Articolo 60 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 59Articolo 61
Versione
13 luglio 1980
Art. 60. (Trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra)

Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo e docente per soppressione di posto o di cattedra, nella tabella prevista dall' articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , sara' previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarita' e, subordinatamente, nella sede.
La disposizione di cui al precedente comma si applica altresi' al personale delle istituzioni educative statali.
Un criterio analogo sara' altresi' applicato ai trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto del personale non docente.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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