CA
Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2024, n. 4035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4035 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 14.11.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 843/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Milena Sarnelli e Loredana OL, Parte_1
Appellante
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Paone e Marco Pati Clausi, CP_1
Appellata
OGGETTO: mansioni superiori – richiesto inquadramento nel profilo del giuntista di V Livello del
CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e all'installazione di impianti – regolamentazione spese del primo grado in caso di rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.4.2022 ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 3709/2021 pubblicata il 15.10.2021, con la quale era stata rigettata la sua domanda volta ad accertare il diritto all'inquadramento nel profilo del giuntista di V Livello del CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e all'installazione di impianti, in luogo del IV livello di inquadramento, con decorrenza dal 1.4.2006 al 31.5.2016, e per l'effetto condannare la società resistente al pagamento delle relative differenze retributive.
La sentenza, in particolare, ha ritenuto che dalla prova testimoniale non sia emersa prova degli elementi caratterizzanti il superiore inquadramento richiesto: l'interpretazione critica dei disegni, la guida e il controllo di un gruppo di lavoratori, la scelta della successione delle operazioni, la capacità di eseguire qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà e di eseguire la riparazione di guasti di qualsiasi tipo.
1 L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per non avere il primo giudice tenuto in considerazione la documentazione prodotta contenente mail dalle quali emergerebbe che al erano inviate cartografie da dover interpretare per la localizzazione del guasto e la sua Parte_1 risoluzione sulle quali, invece, non venivano date indicazioni di sorta. Anche le testimonianze rese sarebbero state malamente interpretate.
In ordine al criterio di inquadramento l'autonomia richiesta dal CCNL non sarebbe decisionale ma esecutiva, la quale ultima sarebbe emersa dall'istruttoria unitamente alla circostanza del coordinamento di altri lavoratori.
Pertanto, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ricostituito il contraddittorio, la parte appellata ha dedotto la infondatezza delle avverse censure concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la presente causa è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Il thema decidendum dell'odierna controversia involge il preteso svolgimento di mansioni superiori a quelle inerenti al livello riconosciuto e retribuito dalla società datrice di lavoro.
Pertanto per la disamina del gravame proposto vanno esaminate, in via preliminare, le declaratorie contrattuali, dei livelli IV e V del CCNL cit.
Infatti nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato il giudice non può prescindere da un accertamento di natura tri-fasica, cioè
(1) dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria (2) dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa in concreto svolte (3) dal raffronto dei risultati di tali due indagini: «la relativa valutazione, deve essere effettuata accertando i contenuti effettivi delle mansioni esercitate confrontandoli con quelli delle declaratorie delle categorie e dei profili professionali introdotte dalla contrattazione collettiva succedutasi nel tempo» (Cass., 8 aprile 2011,
n.8084 Cass. 14088/2001; Cass 8589/ 2015; Cass 30580/ 2019).
Orbene nella specie, il Collegio ritiene che il giudice di prime cure si sia attenuto a tali principi sicché del tutto condivisibile si rivela l'analisi logico-giuridica svolta dallo stesso il quale ha ripercorso le tre fasi sopra descritte: l'individuazione delle disposizioni contrattuali relative alle qualifiche nonché ai profili, l'accertamento in fatto delle mansioni espletate dal lavoratore;
la sussumibilità delle stesse nell'ambito delle declaratorie contrattuali.
In particolare, il IV Livello del CCNL prevede che: "appartengono a questa categoria: - i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite
2 mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate;
- i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente”. Al quarto livello è riconducibile, in particolare, per quanto qui interessa, il profilo del “giuntista” così definito: “Lavoratori che, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti compiono con autonomia esecutiva e anche con l'aiuto di altri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi di installazione di reti elettriche
e/o reti telefoniche. Provvedono inoltre all'idoneo posizionamento degli appoggi, alle prove di pressione con registrazione dei valori riscontrati, segnalando il consumo del materiale utilizzato.
Ovvero operano su cavi anche funzionanti sia per giunzioni sia per riparazioni, effettuando le operazioni di taglio e ribaltamento di reti telefoniche, eseguendo misure di pressione con registrazione dei valori riscontrati”.
Nel V Livello del CCNL si riconducono, invece: "- i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4ª categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
- i lavoratori che, senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori
o corrispondente conoscenza ed esperienza”.
