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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/07/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3676/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to RUSSO MARIA
RICORRENTE
E
nato il 17/02/1982 in CERCOLA (NA) (C.F. Controparte_1
); C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
07.05.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 10/07/2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dal coniuge con cui aveva contratto matrimonio in Controparte_1
Cercola il 19/11/2005, dal quale sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
22.02.2013). Chiedeva di disporre la collocazione dei figli presso la madre, l'affido condiviso di disciplinando il diritto di visita paterno e l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli e Per_2 della moglie a carico del CP_1
2. Ritualmente citato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si costituiva e ne va Controparte_1 pertanto dichiarata la contumacia.
3. All'esito dell'udienza del 27.01.2025, sentita la ricorrente, il Giudice delegato dal Collegio emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. all'udienza del 07.05.2025, sostituendo quest'ultima mediante il deposito di note scritte. Lette le note, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della
2 domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
B) AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE
Dall'unione sono nati i figli (01.04.2006), maggiorenne, e (22.02.2013), minore Per_1 Per_2
d'età.
Nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni relative alla cura, all'educazione, l'istruzione e alla crescita dei figli minori. Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso in esame, l'affidamento condiviso sia conforme all'interesse del figlio minore il quale deve essere collocato in via Per_2 privilegiata presso la madre.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio.
C) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Per quanto concerne il diritto di visita, in considerazione dell'età di occorre evidenziare Per_2 che, come sottolineato da parte ricorrente, il diritto di visita è rimesso all'accordo tra il minore ed il padre ma che, in mancanza di accordo, il Collegio ritiene congruo confermare la disciplina già dettata con l'ordinanza del 28.01.2025.
3 I tempi di permanenza del minore presso il padre saranno decisi di comune accordo. In mancanza d'accordo il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana nei giorni di martedì e giovedì, dalle 16 alle ore 20.00 nonché il fine settimana alternato con pernottamento (dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 20.00). Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia di
Natale e il giorno di Capodanno con un genitore e il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno con i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la feste della mamma.
D) MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riguardo al mantenimento dei figli neomaggiorenne e non autosufficiente, e Per_1 Per_2 minore, al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 316 bis c.c. secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro,
è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter
c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (Trib. Roma, sez. I, 15 gennaio 2016, in De
Jure).
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi
4 nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
Ebbene, è neomaggiorenne, ancora studente di liceo, non potendosi dirsi ancora raggiunta Per_2 la sua autosufficienza economica, dal momento che sta completando le scuole superiori.
Con riferimento al contributo al mantenimento, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, deve rilevarsi che è imprenditore ed è intestatario della ditta “EDIL Controparte_1
M3T MULTISERVIZI s.r.l.s.” con sede in Cercola, mentre la deduce di non aver mai Pt_1 lavorato nel corso del matrimonio e che nel periodo trascorso dalla separazione di fatto (luglio
2023) il le ha corrisposto la somma pari ad € 1.000,00. CP_1
Il Collegio, pertanto, ritiene di confermare le statuizioni assunte con il provvedimento reso ex art. 473bis.22 c.p.c. prevedendo che il provveda entro il 5 di ogni mese al versamento della CP_1 somma di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento
ISTAT.
Ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Nola e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ove concordate, documentate o urgenti.
E) MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Va altresì esaminata la domanda di mantenimento che la richiede in proprio favore. Pt_1
In ordine a questa domanda, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle cc.dd. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (Cass., n. 3709 del 2018; Cass., n. 605 del 2017).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli
5 obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., n. 8254 del
2023).
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23.05.2024, n. 14367).
Ne consegue che il primo dato che il Tribunale è chiamato a valutare è relativo al tenore di vita e successivamente alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi: nel caso di specie, va evidenziato che alcuna prova è stata fornita in ordine alle condizioni reddituali della . Pt_1
In ordine alle condizioni patrimoniali, occorre osservare che la ricorrente vive nell'immobile comunale insieme ai genitori, ha dichiarato di non aver mai svolto alcun lavoro e di essersi sempre dedicata alla cura della famiglia e dei figli.
