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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2255/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
7.12.2023
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. APICELLA DAVID, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, via Pozzobon n°5,
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. NERI ALDO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Manin n. 6/A, Valdagno (VI)
O G G ETTO : Ri sarci mento dan ni da i nf ort u ni o .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
per le ragioni di cui in narrativa, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del datore di lavoro nella causazione del grave infortunio sul lavoro per cui è causa, per l'effetto Controparte_1
1 condannarsi l'odierna resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali dalla stesso patiti e patiendi in Parte_1
conseguenza di detto sinistro, e che risulteranno in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
Spese (ivi comprese quelle di C.T.U., di C.T.P. e quelle generali) e compensi professionali integralmente rifusi.
Per parte resistente:
IN VIA PRINCIPALE
- accertata l'assenza di responsabilità della resistente in relazione all'infortunio occorso al sig. respingersi ogni domanda formulata dal ricorrente nei confronti di Parte_1
perché infondata, in quanto avente ad oggetto pretese indimostrate nell'an CP_1
e nel quantum;
- spese di lite rifuse, comprese spese generali, IVA e CPA.
IN VIA SUBORDINATA
Per l'ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale ritenga impegnata la responsabilità del datore di lavoro nel sinistro occorso al dipendente, si formulano le seguenti richieste in via subordinata:
- accertarsi che l'infortunio per cui è causa si è verificato per fatto e colpa almeno concorrente del sig. e determinarsi l'entità dell'apporto colposo dello Parte_1
stesso in ordine alla causazione del danno patito;
- accertarsi l'effettiva entità del danno subito dal ricorrente e determinarsi quindi l'ammontare del suo credito risarcitorio tenuto conto del suo concorso predetto e delle somme erogate ed erogande da parte dell' ; CP_2
- statuirsi di conseguenza in ordine alle pretese di parte ricorrente;
- spese di lite compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Il ricorrente deduceva di avere subito un infortunio sul lavoro nel corso della propria attività lavorativa alle dipendenze di in data 26.4.2021, interamente Controparte_1
addebitabile alla datrice di lavoro per omissione delle cautele antinfortunistiche prescritte dalla legge, e che in seguito era intervenuto nei suoi confronti in data 28.6.2022
licenziamento per sopravvenuta inidoneità assoluta alla mansione. A fronte delle conseguenze di carattere non patrimoniale e patrimoniale subite, agiva in giudizio nei confronti di al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_1
patiti quantificati in € 37.820,08 già al netto dell'indennizzo corrisposto dall' e di CP_2
quelli patrimoniali riferiti alla perdita di reddito quantificati in € 179.011,00 già al netto dell'indennizzo e di pensione,oltre che per le spese mediche e legali affrontate CP_2
prima del giudizio (danno emergente quantificato complessivamente in € 8.610,48).
2. La resistente costituendosi negava gli assunti avversari, contestando la dinamica dell'infortunio come ricostruita in ricorso e comunque la quantificazione dei danni.
3. La causa veniva istruita mediante interpello del ricorrente ed assunzione di alcune testimonianze, nonché CTU medico-legale al cui esito, autorizzato il deposito di note conclusive, perveniva in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Il ricorrente sostiene che l'infortunio del 26.4.2021 sia avvenuto in quanto, camminando sul secondo piano del ponteggio, una delle tavole non essendo ben fissata si era rivoltata di 360°, causando la sua caduta al piano del ponteggio sottostante.