Al quinto livello è riconducibile, in particolare, per quanto qui interessa, il profilo del “guardafili giuntista” così definito: “Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti
d'impianto e con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà, fornendo inoltre ad altri lavoratori istruzioni dettagliate, per la completa costruzione di reti elettriche e/o reti telefoniche complesse.
Effettuano tutte le necessarie misure elettriche di prova e verifica, nonché la localizzazione strumentale e la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, suggerendo, di norma, soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie riscontrate nell'impianto e assicurando le caratteristiche funzionali prescritte”.
3 Come correttamente rilevato dal primo giudice la differenza tra le diverse categorie risiede nel maggior grado di autonomia esecutiva con la quale si esegue il lavoro e nel possesso di particolare competenza su apparati e attrezzatura complesse (in luogo delle semplici cognizioni tecnico- pratiche o delle abilità previste dal IV livello), nella guida di un gruppo di persone con adeguata competenza tecnico pratica e con esercizio di un potere di iniziativa per la condotta e i risultati (in luogo della guida di un gruppo di persone con semplice, id est minore, competenza tecnico pratica e senza iniziativa per la condotta e i risultati).
In particolare per il profilo che qui interessa, quello di guardafili giuntista si differenzia da quello di semplice giuntista perché interpreta criticamente i disegni (che invece i lavoratori del IV livello si limitano a seguire), sceglie la successione delle operazioni, le modalità e i mezzi di esecuzioni
(invece di esercitare una mera autonomia esecutiva), esegue lavori di elevato grado di difficoltà
(invece che meramente complessi), fornisce agli altri lavoratori indicazioni dettagliate per la costruzione di reti complesse.
Tanto precisato, giova ricordare che, in tema di mansioni superiori, la giurisprudenza ha più volte precisato che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare,
è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. ex multis Cass. n. 8025/2003; n. 20523/2005).
Posto ciò, l'indagine del giudicante deve muovere da quelle che sono le allegazioni fattuali del lavoratore nonché dal materiale istruttorio raccolto, inerente alle mansioni effettivamente svolte, al fine di procedere alla valutazione circa la riconducibilità delle stesse al livello di inquadramento corrispondente in base alle caratteristiche delle stesse.
Come sopra evidenziato dall'esame delle declaratorie contrattuali dei due profili, emerge un primo netto elemento distintivo che è quello del maggior grado di autonomia esecutiva, nel possesso di particolare competenza su apparati e attrezzatura complesse (in luogo delle semplici cognizioni tecnico-pratiche o delle abilità previste dal IV livello).
Orbene, dall'istruttoria condotta non è emerso un grado di autonomia esecutiva particolarmente elevato. Il teste infatti, ha dichiarato che per individuare i guasti veniva consegnata una Tes_1 carta in cui era indicata la via e il luogo del gusto da individuare;
le riparazioni “non sono né semplici, né complesse perché sono tutti cavi in servizio;
bene o male sono tutte uguali”. Il testimone ha riferito, che, se c'era un imprevisto, lo affrontavano in autonomia, senza, però, indicare la complessità dello stesso la quale implica un maggiore o minore grado di autonomia.
Anche il teste OL ha confermato che l'assistente dava indicazioni sul cavo da sostituire, la tratta, il nome identificativo, i guasti cui dare priorità in ordine di importanza. In ordine all'autonomia il teste ha riferito che solo se il guasto era semplice decideva il come procedere, se era Parte_1
4 complesso, invece, doveva interfacciarsi “in maniera tecnica e dettagliata” con l'assistente tecnico e la decisione era presa dal committente, proprietario della rete.
Tali circostanze sono state confermate anche dall “mi consultavano sempre prima di ogni Tes_2 lavoro a meno che il lavoro non fosse una sciocchezza minima”; nonché dal teste : “in caso di Tes_3 problemi o imprevisti il ricorrente si rivolgeva all'assistente tecnico”.
Un altro elemento distintivo tra i due livelli è da rinvenirsi nella guida di un gruppo di persone con adeguata competenza tecnico pratica e con esercizio di un potere di iniziativa per la condotta e i risultati, previsto per il V livello, in luogo della guida di un gruppo di persone con semplice, id est minore, competenza tecnico pratica e senza iniziativa per la condotta e i risultati, per il IV livello.
