Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 460/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr.ssa Anna Maria Tracanna - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa Emanuela Vitello - Consigliera all'udienza del 29/05/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. ZURLO VALENTINO, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
rappresentato e difeso da: avv. DI GREGORIO PIERPAOLO e DEL TULLIO CP_1
LUISA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi. Appello CP_1
avverso la sentenza n. 49/2024 del 13/05/2024, emessa dal Tribunale di Sulmona in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 29/05/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 10/11/2024 ha impugnato la sentenza indicata Parte_1
in oggetto, pronunciata il 13/05/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stata rigettata la domanda di riconoscimento di malattia professionale (spondilodiscoartrosi
riferito che presso la fonderia della si producevano pezzi di ghisa che pesavano CP_2
anche più di 20 kg e la movimentazione di quei pezzi si faceva quasi sempre a mano, né dell'aggravamento delle condizioni cliniche durante i vari periodi lavorativi, risultante dalla certificazione medica prodotta.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, e previo rinnovo della c.t.u. medico legale, l'accoglimento della domanda di riconoscimento di rendita per malattia professionale proposta in primo grado.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendone CP_1
l'inammissibilità per difetto di specificità e, nel merito, la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni.
La malattia professionale di cui l'appellante chiede il riconoscimento (spondiloartrosi con radicolopatie) non è ricompresa nelle vigenti tabelle di cui al t.u. n. 1124/65; vi è ricompresa la diversa malattia dell'ernia discale lombare (n. 77, codice m51.2) per lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura, ovvero per lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci. Il periodo massimo di indennizzabilità è di 1 anno dalla cessazione della lavorazione.
Nella relativa domanda amministrativa, in atti, l'appellante ha indicato, quale lavorazione tabellata, la movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo quale disossatore alle dipendenze dell'Ansape e dei supermercati CP_3
Carrefour e Coal di Pratola Peligna.
Come pacifico in giurisprudenza, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella allegata al d.P.R. n. 1124/1965 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta, qualora il lavoratore assicurato sia stato addetto alla lavorazione nociva tabellata, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari, senza poter invocare a proprio favore presunzioni (cfr. Cass. Sez. L. nn. 27752 del 30/12/2009 rv. 611554 – 01, 1135 del 19/01/2011 rv. 615930 e 13024 del
24/05/2017 rv. 644514 - 01).
Pertanto, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124/1965 e poi al d.lgs. n. 38/2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso (sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella), il nesso eziologico è presunto per legge, mentre negli altri casi il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri (cfr. Cass. Sez. L. n. 22592 del 09/08/2024 rv. 671927 - 01).
Inoltre, in tema di malattie ad eziologia multifattoriale (quali quelle a carico del rachide, notoriamente di possibile derivazione anche congenita o sistemica o da cause comuni) il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, ma è necessario acquisire il dato della probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori concreti e specifici elementi di fatto attinenti all'effettiva esposizione al rischio ambientale (riferita alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio) e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso, o a dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione in termini probabilistici del consulente tecnico in certezza giudiziale (cfr. Cass. Sez. L. nn. 13814 del
31/05/2017 rv. 644527 – 01, 21825 del 15/10/2014 rv. 632608 – 01, 21360 del 18/09/2013 rv.
628368 – 01 e 18270 del 05/08/2010 rv. 614582 - 01).
In base ai richiamati principi, osserva la Corte che non risulta che l'appellante sia affetto da ernia discale, sicché egli aveva l'onere di provare sia l'esposizione a rischio professionale a carico del rachide sia il nesso causale tra lavorazione svolta e malattia.
Tale onere, come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza, non è stato assolto.
Difatti, pur se i testi escussi, confermando i capitoli di prova formulati dall'allora ricorrente, hanno riferito dello svolgimento da parte sua, per oltre dieci anni, di attività di operaio di fonderia, e poi, per ulteriori dieci anni, di macellaio (prima titolare di macelleria, poi alle dipendenze di terzi), e delle relative mansioni di movimentazione di carichi (pezzi di lavorazione di fonderia, mezzene e quarti di carne, di peso anche superiore a kg. 20), non vi sono risultanze specifiche né sull'effettivo peso dei carichi movimentati (avendo i testi riferito che i pesi erano: “anche”, cioè non sempre, superiori a kg. 20), né sull'alternanza tra le varie fasi lavorative e quindi su tempi e modalità di effettuazione delle operazioni di movimentazione di carichi e sul numero di carichi interessati, né su eventuali ausili a disposizione del lavoratore per eseguire dette operazioni.
Inoltre, lo stesso odierno appellante ha riferito, in sede di anamnesi avanti il c.t.u. in primo grado, di avere effettuato operazioni di sollevamento di quarti di animali macellati, per posizionarli sul piano di lavoro, due o tre volte la settimana.
Deve quindi ritenersi, conformemente all'impugnata sentenza, che non sia stata raggiunta prova sufficiente del fatto che l'appellante abbia svolto lavorazioni comportanti necessità di movimentazione manuale di carichi, in modo non occasionale ed in assenza di ausili efficaci, di peso rilevante ed idoneo a cagionare la malattia denunciata, per difetto di prova specifica dell'effettiva entità delle sollecitazioni all'apparato rachideo cui l'appellante era sottoposto.
Inoltre, il c.t.u. nominato in primo grado -dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, anche in risposta alle osservazioni del c.t.p. dell'odierno appellante, immune da vizi logici e giuridici e pertanto pienamente condivisibile- ha evidenziato, congruamente rispetto alle risultanze testimoniali, che la spondilodiscoartrosi diffusa e le poliradicolopatie del tratto cervicale e lombare, da cui l'appellante è affetto, non sono correlabili all'attività lavorativa svolta, per difetto di adibizione a lavorazioni comportanti movimentazione manuale dei carichi in modo continuativo nell'arco della giornata lavorativa.
Le critiche mosse alla c.t.u. dalla difesa e dalla c.t.p. dell'appellante non sono, pertanto, affatto condivisibili, trattandosi di mera differente valutazione -tra l'altro del tutto immotivata, avendo l'appellante meramente dedotto l'assenza, nella c.t.u., di specifici riferimenti all'attività di operaio di fonderia, senza in alcun modo argomentare sulla sussistenza di esposizione a rischio e di nesso causale- del medesimo quadro clinico considerato dal c.t.u., ma senza deduzione di erroneità o incongruità delle conclusioni raggiunte dal c.t.u..
Non si riscontra pertanto alcuna palese devianza del c.t.u. dalle nozioni correnti della scienza medica -e peraltro nemmeno nell'appello o nella c.t.p. sono indicate le fonti scientifiche del convincimento del c.t.p.- né alcuna omissione da parte del c.t.u. di accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, sicché le censure mosse dall'appellante costituiscono mero inammissibile dissenso diagnostico (cfr. Cass. Sez. L. n. 1652 del 03/02/2012).
L'appello va quindi rigettato.
Le spese di lite del grado non sono ripetibili, essendo l'appellante titolare di redditi inferiori ai limiti di cui all'art. 152 d.a. c.p.c..
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 49/2024 in data 13/05/2024 del Tribunale di Sulmona in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello; spese di lite del grado non ripetibili;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 29/05/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott.ssa Anna Maria Tracanna -