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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 22/07/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Mauro Pietro Bernardi Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2866/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 28/05/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. DEBIASI GIUSEPPINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16.10.1999 tra e , trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Volta Mantovana, atto n. 25, P. 2, S. A, anno 1999, con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla annotazione della emananda sentenza.
2) Darsi atto che la casa già familiare, sita in Rodigo, Frazione Rivalta sul Mincio, Via Garibaldi n. 12, continuerà ad essere abitata da Parte_1
3) Disporsi che al mantenimento ordinario di entrambi i figli, e Parte_3
provveda integralmente il padre, senza alcun rimborso da parte Persona_1 della madre.
4) Disporsi che saranno suddivise nella misura del 50% a carico di ciascun genitore le spese straordinarie relative ai figli, come individuate nel protocollo approvato il 28.5.2024 per il Tribunale di Mantova, che si riporta: “Senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'abbia sostenuta per intero, le seguenti spese straordinarie a) spese mediche:
-tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); -quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
-quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti e indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) spese scolastiche: -tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e /o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi);
-acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
-spese per tempo prolungato, pre-scuola, post scuola (se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni etc.) -per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento). - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. c) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami). Saranno parimenti a carico dei genitori nella misura del 50% secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i genitori stessi, tutte le altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per
2 l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.). Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”.
5) Disporsi che le possibili deduzioni/detrazioni fiscali relative ai figli saranno fruite da ciascun genitore nella misura del 50%. L'assegno unico e universale per i figli, ove spettante, sarà attribuito a ciascun genitore nella misura del 50%.
6) Darsi atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, per cui non viene dato ingresso ad alcun assegno divorzile.
7) Spese compensate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età e maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in l 16/10/1999 ed ivi trascritto al numero 25, Parte Parte_4 II, Serie A Ufficio 1 del registro dei relativi atti dell'anno 1999;
3 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VOLTA MANTOVANA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 17/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Mauro Pietro Bernardi Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2866/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 28/05/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. DEBIASI GIUSEPPINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16.10.1999 tra e , trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Volta Mantovana, atto n. 25, P. 2, S. A, anno 1999, con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla annotazione della emananda sentenza.
2) Darsi atto che la casa già familiare, sita in Rodigo, Frazione Rivalta sul Mincio, Via Garibaldi n. 12, continuerà ad essere abitata da Parte_1
3) Disporsi che al mantenimento ordinario di entrambi i figli, e Parte_3
provveda integralmente il padre, senza alcun rimborso da parte Persona_1 della madre.
4) Disporsi che saranno suddivise nella misura del 50% a carico di ciascun genitore le spese straordinarie relative ai figli, come individuate nel protocollo approvato il 28.5.2024 per il Tribunale di Mantova, che si riporta: “Senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'abbia sostenuta per intero, le seguenti spese straordinarie a) spese mediche:
-tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); -quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
-quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti e indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) spese scolastiche: -tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e /o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi);
-acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
-spese per tempo prolungato, pre-scuola, post scuola (se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni etc.) -per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento). - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. c) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami). Saranno parimenti a carico dei genitori nella misura del 50% secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i genitori stessi, tutte le altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per
2 l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.). Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”.
5) Disporsi che le possibili deduzioni/detrazioni fiscali relative ai figli saranno fruite da ciascun genitore nella misura del 50%. L'assegno unico e universale per i figli, ove spettante, sarà attribuito a ciascun genitore nella misura del 50%.
6) Darsi atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, per cui non viene dato ingresso ad alcun assegno divorzile.
7) Spese compensate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età e maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in l 16/10/1999 ed ivi trascritto al numero 25, Parte Parte_4 II, Serie A Ufficio 1 del registro dei relativi atti dell'anno 1999;
3 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VOLTA MANTOVANA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 17/07/2025.
Il Presidente
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