Dall'istruttoria è emerso, innanzitutto, che il solitamente non guidava un gruppo di Parte_1 persone ma si limitava ad un mero coordinamento di un altro collega. Del resto, entrambi i livelli prevedono tale elemento ma il tratto distintivo è della maggiore competenza e dell'iniziativa per la condotta e i risultati. A prescindere dal grado di competenza, di incerta individuazione, determinante
è l'assenza nel caso de quo di prova dell'iniziativa nei termini allegati.
I testimoni non hanno riferito, come visto, che l'appellante avesse una facoltà di iniziativa se non in casi meno complessi;
tantomeno è stato provato che tale iniziativa fosse diretta al conseguimento dei risultati.
Il teste si è limitato alla mera qualificazione di capo squadra. Detto appellativo, però, è Tes_1 rimasto privo di contenuti concreti, non avendo il teste addotto circostanze intorno all'iniziativa per il conseguimento di risultati, limitandosi ad evocare imprevisti che, del resto, sono stati qualificati dal teste OL come limitati ad evenienze semplici e non complesse.
In particolare, per il profilo che qui interessa, quello di guardafili giuntista, dall'istruttoria non è emerso che il interpretasse criticamente i disegni, scegliesse la successione delle operazioni, le Parte_1 modalità e i mezzi di esecuzioni;
piuttosto i testimoni hanno riferito di una mera autonomia esecutiva.
La circostanza non è emersa nemmeno dalla produzione documentale agli atti. Dalle e.mail prodotte dal , infatti, è emerso che lo stesso riceveva quotidianamente indicazioni cartografiche Parte_1 circa la localizzazione dei guasti ma non è emerso che lo stesso dovesse interpretare gli stessi in maniera critica.
Al contrario dalla posta è emerso che il lavoratore riceveva precise indicazioni. Nella mail del
24.4.2015, ad esempio, può leggersi che l'assistente tecnico, su direttive ricevute, a sua volta, dal committente, ha fornito al precise indicazioni sul lavoro da fare;
lo stesso è emerso nella Parte_1
mail del 15.5.2015 e in quella del 26.5.2015, dove è indicata in maniera precisa la localizzazione e il guasto da sanare, nonché il tipo di intervento da effettuare. In maniera ancora più evidente nella mail del 7.7.2015 vengono indicati i punti interessati dal guasto, le misurazioni già effettuate e i saggi da effettuare in via principale e in via subordinata in caso di esito negativo del primo saggio. Nell
mail del 16.7.2015 è allegata anche documentazione fotografica del punto su cui intervenire. Nella
mail del 20.7.2015 sono date indicazioni precise addirittura su come procedere materialmente ai
5 lavori preliminari (realizzazione di una buca su strada e installazione di semafori). Con la mail del
20.7.2015 il committente indica le prove da effettuare. Indicazioni molto precise emergono anche dalle mail del 23.9.2015, del 29.10.2015 e del 9.10.2015.
Le mappe allegate alla posta, del resto, non provano affatto che il dovesse impiegare un Parte_1 apporto critico per la loro interpretazione dovendosi limitare a capire quale fosse il posto dove recarsi per effettuare l'intervento.
Nemmeno, infine, dall'istruttoria è emerso che il seguisse lavori di elevato grado di Parte_1 difficoltà o che fornisse agli altri lavoratori indicazioni dettagliate per la costruzione di reti complesse.
In conclusione, la Corte, a conferma di quanto statuito dal giudice di primo grado, ritiene non riconducibili le mansioni svolte dall'appellante al livello di inquadramento superiore reclamato. Alla luce di quanto esposto, assorbito ogni altro motivo di gravame, l'appello si ritiene infondato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non può essere accolta, invece, la domanda, spiegata dal difensore dell'appellata, di liquidazione delle spese del primo grado non essendo stato, sul punto spiegato appello incidentale. Come di recente ribadito dalla Cassazione civile sez. III, 21/06/2024, n.17222, in caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la decisione sulle spese processuali di primo grado senza un motivo specifico di impugnazione;
invece, se riforma interamente o parzialmente la sentenza impugnata, è tenuto a regolare nuovamente le spese processuali, anche d'ufficio, in base all'esito complessivo del contenzioso, poiché la riforma della sentenza del primo giudice comporta la caducazione della parte della sentenza che ha deciso sulle spese.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in euro
2.100,00, oltre Iva, Cpa e spese come per legge;
• dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma 17 L.n. 228/2012.