Tenuto conto delle circostanze riferite, della durata ventennale del matrimonio, dell'età della ricorrente, della circostanza per cui, come riferito dalla stessa , il ha sempre Pt_1 CP_1 provveduto a versare una somma anche a titolo di mantenimento della stessa, anche prima dell'instaurazione del giudizio, il Collegio ritiene congruo confermare quanto già previsto in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. e disporre che provveda al versamento Controparte_1 della somma pari ad € 200,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, a favore della
. Pt_1
F) SPESE
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del carattere necessitato della pronuncia e che in mancanza di domanda di addebito la crisi coniugale deve essere ascritta ad entrambi i coniugi, le stesse devono essere dichiarate irripetibili.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
b) dichiara la separazione personale tra e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Cercola il 19/11/2005, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Cercola (atto n. 27, parte II, serie A, anno 2005);
c) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la Per_2 madre;
d) i tempi di permanenza di presso il padre verranno definiti di comune accordo;
in Per_2 mancanza di accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana nei giorni di martedì e giovedì, dalle 16 alle ore 20.00 nonché il fine settimana alternato con pernottamento (dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 20.00).
Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale e il giorno di Capodanno con un genitore e il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno con i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la feste della mamma;
e) dispone che versi entro il 5 di ogni mese a la somma Controparte_1 Parte_1 pari ad € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT;
f) dispone che ciascun genitore partecipi al 50% delle spese straordinarie, contratte nell'interesse dei figli, come individuate da Protocollo tra il Tribunale di Nola ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ove documentate, urgenti o concordate.
7 g) accoglie la domanda di mantenimento della e, per l'effetto, dispone che Pt_1 [...] versi entro il 5 di ogni mese a la somma pari ad € 200,00, oltre CP_1 Parte_1 rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT;
h) dichiara irripetibili le spese di lite;
i) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Cercola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett.
d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 03/07/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3676/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to RUSSO MARIA
RICORRENTE
E
nato il 17/02/1982 in CERCOLA (NA) (C.F. Controparte_1
); C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
07.05.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 10/07/2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dal coniuge con cui aveva contratto matrimonio in Controparte_1
Cercola il 19/11/2005, dal quale sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
22.02.2013). Chiedeva di disporre la collocazione dei figli presso la madre, l'affido condiviso di disciplinando il diritto di visita paterno e l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli e Per_2 della moglie a carico del CP_1
2. Ritualmente citato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si costituiva e ne va Controparte_1 pertanto dichiarata la contumacia.
3. All'esito dell'udienza del 27.01.2025, sentita la ricorrente, il Giudice delegato dal Collegio emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. all'udienza del 07.05.2025, sostituendo quest'ultima mediante il deposito di note scritte. Lette le note, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della
2 domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
B) AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE
Dall'unione sono nati i figli (01.04.2006), maggiorenne, e (22.02.2013), minore Per_1 Per_2
d'età.
Nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni relative alla cura, all'educazione, l'istruzione e alla crescita dei figli minori. Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso in esame, l'affidamento condiviso sia conforme all'interesse del figlio minore il quale deve essere collocato in via Per_2 privilegiata presso la madre.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio.
C) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Per quanto concerne il diritto di visita, in considerazione dell'età di occorre evidenziare Per_2 che, come sottolineato da parte ricorrente, il diritto di visita è rimesso all'accordo tra il minore ed il padre ma che, in mancanza di accordo, il Collegio ritiene congruo confermare la disciplina già dettata con l'ordinanza del 28.01.2025.
3 I tempi di permanenza del minore presso il padre saranno decisi di comune accordo. In mancanza d'accordo il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana nei giorni di martedì e giovedì, dalle 16 alle ore 20.00 nonché il fine settimana alternato con pernottamento (dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 20.00). Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia di
Natale e il giorno di Capodanno con un genitore e il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno con i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la feste della mamma.
D) MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riguardo al mantenimento dei figli neomaggiorenne e non autosufficiente, e Per_1 Per_2 minore, al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 316 bis c.c. secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro,
è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter
c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (Trib. Roma, sez. I, 15 gennaio 2016, in De
Jure).
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi
4 nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
Ebbene, è neomaggiorenne, ancora studente di liceo, non potendosi dirsi ancora raggiunta Per_2 la sua autosufficienza economica, dal momento che sta completando le scuole superiori.
Con riferimento al contributo al mantenimento, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, deve rilevarsi che è imprenditore ed è intestatario della ditta “EDIL Controparte_1
M3T MULTISERVIZI s.r.l.s.” con sede in Cercola, mentre la deduce di non aver mai Pt_1 lavorato nel corso del matrimonio e che nel periodo trascorso dalla separazione di fatto (luglio
2023) il le ha corrisposto la somma pari ad € 1.000,00. CP_1
Il Collegio, pertanto, ritiene di confermare le statuizioni assunte con il provvedimento reso ex art. 473bis.22 c.p.c. prevedendo che il provveda entro il 5 di ogni mese al versamento della CP_1 somma di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento
ISTAT.
Ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Nola e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ove concordate, documentate o urgenti.
E) MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Va altresì esaminata la domanda di mantenimento che la richiede in proprio favore. Pt_1
In ordine a questa domanda, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle cc.dd. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (Cass., n. 3709 del 2018; Cass., n. 605 del 2017).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli
5 obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., n. 8254 del
2023).
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23.05.2024, n. 14367).
Ne consegue che il primo dato che il Tribunale è chiamato a valutare è relativo al tenore di vita e successivamente alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi: nel caso di specie, va evidenziato che alcuna prova è stata fornita in ordine alle condizioni reddituali della . Pt_1
In ordine alle condizioni patrimoniali, occorre osservare che la ricorrente vive nell'immobile comunale insieme ai genitori, ha dichiarato di non aver mai svolto alcun lavoro e di essersi sempre dedicata alla cura della famiglia e dei figli.
Tenuto conto delle circostanze riferite, della durata ventennale del matrimonio, dell'età della ricorrente, della circostanza per cui, come riferito dalla stessa , il ha sempre Pt_1 CP_1 provveduto a versare una somma anche a titolo di mantenimento della stessa, anche prima dell'instaurazione del giudizio, il Collegio ritiene congruo confermare quanto già previsto in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. e disporre che provveda al versamento Controparte_1 della somma pari ad € 200,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, a favore della
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F) SPESE
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del carattere necessitato della pronuncia e che in mancanza di domanda di addebito la crisi coniugale deve essere ascritta ad entrambi i coniugi, le stesse devono essere dichiarate irripetibili.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
b) dichiara la separazione personale tra e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Cercola il 19/11/2005, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Cercola (atto n. 27, parte II, serie A, anno 2005);
c) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la Per_2 madre;
d) i tempi di permanenza di presso il padre verranno definiti di comune accordo;
in Per_2 mancanza di accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana nei giorni di martedì e giovedì, dalle 16 alle ore 20.00 nonché il fine settimana alternato con pernottamento (dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 20.00).
Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale e il giorno di Capodanno con un genitore e il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno con i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la feste della mamma;
e) dispone che versi entro il 5 di ogni mese a la somma Controparte_1 Parte_1 pari ad € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT;
f) dispone che ciascun genitore partecipi al 50% delle spese straordinarie, contratte nell'interesse dei figli, come individuate da Protocollo tra il Tribunale di Nola ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ove documentate, urgenti o concordate.
7 g) accoglie la domanda di mantenimento della e, per l'effetto, dispone che Pt_1 [...] versi entro il 5 di ogni mese a la somma pari ad € 200,00, oltre CP_1 Parte_1 rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT;
h) dichiara irripetibili le spese di lite;
i) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Cercola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett.
d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 03/07/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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