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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/04/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 16 aprile 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2647/2020 R.G. e vertente
TRA nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Brolo, Via Garibaldi n. 10 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA MARIA che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Pt_1
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di malattia
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso R.G. n° 2647/2020, depositato in Cancelleria in data 07.08.2020., la ricorrente esponeva di avere lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze della ditta Catalano nell'anno 2013 per n. 51 giornate dal mese di CP_2
Settembre al mese di Dicembre;
che, nei periodi indicati, ha svolto varie mansioni agricole, quali pulizia dei terreni, raccolta dei frutti, asportazione di erbe e arbusti e tutto quanto necessario per la coltivazione dei terreni stessi;
che, la ditta datrice di lavoro ha regolarmente denunciato alla sede competente le dichiarazioni CP_1
trimestrali della manodopera occupata, dalle quali si evince il numero delle giornate svolte;
che, previa apposita e tempestiva domanda, ha presentato domanda per ottenere l'indennità di malattia, sussistendo tutti i relativi presupposti, per una patologia certificata nel periodo dal 28.01.2014 al
03.03.2014; che, con provvedimento del 23.10.2019, ricevuto in data 07.11.2019,
l' le ha comunicato di aver rigettato la domanda relativa alla prestazione CP_1
precedentemente richiesta;
che, avverso tale comunicazione ha inoltrato ricorso al competente Comitato Provinciale dell'I.N.P.S., entro i termini di legge;
che, il predetto Comitato Provinciale non ha adottato alcun tipo di provvedimento e non ha fornito alcun tipo di risposta e/o motivazione;
quindi, chiedeva il pagamento della suddetta prestazione.
Si costituiva il resistente che contestava il ricorso.
In punto di diritto, la legge n. 638 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni ha riconosciuto al lavoratore agricolo la percezione dell'indennità di malattia dietro presentazione dei certificati medici come in atti e del requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura. Sul tale iscrizione vi è la
Sentenza n. 1333/2021 che riconosce alla ricorrente l'iscrizione nei suddetti elenchi per gli anni dal 2013 dal 2016.
Vi è in atti attestazione di passaggio in giudicato di detto provvedimento.
Inoltre, la definitività dello stesso supera ogni eccezione di decadenza in merito ai conseguenti diritti di parte ricorrente quale diretta esplicazione del riconoscimento del lavoro in agricoltura svolto.
Sussistendo, dunque, i presupposti per la prestazione richiesta, il ricorso deve essere accolto e riconosciuto il diritto di parte ricorrente al trattamento di malattia per il periodo dal 28 gennaio 2014 fino al 3 marzo 2014. Le spese di giudizio seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore costituito, che
2 ha reso la prescritta dichiarazione. Si applica, nello specifico, lo scaglione di valore corrispondente alla quantificazione della prestazione richiesta (indennità di malattia per il periodo indicato e calcolabile sulla base delle buste paga in atti), parametri minimi stante la semplicità delle questioni trattate, ex DM 55/2014 e ss modificazioni.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di malattia per il periodo dal
28.01.2014 al 03.03.2014.;
2) condanna l' in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere CP_1
la suddetta indennità, con la predetta decorrenza, oltre ai ratei maturati, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze e fino al soddisfo nei limiti e termini di cui alla L. 412/91.
3) condanna, altresì, l' in persona del legale rappresentante, al pagamento CP_1 delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 341,00 oltre
IVA e CPA, e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Sara
Maria Gullotti.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 16 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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