5. Tale dinamica non è stata tuttavia provata all'esito del giudizio, considerato che:
- nel primo certificato di infortunio, del 26.4.2021, si riporta - evidentemente sulla base delle dichiarazioni del ricorrente - che egli sarebbe caduto in piano (doc. 1 resist.);
- il ricorrente dichiarò ai funzionari dell'UG (Azienda Sanitaria Universitaria
Giuliano Isontina) – Dipartimento di Prevenzione, il 29.4.2021 (3 gg dopo infortunio),
di essere caduto sullo stesso piano inciampando sul materiale (doc. 3 resist.);
3 - solo nell'integrazione della denuncia del 28.5.2021 il ricorrente ha dichiarato CP_2
di essere caduto di un piano, da altezza di 2 metri (doc. 5 ric.), dichiarazione resa dopo essersi attivato per il risarcimento del danno (come risulta dal doc. 5 ric.);
- non vi è alcuna prova che il ricorrente prima di recarsi al PS sia stato avvicinato dal socio ed amministratore della OR Claudio e da questi comandato di rendere una dichiarazione inveritiera circa l'accadimento dei fatti;
- la relazione dell'UG (Azienda Sanitaria Univeritaria Giuliano Isontina) –
Dipartimento di Prevenzione, sulla base dichiarazioni dell'infortunato rese il
29.4.2021 e del sopralluogo effettuato il giorno dell'infortunio non ha rilevato alcunché di anomalo né una incoerenza nelle dichiarazioni rese il 29.4 dal ricorrente
(doc. 3 resist.); si rileva, a fronte delle argomentazioni svolte da parte ricorrente nelle note circa intervento del personale del Dipartimento di prevenzione dopo la
“sistemazione” dello stato di luoghi, che il teste ha sì riferito di Testimone_1
aver ricollocato al suo posto una tavola che avrebbe dovuto fare parte del secondo piano del ponteggio ma che dopo l'infortunio aveva trovato al primo piano, ma dichiarato che ciò avvenne il giorno successivo e comunque dopo l'arrivo degli ispettori;
per contro gli altri testi non hanno confermato anomalie nel ponteggio prima ed al momento dell'infortunio;
- il ponteggio risulta oggetto di verifica in data 5.4.2021, dopo alcuni giorni di bora
(doc. 8 resist. e dichiarazioni dello stesso ricorrente in sede di interpello);
- alcun testimone ha potuto riferire direttamente sulla dinamica dell'infortunio,
avvenuto quando gli altri dipendenti impegnati in cantiere stavano svolgendo altre attività in altra zona;
- solo il teste ha riferito che appena dopo l'infortunio il ricorrente Testimone_1
gli avrebbe detto di essere caduto dal secondo al primo piano del ponteggio,
circostanza che tuttavia non ha trovato altra conferma istruttoria, anzi il teste
[...]
ha riferito che il ricorrente gli disse di essere inciampato;
Tes_2
4 - la CTU espletata in causa non consente di dirimere la questione, avendo il CTU
accertato la compatibilità tra lesioni procurate ed entrambe le versioni dei fatti;
- la fotografia dimessa con il ricorso sub doc. 7 ric. è stata disconosciuta da parte resistente, con precisa indicazione delle ragioni di non attendibilità e di un suo valore probatorio (“le fotografie digitali possono essere agevolmente modificate, anche nei dati indicanti le proprietà del file (in primis la data dello scatto)”, e comunque nel contesto di carenza probatoria su descritta l'accertamento dell'autenticità della foto non consentirebbe di ritenere da ciò solo dimostrato che il ricorrente sia caduto dal secondo piano del ponteggio al primo.
6. Per altro verso non convince quanto argomentato da parte ricorrente nelle note conclusive nel senso della sussistenza comunque di una responsabilità della società convenuta per l'infortunio subito dal ricorrente, anche ove esso non si fosse verificato secondo la prospettazione del ricorso, e ciò in considerazione della ripartizione degli oneri probatori nelle cause di infortunio sul lavoro.
6.1 Pur concordandosi sul fatto che in detta tipologia di causa spetti al datore di lavoro provare di aver adempiuto agli oneri di sicurezza, anche in assenza di specifiche censure da parte del lavoratore, rimane pacifico che questi debba provare di avere subito un infortunio ed il nesso di causa con l'attività lavorativa, per la nocività dell'ambiente lavorativo, laddove nella fattispecie in esame l'unico elemento certo è che il ricorrente sia caduto in occasione dell'attività lavorativa e nulla è stato neppure dedotto sulla pericolosità dell'ambiente lavorativo eccetto che con riferimento alla mobilità della tavola del secondo piano, da cui la limitazione degli oneri di contestazione e di prova in capo alla società resistente a circostanze a ciò attinenti.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato.
8. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione delle difficoltà probatorie insiste nella assenza di altro personale al momento dell'infortunio, eccetto che con riferimento
5 alle spese di CTU che sono poste in capo a parte ricorrente per la sua soccombenza, nella misura che sarà oggetto del provvedimento di liquidazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Spese di CTU in capo al ricorrente.
Venezia, 02/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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