Napoli, 14.11.2024
Il Relatore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro
6
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 14.11.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 843/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Milena Sarnelli e Loredana OL, Parte_1
Appellante
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Paone e Marco Pati Clausi, CP_1
Appellata
OGGETTO: mansioni superiori – richiesto inquadramento nel profilo del giuntista di V Livello del
CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e all'installazione di impianti – regolamentazione spese del primo grado in caso di rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.4.2022 ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 3709/2021 pubblicata il 15.10.2021, con la quale era stata rigettata la sua domanda volta ad accertare il diritto all'inquadramento nel profilo del giuntista di V Livello del CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e all'installazione di impianti, in luogo del IV livello di inquadramento, con decorrenza dal 1.4.2006 al 31.5.2016, e per l'effetto condannare la società resistente al pagamento delle relative differenze retributive.
La sentenza, in particolare, ha ritenuto che dalla prova testimoniale non sia emersa prova degli elementi caratterizzanti il superiore inquadramento richiesto: l'interpretazione critica dei disegni, la guida e il controllo di un gruppo di lavoratori, la scelta della successione delle operazioni, la capacità di eseguire qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà e di eseguire la riparazione di guasti di qualsiasi tipo.
1 L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per non avere il primo giudice tenuto in considerazione la documentazione prodotta contenente mail dalle quali emergerebbe che al erano inviate cartografie da dover interpretare per la localizzazione del guasto e la sua Parte_1 risoluzione sulle quali, invece, non venivano date indicazioni di sorta. Anche le testimonianze rese sarebbero state malamente interpretate.
In ordine al criterio di inquadramento l'autonomia richiesta dal CCNL non sarebbe decisionale ma esecutiva, la quale ultima sarebbe emersa dall'istruttoria unitamente alla circostanza del coordinamento di altri lavoratori.
Pertanto, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ricostituito il contraddittorio, la parte appellata ha dedotto la infondatezza delle avverse censure concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la presente causa è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Il thema decidendum dell'odierna controversia involge il preteso svolgimento di mansioni superiori a quelle inerenti al livello riconosciuto e retribuito dalla società datrice di lavoro.
Pertanto per la disamina del gravame proposto vanno esaminate, in via preliminare, le declaratorie contrattuali, dei livelli IV e V del CCNL cit.
Infatti nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato il giudice non può prescindere da un accertamento di natura tri-fasica, cioè
(1) dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria (2) dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa in concreto svolte (3) dal raffronto dei risultati di tali due indagini: «la relativa valutazione, deve essere effettuata accertando i contenuti effettivi delle mansioni esercitate confrontandoli con quelli delle declaratorie delle categorie e dei profili professionali introdotte dalla contrattazione collettiva succedutasi nel tempo» (Cass., 8 aprile 2011,
n.8084 Cass. 14088/2001; Cass 8589/ 2015; Cass 30580/ 2019).
Orbene nella specie, il Collegio ritiene che il giudice di prime cure si sia attenuto a tali principi sicché del tutto condivisibile si rivela l'analisi logico-giuridica svolta dallo stesso il quale ha ripercorso le tre fasi sopra descritte: l'individuazione delle disposizioni contrattuali relative alle qualifiche nonché ai profili, l'accertamento in fatto delle mansioni espletate dal lavoratore;
la sussumibilità delle stesse nell'ambito delle declaratorie contrattuali.
In particolare, il IV Livello del CCNL prevede che: "appartengono a questa categoria: - i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite
2 mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate;
- i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente”. Al quarto livello è riconducibile, in particolare, per quanto qui interessa, il profilo del “giuntista” così definito: “Lavoratori che, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti compiono con autonomia esecutiva e anche con l'aiuto di altri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi di installazione di reti elettriche
e/o reti telefoniche. Provvedono inoltre all'idoneo posizionamento degli appoggi, alle prove di pressione con registrazione dei valori riscontrati, segnalando il consumo del materiale utilizzato.
Ovvero operano su cavi anche funzionanti sia per giunzioni sia per riparazioni, effettuando le operazioni di taglio e ribaltamento di reti telefoniche, eseguendo misure di pressione con registrazione dei valori riscontrati”.
Nel V Livello del CCNL si riconducono, invece: "- i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4ª categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
- i lavoratori che, senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori
o corrispondente conoscenza ed esperienza”.
