcedibilità della citazione. 2 In via principale, nel merito Respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio indicati in comparsa di costituzione e nel corpo delle memorie integrative ex art. 171 Ter c.p.c. di parte convenuta. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto introduttivo ritualmente notificato in data 11/03/2024, l'attore sig. ha impugnato la delibera condominiale del 15/12/2003 del convenuto Parte_1
lamentando un vizio nella Controparte_2
convocazione, ed assumendo che il Condominio ha deliberato esorbitando l'ordine del giorno, con decisione assunta, inoltre, in difetto dei quorum previsti per legge.
Parte convenuta si è costituita ritualmente resistendo alle domande avversarie difendendo il proprio operato. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., il giudizio è stato ritenuto di natura documentale senza la necessità di decisioni in punto sospensione della delibera, ed è stata fissata udienza di rimessione in pagina 2 di 5 decisione previa concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice lamenta che in occasione dell'assemblea condominiale del
15/12/2023 l'ordine del giorno allegato alla convocazione prevedesse la discussione solo sull'aggiornamento dell'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico;
sulle richieste della proprietà in ordine agli addebiti per il Parte_1
teleriscaldamento, laddove, invece, l'assemblea avrebbe deliberato anche su altri punti non posti all'ordine del giorno, ad esempio nominando consiglieri tecnici e decidendo di tenere chiuso il portone di ingresso.
Preliminarmente, comunque, la difesa attrice contesta anche la modalità della convocazione avvenuta tramite email e non con raccomandata, come previsto dalla legge. Sul punto, la difesa convenuta chiede declaratoria di cessazione della materia del contendere, dal momento che alla delibera successiva a quella impugnata, in data 03/04/2024 il ha posto nuovamente in CP_1
discussione le medesime deliberazioni già assunte in data 15/12/2023 e formalmente contestate in questa sede.
È vero che la convocazione del sig. è avvenuta in ritardo, in base alla Parte_1
convocazione effettuata tramite il portiere dello stabile, e tramite posta elettronica ordinaria, di guisa che non è possibile stabilire se sia stata ricevuta dal destinatario nei termini previsti dalla legge. Proprio per questo motivo, il convenuto ha deciso di ripetere l'assemblea impugnata del CP_1
15/12/2023, effettuando una nuova convocazione dell'assemblea condominiale per il 03/04/2024, dandone comunicazione a mezzo pec in data 27/02/2024 al procuratore che già rappresentava l'odierna parte attrice in sede di mediazione pagina 3 di 5 obbligatoria, prima della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data
11/03/2024.
La nuova assemblea condominiale, convocata per il mese di aprile, ha confermato le statuizioni già assunte con la delibera impugnata, pertanto, i vizi formali contestati in ordine all'assemblea impugnata non hanno più rilevanza, essendo ora efficace tra le parti il contenuto della successiva assemblea confermativa del mese di aprile.
La difesa attrice contesta l'intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto assume che nella successiva convocazione del mese di aprile non è stato riproposto il punto n. 2 all'ordine del giorno dell'assemblea impugnata e, dunque, non vi sarebbe coincidenza di discussioni tra la delibera impugnata e quella convocata in sua sostituzione. Invero, detto punto, già in occasione dell'assemblea impugnata del 15/12/2023 era stato rinviato ad una successiva assemblea senza assumere alcuna decisione e, pertanto, la mancata discussione di tale punto in occasione della successiva assemblea del mese di aprile, disposta proprio per correggere il vizio della convocazione alla proprietà non Parte_1
ha alcuna conseguenza giuridica.
Pertanto, si determina la cessazione della materia del contendere, non potendo più la delibera impugnata incidere negativamente nella sfera giuridico patrimoniale riferita alla parte ricorrente. Sul punto, infatti, non persiste alcuna specifica contestazione concernente la persistenza di decisioni sfavorevoli in capo alla proprietà derivanti dall'assemblea impugnata, tali da Parte_1
necessitare una pronuncia giurisprudenziale.
Irrilevanti in questa sede sono le lamentate violazioni codice deontologico, le quali eventualmente andranno discusse avanti al competente consiglio pagina 4 di 5 dell'ordine, ma di certo non incidono sull'annullamento della delibera richiesta in questa sede.
Per consolidata giurisprudenza, quindi, non vi è più la necessità di una pronunzia di merito, residuando, nella fattispecie solo la statuizione in ordine alle spese di lite, persistendo il contrasto tra le parti.
Orbene, in merito alla statuizione sulle spese di lite, si ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle stesse, esaminando le circostanze di fatto poste alla base del presente giudizio.
Infatti, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria era stato indicato dall'attore sig. nell'anagrafe condominiale, ed utilizzata in precedenti convocazioni Parte_1
assembleari. Inoltre, prima della notifica dell'atto di citazione era stata comunicata al difensore di parte attrice la volontà del convenuto di CP_1
aderire all'eccezione inerente il vizio di convocazione disponendo una nuova assemblea in sostituzione di quella impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'impugnazione della delibera del 15/12/2023 e compensa le spese di lite.
Così deciso in data 2 gennaio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Brescia. il Giudice
Dott. Antonio Cocchia
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