Al quinto livello è riconducibile, in particolare, per quanto qui interessa, il profilo del “guardafili giuntista” così definito: “Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti
d'impianto e con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà, fornendo inoltre ad altri lavoratori istruzioni dettagliate, per la completa costruzione di reti elettriche e/o reti telefoniche complesse.
Effettuano tutte le necessarie misure elettriche di prova e verifica, nonché la localizzazione strumentale e la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, suggerendo, di norma, soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie riscontrate nell'impianto e assicurando le caratteristiche funzionali prescritte”.
3 Come correttamente rilevato dal primo giudice la differenza tra le diverse categorie risiede nel maggior grado di autonomia esecutiva con la quale si esegue il lavoro e nel possesso di particolare competenza su apparati e attrezzatura complesse (in luogo delle semplici cognizioni tecnico- pratiche o delle abilità previste dal IV livello), nella guida di un gruppo di persone con adeguata competenza tecnico pratica e con esercizio di un potere di iniziativa per la condotta e i risultati (in luogo della guida di un gruppo di persone con semplice, id est minore, competenza tecnico pratica e senza iniziativa per la condotta e i risultati).
In particolare per il profilo che qui interessa, quello di guardafili giuntista si differenzia da quello di semplice giuntista perché interpreta criticamente i disegni (che invece i lavoratori del IV livello si limitano a seguire), sceglie la successione delle operazioni, le modalità e i mezzi di esecuzioni
(invece di esercitare una mera autonomia esecutiva), esegue lavori di elevato grado di difficoltà
(invece che meramente complessi), fornisce agli altri lavoratori indicazioni dettagliate per la costruzione di reti complesse.
Tanto precisato, giova ricordare che, in tema di mansioni superiori, la giurisprudenza ha più volte precisato che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare,
è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. ex multis Cass. n. 8025/2003; n. 20523/2005).
Posto ciò, l'indagine del giudicante deve muovere da quelle che sono le allegazioni fattuali del lavoratore nonché dal materiale istruttorio raccolto, inerente alle mansioni effettivamente svolte, al fine di procedere alla valutazione circa la riconducibilità delle stesse al livello di inquadramento corrispondente in base alle caratteristiche delle stesse.
Come sopra evidenziato dall'esame delle declaratorie contrattuali dei due profili, emerge un primo netto elemento distintivo che è quello del maggior grado di autonomia esecutiva, nel possesso di particolare competenza su apparati e attrezzatura complesse (in luogo delle semplici cognizioni tecnico-pratiche o delle abilità previste dal IV livello).
Orbene, dall'istruttoria condotta non è emerso un grado di autonomia esecutiva particolarmente elevato. Il teste infatti, ha dichiarato che per individuare i guasti veniva consegnata una Tes_1 carta in cui era indicata la via e il luogo del gusto da individuare;
le riparazioni “non sono né semplici, né complesse perché sono tutti cavi in servizio;
bene o male sono tutte uguali”. Il testimone ha riferito, che, se c'era un imprevisto, lo affrontavano in autonomia, senza, però, indicare la complessità dello stesso la quale implica un maggiore o minore grado di autonomia.
Anche il teste OL ha confermato che l'assistente dava indicazioni sul cavo da sostituire, la tratta, il nome identificativo, i guasti cui dare priorità in ordine di importanza. In ordine all'autonomia il teste ha riferito che solo se il guasto era semplice decideva il come procedere, se era Parte_1
4 complesso, invece, doveva interfacciarsi “in maniera tecnica e dettagliata” con l'assistente tecnico e la decisione era presa dal committente, proprietario della rete.
Tali circostanze sono state confermate anche dall “mi consultavano sempre prima di ogni Tes_2 lavoro a meno che il lavoro non fosse una sciocchezza minima”; nonché dal teste : “in caso di Tes_3 problemi o imprevisti il ricorrente si rivolgeva all'assistente tecnico”.
Un altro elemento distintivo tra i due livelli è da rinvenirsi nella guida di un gruppo di persone con adeguata competenza tecnico pratica e con esercizio di un potere di iniziativa per la condotta e i risultati, previsto per il V livello, in luogo della guida di un gruppo di persone con semplice, id est minore, competenza tecnico pratica e senza iniziativa per la condotta e i risultati, per il IV livello.
Dall'istruttoria è emerso, innanzitutto, che il solitamente non guidava un gruppo di Parte_1 persone ma si limitava ad un mero coordinamento di un altro collega. Del resto, entrambi i livelli prevedono tale elemento ma il tratto distintivo è della maggiore competenza e dell'iniziativa per la condotta e i risultati. A prescindere dal grado di competenza, di incerta individuazione, determinante
è l'assenza nel caso de quo di prova dell'iniziativa nei termini allegati.
I testimoni non hanno riferito, come visto, che l'appellante avesse una facoltà di iniziativa se non in casi meno complessi;
tantomeno è stato provato che tale iniziativa fosse diretta al conseguimento dei risultati.
Il teste si è limitato alla mera qualificazione di capo squadra. Detto appellativo, però, è Tes_1 rimasto privo di contenuti concreti, non avendo il teste addotto circostanze intorno all'iniziativa per il conseguimento di risultati, limitandosi ad evocare imprevisti che, del resto, sono stati qualificati dal teste OL come limitati ad evenienze semplici e non complesse.
In particolare, per il profilo che qui interessa, quello di guardafili giuntista, dall'istruttoria non è emerso che il interpretasse criticamente i disegni, scegliesse la successione delle operazioni, le Parte_1 modalità e i mezzi di esecuzioni;
piuttosto i testimoni hanno riferito di una mera autonomia esecutiva.
La circostanza non è emersa nemmeno dalla produzione documentale agli atti. Dalle e.mail prodotte dal , infatti, è emerso che lo stesso riceveva quotidianamente indicazioni cartografiche Parte_1 circa la localizzazione dei guasti ma non è emerso che lo stesso dovesse interpretare gli stessi in maniera critica.
Al contrario dalla posta è emerso che il lavoratore riceveva precise indicazioni. Nella mail del
24.4.2015, ad esempio, può leggersi che l'assistente tecnico, su direttive ricevute, a sua volta, dal committente, ha fornito al precise indicazioni sul lavoro da fare;
lo stesso è emerso nella Parte_1
mail del 15.5.2015 e in quella del 26.5.2015, dove è indicata in maniera precisa la localizzazione e il guasto da sanare, nonché il tipo di intervento da effettuare. In maniera ancora più evidente nella mail del 7.7.2015 vengono indicati i punti interessati dal guasto, le misurazioni già effettuate e i saggi da effettuare in via principale e in via subordinata in caso di esito negativo del primo saggio. Nell
mail del 16.7.2015 è allegata anche documentazione fotografica del punto su cui intervenire. Nella
mail del 20.7.2015 sono date indicazioni precise addirittura su come procedere materialmente ai
5 lavori preliminari (realizzazione di una buca su strada e installazione di semafori). Con la mail del
20.7.2015 il committente indica le prove da effettuare. Indicazioni molto precise emergono anche dalle mail del 23.9.2015, del 29.10.2015 e del 9.10.2015.
Le mappe allegate alla posta, del resto, non provano affatto che il dovesse impiegare un Parte_1 apporto critico per la loro interpretazione dovendosi limitare a capire quale fosse il posto dove recarsi per effettuare l'intervento.
Nemmeno, infine, dall'istruttoria è emerso che il seguisse lavori di elevato grado di Parte_1 difficoltà o che fornisse agli altri lavoratori indicazioni dettagliate per la costruzione di reti complesse.
In conclusione, la Corte, a conferma di quanto statuito dal giudice di primo grado, ritiene non riconducibili le mansioni svolte dall'appellante al livello di inquadramento superiore reclamato. Alla luce di quanto esposto, assorbito ogni altro motivo di gravame, l'appello si ritiene infondato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non può essere accolta, invece, la domanda, spiegata dal difensore dell'appellata, di liquidazione delle spese del primo grado non essendo stato, sul punto spiegato appello incidentale. Come di recente ribadito dalla Cassazione civile sez. III, 21/06/2024, n.17222, in caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la decisione sulle spese processuali di primo grado senza un motivo specifico di impugnazione;
invece, se riforma interamente o parzialmente la sentenza impugnata, è tenuto a regolare nuovamente le spese processuali, anche d'ufficio, in base all'esito complessivo del contenzioso, poiché la riforma della sentenza del primo giudice comporta la caducazione della parte della sentenza che ha deciso sulle spese.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in euro
2.100,00, oltre Iva, Cpa e spese come per legge;
• dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma 17 L.n. 228/2012.
Napoli, 14.11.2024
Il Relatore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro
6